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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5890/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5890/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Igino Parte_1 P.IVA_1
Rugiero, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Finazzi, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Controparte_2
Puglisi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Terza chiamata e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Finazzi, elettivamente Controparte_3 domiciliata come da procura in atti
Terza chiamata
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La società esercitando il diritto di surroga Parte_1 legale, ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la società a pagare € Controparte_1
32.990,00 oltre interessi, pari all'importo versato alla propria assicurata in ragione Parte_2 dei danni cagionati dal sinistro (un incendio) verificatosi a causa dell'esplosione di una batteria al litio, prodotta e venduta dalla convenuta Controparte_1
In particolare, parte attrice ha fatto valere il disposto dell'art. 132 Codice del consumo là dove è disposto che salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In ragione del lasso di tempo intercorso tra l'acquisto del bene e l'evento dannoso, pari a circa un mese – conclude parte attrice – non sussiste in capo ad l'onere di allegare la causa del danno rimanendo presunto il Parte_1
difetto di fabbricazione del bene, fino a prova contraria gravante sul produttore, vale a dire la convenuta CP_1
1.1. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Parte convenuta ha eccepito:
- di non essere produttore delle batteria al litio vendute alla società (la Parte_2
produttrice è la società cinese EVE Battery Co. ltd);
- di aver a sua volta acquistato la batteria dalla società polacca Transfer Multisort Elektronick sp. z o.o. che le aveva comprate dalla società importatore e Controparte_3
distributore autorizzato delle batterie.
In diritto, parte convenuta:
- ha eccepito l'inapplicabilità della disciplina del Codice del consumo atteso che la vicenda oggetto di causa ha visto quali parti delle società e non già un rapporto tra imprenditore e consumatore;
- qualificato il rapporto intercorso con l'attrice quale compravendita, ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. ha eccepito l'intervenuta decadenza di (la società assicurata) dalla Parte_2
denuncia dei vizi.
Da ultimo, parte convenuta ha eccepito l'assenza di sua responsabilità nella causazione dell'incendio e comunque il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di
[...]
Controparte_4
[...
. Chiamata in causa dalla convenuta si è costituita la società polacca Controparte_1 [...]
che ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi Controparte_2
confronti, ivi inclusa la domanda di manleva formulata dalla chiamante.
La terza chiamata ha eccepito di essere a sua volta mero rivenditore delle batterie acquistate dalla società , per averle acquistate dalla società Wamtechnick Spolka z ograniczona Pt_2
odpowiedzialnoscia.
Ha eccepito altresì che parte attrice non solo non ha provato ma prima ancora non ha allegato l'esistenza di un ben preciso difetto delle batterie e/o di un nesso causale tra preteso difetto e lamentato danno.
1.3. Chiamata in causa dalla terza chiamata si è costituita Controparte_2 in giudizio la società che, in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ha Controparte_3
chiesto di sospendere il giudizio in ragione della pendenza presso il Tribunale di Caltanissetta della causa RG 1419/2020, avente ad oggetto il medesimo fatto storico (l'incendio) e sia pure dal petitum differente, promossa da contro che ha chiamato in causa Parte_2 Controparte_1 [...]
che, a sua volta, ha chiamato in causa sp. z o.o. Controparte_2 CP_3
La società ha quindi eccepito la decadenza di dalla garanzia Controparte_3 Parte_1
per i vizi, per non aver denunciato il presunto vizio entro 8 giorni dalla scoperta.
Nel merito, la terza chiamata, rilevata l'inapplicabilità alla vicenda oggetto del presente giudizio del
Codice del consumo, ha eccepito l'assenza di vizi delle batterie e comunque la carenza di prova in ordine alla riconducibilità causale dell'incendio ad un difetto di produzione delle batterie al litio commercializzate dalla società CP_3
2. (…Segue). A fronte delle difese svolte dalla convenuta e dalle terze chiamate,
[...]
nella memoria ex art. 181, VI comma n.1 c.p.c. ha dedotto che la vicenda Parte_1
oggetto del presente giudizio, in ragione dei difetti della cosa consegnata che l'hanno resa inservibile, deve essere ricondotta alla fattispecie della vendita aliud pro alio, non soggetta ai termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1495 cod.civ.
3. Rigetto della domanda attorea. La domanda formulata da è Parte_1
infondata e pertanto deve essere rigettata. 3.1. In via preliminare occorre rilevare che, come correttamente eccepito sia da parte convenuta che dalle terze intervenute, la vicenda oggetto del presente giudizio non attiene a rapporti tra professionisti e consumatori e quindi non è dato applicare la disciplina del Codice del consumo.
Non risulta applicabile neanche il disposto dell'art. 18 lett.d-bis del Codice del Consumo atteso che parte attrice non ha provato che la società possa essere sussunta nel novero delle Parte_2
“microimprese”; non ha provato che il numero di occupati della società assicurata sia Parte_1
inferiore alle dieci persone né ha provato che il fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non superi due milioni di euro.
Ad ogni modo, come correttamente rilevato da parte convenuta, tale norma equipara l'equiparazione delle microimprese al consumatore solo ai fini dell'applicazione della disciplina posta dal titolo del Codice del consumo dedicato alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre comunicazioni commerciali.
3.2. La vicenda oggetto del presente giudizio, come altrettanto correttamente eccepito sia da
[...]
che dalle terze chiamate, deve essere sussunta nella fattispecie della compravendita che, CP_1
nella prospettazione della stessa attrice (esposta fin dall'atto di citazione), ha avuto ad oggetto beni affetti da vizi redibitori, più precisamente affetti da difetti di conformità.
Risulta pertanto infondata la prospettazione difensiva attorea nei termini in cui è stata modificata nel corso del processo, in ragione della quale nella vendita delle batteria al litio oggetto di causa sarebbe dato ravvisare un'ipotesi di aliud pro alio. Con la consolidata giurisprudenza di legittimità,
è doveroso rammentare la differenza che intercorre tra i vizi redibitori (art. 1490 cod.civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497), da un lato, e l'aliud pro alio dall'altro. Il vizio redibitorio e la mancanza di qualità presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, mentre l'aliud pro alio è ravvisabile allorquando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti comunque difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziali dalle parti.
La vendita di beni interessati da difetti di conformità non costituiscono un aliud pro alio in quanto non si tratta di difetti che costituiscono un elemento di identificazione del bene (in questi termini v.
Cavv. N. 6596/2016). In altri termini, le batterie al litio vendute e consegnate alla società Parte_2
– per come prospettato dalla stessa – per natura, individualità,
[...] Parte_1
consistenza e destinazione non appartengono ad un genere diverso da quello compravenduto, presentandosi idonee ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e quindi a fornire l'utilità presagita (in questo senso Cass. n. 13214/2024).
3.3. Ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. La società ha scoperto la causa del danno dell'incendio e dunque ha acquisito Parte_2
conoscenza della ritenuta sussistenza di un vizio della cosa venduta allorquando il 17 dicembre
2018 ha ricevuto via pec il rapporto di intervento trasmesso dai vigili del fuoco.1
La società ha denunciato il vizio in data 27 dicembre 2018, tramite invio di una pec Parte_2
alla società TMS Italia s.r.l. (doc. 11 fasc.conv.).
L'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e dalle terze chiamate ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. è pertanto fondata atteso che la società assicurata ha scoperto in modo certo della causa del danno (dunque della ritenuta sussistenza di un vizio della cosa venduta) il 17 dicembre 2018
Parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. ha dedotto che solo in seguito al primo accesso post incendio, avvenuto a ridosso del e comunque dopo il 20 dicembre 2018, la Pt_3
Contr società assicurata ha potuto appurare quale società (vale a dire la società avesse fornito le batterie al litio.
Come rilevato anche dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza n. 797/2023, la ricostruzione offerta da parte attrice non è idonea a superare l'eccezione di decadenza atteso che gli acquisti delle batterie erano avvenuti online e pertanto la società ben avrebbe potuto, accedendo alla casella di posta e dunque impiegando l'ordinaria diligenza, individuare i dati della società fornitrice (vale a dire l'indirizzo della sede legale e della pec).
Vale osservare peraltro che la suddetta pronuncia risulta pienamente condivisibile anche nel passaggio in cui osserva che non risulta verosimile che una società abbia acquistato 500 batterie al litio senza serbare memoria del nome della società venditrice (conoscendo il quale, tramite visura camerale, ben avrebbe potuto reperire i necessari dati per comunicare tempestivamente la denuncia dei vizi).
3.4. In ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza, devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti in causa.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice.
4.1. Sulla pronuncia in materia di spese non incide, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la valutazione della condotta delle altre parti che prima dell'avvio del presente giudizio non hanno reso nota la pendenza del giudizio R.G. 1419/2020 davanti al Tribunale di Caltanissetta. Di tale giudizio era parte l'assicurata di vale a dire la società e quindi, come Parte_1 Pt_2
correttamente eccepito da parte convenuta, incombeva sull'odierna attrice il dovere di acquisire tutti gli elementi utili ai fini dell'introduzione del presente giudizio, rivolgendosi, in particolare, alla propria assicurata. 4.2. Parte attrice deve essere condannata a rifondere altresì le spese di lite nei confronti di tutte le terze chiamate, in ragione della regolarità causale delle diverse chiamate, da intendersi come prevedibile sviluppo logico e normale della lite oltre che come astratta fondatezza della chiamata in manleva e in garanzia del terzo.
4.3. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.713,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e delle terze chiamate che liquida in € 6.713,00 ciascuna per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria attorea ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., pag. 4 si legge: “Interpellata l'assicurata sul punto, si è appreso che il verbale è stato loro trasmesso dai VVFFF con pec del 17.12.2018”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5890/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Igino Parte_1 P.IVA_1
Rugiero, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Finazzi, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Controparte_2
Puglisi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Terza chiamata e contro rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Finazzi, elettivamente Controparte_3 domiciliata come da procura in atti
Terza chiamata
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La società esercitando il diritto di surroga Parte_1 legale, ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la società a pagare € Controparte_1
32.990,00 oltre interessi, pari all'importo versato alla propria assicurata in ragione Parte_2 dei danni cagionati dal sinistro (un incendio) verificatosi a causa dell'esplosione di una batteria al litio, prodotta e venduta dalla convenuta Controparte_1
In particolare, parte attrice ha fatto valere il disposto dell'art. 132 Codice del consumo là dove è disposto che salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In ragione del lasso di tempo intercorso tra l'acquisto del bene e l'evento dannoso, pari a circa un mese – conclude parte attrice – non sussiste in capo ad l'onere di allegare la causa del danno rimanendo presunto il Parte_1
difetto di fabbricazione del bene, fino a prova contraria gravante sul produttore, vale a dire la convenuta CP_1
1.1. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree.
Parte convenuta ha eccepito:
- di non essere produttore delle batteria al litio vendute alla società (la Parte_2
produttrice è la società cinese EVE Battery Co. ltd);
- di aver a sua volta acquistato la batteria dalla società polacca Transfer Multisort Elektronick sp. z o.o. che le aveva comprate dalla società importatore e Controparte_3
distributore autorizzato delle batterie.
In diritto, parte convenuta:
- ha eccepito l'inapplicabilità della disciplina del Codice del consumo atteso che la vicenda oggetto di causa ha visto quali parti delle società e non già un rapporto tra imprenditore e consumatore;
- qualificato il rapporto intercorso con l'attrice quale compravendita, ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. ha eccepito l'intervenuta decadenza di (la società assicurata) dalla Parte_2
denuncia dei vizi.
Da ultimo, parte convenuta ha eccepito l'assenza di sua responsabilità nella causazione dell'incendio e comunque il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di
[...]
Controparte_4
[...
. Chiamata in causa dalla convenuta si è costituita la società polacca Controparte_1 [...]
che ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi Controparte_2
confronti, ivi inclusa la domanda di manleva formulata dalla chiamante.
La terza chiamata ha eccepito di essere a sua volta mero rivenditore delle batterie acquistate dalla società , per averle acquistate dalla società Wamtechnick Spolka z ograniczona Pt_2
odpowiedzialnoscia.
Ha eccepito altresì che parte attrice non solo non ha provato ma prima ancora non ha allegato l'esistenza di un ben preciso difetto delle batterie e/o di un nesso causale tra preteso difetto e lamentato danno.
1.3. Chiamata in causa dalla terza chiamata si è costituita Controparte_2 in giudizio la società che, in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ha Controparte_3
chiesto di sospendere il giudizio in ragione della pendenza presso il Tribunale di Caltanissetta della causa RG 1419/2020, avente ad oggetto il medesimo fatto storico (l'incendio) e sia pure dal petitum differente, promossa da contro che ha chiamato in causa Parte_2 Controparte_1 [...]
che, a sua volta, ha chiamato in causa sp. z o.o. Controparte_2 CP_3
La società ha quindi eccepito la decadenza di dalla garanzia Controparte_3 Parte_1
per i vizi, per non aver denunciato il presunto vizio entro 8 giorni dalla scoperta.
Nel merito, la terza chiamata, rilevata l'inapplicabilità alla vicenda oggetto del presente giudizio del
Codice del consumo, ha eccepito l'assenza di vizi delle batterie e comunque la carenza di prova in ordine alla riconducibilità causale dell'incendio ad un difetto di produzione delle batterie al litio commercializzate dalla società CP_3
2. (…Segue). A fronte delle difese svolte dalla convenuta e dalle terze chiamate,
[...]
nella memoria ex art. 181, VI comma n.1 c.p.c. ha dedotto che la vicenda Parte_1
oggetto del presente giudizio, in ragione dei difetti della cosa consegnata che l'hanno resa inservibile, deve essere ricondotta alla fattispecie della vendita aliud pro alio, non soggetta ai termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1495 cod.civ.
3. Rigetto della domanda attorea. La domanda formulata da è Parte_1
infondata e pertanto deve essere rigettata. 3.1. In via preliminare occorre rilevare che, come correttamente eccepito sia da parte convenuta che dalle terze intervenute, la vicenda oggetto del presente giudizio non attiene a rapporti tra professionisti e consumatori e quindi non è dato applicare la disciplina del Codice del consumo.
Non risulta applicabile neanche il disposto dell'art. 18 lett.d-bis del Codice del Consumo atteso che parte attrice non ha provato che la società possa essere sussunta nel novero delle Parte_2
“microimprese”; non ha provato che il numero di occupati della società assicurata sia Parte_1
inferiore alle dieci persone né ha provato che il fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non superi due milioni di euro.
Ad ogni modo, come correttamente rilevato da parte convenuta, tale norma equipara l'equiparazione delle microimprese al consumatore solo ai fini dell'applicazione della disciplina posta dal titolo del Codice del consumo dedicato alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre comunicazioni commerciali.
3.2. La vicenda oggetto del presente giudizio, come altrettanto correttamente eccepito sia da
[...]
che dalle terze chiamate, deve essere sussunta nella fattispecie della compravendita che, CP_1
nella prospettazione della stessa attrice (esposta fin dall'atto di citazione), ha avuto ad oggetto beni affetti da vizi redibitori, più precisamente affetti da difetti di conformità.
Risulta pertanto infondata la prospettazione difensiva attorea nei termini in cui è stata modificata nel corso del processo, in ragione della quale nella vendita delle batteria al litio oggetto di causa sarebbe dato ravvisare un'ipotesi di aliud pro alio. Con la consolidata giurisprudenza di legittimità,
è doveroso rammentare la differenza che intercorre tra i vizi redibitori (art. 1490 cod.civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497), da un lato, e l'aliud pro alio dall'altro. Il vizio redibitorio e la mancanza di qualità presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, mentre l'aliud pro alio è ravvisabile allorquando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti comunque difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziali dalle parti.
La vendita di beni interessati da difetti di conformità non costituiscono un aliud pro alio in quanto non si tratta di difetti che costituiscono un elemento di identificazione del bene (in questi termini v.
Cavv. N. 6596/2016). In altri termini, le batterie al litio vendute e consegnate alla società Parte_2
– per come prospettato dalla stessa – per natura, individualità,
[...] Parte_1
consistenza e destinazione non appartengono ad un genere diverso da quello compravenduto, presentandosi idonee ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e quindi a fornire l'utilità presagita (in questo senso Cass. n. 13214/2024).
3.3. Ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. La società ha scoperto la causa del danno dell'incendio e dunque ha acquisito Parte_2
conoscenza della ritenuta sussistenza di un vizio della cosa venduta allorquando il 17 dicembre
2018 ha ricevuto via pec il rapporto di intervento trasmesso dai vigili del fuoco.1
La società ha denunciato il vizio in data 27 dicembre 2018, tramite invio di una pec Parte_2
alla società TMS Italia s.r.l. (doc. 11 fasc.conv.).
L'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e dalle terze chiamate ai sensi dell'art. 1495 cod.civ. è pertanto fondata atteso che la società assicurata ha scoperto in modo certo della causa del danno (dunque della ritenuta sussistenza di un vizio della cosa venduta) il 17 dicembre 2018
Parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. ha dedotto che solo in seguito al primo accesso post incendio, avvenuto a ridosso del e comunque dopo il 20 dicembre 2018, la Pt_3
Contr società assicurata ha potuto appurare quale società (vale a dire la società avesse fornito le batterie al litio.
Come rilevato anche dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza n. 797/2023, la ricostruzione offerta da parte attrice non è idonea a superare l'eccezione di decadenza atteso che gli acquisti delle batterie erano avvenuti online e pertanto la società ben avrebbe potuto, accedendo alla casella di posta e dunque impiegando l'ordinaria diligenza, individuare i dati della società fornitrice (vale a dire l'indirizzo della sede legale e della pec).
Vale osservare peraltro che la suddetta pronuncia risulta pienamente condivisibile anche nel passaggio in cui osserva che non risulta verosimile che una società abbia acquistato 500 batterie al litio senza serbare memoria del nome della società venditrice (conoscendo il quale, tramite visura camerale, ben avrebbe potuto reperire i necessari dati per comunicare tempestivamente la denuncia dei vizi).
3.4. In ragione della fondatezza dell'eccezione di decadenza, devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti in causa.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice.
4.1. Sulla pronuncia in materia di spese non incide, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la valutazione della condotta delle altre parti che prima dell'avvio del presente giudizio non hanno reso nota la pendenza del giudizio R.G. 1419/2020 davanti al Tribunale di Caltanissetta. Di tale giudizio era parte l'assicurata di vale a dire la società e quindi, come Parte_1 Pt_2
correttamente eccepito da parte convenuta, incombeva sull'odierna attrice il dovere di acquisire tutti gli elementi utili ai fini dell'introduzione del presente giudizio, rivolgendosi, in particolare, alla propria assicurata. 4.2. Parte attrice deve essere condannata a rifondere altresì le spese di lite nei confronti di tutte le terze chiamate, in ragione della regolarità causale delle diverse chiamate, da intendersi come prevedibile sviluppo logico e normale della lite oltre che come astratta fondatezza della chiamata in manleva e in garanzia del terzo.
4.3. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.713,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e delle terze chiamate che liquida in € 6.713,00 ciascuna per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria attorea ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., pag. 4 si legge: “Interpellata l'assicurata sul punto, si è appreso che il verbale è stato loro trasmesso dai VVFFF con pec del 17.12.2018”.