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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 296/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ponza - Piazza Carlo Pisacane, 4 04027 Ponza LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 544 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 SNC DI Ricorrente_2 & C. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.544 anno 2021 relativo al mancato pagamento TARI per il Comune di Ponza. La Concessionaria Tre Esse
Italia S.r.l., per il Comune di Ponza, emetteva, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, l'avviso di accertamento in epigrafe indicato contenente la richiesta di pagamento dell'imposta evasa oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un totale di €4.574,00.
L'Ricorrente_1 SNC DI Ricorrente_2 & C. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo citato.
Risulta per la documentazione versata in atti dalle parti processuali (non sempre tempestivamente) che:
l'avviso è stato notificato alla società il 27.12.2024;
la società ha notificato il ricorso alla controparte il 24.2.2025;
la società ha depositato alcuni atti (senza ricorso) nella piattaforma del PTT il 25.3.25 e poi ha depositato il ricorso con numerosi altri atti allegati in data 1.4.25.
La Parte ricorrente fonda le proprie pretese sulle seguenti motivazioni:
dall'atto non emergono le ragioni dell'accertamento (elementi utili alla individuazione delle ragioni) nonché quali siano le aree effettivamente in contestazione, erronea determinazione della categoria di effettiva appartenenza e dei relativi parametri tariffari con conseguente erroneo calcolo delle superfici tassabili.
Chiede accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Controparte si difende con memoria sul merito e allegati del 4.6.2025. Il 5.1.26 produce ulteriore memoria per rilevare inammissibilità del ricorso basata su vizi eccepibili ex officio (tardività, violazione degli artt. 21 e 22 DLGS n. 546/92), oltre a precedenti favorevoli di questa Corte inerenti altre annualità.
La ricorrente con memoria depositata il 16.1.26 controdeduce su tutto quanto ex adverso dedotto e produce ulteriore documentazione (prova della notifica dell'atto ricevuto e impugnato;
accertamenti del comune di
Ponza; F24 di pagamento, ecc.)
Controparte depositava ulteriore memoria di replica il 19.1.26.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è dichiarato intempestivo e quindi inammissibile.
V'è prova in atti (a seguito di esplicita sollecitazione della controparte, il ricorrente ha depositato la prova della data di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 27.12.24) che il ricorso sia stato notificato tempestivamente a controparte, il 59° giorno utile.
Pur tuttavia, esso è inammissibile perché la ricorrente non si è costituita tempestivamente in giudizio. Risulta in atti che l'avviso è stato notificato alla società il 27.12.2024; la società ha notificato il ricorso alla controparte il 24.2.2025; la società ha depositato alcuni atti (senza ricorso) nella piattaforma del PTT il 25.3.25
(teoricamente nei termini dei 30 gg stabiliti dall'art. 22 DLGS n. 546/92 a pena di inammissibilità) ma poi ha depositato il ricorso con numerosi altri atti allegati in data 1.4.25. La norma citata esplicitamente prevede a pena di inammissibilità rilevabile ex officio la costituzione nei trenta giorni dalla notificazione, del ricorso (e non di atti equipollenti).
Considerato che tali eccezioni sono rilevabili anche d'ufficio e che la parte ricorrente ha l'onere di depositare tutta la documentazione ivi compresa quella relativa all'accertamento sulla tempestività del ricorso, questo
G.M. rileva che:
la società depositava tempestivamente solo alcuni documenti (peraltro tutti preesistenti al ricorso (avviso impugnato;
notifica a controparte e relazione geometra del luglio 2024); qualche giorno dopo fuori termine
(il 1.4.25, decorsi quindi 6 giorni dallo spirare del 30° giorno) produceva ricorso e altri allegati.
Non è giustificabile il ritardo sulla base di quanto dichiarato (mal funzionamento della PTT) anche perché in realtà sembra aver funzionato il giorno 25.3.25 e, comunque, il termine ultimo scadeva il giorno successivo
26.3.25, non certo il 1.4.25. Diversamente opinando, sarebbe possibile per chiunque aggirare il termine depositando prima qualche atto già formato e a disposizione e, con calma, ma fuori termine, il ricorso con le argomentazioni a sostegno (con la nota di deposito che risulta anch'essa depositata il 1.4.25). L'eccezione
è rilevabile d'ufficio anche se controparte si è costituita ed ha eccepito successivamente tale inammissibilità.
Ciò non toglie che se, come sostenuto da parte ricorrente (con produzione che oggi sarebbe comunque inammissibile per tardività ex art. 32 DLGS n. 546/92 cit.), lo stesso Comune ha modificato l'area tassabile della particella in questione, le parti possano quanto prima rivedere a tavolino i conteggi dell'imponibile e delle imposte conseguenti o prevedere un accordo conciliativo per le annualità già accertate e per le quali pende ricorso.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte ricorrente che ha dato luogo alla pronuncia di inammissibilità e sono liquidate nella misura di €800,00 oltre oneri di legge dovuti a favore della controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di €800,00 a favore della controparte costituita.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 296/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ponza - Piazza Carlo Pisacane, 4 04027 Ponza LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 544 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 SNC DI Ricorrente_2 & C. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.544 anno 2021 relativo al mancato pagamento TARI per il Comune di Ponza. La Concessionaria Tre Esse
Italia S.r.l., per il Comune di Ponza, emetteva, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, l'avviso di accertamento in epigrafe indicato contenente la richiesta di pagamento dell'imposta evasa oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un totale di €4.574,00.
L'Ricorrente_1 SNC DI Ricorrente_2 & C. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo citato.
Risulta per la documentazione versata in atti dalle parti processuali (non sempre tempestivamente) che:
l'avviso è stato notificato alla società il 27.12.2024;
la società ha notificato il ricorso alla controparte il 24.2.2025;
la società ha depositato alcuni atti (senza ricorso) nella piattaforma del PTT il 25.3.25 e poi ha depositato il ricorso con numerosi altri atti allegati in data 1.4.25.
La Parte ricorrente fonda le proprie pretese sulle seguenti motivazioni:
dall'atto non emergono le ragioni dell'accertamento (elementi utili alla individuazione delle ragioni) nonché quali siano le aree effettivamente in contestazione, erronea determinazione della categoria di effettiva appartenenza e dei relativi parametri tariffari con conseguente erroneo calcolo delle superfici tassabili.
Chiede accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Controparte si difende con memoria sul merito e allegati del 4.6.2025. Il 5.1.26 produce ulteriore memoria per rilevare inammissibilità del ricorso basata su vizi eccepibili ex officio (tardività, violazione degli artt. 21 e 22 DLGS n. 546/92), oltre a precedenti favorevoli di questa Corte inerenti altre annualità.
La ricorrente con memoria depositata il 16.1.26 controdeduce su tutto quanto ex adverso dedotto e produce ulteriore documentazione (prova della notifica dell'atto ricevuto e impugnato;
accertamenti del comune di
Ponza; F24 di pagamento, ecc.)
Controparte depositava ulteriore memoria di replica il 19.1.26.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è dichiarato intempestivo e quindi inammissibile.
V'è prova in atti (a seguito di esplicita sollecitazione della controparte, il ricorrente ha depositato la prova della data di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 27.12.24) che il ricorso sia stato notificato tempestivamente a controparte, il 59° giorno utile.
Pur tuttavia, esso è inammissibile perché la ricorrente non si è costituita tempestivamente in giudizio. Risulta in atti che l'avviso è stato notificato alla società il 27.12.2024; la società ha notificato il ricorso alla controparte il 24.2.2025; la società ha depositato alcuni atti (senza ricorso) nella piattaforma del PTT il 25.3.25
(teoricamente nei termini dei 30 gg stabiliti dall'art. 22 DLGS n. 546/92 a pena di inammissibilità) ma poi ha depositato il ricorso con numerosi altri atti allegati in data 1.4.25. La norma citata esplicitamente prevede a pena di inammissibilità rilevabile ex officio la costituzione nei trenta giorni dalla notificazione, del ricorso (e non di atti equipollenti).
Considerato che tali eccezioni sono rilevabili anche d'ufficio e che la parte ricorrente ha l'onere di depositare tutta la documentazione ivi compresa quella relativa all'accertamento sulla tempestività del ricorso, questo
G.M. rileva che:
la società depositava tempestivamente solo alcuni documenti (peraltro tutti preesistenti al ricorso (avviso impugnato;
notifica a controparte e relazione geometra del luglio 2024); qualche giorno dopo fuori termine
(il 1.4.25, decorsi quindi 6 giorni dallo spirare del 30° giorno) produceva ricorso e altri allegati.
Non è giustificabile il ritardo sulla base di quanto dichiarato (mal funzionamento della PTT) anche perché in realtà sembra aver funzionato il giorno 25.3.25 e, comunque, il termine ultimo scadeva il giorno successivo
26.3.25, non certo il 1.4.25. Diversamente opinando, sarebbe possibile per chiunque aggirare il termine depositando prima qualche atto già formato e a disposizione e, con calma, ma fuori termine, il ricorso con le argomentazioni a sostegno (con la nota di deposito che risulta anch'essa depositata il 1.4.25). L'eccezione
è rilevabile d'ufficio anche se controparte si è costituita ed ha eccepito successivamente tale inammissibilità.
Ciò non toglie che se, come sostenuto da parte ricorrente (con produzione che oggi sarebbe comunque inammissibile per tardività ex art. 32 DLGS n. 546/92 cit.), lo stesso Comune ha modificato l'area tassabile della particella in questione, le parti possano quanto prima rivedere a tavolino i conteggi dell'imponibile e delle imposte conseguenti o prevedere un accordo conciliativo per le annualità già accertate e per le quali pende ricorso.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte ricorrente che ha dato luogo alla pronuncia di inammissibilità e sono liquidate nella misura di €800,00 oltre oneri di legge dovuti a favore della controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di €800,00 a favore della controparte costituita.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI