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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11001/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele Falco e Maria Falco
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il CTU nominato, Dott.ssa , riconosceva al ricorrente il diritto alla Persona_1 indennità di accompagnamento, ma con decorrenza dalla data della visita geriatrica del 07.07.2023.
La ricorrente dissentiva da detta ultima determinazione, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito, nell'ambito del quale era svolta nuova CTU.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
1 Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile , sez. lav. ,
20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. Tommaso Gismondi ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
In data 14.03.2023 il signor all'epoca di anni 91, inoltrava Parte_1 domanda per il riconoscimento di invalidità civile.
La commissione invalidi civile di UM AP riconosceva lo riconosceva invalido al 100%.
Contro tale giudizio veniva formalizzato ricorso al Giudice del Lavoro con conseguente affidamento della CTU che concludeva l'elaborato con il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal 7.7.23, giorno in cui al ricorrente, a seguito di visita geriatrica presso l'Ospedale Miulli, venivano certificate le seguenti patologie di tipo psichico e motorio:
“…decadimento cognitivo di verosimile tipo misto, degenerativo e vascolare, caratterizzato da turbe dell'attenzione selettiva, disorientamento temporale e deficit della memoria di tipo recente, depressione endoreattiva del tono dell'umore, ipertensione arteriosa, cardiopatia sclero ipertensiva, dislipidemia,
2 carcinoma prostatico, sindrome ipocinetica stabilizzata in soggetto con gonartrosi bilaterale tricompartimentale, spondilodiscoartrosi del rachide cervicale, dorsale
e lombare, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, …ADL conservate 1/6..MMSE 19.2, corretto…”
Tutte le patologie su elencate sono caratterizzate dalla cronicità e pertanto con presumibile certezza, da una insorgenza antecedente all'epoca della visita del
7.7.2023, per cui a parere dello scrivente, già in essere alla data della domanda.
Si conclude pertanto che al signor debba essere riconosciuto Parte_1 il beneficio di accompagnamento a datare dalla domanda”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal 14.03.2023
(presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 spese che liquida nella misura di € 5.350, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11001/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele Falco e Maria Falco
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il CTU nominato, Dott.ssa , riconosceva al ricorrente il diritto alla Persona_1 indennità di accompagnamento, ma con decorrenza dalla data della visita geriatrica del 07.07.2023.
La ricorrente dissentiva da detta ultima determinazione, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito, nell'ambito del quale era svolta nuova CTU.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
1 Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile , sez. lav. ,
20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. Tommaso Gismondi ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
In data 14.03.2023 il signor all'epoca di anni 91, inoltrava Parte_1 domanda per il riconoscimento di invalidità civile.
La commissione invalidi civile di UM AP riconosceva lo riconosceva invalido al 100%.
Contro tale giudizio veniva formalizzato ricorso al Giudice del Lavoro con conseguente affidamento della CTU che concludeva l'elaborato con il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal 7.7.23, giorno in cui al ricorrente, a seguito di visita geriatrica presso l'Ospedale Miulli, venivano certificate le seguenti patologie di tipo psichico e motorio:
“…decadimento cognitivo di verosimile tipo misto, degenerativo e vascolare, caratterizzato da turbe dell'attenzione selettiva, disorientamento temporale e deficit della memoria di tipo recente, depressione endoreattiva del tono dell'umore, ipertensione arteriosa, cardiopatia sclero ipertensiva, dislipidemia,
2 carcinoma prostatico, sindrome ipocinetica stabilizzata in soggetto con gonartrosi bilaterale tricompartimentale, spondilodiscoartrosi del rachide cervicale, dorsale
e lombare, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, …ADL conservate 1/6..MMSE 19.2, corretto…”
Tutte le patologie su elencate sono caratterizzate dalla cronicità e pertanto con presumibile certezza, da una insorgenza antecedente all'epoca della visita del
7.7.2023, per cui a parere dello scrivente, già in essere alla data della domanda.
Si conclude pertanto che al signor debba essere riconosciuto Parte_1 il beneficio di accompagnamento a datare dalla domanda”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal 14.03.2023
(presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 spese che liquida nella misura di € 5.350, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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