TRIB
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/03/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 181/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2021
tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E + Parte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 6 marzo 2024, alle ore 12,20, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso per l'attore l'avv.
Alessandro Fanni, in sostituzione dell'avv. Gianmario Pilatu;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Fanni precisa le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e confermate con le note conclusive autorizzate, affinché il Tribunale adito voglia:
“I) Accertare e dichiarare che il sig. per le causali esposte in narrativa, ha acquistato Parte_1
a titolo originario il pieno ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale
sugli immobili siti al piano T-1-2 nella via Indipendenza, al civico 73, della cittadina di Lanusei, meglio censiti in Catasto del Comune di Lanusei al Foglio 11, particella 27, sub 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, mq 83, rendita € 150,81 e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt.
1146 II comma e dell'art.1158 cc;
II) Ordinando per l'effetto, le trascrizioni, le volture e gli incombenti di legge in favore dell'attore;
III) Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge solo in caso di opposizione”.
Chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 16,00.
Alle ore 16,00, è comparso l'avv. Gianmario Pilatu.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
1 N. R.G. 181/2021
Segue verbale udienza del 6.3.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Lanusei, nella via Cavour n. 47, presso lo studio legale dell'Avv. Gianmario Pilatu, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti
ATTORE
Contro
(C.F. ), , , Parte_2 C.F._2 Controparte_1 CP_2
(C.F. ), nata ad CP_3 Controparte_4 C.F._3
Arzana il 30.12.1913 ed ivi deceduta il 27.01.2006
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.3.2021, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, nelle forme ordinarie e per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di
Lanusei concessa con decreto del 26.2.2021, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di tutti i soggetti convenuti secondo le regole ordinarie, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi validi all'identificazione, intraprendeva il Parte_1 presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di essere dichiarato esclusivo proprietario, per
2 intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1146, comma II, e 1158 c.c., dell'immobile sito nel Comune di Lanusei, via Indipendenza n. 73, piani T-1-2, identificato nel
Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 11, particella 27 sub 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, mq 83, rendita € 150,81, ordinando per l'effetto le trascrizioni, le volture e gli incombenti di legge in suo favore.
A sostegno della domanda promossa, ha esposto che: Parte_1
- possiede in maniera pubblica, pacifica, esclusiva ed ininterrotta da oltre un ventennio il sopra identificato immobile adibito a casa di civile abitazione, sommando, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e 1146 c.p.c., anche in virtù di scrittura privata sottoscritta con i propri genitori Parte_2
e in data 01.12.2015, il proprio possesso a quello esercitato quanto meno dall'anno Controparte_5
1983, ed in virtù di legittimi titoli, dai danti causa;
- i danti causa dell'attore, e risultano essere gli attuali intestatari Parte_2 Controparte_1
catastali del suddetto immobile, in seguito a frazionamento e fusione effettuati in data 24.09.2019.
Tuttavia, dall'indagine catastale storica, come da allegate visure catastali, si evince che l'immobile risulta esser stato catastalmente intestato, in seguito a denunzia di successione, del 10.08.1994, ad altri soggetti e precisamente in via esclusiva a , C.F. , nata ad Controparte_4 C.F._3
Arzana il 30.12.1913, ivi deceduta il 27.1.2006 ab intestato e senza prole;
- la suddetta intestataria catastale non ha mai posseduto il bene immobile de quo, né ha mai frapposto alcun ostacolo al legittimo esercizio del diritto di proprietà e del possesso uti dominus esercitato dapprima dai danti causa e ed in seguito dall'attore Parte_2 Controparte_1 Parte_1
Come detto, in data 01.12.2015, e hanno venduto il detto bene con Parte_2 Controparte_1 scrittura privata e per l'effetto hanno trasferito la piena proprietà ed il possesso all'odierno attore che, quindi, ha perfezionato in proprio favore l'acquisto a titolo originario sul bene immobile predetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146, II comma, e 1158 c.c.
Ha proseguito l'attore che è proprio interesse ottenere dall'intestato Tribunale la pronunzia dichiarativa dell'acquisto a titolo originario per perfezionata usucapione ventennale, in virtù del possesso esclusivo esercitato sull'immobile de quo.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione dell'atto introduttivo nelle forme ordinarie e per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte per l'immobile catastalmente individuato anche con riferimento al suo identificativo originario e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sull'immobile né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
3 Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, all'udienza del 17.12.2021 fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa, sono stati dichiarati contumaci.
Acquisiti da parte attrice chiarimenti sulla genesi del mappale oggetto della domanda ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio instaurato, a mezzo di relazione tecnica allegata alle note autorizzate del 28.2.2022, assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e, quindi, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 6.3.2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
4 La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione del possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146, comma 2, c.c.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati alle udienze del 8.6.2023 e del 13.10.2023, i testi , , Tes_1 Testimone_2
e dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare – Tes_3 Testimone_4 compaesani, amici e/o conoscenti della famiglia i primi tre sono gli artigiani che, su incarico dei Pt_1 coniugi e/o del figlio , hanno eseguito lavori di manutenzione dell'immobile e/o dei CP_6 Pt_1 mobili d'epoca che lo arredano;
l'ultimo teste, imprenditore edile, nel 2000 ha eseguito l'impermeabilizzazione e il ripristino della veranda- hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti, individuando l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile di cui si tratta, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie esibite loro nel corso dell'esame, così
dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che dapprima i coniugi e e Controparte_1 Parte_3 successivamente e fino all'attualità l'odierno attore hanno esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul fabbricato oggetto della domanda, per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che dagli anni Ottanta e fino al 2015 i coniugi hanno CP_6 utilizzato in via esclusiva, adibendolo a casa di civile abitazione ove ospitavano parenti, l'immobile di via Indipendenza del Comune di Lanusei, composto dai piani terra, primo e secondo, sito di fronte alla loro casa di abitazione dalla quale è separato da un vicoletto.
Inoltre, i coniugi si servivano della cantina del detto immobile come legnaia e deposito di CP_6 attrezzatura varia e qui che aveva l'hobby della falegnameria, svolgeva dei lavoretti Controparte_1
di bricolage.
Intorno alla casa c'è un giardinetto, delimitato da un muro basso e da siepi, al quale si accede tramite una stradina privata utilizzata solo dalla famiglia CP_6
La casa era stata arredata con mobili d'epoca e la cucina era stata realizzata su misura e i coniugi Per_1 all'incirca ogni dieci anni avevano incaricato il teste , falegname, di eseguire il
[...] Tes_1
restauro del mobilio.
5 Dalla fine del 2015 e fino all'attualità, ha utilizzato in via esclusiva con la sua famiglia Parte_1
il suddetto immobile, adibendolo a propria residenza, ed i testi e hanno Tes_1 Tes_3
ricordato la festa di inaugurazione alla quale gli stessi avevano partecipato.
Nel suddetto periodo, l'attore si è curato personalmente dei lavori di manutenzione della casa con la collaborazione degli amici tra i quali i testi e che lo hanno aiutato a Tes_3 Testimone_4 tinteggiare le pareti interne, a sostituire gli infissi all'ultimo piano e ogni anno a portare la legna in cantina, dopo averla liberata dalla vecchia attrezzatura e dagli oggetti accumulati nel tempo.
Inoltre, nel 2016 egli aveva incaricato il teste di eseguire il restauro dei mobili e di Tes_1
sostituire una porta interna in legno e nel 2018 aveva incaricato il teste di rifare Testimone_2 la linea di adduzione dell'impianto idrico e successivamente di eseguire ulteriori interventi, quattro/cinque in tutto e nel 2021 ha installato una pompa di calore.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile dapprima da parte dei genitori dell'attore e poi di quest'ultimo e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato e nei termini sopradescritti, comportandosi come i proprietari ed anche gli stessi testi li hanno sempre ritenuti tali.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato sul fabbricato in esame trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte da parte attrice, si vedano in particolare la copia modulo adesione sottoscritto in data 25.11.2019 da e Organizzazione_1 Parte_1
le bollette relative al contratto di fornitura e la copia del nuovo contratto di fornitura energia elettrica sottoscritto con nel marzo 2020 (docc. 1 e 2, allegati alla memoria ex art. 183, comma CP_7
VI, n. 2, c.p.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti rimasti contumaci, i quali hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto ha esposto a sostegno della domanda Parte_1
proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Sussistendo in atti la “scrittura privata di vendita” del 01.12.2015 con la quale e Controparte_1 hanno alienato all'attore l'immobile oggetto del presente giudizio, immettendolo fin da Parte_2 allora nel pieno ed esclusivo possesso e godimento del bene, può unire, secondo quanto Parte_1 previsto dall'art. 1146, comma 2, c.c., al proprio possesso quello dei danti causa decorrente dagli anni
Ottanta del secolo scorso, così pervenendo al possesso ventennale utile all'usucapione.
Infatti, in base alla richiamata norma che prevede che “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori è necessario che il trasferimento trovi la propria
6 giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, ancorché invalido o proveniente “a non domino”.
Il titolo, pur se radicalmente viziato, deve essere tale da giustificare l'immissione di un soggetto, da parte del suo autore, nel potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale trasferiti (Cass. 30.1.2017, n. 2295).
I negozi traslativi reali sono tipici e non vi può essere un trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa;
la traditio può, dunque, avvenire solo nei limiti del titolo traslativo.
All'acquisto deve seguire l'immissione di fatto nel possesso e solo da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, con la suindicata scrittura privata, benché nulla ai fini della trascrizione ma astrattamente idonea a trasferire la proprietà e quindi il possesso, l'attore ha fornito la piena prova dell'esistenza del titolo giustificativo della traditio, dell'immissione in possesso e dell'esercizio pubblico e pacifico della signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, esercitato dal medesimo e prima dai suoi danti causa per un periodo ininterrotto ed ultraventennale.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
- desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus
sul bene oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per il quale è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere l'ordine delle dovute trascrizioni e volture, poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione e non richiede alcun ordine specifico da parte del giudice.
Le formalità conseguenti sono di competenza del Conservatore, al quale spetta l'indagine per ammettere il titolo alla trascrizione. La voltura catastale segue automaticamente alla trascrizione.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e compensi professionali solo in caso di contestazione del suo diritto, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I- accertata la situazione possessoria dei danti causa e e della successiva Controparte_1 Parte_2 accessione nel possesso in suo favore, dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
7 Lanusei il 05.03.1985, esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c., dell'immobile sito nel Comune di Lanusei, via Indipendenza
n. 73, piani T-1-2, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 11, particella
27 sub 2;
II- nulla sulle spese.
Lanusei, 6 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2021
tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E + Parte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 6 marzo 2024, alle ore 12,20, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso per l'attore l'avv.
Alessandro Fanni, in sostituzione dell'avv. Gianmario Pilatu;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Fanni precisa le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e confermate con le note conclusive autorizzate, affinché il Tribunale adito voglia:
“I) Accertare e dichiarare che il sig. per le causali esposte in narrativa, ha acquistato Parte_1
a titolo originario il pieno ed esclusivo diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale
sugli immobili siti al piano T-1-2 nella via Indipendenza, al civico 73, della cittadina di Lanusei, meglio censiti in Catasto del Comune di Lanusei al Foglio 11, particella 27, sub 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, mq 83, rendita € 150,81 e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt.
1146 II comma e dell'art.1158 cc;
II) Ordinando per l'effetto, le trascrizioni, le volture e gli incombenti di legge in favore dell'attore;
III) Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge solo in caso di opposizione”.
Chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 16,00.
Alle ore 16,00, è comparso l'avv. Gianmario Pilatu.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
1 N. R.G. 181/2021
Segue verbale udienza del 6.3.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 181 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Lanusei, nella via Cavour n. 47, presso lo studio legale dell'Avv. Gianmario Pilatu, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti
ATTORE
Contro
(C.F. ), , , Parte_2 C.F._2 Controparte_1 CP_2
(C.F. ), nata ad CP_3 Controparte_4 C.F._3
Arzana il 30.12.1913 ed ivi deceduta il 27.01.2006
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.3.2021, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, nelle forme ordinarie e per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di
Lanusei concessa con decreto del 26.2.2021, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di tutti i soggetti convenuti secondo le regole ordinarie, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi validi all'identificazione, intraprendeva il Parte_1 presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di essere dichiarato esclusivo proprietario, per
2 intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1146, comma II, e 1158 c.c., dell'immobile sito nel Comune di Lanusei, via Indipendenza n. 73, piani T-1-2, identificato nel
Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 11, particella 27 sub 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, mq 83, rendita € 150,81, ordinando per l'effetto le trascrizioni, le volture e gli incombenti di legge in suo favore.
A sostegno della domanda promossa, ha esposto che: Parte_1
- possiede in maniera pubblica, pacifica, esclusiva ed ininterrotta da oltre un ventennio il sopra identificato immobile adibito a casa di civile abitazione, sommando, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e 1146 c.p.c., anche in virtù di scrittura privata sottoscritta con i propri genitori Parte_2
e in data 01.12.2015, il proprio possesso a quello esercitato quanto meno dall'anno Controparte_5
1983, ed in virtù di legittimi titoli, dai danti causa;
- i danti causa dell'attore, e risultano essere gli attuali intestatari Parte_2 Controparte_1
catastali del suddetto immobile, in seguito a frazionamento e fusione effettuati in data 24.09.2019.
Tuttavia, dall'indagine catastale storica, come da allegate visure catastali, si evince che l'immobile risulta esser stato catastalmente intestato, in seguito a denunzia di successione, del 10.08.1994, ad altri soggetti e precisamente in via esclusiva a , C.F. , nata ad Controparte_4 C.F._3
Arzana il 30.12.1913, ivi deceduta il 27.1.2006 ab intestato e senza prole;
- la suddetta intestataria catastale non ha mai posseduto il bene immobile de quo, né ha mai frapposto alcun ostacolo al legittimo esercizio del diritto di proprietà e del possesso uti dominus esercitato dapprima dai danti causa e ed in seguito dall'attore Parte_2 Controparte_1 Parte_1
Come detto, in data 01.12.2015, e hanno venduto il detto bene con Parte_2 Controparte_1 scrittura privata e per l'effetto hanno trasferito la piena proprietà ed il possesso all'odierno attore che, quindi, ha perfezionato in proprio favore l'acquisto a titolo originario sul bene immobile predetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146, II comma, e 1158 c.c.
Ha proseguito l'attore che è proprio interesse ottenere dall'intestato Tribunale la pronunzia dichiarativa dell'acquisto a titolo originario per perfezionata usucapione ventennale, in virtù del possesso esclusivo esercitato sull'immobile de quo.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione dell'atto introduttivo nelle forme ordinarie e per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Dalle allegate ispezioni ipotecarie, prodotte per l'immobile catastalmente individuato anche con riferimento al suo identificativo originario e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sull'immobile né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
3 Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, all'udienza del 17.12.2021 fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa, sono stati dichiarati contumaci.
Acquisiti da parte attrice chiarimenti sulla genesi del mappale oggetto della domanda ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio instaurato, a mezzo di relazione tecnica allegata alle note autorizzate del 28.2.2022, assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e, quindi, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 6.3.2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
4 La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione del possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146, comma 2, c.c.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati alle udienze del 8.6.2023 e del 13.10.2023, i testi , , Tes_1 Testimone_2
e dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare – Tes_3 Testimone_4 compaesani, amici e/o conoscenti della famiglia i primi tre sono gli artigiani che, su incarico dei Pt_1 coniugi e/o del figlio , hanno eseguito lavori di manutenzione dell'immobile e/o dei CP_6 Pt_1 mobili d'epoca che lo arredano;
l'ultimo teste, imprenditore edile, nel 2000 ha eseguito l'impermeabilizzazione e il ripristino della veranda- hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti, individuando l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile di cui si tratta, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie esibite loro nel corso dell'esame, così
dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che dapprima i coniugi e e Controparte_1 Parte_3 successivamente e fino all'attualità l'odierno attore hanno esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul fabbricato oggetto della domanda, per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che dagli anni Ottanta e fino al 2015 i coniugi hanno CP_6 utilizzato in via esclusiva, adibendolo a casa di civile abitazione ove ospitavano parenti, l'immobile di via Indipendenza del Comune di Lanusei, composto dai piani terra, primo e secondo, sito di fronte alla loro casa di abitazione dalla quale è separato da un vicoletto.
Inoltre, i coniugi si servivano della cantina del detto immobile come legnaia e deposito di CP_6 attrezzatura varia e qui che aveva l'hobby della falegnameria, svolgeva dei lavoretti Controparte_1
di bricolage.
Intorno alla casa c'è un giardinetto, delimitato da un muro basso e da siepi, al quale si accede tramite una stradina privata utilizzata solo dalla famiglia CP_6
La casa era stata arredata con mobili d'epoca e la cucina era stata realizzata su misura e i coniugi Per_1 all'incirca ogni dieci anni avevano incaricato il teste , falegname, di eseguire il
[...] Tes_1
restauro del mobilio.
5 Dalla fine del 2015 e fino all'attualità, ha utilizzato in via esclusiva con la sua famiglia Parte_1
il suddetto immobile, adibendolo a propria residenza, ed i testi e hanno Tes_1 Tes_3
ricordato la festa di inaugurazione alla quale gli stessi avevano partecipato.
Nel suddetto periodo, l'attore si è curato personalmente dei lavori di manutenzione della casa con la collaborazione degli amici tra i quali i testi e che lo hanno aiutato a Tes_3 Testimone_4 tinteggiare le pareti interne, a sostituire gli infissi all'ultimo piano e ogni anno a portare la legna in cantina, dopo averla liberata dalla vecchia attrezzatura e dagli oggetti accumulati nel tempo.
Inoltre, nel 2016 egli aveva incaricato il teste di eseguire il restauro dei mobili e di Tes_1
sostituire una porta interna in legno e nel 2018 aveva incaricato il teste di rifare Testimone_2 la linea di adduzione dell'impianto idrico e successivamente di eseguire ulteriori interventi, quattro/cinque in tutto e nel 2021 ha installato una pompa di calore.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile dapprima da parte dei genitori dell'attore e poi di quest'ultimo e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato e nei termini sopradescritti, comportandosi come i proprietari ed anche gli stessi testi li hanno sempre ritenuti tali.
Le circostanze riferite dai testi in merito al possesso esercitato sul fabbricato in esame trovano riscontro anche nelle prove documentali prodotte da parte attrice, si vedano in particolare la copia modulo adesione sottoscritto in data 25.11.2019 da e Organizzazione_1 Parte_1
le bollette relative al contratto di fornitura e la copia del nuovo contratto di fornitura energia elettrica sottoscritto con nel marzo 2020 (docc. 1 e 2, allegati alla memoria ex art. 183, comma CP_7
VI, n. 2, c.p.c.).
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti rimasti contumaci, i quali hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto ha esposto a sostegno della domanda Parte_1
proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Sussistendo in atti la “scrittura privata di vendita” del 01.12.2015 con la quale e Controparte_1 hanno alienato all'attore l'immobile oggetto del presente giudizio, immettendolo fin da Parte_2 allora nel pieno ed esclusivo possesso e godimento del bene, può unire, secondo quanto Parte_1 previsto dall'art. 1146, comma 2, c.c., al proprio possesso quello dei danti causa decorrente dagli anni
Ottanta del secolo scorso, così pervenendo al possesso ventennale utile all'usucapione.
Infatti, in base alla richiamata norma che prevede che “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori è necessario che il trasferimento trovi la propria
6 giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, ancorché invalido o proveniente “a non domino”.
Il titolo, pur se radicalmente viziato, deve essere tale da giustificare l'immissione di un soggetto, da parte del suo autore, nel potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale trasferiti (Cass. 30.1.2017, n. 2295).
I negozi traslativi reali sono tipici e non vi può essere un trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa;
la traditio può, dunque, avvenire solo nei limiti del titolo traslativo.
All'acquisto deve seguire l'immissione di fatto nel possesso e solo da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, con la suindicata scrittura privata, benché nulla ai fini della trascrizione ma astrattamente idonea a trasferire la proprietà e quindi il possesso, l'attore ha fornito la piena prova dell'esistenza del titolo giustificativo della traditio, dell'immissione in possesso e dell'esercizio pubblico e pacifico della signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, esercitato dal medesimo e prima dai suoi danti causa per un periodo ininterrotto ed ultraventennale.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
- desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus
sul bene oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per il quale è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere l'ordine delle dovute trascrizioni e volture, poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione e non richiede alcun ordine specifico da parte del giudice.
Le formalità conseguenti sono di competenza del Conservatore, al quale spetta l'indagine per ammettere il titolo alla trascrizione. La voltura catastale segue automaticamente alla trascrizione.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e compensi professionali solo in caso di contestazione del suo diritto, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I- accertata la situazione possessoria dei danti causa e e della successiva Controparte_1 Parte_2 accessione nel possesso in suo favore, dichiara (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
7 Lanusei il 05.03.1985, esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 2, c.c., dell'immobile sito nel Comune di Lanusei, via Indipendenza
n. 73, piani T-1-2, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 11, particella
27 sub 2;
II- nulla sulle spese.
Lanusei, 6 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
8