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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2712\2023 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni altri contratti atipici , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
Controparte_1
(cf\piva: ) P.IVA_1
-Convenuta-contumace- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c. e comparsa conclusionale depositate dall'attore per l'udienza di rimessione in decisione del 13.11.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 2712\2023 R.G.
L'attore ha convenuto in giudizio l per ottenere il CP_1 CP_1
risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti al decesso del padre , ricoverato all'Ospedale di Persona_1 CP_1
dal 27.11.2014 al 19.12.2014 e dal 28.12.2014 al 10.01.2015 (data del decesso) per aver contratto l'infezione urinaria “candida albicans” per colpa dei sanitari che, durante la manovra di applicazione del catetere vescicale non cambiavano i guanti nel fare la medesima operazione a più pazienti.
L'attore sostiene che dalla prodotta documentazione e, segnatamente, dalle cartelle cliniche in atti emerge la negligenza dei sanitari nella cateterizzazione del paziente, emerge la totale mancanza di una qualsivoglia informativa e prassi da seguire in merito alle misure da adottare volte ad evitare contaminazioni ed infezioni;
nelle cartelle cliniche manca qualsiasi riferimento ai protocolli obbligatori e alla loro concreta applicazione.
L'attore sostiene che non si doveva procedere con la cateterizzazione permanente;
che gli infermieri non si cambiavano i guanti monouso;
che il contraeva in ospedale la “candida albicans”; e Parte_2
che detta infezione urinaria è stata la causa del decesso.
Riportandosi alle considerazioni medico legali del proprio ctp l'attore assume che al è stato applicato dai sanitari di un Pt_1 CP_1
catetere vescicale a permanenza, seppur in precedenza non aveva mai avuto problemi di ritenzione o di continenza urinaria;
è stato dimesso, in data 19.12.2014, ancora munito di catetere vescicale, nonostante il dolore renale e le vertigini;
appena dimesso ha sviluppato episodio febbrile e nel catetere compariva ematuria franca;
ricoverato nuovamente, gli è stata diagnosticata l'infezione su indicata ed è poi sopraggiunto il decesso.
2 Nr. 2712\2023 R.G.
Per l'attore la struttura sanitaria non si è attenuta a tali protocolli e linee guida, e non ha neanche fornito la prova liberatoria restando, per sua scelta, contumace, oltre che silente anche in fase stragiudiziale.
Orbene, , di anni 93, il 28/11/2014 accede al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale di in seguito alle lesioni riportate CP_1
per una caduta accidentale a domicilio;
veniva sottoposto a visita ed ad accertamenti strumentali che evidenziavano “presenza di frattura della VII costa destra, insufficienza renale cronica riacutizzata
(creatinina pari a 3.85 mg/dl), anuria, broncospasmo associato a cianosi periferica ed indici di flogosi aspecifica elevati (PCR 262.1)”.
Posizionato il catetere vescicale veniva trasferito nel reparto di medicina interna.
Come riscontrato dal CTU i trattamenti effettuati sortivano un miglioramento del quadro clinico per cui, in data 19/12/2014, il paziente veniva dimesso, previa sostituzione del catetere vescicale, con diagnosi di “broncopolmonite basale dx, bronchiectasie, insufficienza respiratoria acuta, miocardiosclerosi con fibrillazione atriale ricorrente, insufficienza renale cronica da nefrosclerosi riacutizzata prerenale, frattura costale, poliartrosi”.
Il 28/12/2014 il viene nuovamente portato presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di e ne viene disposto il ricovero. Il CP_1
si presenta “in stato soporoso con un quadro di oligo-anuria, Pt_1
IVU trattata a domicilio con ciprofloxacina, PCR pari a 219 mg/dl, apiretico”.
Tra gli esami ed accertamenti cui veniva sottoposto risulta eseguita anche una ecografia apparato urinario (27/12/2014) che non evidenzia nulla di rilevante e una urinocoltura (31/12/2015) che attesta la presenza della Candida albicans 500.00 UFC/ml.
3 Nr. 2712\2023 R.G.
Iniziata la terapia con farmaco antimicotico la successiva urinocoltura del 9/1/2015 risulta negativa. Il giorno dopo sopraggiunge il decesso.
Ora, pur dando per ammesso (come si può desumere dalla deposizione del teste sentita all'udienza del 23.10.2024) che non Testimone_1
siano state osservate nel corso della degenza tutte le misure finalizzate a prevenire l'insorgenza di infezioni a livello delle vie urinarie in rapporto al posizionamento del catetere vescicale, indipendentemente da ciò si condividono le conclusioni del CTU ossia che il posizionamento del catetere vescicale, al momento del primo ricovero, risultava assolutamente congruo e indispensabile, considerando l'età e le condizioni cliniche in cui il paziente versava (insufficienza renale cronica;
diabete mellito tipo 2; ipotiroidismo;
miocardiosclerosi con fibrillazione atriale sottoposto in precedenza (2008) ad ablazione cardiaca e impianto di pace-maker; pregressa (2003) rimozione di adenoma prostatico ed asportazione di calcoli vescicali).
Condizioni che inevitabilmente richiedono il posizionamento del catetere vescicale allo scopo di meglio gestire il paziente, di valutare la diuresi oraria e di poter infondere l'adeguata terapia in particolare con farmaci diuretici.
L'incidenza dell'infezione urinaria da Candida in ambito Per_2
ospedaliero è notoriamente molto elevata e non raramente può essere causa di morte.
Va però considerato che di detta infezione si ha contezza solo il
30.12.2014, non in sede di dimissioni dopo il primo ricovero né durante il periodo di degenza domiciliare, durante in quale non risulta essere stata fatta alcuna urinocultura che attesti una infezione in atto.
Riscontrata la presenza di miceti all'esame delle urine il 29.12.2014 è stata subito è stata intrapresa la terapia con farmaco antimicotico
4 Nr. 2712\2023 R.G.
(Diflucan) che ha perfettamente svolto il suo ruolo tanto da far negativizzare la successiva urinocoltura del 9/1/2015.
Ma il punto fondamentale che porta al rigetto della domanda risarcitoria risiede nella condivisibile considerazione del CTU, non scalfita dalle osservazioni del CTP, che, affinché un'infezione possa determinare un'insufficienza multiorgano e conseguentemente la morte, è necessario che il germe in questione, dal focolaio infettivo primitivo (nello specifico le vie urinarie) passi nel circolo ematico
(sepsi) e raggiunga gli altri organi in maniera tale da comprometterli.
Nel caso in esame, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, non vi è alcuna emocoltura che attesti la presenza del germe
(candida Albicans) nel circolo ematico.
Come correttamente rilevato dal CTU non vi sono evidenze strumentali idonee ad affermare che al momento della dimissione del
19 dicembre il paziente presentasse una infezione delle vie urinarie da candida.
Inoltre nella parentesi domiciliare tra i due ricoveri risulta introdotta una terapia antibiotica (ciprofloxacina) forse per una presunta infezione delle vie urinarie di natura batteria e non da candida in quanto trattata con un antibiotico e non con un antimicotico.
Il condizionale è d'obbligo stante la non effettuazione a domicilio di esame colturale delle urine.
Il dato certo è che i miceti nelle urine sono stati identificati solo in data 29/12/2014, a distanza di 10 giorni dalla precedente dimissione, ed è stata prontamente e correttamente somministrata una terapia con antimicotico (Diflucan); terapia che debellava l'infezione delle vie
5 Nr. 2712\2023 R.G.
urinarie da candida come documentato dalla negativizzazione della successiva urinocoltura del 9/1/2015.
Infine, altro dato certo che non vi è prova che attesti la presenza del germe (candida Albicans) nel circolo ematico.
Le domande attoree vano pertanto respinte.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede: rigetta tutte le domande attoree.
Nulla sulle spese per la contumacia della parte non soccombente.
Così deciso in Macerata, il 02/12/2025
Il Giudice est.
MB AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2712\2023 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni altri contratti atipici , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
Controparte_1
(cf\piva: ) P.IVA_1
-Convenuta-contumace- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c. e comparsa conclusionale depositate dall'attore per l'udienza di rimessione in decisione del 13.11.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 2712\2023 R.G.
L'attore ha convenuto in giudizio l per ottenere il CP_1 CP_1
risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti al decesso del padre , ricoverato all'Ospedale di Persona_1 CP_1
dal 27.11.2014 al 19.12.2014 e dal 28.12.2014 al 10.01.2015 (data del decesso) per aver contratto l'infezione urinaria “candida albicans” per colpa dei sanitari che, durante la manovra di applicazione del catetere vescicale non cambiavano i guanti nel fare la medesima operazione a più pazienti.
L'attore sostiene che dalla prodotta documentazione e, segnatamente, dalle cartelle cliniche in atti emerge la negligenza dei sanitari nella cateterizzazione del paziente, emerge la totale mancanza di una qualsivoglia informativa e prassi da seguire in merito alle misure da adottare volte ad evitare contaminazioni ed infezioni;
nelle cartelle cliniche manca qualsiasi riferimento ai protocolli obbligatori e alla loro concreta applicazione.
L'attore sostiene che non si doveva procedere con la cateterizzazione permanente;
che gli infermieri non si cambiavano i guanti monouso;
che il contraeva in ospedale la “candida albicans”; e Parte_2
che detta infezione urinaria è stata la causa del decesso.
Riportandosi alle considerazioni medico legali del proprio ctp l'attore assume che al è stato applicato dai sanitari di un Pt_1 CP_1
catetere vescicale a permanenza, seppur in precedenza non aveva mai avuto problemi di ritenzione o di continenza urinaria;
è stato dimesso, in data 19.12.2014, ancora munito di catetere vescicale, nonostante il dolore renale e le vertigini;
appena dimesso ha sviluppato episodio febbrile e nel catetere compariva ematuria franca;
ricoverato nuovamente, gli è stata diagnosticata l'infezione su indicata ed è poi sopraggiunto il decesso.
2 Nr. 2712\2023 R.G.
Per l'attore la struttura sanitaria non si è attenuta a tali protocolli e linee guida, e non ha neanche fornito la prova liberatoria restando, per sua scelta, contumace, oltre che silente anche in fase stragiudiziale.
Orbene, , di anni 93, il 28/11/2014 accede al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale di in seguito alle lesioni riportate CP_1
per una caduta accidentale a domicilio;
veniva sottoposto a visita ed ad accertamenti strumentali che evidenziavano “presenza di frattura della VII costa destra, insufficienza renale cronica riacutizzata
(creatinina pari a 3.85 mg/dl), anuria, broncospasmo associato a cianosi periferica ed indici di flogosi aspecifica elevati (PCR 262.1)”.
Posizionato il catetere vescicale veniva trasferito nel reparto di medicina interna.
Come riscontrato dal CTU i trattamenti effettuati sortivano un miglioramento del quadro clinico per cui, in data 19/12/2014, il paziente veniva dimesso, previa sostituzione del catetere vescicale, con diagnosi di “broncopolmonite basale dx, bronchiectasie, insufficienza respiratoria acuta, miocardiosclerosi con fibrillazione atriale ricorrente, insufficienza renale cronica da nefrosclerosi riacutizzata prerenale, frattura costale, poliartrosi”.
Il 28/12/2014 il viene nuovamente portato presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di e ne viene disposto il ricovero. Il CP_1
si presenta “in stato soporoso con un quadro di oligo-anuria, Pt_1
IVU trattata a domicilio con ciprofloxacina, PCR pari a 219 mg/dl, apiretico”.
Tra gli esami ed accertamenti cui veniva sottoposto risulta eseguita anche una ecografia apparato urinario (27/12/2014) che non evidenzia nulla di rilevante e una urinocoltura (31/12/2015) che attesta la presenza della Candida albicans 500.00 UFC/ml.
3 Nr. 2712\2023 R.G.
Iniziata la terapia con farmaco antimicotico la successiva urinocoltura del 9/1/2015 risulta negativa. Il giorno dopo sopraggiunge il decesso.
Ora, pur dando per ammesso (come si può desumere dalla deposizione del teste sentita all'udienza del 23.10.2024) che non Testimone_1
siano state osservate nel corso della degenza tutte le misure finalizzate a prevenire l'insorgenza di infezioni a livello delle vie urinarie in rapporto al posizionamento del catetere vescicale, indipendentemente da ciò si condividono le conclusioni del CTU ossia che il posizionamento del catetere vescicale, al momento del primo ricovero, risultava assolutamente congruo e indispensabile, considerando l'età e le condizioni cliniche in cui il paziente versava (insufficienza renale cronica;
diabete mellito tipo 2; ipotiroidismo;
miocardiosclerosi con fibrillazione atriale sottoposto in precedenza (2008) ad ablazione cardiaca e impianto di pace-maker; pregressa (2003) rimozione di adenoma prostatico ed asportazione di calcoli vescicali).
Condizioni che inevitabilmente richiedono il posizionamento del catetere vescicale allo scopo di meglio gestire il paziente, di valutare la diuresi oraria e di poter infondere l'adeguata terapia in particolare con farmaci diuretici.
L'incidenza dell'infezione urinaria da Candida in ambito Per_2
ospedaliero è notoriamente molto elevata e non raramente può essere causa di morte.
Va però considerato che di detta infezione si ha contezza solo il
30.12.2014, non in sede di dimissioni dopo il primo ricovero né durante il periodo di degenza domiciliare, durante in quale non risulta essere stata fatta alcuna urinocultura che attesti una infezione in atto.
Riscontrata la presenza di miceti all'esame delle urine il 29.12.2014 è stata subito è stata intrapresa la terapia con farmaco antimicotico
4 Nr. 2712\2023 R.G.
(Diflucan) che ha perfettamente svolto il suo ruolo tanto da far negativizzare la successiva urinocoltura del 9/1/2015.
Ma il punto fondamentale che porta al rigetto della domanda risarcitoria risiede nella condivisibile considerazione del CTU, non scalfita dalle osservazioni del CTP, che, affinché un'infezione possa determinare un'insufficienza multiorgano e conseguentemente la morte, è necessario che il germe in questione, dal focolaio infettivo primitivo (nello specifico le vie urinarie) passi nel circolo ematico
(sepsi) e raggiunga gli altri organi in maniera tale da comprometterli.
Nel caso in esame, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, non vi è alcuna emocoltura che attesti la presenza del germe
(candida Albicans) nel circolo ematico.
Come correttamente rilevato dal CTU non vi sono evidenze strumentali idonee ad affermare che al momento della dimissione del
19 dicembre il paziente presentasse una infezione delle vie urinarie da candida.
Inoltre nella parentesi domiciliare tra i due ricoveri risulta introdotta una terapia antibiotica (ciprofloxacina) forse per una presunta infezione delle vie urinarie di natura batteria e non da candida in quanto trattata con un antibiotico e non con un antimicotico.
Il condizionale è d'obbligo stante la non effettuazione a domicilio di esame colturale delle urine.
Il dato certo è che i miceti nelle urine sono stati identificati solo in data 29/12/2014, a distanza di 10 giorni dalla precedente dimissione, ed è stata prontamente e correttamente somministrata una terapia con antimicotico (Diflucan); terapia che debellava l'infezione delle vie
5 Nr. 2712\2023 R.G.
urinarie da candida come documentato dalla negativizzazione della successiva urinocoltura del 9/1/2015.
Infine, altro dato certo che non vi è prova che attesti la presenza del germe (candida Albicans) nel circolo ematico.
Le domande attoree vano pertanto respinte.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede: rigetta tutte le domande attoree.
Nulla sulle spese per la contumacia della parte non soccombente.
Così deciso in Macerata, il 02/12/2025
Il Giudice est.
MB AN
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