Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato che non introduce una nuova pretesa sostanziale, ma rinvia agli atti prodromici già notificati. Il richiamo a tali atti, unitamente alle indicazioni legali, esaurisce l'onere motivazionale.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi e dell'aggio di riscossione

    Sanzioni e interessi erano già stati indicati negli atti presupposti. L'intimazione contiene l'avvertimento della debenza degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione, i cui saggi sono soggetti a pubblicità legale.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità e dei termini per il ricorso

    L'avviso indica che i termini, le modalità e l'autorità competente per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella, soddisfacendo l'identificazione dell'autorità cui ricorrere.

  • Rigettato
    Applicabilità del D.Lgs. 219/2023

    L'art. 7 comma 1-ter L. 212/2000 è applicabile solo quando l'atto di riscossione costituisce il primo atto con cui viene comunicata una pretesa. Nel caso di specie, la notifica dell'intimazione è stata preceduta da quella degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 120
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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