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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2533/2023
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel.
dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di DIVORZIO
nella causa promossa da ato a LODI (LO) il 18/07/1975 Parte 1
(c.f. C.F. 1
con l'avv. DIANA PRAZZOLI
parte ricorrente contro
nata a [...] il [...] CP 1
(c.f. C.F. 2 con l'avv. MARTA GUERINI ROCCO
parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte 1 e CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in
Cambiago (MI) il 2.9.2006 e dalla loro unione sono nati in Crema (CR) il Per 25.2.2009 Per 1 e il 17.4.2013
Con sentenza n. 470 del 7.10.2022 questo Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti, disponendo, ai fini che in questa sede rilevano, l'affido condiviso dei minori ed il loro collocamento presso la CP 1, con assegnazione alla stessa della ex casa coniugale, di proprietà della ex suocera, e l'obbligo del Pt 1 di contribuire al mantenimento dei minori e di versare altresì un assegno di mantenimento a favore della CP 1
A seguito della separazione il Pt 1 si trasferiva dalla propria madre, in un immobile di fronte alla ex casa coniugale.
Con ricorso del 20.12.2023 il Pt 1 introduceva il presente giudizio per la pronuncia del divorzio, cui seguiva la regolare costituzione della CP 1: principali punti del contendere erano il collocamento dei figli chiedendo il
Pt 1 il loro collocamento preso di sé, allegando l'essere data una volontà dei minori in tal senso, e la debenza o meno di un assegno divorzile alla CP_1
Dagli atti di causa emergevano essere date una significativa conflittualità fra le parti e una certa difficoltà relazionale soprattutto di Per 1 con la madre.
Adottati i provvedimenti provvisori all'udienza del 22.4.2024, dato avvio ad un percorso di mediazione a favore delle parti -stante la suddetta accesa conflittualità familiare-, adottata pronuncia parziale sullo status -con sentenza n.
359 del 27.5.2024-, alla successiva udienza del 11.10.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte per la definizione del giudizio.
Le conclusioni proposte possono essere accolte, in quanto conformi a legge e non contrarie all'interesse dei minori: in particolare, la previsione di un assegno divorzile una tantum di € 25.000,00 a favore della CP 1 appare equa, ex art. 5
c. VIII 1. div.; la previsione di un mantenimento integrale dei figli da parte del
Pt 1 è conforme al disposto dell'art. 337ter c. IV cod. civ., che consente accordi in tal senso. L'ascolto della prole non è stato disposto apparendo superfluo, alla luce del fatto che la preferenza di un loro collocamento presso il padre è stata infine implicitamente riconosciuta da entrambe le parti, con richiesta concorde in tal senso.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 2533/2023
OMOLOGA
le seguenti condizioni:
e Persona 4 sono affidati1) i figli minori Persona 3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre Parte 1 al quale viene assegnata la casa familiare;
la sig.ra CP 1 lascerà la casa familiare entro il 30/11/2024 avendo cura di spostare la residenza e di comunicare i nuovi recapiti al sig. Pt 1
2) il sig. Pt 1 corrisponderà la somma di € 25.000,00 alla sig.ra
CP_1 in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 5 comma 8 Legge del
01/12/1970, n. 898 alla sottoscrizione dell'accordo di divorzio, a titolo di liquidazione una tantum. Per contro la signora rinuncia ad ogni pretesa eventuale e futura a titolo di assegno divorzile;
3) il sig. Pt 1 provvederà sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie per i figli Per_2 e Per_1 nella misura del 100% (ad eccezione dei momenti di spettanza della madre che provvederà ai pasti ed al pagamento delle vacanze qualora decidesse di portare i figli in luogo di villeggiatura o in gita);
4) al padre spetterà l'assegno unico nella misura del 100% così come le detrazioni fiscali al 100%;
5) la sig.ra CP 1 potrà tenere con sé i figli secondo seguente calendario,
durante il periodo scolastico: - il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 sino alla mattina successiva, avendo cura di accompagnarli a scuola o alla fermata dell'autobus;
- il lunedì dalle ore 17,30 alle ore 20,30 nella settimana con week end di spettanza della madre;
- n. 2 fine settimana alternati al mese dal venerdì alle ore 17,30 sino alla domenica sera ore 20,30 (cena compresa), avendo cura di prelevare i figli presso l'abitazione paterna e di ricondurveli la domenica sera.
Ponti, festività e vacanze estive:
Le festività verranno trascorse dai genitori con i figli secondo il regime dell'alternanza: il giorno del S. Natale con un genitore, il giorno di S.
Stefano con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di
Pasquetta con l'altro; il 25 aprile con un genitore e il 1° maggio con l'altro. I ragazzi trascorreranno con il padre la prima settimana di gennaio di ogni anno. Durante il periodo della pausa scolastica estiva la sig.ra CP 1 potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi, presso la propria abitazione ovvero in luogo di villeggiatura, periodo da comunicare al padre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
6) il libretto postale N. 000038106281 del 14/01/2012 intestato a [...]
Per 3 ed il libretto postale N. 000041939914 del 04/07/2013 intestato a Persona 4 verranno consegnati al sig. Parte 1 affinché li custodisca, con obbligo di rendicontazione e consegna alla richiesta da parte della signora CP 1 ;
7) le parti prestano reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori Persona 3 e Persona 4 ; nulla più a pretendere 8) Le parti dichiarano di non avere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo fatto salvo quanto specificato nell'accordo divorzile.
DICHIARA
le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 23/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;