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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 50598/2025
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Cecilia De Santis Presidente
Dr. Ottavio Pannone Consigliere
Dr. Mariarosaria Budetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50598/2025 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale del 9 giugno 2025, vertente
§ 1. — TRA
nato il [...] a [...] e ivi residente in Parte_1
Via Contessa Beatrice vill. Unrra pal. III n. 7, C.F. ; C.F._1
nato il [...] a [...] e residente in Parte_2
Cormano (MI) in Via Cesare Acquati n. 1, C.F. ; C.F._2
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Traversa Nuova Marina n. 8 C.F. ; C.F._3
nato il [...] a [...] e residente in Parte_4
Monreale (PA) in Via Guido Rossa n. 17, C.F. ; C.F._4
, nata il [...] a [...] e residente in [...] in Parte_5
Via F. Corridoni n. 32, C.F. ; C.F._5
rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente, come da procure in atti, dall'Avv. Orsola D'Addamio (C.F. CodiceFiscale_6
e dall'Abogado Francesco D'Addamio (C.F. Email_1 [...]
) procuratori antistatari, ed C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma, sezione equa riparazione, sita a Roma, in Via Varisco n. 3/5
ricorrenti r.g. n. 1 e
, in persona del Ministro in carica pro Parte_6 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale ope legis dimicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
Resistente
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto emesso dal
Consigliere designato di questa Corte n. cronol. 442/2025, depositato in data
03.04.2025, nel procedimento RGN 50395/2025, con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo dai medesimi proposta.
I ricorrenti hanno concluso come di seguito: “revocare il decreto opposto e per l'effetto:
a) dichiarare che i ricorrenti in epigrafe hanno subito un danno morale a causa dell'irragionevole procrastinarsi del giudizio dinanzi al Tar Lazio – sede di Roma rgn.
2961/2016;
b) condannare il , in persona del Ministro in Parte_6
carica pro-tempore, al risarcimento del danno subito, per la somma di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) in favore di ciascun ricorrente in epigrafe, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi legali dalla data di deposito del presente ricorso di equa riparazione al saldo effettivo;
c) condannare il , in persona del in Parte_6 CP_1
carica pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Orsola D'Addamio e l'Abogado Francesco D'Addamio i quali dichiarano di aver fatto anticipo”.
La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito delle note sostitutive dell'udienza fissata per il 9 giugno
2025.
Il Consigliere Designato ha motivato il rigetto della domanda rilevando che “al caso di specie debba essere applicata la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, lett.
a), della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii. atteso che – come si legge nella sentenza resa dal T.A.R. del Lazio - i motivi addotti avverso il provvedimento impugnato sono infondati per “consolidata giurisprudenza” sia della medesima Sezione del T.A.R., sia del Consiglio di Stato” e che “ l'affermazione del T.A.R. del Lazio è corroborata dalla
r.g. n. 2 indicazione di precedenti giurisprudenziali di poco successivi alla iscrizione a ruolo del giudizio presupposto, induce a ritenere che la infondatezza delle domande debba ritenersi almeno sopravvenuta, come l'art. 2 della Legge n. 89/2001 cit. dispone”.
Deducono gli opponenti che, nella sentenza che ha chiuso il giudizio presupposto, il Tar
Lazio ha citato giurisprudenza del Consiglio di Stato e del medesimo Tar relativa agli
2021 e 2023 per cui è evidente che nel 2016, all'epoca di proposizione del ricorso, i ricorrenti non hanno agito nella consapevolezza dell'illegittimità delle domande formulate, ma, al contrario, confidando nel loro accoglimento, spettando il diritto all'equo indennizzo indipendentemente dall'accoglimento della domanda, in caso di violazione del termine ragionevole di durata.
L'opposizione è fondata.
Questa Corte invero ha già statuito, su caso analogo avente ad oggetto il medesimo giudizio presupposto e la medesima motivazione di rigetto della domanda da parte del
Consigliere designato, in sede di opposizione (con decreto emesso nel proc. iscritto al n
50321/2025 RG – est. Pres. De Santis), e con motivazione dalla quale non sussistono ragioni nel caso di specie per discostarsi, la quale pertanto è in questa sede richiamata e trascritte, come di seguito.
“La lettura della sentenza n. 2285/2024, che ha definito il giudizio presupposto pendente dinanzi al Tar Lazio dal 10.3.2016, evidenzia che nell'esame dei cinque motivi del ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti, il giudice amministrativo ha richiamato, per respingerli, orientamenti giurisprudenziali consolidati formatisi anteriormente al maturare del termine di ragionevole durata limitatamente al primo ed al secondo motivo - concernenti rispettivamente la dedotta violazione del principio dell'anonimato (ex Cons. di Stato 2018) e l'illegittima nomina di due componenti della
Commissione esaminatrice (ex Cons. di Stato 2017, Tar Lazio 2019) – non altrettanto per i successivi.
Ed infatti il motivo inerente l'illegittima collocazione della prova attitudinale è stato respinto richiamando una sentenza del Consiglio di Stato del 2021 oltre che il disposto normativo mentre per i rimanenti, riguardanti la formazione della graduatoria finale, è stata citata giurisprudenza ammnistrativa del 2021 e del 2023, formatasi quindi successivamente al termine triennale di ragionevole durata stabilito dalla L. n. 89/01 per il giudizio di primo grado.
Rileva la Corte che la sentenza deve essere letta nella sua complessità, non potendosi logicamente scorporare la decisione sui singoli motivi per la valutazione del profilo r.g. n. 3 ritenuto sussistente dal Consigliere Designato, il che esclude la manifesta infondatezza della domanda e, dunque, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) L. n. 89/01.
Ne deriva che va accolta l'opposizione e la domanda avanzata ai sensi della L. n. 89/01, in riforma del decreto di rigetto.
[…]
Va quindi considerato che il giudizio in questione – in cui è stata proposta istanza di prelievo - è durato dal 10.3.16 al 6.2.24, per 7 anni, 11 mesi e 5 giorni, per complessivi
8 anni per la rilevanza del termine che eccede il semestre ex art. 2 bis comma 1 L. cit., con uno sforamento di 5 anni del termine di ragionevole durata ex art. 2 comma 2 bis L. cit.. Trattasi di durata non compatibile con il principio del termine ragionevole stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con i parametri fissati dalla legge sopra citata (art. 2 comma 2- bis).
L'accertamento dell'irragionevole durata del processo, comporta il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione previsto dalla legge, avuto riguardo al pregiudizio non patrimoniale subito per la lungaggine processuale, che si presume sino a prova contraria (cfr. Cass. Civ. n. 26497/2019 “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, posto che il danno non patrimoniale è conseguenza norm ale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve ritenere sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari, che inducano ad escluderne l'esistenza”).
Per quel che concerne la determinazione dell'indennizzo, in materia di equa riparazione il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio
2016 – e, dall'altro, ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art.
2-bis (cfr. Cass.
Civ. n. 145521/19).
Alla stregua delle ragioni esposte, tenuto conto degli interessi coinvolti non suscettibili di determinare una particolare partecipazione emotiva derivata dalla lungaggine del procedimento, stante la natura patrimoniale e collettiva della domanda introduttiva del giudizio presupposto, in difetto di riscontro obiettivamente valutabile dell'allegata r.g. n. 4 importanza della posta in gioco, va ritenuto equo ai sensi dell'art. 2056 c.c. determinare l'indennizzo del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti nella misura di euro
400,00, da ridursi del 40% per il numero delle parti superiore a 50 oltre un terzo ai sensi del disposto di cui all'art.
2-bis comma 1- bis e 1-ter legge citata per il rigetto della domanda, pari a (160,00x5=) € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore di ciascun ricorrente, somma al cui pagamento va condannato il Parte_6 opposto”.
Con riguardo alle spese di lite, va considerato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “l'opposizione di cui all'art.
5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n.
20463/15). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege PI condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la pronuncia ad opponendum, e una seconda fase
d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva.
Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n.
89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase
d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120/09), anche il giudizio celebrato ai sensi dell'art.
5-ter legge n. 89 del 2001 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere
r.g. n. 5 una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)” (cfr., da ultimo, Cass.
Civ. n. 1610/25).
Ne consegue che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura media indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore (fino a € 1.100,00 ex tabella 12
D.M. n. 55/14), alle questioni trattate, con l'aumento ex art. 4 comma 2 per il numero delle parti e la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 per l'assenza di distinte questioni di fatto e diritto, ferma l'identità di posizione processuale, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto: a) revoca il decreto n. 442/2025 nel procedimento RG n. 50395/2025; b) condanna il Parte_6
a pagare in favore di ciascun ricorrente indicato in epigrafe € 800,00 oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il a pagare le spese Parte_6 processuali, che liquida in € 54,00 per esborsi ed € 1.036,42 per compensi oltre rimborso spese processuali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Orsola
D'Addamio e dell'abogado Francesco D'Addamio dichiaratisi antistatari.
Roma, 11 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Cecilia De Santis
r.g. n. 6