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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1812/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC PP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18095/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087654005000 250,40 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1958/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Amirante Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 17.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020, per un importo complessivo di € 244,52.
Eccepisce la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e il rigetto del ricorso nel resto.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto, premesso che l'avviso di accertamento risulta notificato il 21.6.2023 – ma il ricorso non contesta il fatto, indicato nella cartella impugnata, né ha notificato il ricorso alla GI AN -, la cartella impugnata è stata successivamente notificata nel termine triennale, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente, che liquida in euro 278,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
EP RI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC PP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18095/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087654005000 250,40 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1958/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Amirante Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 17.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020, per un importo complessivo di € 244,52.
Eccepisce la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e il rigetto del ricorso nel resto.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto, premesso che l'avviso di accertamento risulta notificato il 21.6.2023 – ma il ricorso non contesta il fatto, indicato nella cartella impugnata, né ha notificato il ricorso alla GI AN -, la cartella impugnata è stata successivamente notificata nel termine triennale, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente, che liquida in euro 278,00, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
EP RI