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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
450/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 450/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 165 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco C.F._1
Longobardi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia
(NA) alla Piazza Matteotti n. 2 e , nata a [...], il Controparte_1
25.07.1976, codice fiscale , elettivamente domiciliata in AN (NA), alla C.F._2
Via Roma, n. 5, presso e nello studio dell'avv. Ciretta Coda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in AN (Na) alla via Roma, n. 85, presso lo studio del predetto
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
Il P.M., in data 13.03.2025, ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 05.04.1997 nel comune di Lettere (NA), nel corso del quale sono nati tre figli, (n. a Castellammare di Stabia il 27.06.1998), (n. a Per_1 Per_2
Castellammare di Stabia il 31.05.2000) e (nata a [...] il [...]), tutti Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dalla sentenza n. 1860/2024 del 12.06.2024, pubblicata in data 25.06.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 03.02.2025.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza depositata in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1860/2024 pubblicata in data
25.06.2024.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (22.04.2024), terminato con sentenza pubblicata in data 25.06.2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 03.02.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto al contenuto degli accordi, i ricorrenti hanno dedotto di disporre di mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento e che pertanto nessun assegno divorzile dovrà essere riconosciuto;
inoltre, in merito all'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 che la sig.ra CP_1 versava al in favore della figlia maggiorenne, hanno chiesto di recepire quale Pt_1 Per_3 condizione dell'accordo che tale somma non è più dovuta dal mese di luglio 2025.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 28.02.2025, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lettere in data 05.04.1997 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
- non è più dovuto dal mese di luglio 2025 l'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili che la sig.ra versava per la figlia Controparte_1 Persona_4
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lettere per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(atto n. 3, parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lettere dell'anno 1997);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 450/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 165 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco C.F._1
Longobardi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia
(NA) alla Piazza Matteotti n. 2 e , nata a [...], il Controparte_1
25.07.1976, codice fiscale , elettivamente domiciliata in AN (NA), alla C.F._2
Via Roma, n. 5, presso e nello studio dell'avv. Ciretta Coda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in AN (Na) alla via Roma, n. 85, presso lo studio del predetto
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
Il P.M., in data 13.03.2025, ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 05.04.1997 nel comune di Lettere (NA), nel corso del quale sono nati tre figli, (n. a Castellammare di Stabia il 27.06.1998), (n. a Per_1 Per_2
Castellammare di Stabia il 31.05.2000) e (nata a [...] il [...]), tutti Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dalla sentenza n. 1860/2024 del 12.06.2024, pubblicata in data 25.06.2024 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 03.02.2025.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza depositata in data 11.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1860/2024 pubblicata in data
25.06.2024.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (22.04.2024), terminato con sentenza pubblicata in data 25.06.2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 03.02.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto al contenuto degli accordi, i ricorrenti hanno dedotto di disporre di mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento e che pertanto nessun assegno divorzile dovrà essere riconosciuto;
inoltre, in merito all'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 che la sig.ra CP_1 versava al in favore della figlia maggiorenne, hanno chiesto di recepire quale Pt_1 Per_3 condizione dell'accordo che tale somma non è più dovuta dal mese di luglio 2025.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 28.02.2025, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lettere in data 05.04.1997 tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
- non è più dovuto dal mese di luglio 2025 l'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili che la sig.ra versava per la figlia Controparte_1 Persona_4
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lettere per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(atto n. 3, parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lettere dell'anno 1997);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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