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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE RA, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Sacco - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259002571153 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259002571153 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione il 25/03/2025, per l'importo di € 118.211,46, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impugnato, il quale si limitava a riproporre delle tabelle riepilogative degli importi addebitati, senza indicazioni di dettaglio né specificazione dei periodi di riferimento e percentuali per sanzioni ed interessi;
l'illegittimità degli interessi addebitati, compresi quelli di mora, nonché dell'aggio di riscossione, per mancata indicazione del tasso applicato e dei periodi di maturazione;
l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione del ricorso. Le parti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate deduceva che l'intimazione di pagamento, essendo atto a natura vincolata, non necessita di una specifica e puntuale motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla sentenza prodromica ed all'avviso di accertamento impugnato in quel giudizio, ed osservava che sanzioni ed interessi erano già stati resi noti al contribuente con gli atti presupposti, che ne indicavano la norma e la misura. L'intimazione conteneva inoltre l'avvertimento della debenza degli interessi di mora ex art 30 D.P.R. n. 602/19773 fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché dell'aggio della riscossione applicato ai sensi dell'art. 1 comma 17, L. 234/2001, i cui rispettivi saggi sono soggetti a forme di pubblicità legale. Quanto all'eventuale non completa informazione circa l'organo o i termini entro i quali presentare ricorso, evidenziava l'insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato il ricorso comunque presentato nei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava che sanzioni ed interessi erano stati determinati negli atti prodromici, e che l'onere motivazione non riguarda l'atto di intimazione di pagamento, che non contiene autonome statuizione ma costituisce invece atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico, sicché obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Quanto agli interessi di mora previsti dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, il loro conteggio aveva seguito l'indicazione riportata, ovvero che "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". L'avviso indicava infine che “I termini, le modalità e l'autorità competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”, per cui l'identificazione dell'Autorità cui ricorrere era soddisfatta dall'espresso richiamo alle indicazioni contenute nell'atto prodromico. Con successive memorie, il ricorrente osservava che il richiamo alla giurisprudenza in punto di sanzioni e interessi, consacrata da Cass. S.U. 22281/2022, non teneva conto dell'innovazione legislativa introdotta dal D.Lgs. 219/2023, che aveva inserito il comma 1-ter all'art. 7 L. 212/2000, secondo cui "Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione". Ribadiva quindi le proprie contestazioni ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. L'intimazione di pagamento è un atto di natura vincolata, i cui contenuti sono prefissati dalla legge (art. 50 comma 2 D.P.R. 602/1973) e che non introduce una nuova pretesa sostanziale. Essa si rinviene viceversa dagli atti prodromici, già ritualmente notificati al contribuente ed il cui richiamo, unitamente alle indicazioni previste dalla legge, esaurisce l'onere motivazionale. Ciò vale anche con riferimento alle sanzioni, già irrogate negli atti precedenti, agli interessi, anch'essi specificamente indicati con riferimento ai periodi di tempo applicabili per ciascuna tipologia, ed alle modalità e termini per proporre ricorso, le quali, stante l'eterogeneità delle pretese veicolate dall'intimazione, risultano differenziate in base alla tipologia dei crediti sottesi, e non possono che rinvenirsi in concreto dagli atti prodromici già conosciuti dal contribuente. Inconferente risulta infine il richiamo all'art. 7 comma 1-ter L. 212/2000, applicabile solo allorquando l'atto della riscossione in questione costituisca “il primo atto con il quale è comunicata una pretesa
…”, laddove invece, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione è stata preceduta da quella degli atti prodromici. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore di entrambe le resistenti, per ciascuna di esse, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in € 3.000,00 oltre accessori.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE RA, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Sacco - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259002571153 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259002571153 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione il 25/03/2025, per l'importo di € 118.211,46, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impugnato, il quale si limitava a riproporre delle tabelle riepilogative degli importi addebitati, senza indicazioni di dettaglio né specificazione dei periodi di riferimento e percentuali per sanzioni ed interessi;
l'illegittimità degli interessi addebitati, compresi quelli di mora, nonché dell'aggio di riscossione, per mancata indicazione del tasso applicato e dei periodi di maturazione;
l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione del ricorso. Le parti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate deduceva che l'intimazione di pagamento, essendo atto a natura vincolata, non necessita di una specifica e puntuale motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla sentenza prodromica ed all'avviso di accertamento impugnato in quel giudizio, ed osservava che sanzioni ed interessi erano già stati resi noti al contribuente con gli atti presupposti, che ne indicavano la norma e la misura. L'intimazione conteneva inoltre l'avvertimento della debenza degli interessi di mora ex art 30 D.P.R. n. 602/19773 fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché dell'aggio della riscossione applicato ai sensi dell'art. 1 comma 17, L. 234/2001, i cui rispettivi saggi sono soggetti a forme di pubblicità legale. Quanto all'eventuale non completa informazione circa l'organo o i termini entro i quali presentare ricorso, evidenziava l'insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato il ricorso comunque presentato nei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava che sanzioni ed interessi erano stati determinati negli atti prodromici, e che l'onere motivazione non riguarda l'atto di intimazione di pagamento, che non contiene autonome statuizione ma costituisce invece atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico, sicché obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Quanto agli interessi di mora previsti dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, il loro conteggio aveva seguito l'indicazione riportata, ovvero che "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". L'avviso indicava infine che “I termini, le modalità e l'autorità competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”, per cui l'identificazione dell'Autorità cui ricorrere era soddisfatta dall'espresso richiamo alle indicazioni contenute nell'atto prodromico. Con successive memorie, il ricorrente osservava che il richiamo alla giurisprudenza in punto di sanzioni e interessi, consacrata da Cass. S.U. 22281/2022, non teneva conto dell'innovazione legislativa introdotta dal D.Lgs. 219/2023, che aveva inserito il comma 1-ter all'art. 7 L. 212/2000, secondo cui "Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione". Ribadiva quindi le proprie contestazioni ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. L'intimazione di pagamento è un atto di natura vincolata, i cui contenuti sono prefissati dalla legge (art. 50 comma 2 D.P.R. 602/1973) e che non introduce una nuova pretesa sostanziale. Essa si rinviene viceversa dagli atti prodromici, già ritualmente notificati al contribuente ed il cui richiamo, unitamente alle indicazioni previste dalla legge, esaurisce l'onere motivazionale. Ciò vale anche con riferimento alle sanzioni, già irrogate negli atti precedenti, agli interessi, anch'essi specificamente indicati con riferimento ai periodi di tempo applicabili per ciascuna tipologia, ed alle modalità e termini per proporre ricorso, le quali, stante l'eterogeneità delle pretese veicolate dall'intimazione, risultano differenziate in base alla tipologia dei crediti sottesi, e non possono che rinvenirsi in concreto dagli atti prodromici già conosciuti dal contribuente. Inconferente risulta infine il richiamo all'art. 7 comma 1-ter L. 212/2000, applicabile solo allorquando l'atto della riscossione in questione costituisca “il primo atto con il quale è comunicata una pretesa
…”, laddove invece, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione è stata preceduta da quella degli atti prodromici. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore di entrambe le resistenti, per ciascuna di esse, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in € 3.000,00 oltre accessori.