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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6411/2022 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 6411/2022 R.G.
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 12,40 innanzi al giudice Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Giuseppe MIRABILE e l'avv. Maurizio ZAPPALA' per e Parte_1
CP_1
- l'avv. Rosa FAILLA per CP_2
Il giudice invita le parti a procedere alla discussione finale.
I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese riportandosi agli atti già depositati in atti e richiamano le conclusioni già formalizzate;
dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6411/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA' e dell'avv. Giuseppe MIRABILE;
nata a [...] il [...] (C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA' e dell'avv. Giuseppe MIRABILE;
ATTORI contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONVENUTA - contumace nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. Rosa FAILLA;
CONVENUTA
pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1
e di e, a sostegno, dopo avere premesso che Controparte_3 CP_2
- erano proprietari dell'immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, via Alexander Fleming piano S 1-T-1-2 interno 33 (censito al catasto fabbricati al foglio 3, part. 1341, sub 3, cat. A7/, classe 4 , vani 10,5), nonché del posto auto coperto sito in Sant'Agata Li
Battiati, via Alexander Fleming piano S 1, interno 5, nonché del posto auto coperto sito in Sant'Agata Li Battiati, via Alexander Fleming piano S 1, interno 6,
- l'immobile ed il posto auto sopra indicati erano stati concessi in locazione a ed a per il canone di € 12.000,00 annui da Controparte_3 CP_2
corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.000,00;
rappresentavano che le due conduttrici, al momento della intimazione (agosto 2021), si erano rese morose nel pagamento dei canoni da settembre 2020 (per complessivi euro 12.000,00, pari a dodici mensilità) nonché nel pagamento di oneri condominiali per euro 1.157,64, di oneri del
'megacondominio' per euro 880,00, del pagamento er euro 398,00. Per_1
Nonostante diffide, le conduttrici persistevano nell'inadempimento, continuando ad occupare l'immobile.
All'udienza del 03.11.2021, evidenziati problemi con la notifica della intimazione, veniva disposto rinvio autorizzandosi nuova attività di notifica.
Con ordinanza del 06.12.2021, rappresentato da parte intimante che, effettuata nuova attività di notifica, le conduttrici risultavano 'sconosciute' e che doveva procedersi ad ulteriore attività per cause indipendenti dalla attività di difesa, veniva autorizzata nuova attività di notifica.
In data 01.02.2022 si costituiva con deposito telematico di comparsa una delle conduttrici,
la quale rappresentava che 'in data 10.04.2020/02.05.2020 comunicava con CP_2 pagina 3 di 14 raccomandata il recesso dal contratto di locazione, per come anche previsto nel contratto' e, pertanto, sosteneva che nei suoi confronti non poteva essere intimato sfratto, così eccependo difetto di legittimazione passiva.
Ancora, la difesa della , in via subordinata, eccepiva la insussistenza di morosità CP_2
ascrivibile alla predetta in quanto relativa a periodi successivi al recesso;
quanto alle altre
'voci' di credito, la difesa della intimata eccepiva, con riguardo agli oneri condominiali, che
'non si evince a quale titolo gli oneri condominiali sarebbero dovuti, essendo notorio che non tutti gli oneri condominiali sono a carico del conduttore e che la sig.ra comunque dal CP_2 mese di maggio 2020 non è più detentrice dell'immobile'; in via ulteriormente subordinata, sul punto, veniva eccepita la vessatorietà della clausola di cui all'art.4 del contratto che poneva le spese condominiali, indistintamente, a carico delle conduttrici;
inoltre, veniva rappresentato che quanto dovuto a titolo di oneri condominiali, in contratto, risultava 'accorpato' indistintamente come 'oneri accessori', senza possibilità di potere distinguere le singole 'causali'.
All'udienza del 2 febbraio 2022 parte intimante dava atto dell'avvenuto rilascio da parte della e, quanto al recesso, contestava le difese svolte sul punto da controparte in quanto CP_2
' […] da un lato, a termini di contratto (art.3), la comunicazione andava effettuata con raccomandata A/R entro precisi termini, dall'altro che la comunicazione in questione non formalizza una concreta volontà di recesso ma rappresenta una 'intenzione di recedere', senza alcuna indicazione cronologica'.
A fronte delle difese svolte nell'interesse della , secondo cui non risultava contestata CP_2 la ricezione della comunicazione di recesso e, ancora, che la stessa, non necessitando di formule 'rituali', doveva considerarsi efficace, parte intimante contestava la ricezione della comunicazione in questione e, in subordine, eccepiva che la stessa era stata indirizzata ad uno solo dei locatori.
pagina 4 di 14 Alla medesima udienza compariva personalmente l'altra conduttrice, Controparte_3
la quale sosteneva che l'inadempimento non era stato da essa voluto (giustificato con gli effetti della situazione di crisi conseguente alla pandemia) e, quindi, chiedeva termine di grazia.
Sulla opposizione di parte intimante, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55 comma 2 legge n.392/78, veniva concesso termine di grazia.
Tuttavia, la morosità non veniva sanata e all'udienza del 09.05.2022 le parti costituite ribadivano le rispettive difese;
indi, con ordinanza in pari data, veniva disposto mutamento di rito.
Parte locatrice depositava memorie ex art.426 c.p.c. con le quali da un lato specificava che la locazione aveva ad oggetto un immobile (censito al foglio 3, particella 1341, sub 3 e categoria
A/7) e due posti auto (censiti al foglio 3, particella 1341, sub 10 cat. C/6 ed al foglio 3, particella 1341, sub 11, cat. C/6) e dava atto dell'esito negativo della mediazione, dall'altro dava atto dell'intervenuto rilascio e della persistente morosità, concludendo chiedendo
'dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi la parte intimata al pagamento delle spese legali'.
Anche la conduttrice costituita, depositava proprie memorie ex art.426 c.p.c. CP_2
e, dopo avere rappresentato che 'in data 20.07.2022, come da provvedimento del giudice, è avvenuto il rilascio dell'immobile tra le parti, ove la sig.ra ha partecipato pur CP_2 non essendo più in possesso delle chiavi dell'immobile a far data da maggio 2020, solo in quanto ordinato dal Tribunale con l'ordinanza suddetta', ribadiva le difese svolte in fase sommaria.
pagina 5 di 14 In particolare, la convenuta reiterava quanto sostenuto circa il proprio recesso e rassegnava che, in sede di mediazione, 'aveva […] formulato offerta per il pagamento dei canoni dovuti sino alla data di cessazione del rapporto ossia sei mesi dalla data della ricezione del recesso.
Tuttavia, tale offerta oltre le spese legali, non è stata accettata dalle parti locatrici'.
Ancora, pur dando atto dell'intervenuta cessazione del rapporto sei mesi dopo la ricezione del recesso ('la sig.ra ha comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto ai CP_2 locatori tramite raccomandata spedita in data 02.05.2020 e ricevuta dagli stessi in data
06.06.2020. Il recesso disposto dalla sig.ra si è perfezionato sei mesi dopo la CP_2 ricezione da parte dei locatori della raccomandata della sosteneva che 'nulla è CP_2
dovuto dopo la cessazione del rapporto di locatizio avvenuto dalla data di ricezione del recesso (giugno 2020)'.
Parte convenuta, dopo avere giustificato le ragioni del proprio recesso, sosteneva, inoltre, che
'poiché la locazione continuava con l'altro conduttore, non vi era alcuna necessità di formale consegna né di verbale di sopralluogo'.
Indi, ribadita la insussistenza di morosità, parte conduttrice concludeva chiedendo il rigetto delle domande di controparte, aderendo alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma senza condanna alle spese;
in via subordinata, chiedeva accertarsi l'intervenuta risoluzione del rapporto 'dalla data di ricezione del recesso (6 giugno 2020)', con conseguente riduzione della morosità.
Con ordinanza del 07.08.2023 veniva disposta notifica della ordinanza di mutamento rito all'altra conduttrice non costituita Controparte_3
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire Controparte_3
neanche nella fase a cognizione piena.
pagina 6 di 14 Con ordinanza del 27.03.2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale dei due locatori e dichiarata inammissibile la richiesta di escussione, quale teste, della conduttrice CP_3
All'udienza del 20.06.2024 si procedeva con la assunzione dei due interrogatori formali e, all'esito, in conformità alle richieste delle difese delle parti costituite, veniva disposto rinvio per discussione.
Con le memorie conclusive, parte attrice ribadiva richiesta di 'cessazione della materia del
contendere e di condannare le parti intimate, siccome inadempienti, al pagamento delle spese legali'.
La difesa della convenuta allegava alle proprie memorie la ricevuta di ritorno della CP_2
raccomandata del maggio 2020 con la quale assumeva di avere rappresentato intenzione di recesso e, nel merito, continuava a sostenere da un lato che 'il contratto di locazione ad uso abitativo, come quello sottoscritto dalle parti dell'odierno procedimento, prevede la possibilità per il conduttore di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi dal giorno in cui il recesso dovrà produrre gli effetti', ribadendo la ricezione della raccomandata nel giugno 2020, dall'altro che 'nulla è dovuto dopo la cessazione del rapporto di locatizio avvenuto dalla data di ricezione del recesso (giugno 2020)'.
Con le memorie veniva chiesto acquisirsi la ricevuta di ritorno della raccomandata ed ammettersi la richiesta di escussione, quale teste, di Testimone_1
Con ordinanza del 14.07.2025 le istanze istruttorie formulate o reiterate con le (prime) memorie conclusive sono state rigettate.
Indi, depositate nuove memorie conclusive con le quali sono state riproposte le medesime difese, alla odierna udienza le parti hanno concluso come sopra specificato.
§§§§§§
Devono preliminarmente confermarsi i provvedimenti istruttori resi in corso di causa;
in particolare, con riguardo alla ordinanza del 14.07.2025, è stata rigettata la richiesta di pagina 7 di 14 acquisizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata invita dalla alla locatrice CP_2
CP_1
Sul punto va evidenziato che il documento, evidentemente nella disponibilità della , CP_2 non è stato prodotto entro i termini di rito (memorie ex art.426 c.p.c.) e, pertanto, non possono considerarsi sussistenti né i presupposti per la rimessione in termini (peraltro non richiesta nemmeno dalla difesa), né per la adozione dei sollecitati provvedimenti d'ufficio ex art.421
c.p.c..
Ed invero, secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, 'nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova' (Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2019 n.33393); in particolare, 'l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti' (Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2020 n.23605).
Quanto alla richiesta di escussione delle signore e va confermata la Tes_1 Tes_2
irrilevanza o inammissibilità dei capitoli dedotti.
Ed invero, le circostanze riguardanti la restano irrilevanti attesa la estraneità Tes_1
della stessa al rapporto contrattuale;
quelle relative alla isultano irrilevanti (capitolo Tes_2 sub 1 documentalmente provato;
capitolo sub 2 circostanza di fatto in sé irrilevante in mancanza di prova di formale recesso;
capitolo sub 4 irrilevante attesa la estraneità al rapporto della capitoli sub 5 e 11 in quanto volti a provare una modifica del contratto CP_4
pagina 8 di 14 scritto sulla base di presunta comunicazione verbale;
capitoli sub 6, 7 e 12 irrilevanti, tali essendo i motivi che avevano determinato la sostenuta volontà di recesso;
capitolo sub 8 irrilevante in quanto volto a riferire sul contenuto di un documento in atti;
capitolo sub 9 irrilevante in quanto la parte di un contratto può andare a vivere anche in immobile diverso da quello locato senza che ciò implichi risoluzione del rapporto in essere;
sub 10 irrilevante in quanto presuppone per la positiva valutazione un formale recesso) o inammissibili (capitolo sub 3 implicante una valutazione giuridica quale conseguenza di un documento in atti).
§§§§§
Procedendo con il merito, risulta documentalmente provato che e Parte_1 [...]
da un lato e e avevano concluso, in data CP_1 CP_2 Controparte_3
01.10.2019, contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, via Fleming interno 43 (censito al foglio 3, particella 1341, sub 3 e categoria A/7) e due posti auto (censiti al foglio 3, particella 1341, sub 10 cat. C/6 ed al foglio 3, particella 1341, sub 11, cat. C/6).
Il contratto risulta registrato in data 29.10.2019 al n.16147-3T.
Parimenti incontestato è quanto allegato da parte locatrice circa il mancato pagamento dei canoni (euro 1.000,00 al mese) da settembre 2020 in avanti fino al formale rilascio, avvenuto in data 20.07.2022.
La conduttrice comparsa personalmente in fase sommaria, aveva riconosciuto CP_3
l'intero debito (comprensivo di oneri condominiali e TARI); la conduttrice ha svolto CP_2
contestazioni su taluni profili di tale restante parte del credito allegato da parte locatrice.
§§§§§
Parte locatrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento delle conduttrici;
in fase sommaria non era stata formalizzata richiesta di emissione di decreto pagina 9 di 14 ingiuntivo;
dopo il mutamento di rito non è stata avanzata alcuna domanda di condanna al pagamento delle somme dovute.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica circa la sussistenza di una morosità ascrivibile a parte conduttrice e tale da costituire grave inadempimento.
Come già anticipato:
- ha riconosciuto integralmente il debito per canoni, oneri Controparte_3
accessori e tributi a carico di parte conduttrice;
- in particolare con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, CP_2 ha riconosciuto esplicitamente la esposizione della predetta, anche ove fosse provato il recesso con la raccomandata del 02.05.2020, per i canoni di settembre ed ottobre 2020.
§§§§§§
Parte locatrice, dopo il formale rilascio in esecuzione di ordine del Tribunale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sostenendo intervenuta risoluzione consensuale.
L'assunto di parte locatrice non appare corretto.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, 'la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata' (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004 n.6395; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005 n.910).
Con le note del 20.09.2024 la difesa di parte attrice rassegnava che 'il rilascio dell'immobile avveniva solo in data 20 luglio 2022 ed il contratto di locazione si risolveva, quindi, soltanto alla predetta data, contestualmente alla consegna delle chiavi ai conduttori, lasciando impregiudicati, conformemente al dispositivo dell'art. 669 del Codice di procedura civile, ogni questione sui canoni di locazione scaduti e non corrisposti dalla data pagina 10 di 14 di intimazione dello sfratto all'effettivo rilascio' e concludeva nel senso che 'per le ragioni esposte, preso atto della intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della parte conduttrice, si compiaccia il Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di condannare le parti intimate, siccome inadempienti, al pagamento delle spese legali'.
Da quanto sopra emerge la erronea parificazione della situazione regolata dall'art.669 c.p.c. che
è fondata sulla pronuncia di sfratto per morosità quale atto giudiziario che sancisce la risoluzione del contratto per morosità del conduttore e non già la esecuzione dell'ordine di rilascio che, all'evidenza, lascia impregiudicata ogni questione, come in effetti è avvenuto anche nel presente giudizio in cui parte attrice ribadisce sostanzialmente interesse a risoluzione del contratto per risoluzione delle conduttrici (come detto, erroneamente ritenuta come già intervenuta) e la conduttrice continua a negare ogni proprio inadempimento, meno CP_2 che mai grave e colpevole.
In concreto, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, a fronte di un rapporto contrattuale documentato con atto scritto nei termini sopra richiamati, non risulta alcuna risoluzione consensuale del contratto per atto scritto né una transazione;
né la risoluzione consensuale può dirsi provata, in mancanza di elementi ulteriori, sulla base della sola esecuzione dell'ordine di rilascio disposto dal Tribunale con il provvedimento di mutamento di rito essendosi le parti limitate a consentire alla parte locatrice di riprendere la disponibilità dell'immobile, ferme restando tutte le altre questioni di contrasto che hanno dato vita al contenzioso.
Pertanto, deve verificarsi se sia comunque intervenuta risoluzione del contratto che costituisce pronuncia di specifico e, sulla base delle difese in concreto svolte fino alla odierna udienza, di attuale interesse processuale di parte locatrice. Allo stesso modo, la negazione della morosità costituisce difesa concreta ed attuale della convenuta . CP_2
A fronte della contestata morosità e, in concreto, del mancato pagamento dei canoni da settembre 2020 in avanti, parte convenuta avrebbe dovuto offrire prova contraria circa la estinzione, totale o parziale, del debito.
La a ammesso la esposizione. CP_3
pagina 11 di 14 La , anche nei limitati espliciti termini di cui alla comparsa di costituzione di nuovo CP_2 procuratore, ha ammesso la morosità a proprio carico per due mensilità, quelle di settembre e di ottobre 2020.
Premesso che il debito per canoni matura con il primo giorno della mensilità di riferimento e che il termine di pagamento costituisce, per l'appunto, indicazione volta unicamente ad escludere un 'ritardo' in capo al conduttore, discende che, anche ammettendo la fondatezza della impostazione difensiva portata avanti dalla , le mensilità insolute a suo carico CP_2
sono tre (settembre, ottobre e novembre 2020); va richiamato l'art.5 legge n.392/78 che, per le locazioni ad uso abitativo, prevede che:
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Pertanto, nel caso specifico risulta una morosità in capo sia alla che alla CP_2
pari ad almeno due mensilità di canone, situazione che già di per sé, a CP_3 prescindere dalla verifica in ordine ad una morosità più consistente ascrivibile alla , CP_2
costituisce inadempimento grave, tale da legittimare la risoluzione del contratto.
Avuto riguardo alle domande svolte, restano assorbite tutte le altre questioni.
§§§§§
Quanto alle spese, va in primo luogo evidenziato come la conduttrice on abbia CP_3 mai contestato la morosità mentre la , che si era opposta alla convalida in fase CP_2
sommaria, avanti al mediatore aveva proposto definizione con '…il ristoro dei canoni dovuti dal preavviso di recesso nonché un ristoro per le spese legali sostenute'; tale situazione non era stata accettata in quanto, secondo i locatori, 'non risulta suscettibile nemmeno di valutazione a fronte del credito vantato dai fratelli CP_1
pagina 12 di 14 Ritiene questo giudice che, avuto riguardo alle domande in concreto svolte da parte attrice ed al contegno complessivamente tenuto dalle due parti conduttrici, sussistano giustificati motivi per compensare le spese nei confronti di che aveva CP_2 Controparte_3 riconosciuto la esposizione debitoria, aveva chiesto termine di grazia e non aveva corrisposto alcunché, va disposta condanna al pagamento delle spese in favore dei locatori unicamente per la fase sommaria (il passaggio alla fase a cognizione piena è dipeso dal contegno processuale della co-conduttrice ; in mancanza, lo sfratto sarebbe stato convalidato in fase CP_2
sommaria); la liquidazione sarà operata secondo i minimi, attesa la semplicità delle questioni nei suoi confronti (della in fase sommaria. CP_3
Quanto a va evidenziato che in fase sommaria era stata reiteratamente formalizzata CP_2 opposizione alla convalida così determinandosi la necessità di prosecuzione del giudizio a cognizione piena;
d'altra parte la locatrice, che ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto senza alcuna pronuncia di condanna al pagamento di somme, non ha inteso definire il giudizio avanti al mediatore pur potendo ottenere risoluzione e parziale ristoro di spese legali.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità:
1) le spese processuali relative alla fase sommaria vanno poste, in solido, a carico sia di che di ed in favore degli intimanti, liquidate nei termini CP_2 CP_3
sopra specificati;
2) vanno, invece, compensate fra le due parti costituite le spese della fase a cognizione piena, avendo determinato da un lato la il mutamento di rito e dall'altro i CP_2
locatori la prosecuzione del giudizio dopo la mediazione;
quanto a CP_3
, non costituitasi neanche nella fase a cognizione piena, le spese vanno
[...]
dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso inter partes e registrato in data 29.10.2019 al pagina 13 di 14 n.16147-3T per inadempimento di parte conduttrice;
CONDANNA e Controparte_3 in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase CP_2
sommaria in favore di e di in solido, in complessivi euro Parte_1 CP_1
1.333,50 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
COMPENSA integralmente le spese processuali per la fase a cognizione piena fra parte attrice e la convenuta e le dichiara irripetibili nei confronti di CP_2 CP_3
.
[...]
Letto in udienza
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 6411/2022 R.G.
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 12,40 innanzi al giudice Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Giuseppe MIRABILE e l'avv. Maurizio ZAPPALA' per e Parte_1
CP_1
- l'avv. Rosa FAILLA per CP_2
Il giudice invita le parti a procedere alla discussione finale.
I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese riportandosi agli atti già depositati in atti e richiamano le conclusioni già formalizzate;
dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6411/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA' e dell'avv. Giuseppe MIRABILE;
nata a [...] il [...] (C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. F. Maurizio ZAPPALA' e dell'avv. Giuseppe MIRABILE;
ATTORI contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONVENUTA - contumace nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. Rosa FAILLA;
CONVENUTA
pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1
e di e, a sostegno, dopo avere premesso che Controparte_3 CP_2
- erano proprietari dell'immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, via Alexander Fleming piano S 1-T-1-2 interno 33 (censito al catasto fabbricati al foglio 3, part. 1341, sub 3, cat. A7/, classe 4 , vani 10,5), nonché del posto auto coperto sito in Sant'Agata Li
Battiati, via Alexander Fleming piano S 1, interno 5, nonché del posto auto coperto sito in Sant'Agata Li Battiati, via Alexander Fleming piano S 1, interno 6,
- l'immobile ed il posto auto sopra indicati erano stati concessi in locazione a ed a per il canone di € 12.000,00 annui da Controparte_3 CP_2
corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.000,00;
rappresentavano che le due conduttrici, al momento della intimazione (agosto 2021), si erano rese morose nel pagamento dei canoni da settembre 2020 (per complessivi euro 12.000,00, pari a dodici mensilità) nonché nel pagamento di oneri condominiali per euro 1.157,64, di oneri del
'megacondominio' per euro 880,00, del pagamento er euro 398,00. Per_1
Nonostante diffide, le conduttrici persistevano nell'inadempimento, continuando ad occupare l'immobile.
All'udienza del 03.11.2021, evidenziati problemi con la notifica della intimazione, veniva disposto rinvio autorizzandosi nuova attività di notifica.
Con ordinanza del 06.12.2021, rappresentato da parte intimante che, effettuata nuova attività di notifica, le conduttrici risultavano 'sconosciute' e che doveva procedersi ad ulteriore attività per cause indipendenti dalla attività di difesa, veniva autorizzata nuova attività di notifica.
In data 01.02.2022 si costituiva con deposito telematico di comparsa una delle conduttrici,
la quale rappresentava che 'in data 10.04.2020/02.05.2020 comunicava con CP_2 pagina 3 di 14 raccomandata il recesso dal contratto di locazione, per come anche previsto nel contratto' e, pertanto, sosteneva che nei suoi confronti non poteva essere intimato sfratto, così eccependo difetto di legittimazione passiva.
Ancora, la difesa della , in via subordinata, eccepiva la insussistenza di morosità CP_2
ascrivibile alla predetta in quanto relativa a periodi successivi al recesso;
quanto alle altre
'voci' di credito, la difesa della intimata eccepiva, con riguardo agli oneri condominiali, che
'non si evince a quale titolo gli oneri condominiali sarebbero dovuti, essendo notorio che non tutti gli oneri condominiali sono a carico del conduttore e che la sig.ra comunque dal CP_2 mese di maggio 2020 non è più detentrice dell'immobile'; in via ulteriormente subordinata, sul punto, veniva eccepita la vessatorietà della clausola di cui all'art.4 del contratto che poneva le spese condominiali, indistintamente, a carico delle conduttrici;
inoltre, veniva rappresentato che quanto dovuto a titolo di oneri condominiali, in contratto, risultava 'accorpato' indistintamente come 'oneri accessori', senza possibilità di potere distinguere le singole 'causali'.
All'udienza del 2 febbraio 2022 parte intimante dava atto dell'avvenuto rilascio da parte della e, quanto al recesso, contestava le difese svolte sul punto da controparte in quanto CP_2
' […] da un lato, a termini di contratto (art.3), la comunicazione andava effettuata con raccomandata A/R entro precisi termini, dall'altro che la comunicazione in questione non formalizza una concreta volontà di recesso ma rappresenta una 'intenzione di recedere', senza alcuna indicazione cronologica'.
A fronte delle difese svolte nell'interesse della , secondo cui non risultava contestata CP_2 la ricezione della comunicazione di recesso e, ancora, che la stessa, non necessitando di formule 'rituali', doveva considerarsi efficace, parte intimante contestava la ricezione della comunicazione in questione e, in subordine, eccepiva che la stessa era stata indirizzata ad uno solo dei locatori.
pagina 4 di 14 Alla medesima udienza compariva personalmente l'altra conduttrice, Controparte_3
la quale sosteneva che l'inadempimento non era stato da essa voluto (giustificato con gli effetti della situazione di crisi conseguente alla pandemia) e, quindi, chiedeva termine di grazia.
Sulla opposizione di parte intimante, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55 comma 2 legge n.392/78, veniva concesso termine di grazia.
Tuttavia, la morosità non veniva sanata e all'udienza del 09.05.2022 le parti costituite ribadivano le rispettive difese;
indi, con ordinanza in pari data, veniva disposto mutamento di rito.
Parte locatrice depositava memorie ex art.426 c.p.c. con le quali da un lato specificava che la locazione aveva ad oggetto un immobile (censito al foglio 3, particella 1341, sub 3 e categoria
A/7) e due posti auto (censiti al foglio 3, particella 1341, sub 10 cat. C/6 ed al foglio 3, particella 1341, sub 11, cat. C/6) e dava atto dell'esito negativo della mediazione, dall'altro dava atto dell'intervenuto rilascio e della persistente morosità, concludendo chiedendo
'dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi la parte intimata al pagamento delle spese legali'.
Anche la conduttrice costituita, depositava proprie memorie ex art.426 c.p.c. CP_2
e, dopo avere rappresentato che 'in data 20.07.2022, come da provvedimento del giudice, è avvenuto il rilascio dell'immobile tra le parti, ove la sig.ra ha partecipato pur CP_2 non essendo più in possesso delle chiavi dell'immobile a far data da maggio 2020, solo in quanto ordinato dal Tribunale con l'ordinanza suddetta', ribadiva le difese svolte in fase sommaria.
pagina 5 di 14 In particolare, la convenuta reiterava quanto sostenuto circa il proprio recesso e rassegnava che, in sede di mediazione, 'aveva […] formulato offerta per il pagamento dei canoni dovuti sino alla data di cessazione del rapporto ossia sei mesi dalla data della ricezione del recesso.
Tuttavia, tale offerta oltre le spese legali, non è stata accettata dalle parti locatrici'.
Ancora, pur dando atto dell'intervenuta cessazione del rapporto sei mesi dopo la ricezione del recesso ('la sig.ra ha comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto ai CP_2 locatori tramite raccomandata spedita in data 02.05.2020 e ricevuta dagli stessi in data
06.06.2020. Il recesso disposto dalla sig.ra si è perfezionato sei mesi dopo la CP_2 ricezione da parte dei locatori della raccomandata della sosteneva che 'nulla è CP_2
dovuto dopo la cessazione del rapporto di locatizio avvenuto dalla data di ricezione del recesso (giugno 2020)'.
Parte convenuta, dopo avere giustificato le ragioni del proprio recesso, sosteneva, inoltre, che
'poiché la locazione continuava con l'altro conduttore, non vi era alcuna necessità di formale consegna né di verbale di sopralluogo'.
Indi, ribadita la insussistenza di morosità, parte conduttrice concludeva chiedendo il rigetto delle domande di controparte, aderendo alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma senza condanna alle spese;
in via subordinata, chiedeva accertarsi l'intervenuta risoluzione del rapporto 'dalla data di ricezione del recesso (6 giugno 2020)', con conseguente riduzione della morosità.
Con ordinanza del 07.08.2023 veniva disposta notifica della ordinanza di mutamento rito all'altra conduttrice non costituita Controparte_3
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi costituire Controparte_3
neanche nella fase a cognizione piena.
pagina 6 di 14 Con ordinanza del 27.03.2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale dei due locatori e dichiarata inammissibile la richiesta di escussione, quale teste, della conduttrice CP_3
All'udienza del 20.06.2024 si procedeva con la assunzione dei due interrogatori formali e, all'esito, in conformità alle richieste delle difese delle parti costituite, veniva disposto rinvio per discussione.
Con le memorie conclusive, parte attrice ribadiva richiesta di 'cessazione della materia del
contendere e di condannare le parti intimate, siccome inadempienti, al pagamento delle spese legali'.
La difesa della convenuta allegava alle proprie memorie la ricevuta di ritorno della CP_2
raccomandata del maggio 2020 con la quale assumeva di avere rappresentato intenzione di recesso e, nel merito, continuava a sostenere da un lato che 'il contratto di locazione ad uso abitativo, come quello sottoscritto dalle parti dell'odierno procedimento, prevede la possibilità per il conduttore di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi dal giorno in cui il recesso dovrà produrre gli effetti', ribadendo la ricezione della raccomandata nel giugno 2020, dall'altro che 'nulla è dovuto dopo la cessazione del rapporto di locatizio avvenuto dalla data di ricezione del recesso (giugno 2020)'.
Con le memorie veniva chiesto acquisirsi la ricevuta di ritorno della raccomandata ed ammettersi la richiesta di escussione, quale teste, di Testimone_1
Con ordinanza del 14.07.2025 le istanze istruttorie formulate o reiterate con le (prime) memorie conclusive sono state rigettate.
Indi, depositate nuove memorie conclusive con le quali sono state riproposte le medesime difese, alla odierna udienza le parti hanno concluso come sopra specificato.
§§§§§§
Devono preliminarmente confermarsi i provvedimenti istruttori resi in corso di causa;
in particolare, con riguardo alla ordinanza del 14.07.2025, è stata rigettata la richiesta di pagina 7 di 14 acquisizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata invita dalla alla locatrice CP_2
CP_1
Sul punto va evidenziato che il documento, evidentemente nella disponibilità della , CP_2 non è stato prodotto entro i termini di rito (memorie ex art.426 c.p.c.) e, pertanto, non possono considerarsi sussistenti né i presupposti per la rimessione in termini (peraltro non richiesta nemmeno dalla difesa), né per la adozione dei sollecitati provvedimenti d'ufficio ex art.421
c.p.c..
Ed invero, secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, 'nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova' (Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2019 n.33393); in particolare, 'l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti' (Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2020 n.23605).
Quanto alla richiesta di escussione delle signore e va confermata la Tes_1 Tes_2
irrilevanza o inammissibilità dei capitoli dedotti.
Ed invero, le circostanze riguardanti la restano irrilevanti attesa la estraneità Tes_1
della stessa al rapporto contrattuale;
quelle relative alla isultano irrilevanti (capitolo Tes_2 sub 1 documentalmente provato;
capitolo sub 2 circostanza di fatto in sé irrilevante in mancanza di prova di formale recesso;
capitolo sub 4 irrilevante attesa la estraneità al rapporto della capitoli sub 5 e 11 in quanto volti a provare una modifica del contratto CP_4
pagina 8 di 14 scritto sulla base di presunta comunicazione verbale;
capitoli sub 6, 7 e 12 irrilevanti, tali essendo i motivi che avevano determinato la sostenuta volontà di recesso;
capitolo sub 8 irrilevante in quanto volto a riferire sul contenuto di un documento in atti;
capitolo sub 9 irrilevante in quanto la parte di un contratto può andare a vivere anche in immobile diverso da quello locato senza che ciò implichi risoluzione del rapporto in essere;
sub 10 irrilevante in quanto presuppone per la positiva valutazione un formale recesso) o inammissibili (capitolo sub 3 implicante una valutazione giuridica quale conseguenza di un documento in atti).
§§§§§
Procedendo con il merito, risulta documentalmente provato che e Parte_1 [...]
da un lato e e avevano concluso, in data CP_1 CP_2 Controparte_3
01.10.2019, contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, via Fleming interno 43 (censito al foglio 3, particella 1341, sub 3 e categoria A/7) e due posti auto (censiti al foglio 3, particella 1341, sub 10 cat. C/6 ed al foglio 3, particella 1341, sub 11, cat. C/6).
Il contratto risulta registrato in data 29.10.2019 al n.16147-3T.
Parimenti incontestato è quanto allegato da parte locatrice circa il mancato pagamento dei canoni (euro 1.000,00 al mese) da settembre 2020 in avanti fino al formale rilascio, avvenuto in data 20.07.2022.
La conduttrice comparsa personalmente in fase sommaria, aveva riconosciuto CP_3
l'intero debito (comprensivo di oneri condominiali e TARI); la conduttrice ha svolto CP_2
contestazioni su taluni profili di tale restante parte del credito allegato da parte locatrice.
§§§§§
Parte locatrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento delle conduttrici;
in fase sommaria non era stata formalizzata richiesta di emissione di decreto pagina 9 di 14 ingiuntivo;
dopo il mutamento di rito non è stata avanzata alcuna domanda di condanna al pagamento delle somme dovute.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica circa la sussistenza di una morosità ascrivibile a parte conduttrice e tale da costituire grave inadempimento.
Come già anticipato:
- ha riconosciuto integralmente il debito per canoni, oneri Controparte_3
accessori e tributi a carico di parte conduttrice;
- in particolare con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, CP_2 ha riconosciuto esplicitamente la esposizione della predetta, anche ove fosse provato il recesso con la raccomandata del 02.05.2020, per i canoni di settembre ed ottobre 2020.
§§§§§§
Parte locatrice, dopo il formale rilascio in esecuzione di ordine del Tribunale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sostenendo intervenuta risoluzione consensuale.
L'assunto di parte locatrice non appare corretto.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, 'la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata' (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004 n.6395; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005 n.910).
Con le note del 20.09.2024 la difesa di parte attrice rassegnava che 'il rilascio dell'immobile avveniva solo in data 20 luglio 2022 ed il contratto di locazione si risolveva, quindi, soltanto alla predetta data, contestualmente alla consegna delle chiavi ai conduttori, lasciando impregiudicati, conformemente al dispositivo dell'art. 669 del Codice di procedura civile, ogni questione sui canoni di locazione scaduti e non corrisposti dalla data pagina 10 di 14 di intimazione dello sfratto all'effettivo rilascio' e concludeva nel senso che 'per le ragioni esposte, preso atto della intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della parte conduttrice, si compiaccia il Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di condannare le parti intimate, siccome inadempienti, al pagamento delle spese legali'.
Da quanto sopra emerge la erronea parificazione della situazione regolata dall'art.669 c.p.c. che
è fondata sulla pronuncia di sfratto per morosità quale atto giudiziario che sancisce la risoluzione del contratto per morosità del conduttore e non già la esecuzione dell'ordine di rilascio che, all'evidenza, lascia impregiudicata ogni questione, come in effetti è avvenuto anche nel presente giudizio in cui parte attrice ribadisce sostanzialmente interesse a risoluzione del contratto per risoluzione delle conduttrici (come detto, erroneamente ritenuta come già intervenuta) e la conduttrice continua a negare ogni proprio inadempimento, meno CP_2 che mai grave e colpevole.
In concreto, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, a fronte di un rapporto contrattuale documentato con atto scritto nei termini sopra richiamati, non risulta alcuna risoluzione consensuale del contratto per atto scritto né una transazione;
né la risoluzione consensuale può dirsi provata, in mancanza di elementi ulteriori, sulla base della sola esecuzione dell'ordine di rilascio disposto dal Tribunale con il provvedimento di mutamento di rito essendosi le parti limitate a consentire alla parte locatrice di riprendere la disponibilità dell'immobile, ferme restando tutte le altre questioni di contrasto che hanno dato vita al contenzioso.
Pertanto, deve verificarsi se sia comunque intervenuta risoluzione del contratto che costituisce pronuncia di specifico e, sulla base delle difese in concreto svolte fino alla odierna udienza, di attuale interesse processuale di parte locatrice. Allo stesso modo, la negazione della morosità costituisce difesa concreta ed attuale della convenuta . CP_2
A fronte della contestata morosità e, in concreto, del mancato pagamento dei canoni da settembre 2020 in avanti, parte convenuta avrebbe dovuto offrire prova contraria circa la estinzione, totale o parziale, del debito.
La a ammesso la esposizione. CP_3
pagina 11 di 14 La , anche nei limitati espliciti termini di cui alla comparsa di costituzione di nuovo CP_2 procuratore, ha ammesso la morosità a proprio carico per due mensilità, quelle di settembre e di ottobre 2020.
Premesso che il debito per canoni matura con il primo giorno della mensilità di riferimento e che il termine di pagamento costituisce, per l'appunto, indicazione volta unicamente ad escludere un 'ritardo' in capo al conduttore, discende che, anche ammettendo la fondatezza della impostazione difensiva portata avanti dalla , le mensilità insolute a suo carico CP_2
sono tre (settembre, ottobre e novembre 2020); va richiamato l'art.5 legge n.392/78 che, per le locazioni ad uso abitativo, prevede che:
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Pertanto, nel caso specifico risulta una morosità in capo sia alla che alla CP_2
pari ad almeno due mensilità di canone, situazione che già di per sé, a CP_3 prescindere dalla verifica in ordine ad una morosità più consistente ascrivibile alla , CP_2
costituisce inadempimento grave, tale da legittimare la risoluzione del contratto.
Avuto riguardo alle domande svolte, restano assorbite tutte le altre questioni.
§§§§§
Quanto alle spese, va in primo luogo evidenziato come la conduttrice on abbia CP_3 mai contestato la morosità mentre la , che si era opposta alla convalida in fase CP_2
sommaria, avanti al mediatore aveva proposto definizione con '…il ristoro dei canoni dovuti dal preavviso di recesso nonché un ristoro per le spese legali sostenute'; tale situazione non era stata accettata in quanto, secondo i locatori, 'non risulta suscettibile nemmeno di valutazione a fronte del credito vantato dai fratelli CP_1
pagina 12 di 14 Ritiene questo giudice che, avuto riguardo alle domande in concreto svolte da parte attrice ed al contegno complessivamente tenuto dalle due parti conduttrici, sussistano giustificati motivi per compensare le spese nei confronti di che aveva CP_2 Controparte_3 riconosciuto la esposizione debitoria, aveva chiesto termine di grazia e non aveva corrisposto alcunché, va disposta condanna al pagamento delle spese in favore dei locatori unicamente per la fase sommaria (il passaggio alla fase a cognizione piena è dipeso dal contegno processuale della co-conduttrice ; in mancanza, lo sfratto sarebbe stato convalidato in fase CP_2
sommaria); la liquidazione sarà operata secondo i minimi, attesa la semplicità delle questioni nei suoi confronti (della in fase sommaria. CP_3
Quanto a va evidenziato che in fase sommaria era stata reiteratamente formalizzata CP_2 opposizione alla convalida così determinandosi la necessità di prosecuzione del giudizio a cognizione piena;
d'altra parte la locatrice, che ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto senza alcuna pronuncia di condanna al pagamento di somme, non ha inteso definire il giudizio avanti al mediatore pur potendo ottenere risoluzione e parziale ristoro di spese legali.
Pertanto, in applicazione del principio di causalità:
1) le spese processuali relative alla fase sommaria vanno poste, in solido, a carico sia di che di ed in favore degli intimanti, liquidate nei termini CP_2 CP_3
sopra specificati;
2) vanno, invece, compensate fra le due parti costituite le spese della fase a cognizione piena, avendo determinato da un lato la il mutamento di rito e dall'altro i CP_2
locatori la prosecuzione del giudizio dopo la mediazione;
quanto a CP_3
, non costituitasi neanche nella fase a cognizione piena, le spese vanno
[...]
dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso inter partes e registrato in data 29.10.2019 al pagina 13 di 14 n.16147-3T per inadempimento di parte conduttrice;
CONDANNA e Controparte_3 in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase CP_2
sommaria in favore di e di in solido, in complessivi euro Parte_1 CP_1
1.333,50 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
COMPENSA integralmente le spese processuali per la fase a cognizione piena fra parte attrice e la convenuta e le dichiara irripetibili nei confronti di CP_2 CP_3
.
[...]
Letto in udienza
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14