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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3631/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3631/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CASTEGNARO RT C.F._1
MANUELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Mure del
Bastion n. 10
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CRESCIMANNA Controparte_1 C.F._2
LILIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Opera, via Martiri di Belfiore n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio . RT Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 23.06.2020 al n. R.G. 3631/2020.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che e erano fratelli, figli di , deceduta in data RT Controparte_1 Persona_1
30.04.2020;
- che aveva costituito a favore del figlio “un diritto di abitazione” quanto ad un Persona_1 Pt_1
immobile sito in Roana, alla via Pozzo n. 49, ed ivi censito al Foglio 34 del Catasto Fabbricati con i pagina 1 di 8 mappali n. 266 e n. 946 (atto di citazione, pag. 1);
- che “la volontà della madre di costituire un diritto di abitazione a favore del figlio per tutta la Pt_1 vita dello stesso” emergeva “in maniera inequivocabile” (atto di citazione, pag. 2) da una scrittura privata datata 03.10.2013, nella quale aveva dichiarato: di aver corrisposto al figlio Persona_1
l'importo di € 40.000,00 per contribuire all'acquisto dell'abitazione di via Pozzo n. 49, della CP_1 quale ella era usufruttuaria;
che anche il figlio aveva contribuito all'acquisto dell'abitazione, Pt_1 versando al fratello l'importo di € 5.500,00; di aver personalmente provveduto alla ristrutturazione dell'abitazione, sostenendo un esborso quantificato in € 20.000,00; che il versamento, da parte sua, delle somme indicate trovava giustificazione nel fatto che il figlio si era impegnato a “mettere CP_1
a disposizione del fratello (per tutta la vita) il pian terreno dell'abitazione” (doc. 2 RT
attore);
- che la scrittura privata era stata sottoscritta da in data 06.10.2023 e da Controparte_1 Pt_2
in data 05.10.2013;
[...]
- che la scrittura comprovava dunque la volontà di di costituire il diritto di abitazione Persona_1 in favore del figlio e “l'indubbia accettazione del figlio di rispettare e dare seguito alla CP_1 volontà della madre” (atto di citazione, pag. 3);
- che soltanto in ragione della predetta volontà aveva “donato” al figlio la Persona_1 CP_1 somma di € 40.000,00 e sostenuto le spese della ristrutturazione dell'abitazione, ove ella aveva del resto sempre abitato, con il figlio secondo quanto risultava dal certificato storico di residenza Pt_1
(doc. 3 attore).
1.2. Tanto dedotto, l'attore chiedeva l'accertamento dell'esistenza, sull'immobile di via Pozza
n. 49, di un diritto di abitazione a proprio favore, “per tutta la durata” della sua vita (atto di citazione, pag. 4).
2. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che la scrittura privata del 03.10.2013 prodotta dall'attore non era stata sottoscritta da CP_1
;
[...]
- che, in ogni caso, la scrittura esponeva fatti non rispondenti al vero;
- che, in effetti, era divenuto proprietario dell'abitazione di via Pozzo, censita al Controparte_1
Foglio 34 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 266, non per averla acquistata, ma per usucapione, giusta quanto accertato dalla Pretura Circondariale di Bassano del Grappa con sentenza n. 18/99
pagina 2 di 8 pubblicata in data 01.03.1999, regolarmente trascritta nei Registri Immobiliari (docc. 4 e 6 convenuto);
- che sempre in forza di usucapione egli era divenuto proprietario anche del “piccolo magazzino non abitabile” catastalmente censito con il mappale n. 946, insistente su un fondo acquistato “sempre in forza di una sentenza per usucapione del 2008 e oggetto di condono” (comparsa pag. 3, con rinvio al doc. 5);
- che non avrebbe dunque avuto alcuna ragione per incassare dalla madre e dal fratello Controparte_1
delle somme per l'acquisto dell'abitazione di via Pozzo;
- che il convenuto non aveva al contempo mai costituito sull'abitazione un diritto di usufrutto in favore della madre, la quale aveva abitato presso l'immobile in forza di un “contratto non formalizzato di uso gratuito” (comparsa, pag. 4);
- che il convenuto aveva in effetti sempre avuto libero accesso all'abitazione, facendosi per altro carico del pagamento delle utenze (doc. 7 convenuta);
- che, morta la madre, il convenuto aveva invano cercato di “regolare in via bonaria la permanenza del fratello all'interno dell'immobile sino a vendita del medesimo” (comparsa, pag. 4, con rinvio al doc. 8);
- che l'attore, per altro, da ultimo si era reso “responsabile di azioni illecite” nei confronti del fratello e di sua moglie, insultandoli e minacciandoli;
danneggiando beni di loro proprietà; volturando a proprio nome le utenze dell'abitazione di via Pozzo;
cambiando infine le serrature, per impedir loro di accedere all'abitazione medesima (comparsa, pag. 5).
3. Esperito, senza esito, il procedimento di mediazione, le parti depositavano le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'esito, con ordinanza del 20.11.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.1. All'udienza del 20.12.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “
1. Accertarsi e dichiararsi che sull'immobile RT
di via Pozzo n. 49, Roana (VI), catastalmente censito nel Comune di Roana, via Pozzo n. 19 foglio 34 particella 266 cat. A/6 classe 2 vani 4 piano T e foglio 43 Particella 946 cat. C/2 classe U consistenza
4 mq grava un diritto di abitazione a favore del signor per tutta la durata della vita RT dello stesso;
2. Conseguentemente ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza;
3. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Il convenuto concludeva come segue: “Nel merito, - respingere la domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dai registri immobiliari – Ufficio Provinciale di Vicenza, sugli
pagina 3 di 8 immobili censiti nel Catasto Urbano del comune di Roana, Fg 34, map.266, via Pozzo n.49 già via
Pozza 19, p.T, A/6, Cl.2, di vani 4,0, rendita euro 140,48 (lire 272.000) e al Catasto Terreni fg.34, part.946, cat C/2, classe U, mq 4 rendita euro 5,37; - condannare nella misura ritenuta di giustizia al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.; - respingere ogni altra domanda e pretesa di controparte;
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. La domanda attorea va rigettata.
4.1. ha promosso il giudizio in scrutinio per veder accertata l'esistenza di un RT
diritto di abitazione vitalizio, in suo favore, sull'immobile sito in Roana, alla via Pozzo n. 49, ed ivi censito al Foglio 34 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 266 (così l'abitazione: doc. 6 convenuto) e n. 946 (così un deposito avente ampiezza di soli 4 mq: docc. 5 e 11 convenuto).
4.2. Va innanzitutto segnalato che non è contestato in giudizio il fatto che sia Controparte_1 proprietario dei predetti immobili e, del resto, il presente giudizio è stato promosso dall'attore nei confronti del fratello proprio in ragione del fatto che quest'ultimo è stato individuato quale CP_1
proprietario dei beni in tesi gravati da diritto di abitazione.
Ciò detto, secondo la prospettazione attorea il diritto di abitazione in favore di RT
sarebbe stato costituito da sua madre (atto di citazione, pag. 1). Persona_1
Sempre secondo la prospettazione attorea (atto di citazione, pag. 2), la “volontà” di Per_1 di “costituire un diritto di abitazione” in favore del figlio si evincerebbe in maniera
[...] Pt_1
inequivoca dal contenuto della scrittura privata del 03.10.2013, qui già menzionata e descritta in premesse (doc. 2 attore).
A dire dell'attore, infine, la predetta scrittura privata in data 06.10.2013 sarebbe stata sottoscritta da che, sottoscrivendo la scrittura, avrebbe manifestato una “indubbia Controparte_1 accettazione” della volontà materna (atto di citazione, pagg. 2 e 3).
4.3. Ebbene, il mero apprezzamento di tali deduzioni conduce de plano al rigetto della domanda in scrutinio.
4.4. Non ha ragion d'essere l'affermazione per la quale sarebbe stata a Persona_1
costituire il diritto di abitazione in favore del figlio RT
, in effetti, non è stata in vita proprietaria dell'immobile di via Pozzo e, dunque, Persona_1
pagina 4 di 8 non è mai stata titolare del potere di costituire su di esso un diritto di abitazione in favore di terzi.
Si legge del resto nella scrittura privata del 03.10.2013 che sarebbe stata Persona_1 usufruttuaria dell'abitazione di via Pozzo.
Di tale assunto non è stata tuttavia fornita alcuna prova in giudizio, ove non v'è contezza documentale dell'avvenuta costituzione di un simile diritto reale di godimento in favore di Per_1
[...]
A norma dell'art. 978 c.c. l'usufrutto si acquista in effetti soltanto ex lege o in forza di usucapione o “per volontà dell'uomo” – e, a tal riguardo, è noto che a norma dell'art. 1350, co. 1, n. 2
c.c. il contratto che costituisce il diritto di usufrutto deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità.
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere di provare che un diritto di usufrutto sia mai sorto ex lege o per usucapione o per contratto in favore di , rispetto alla quale egli si è Persona_1
limitato a formulare nella memoria istruttoria il capitolo di prova n. 4, volto a provare che ella avrebbe vissuto presso l'abitazione di via Pozzo dal 1970 e sino alla data del proprio decesso: capitolo inammissibile, siccome vertente su una circostanza genericamente dedotta;
inidoneo, anche a norma dell'art. 2725, co. 2 c.c., a provare l'esistenza di un diritto di usufrutto;
relativo, in ogni caso, ad una circostanza di per sé non contestata dal convenuto e certamente irrilevante ai fini della presente decisione.
Ne discende che quand'anche si volesse valorizzare il fatto che ha vissuto Persona_1 presso l'abitazione di via Pozzo, e ciò anche sulla scorta di un accordo informalmente raggiunto con il figlio e proprietario , ebbene da tanto non potrebbe certo inferirsi che ella in ragione di questo CP_1
sia stata in vita titolare del potere di costituire un qualsivoglia diritto reale di godimento sull'immobile in favore di terzi.
4.5. Posto, dunque, che il diritto di abitazione per cui è causa certamente non è stato costituito da , non ha ragion d'essere l'invocazione, da parte dell'attore, della scrittura privata Persona_1
del 03.10.2013.
A tal riguardo, va rilevato che la prospettazione attorea sconta una manifesta contraddittorietà, dal momento che l'attore in atto di citazione dapprima ha assunto che il diritto di abitazione in suo favore sarebbe stato costituito dalla madre e, immediatamente dopo, ha assunto che la madre si sarebbe invero limitata ad esprimere la volontà che riconoscesse un diritto di abitazione in favore del CP_1
fratello - in ciò dando seguito ad un accordo in tesi raggiunto con la madre.
Segnalata, dunque, la complessiva perplessità delle deduzioni attoree, quanto alla scrittura del pagina 5 di 8 03.10.2013 sarà sufficiente rilevare che essa non può essere qui riguardata quale atto costitutivo del diritto di abitazione per cui è causa, poiché essa raccoglie una dichiarazione che, stando al tenore della scrittura, è riconducibile a - cioè a dire ad un soggetto, come ora dichiarato, privo del Persona_1
potere di costituire diritti reali di godimento sull'abitazione di via Pozza.
La scrittura privata del 03.10.2013 (in disparte tutti i rilievi mossi con riguardo ad essa dal convenuto: rilievi che vanno qui dichiarati assorbiti, attesa la irrilevanza della scrittura ai fini della presente decisione) non può dunque essere la fonte del diritto di abitazione che ci occupa. E se in essa abbia (o meno) espresso una volontà o un desiderio è fatto del tutto irrilevante in Persona_1
relazione alla decisione che va qui assunta.
4.6. In ogni caso, poi, diversamente da quanto opinato dall'attore (invero in maniera incomprensibile), la scrittura privata è stata sottoscritta non da , ma da tale Controparte_1 Per_2
(stando allo stato di famiglia storico di cui al doc. 4 attoreo, ha avuto anche
[...] Persona_1
una figlia di nome . Per_2
” è in effetti il nome che si legge in calce alla scrittura. Persona_2
Il convenuto, del resto, costituendosi in giudizio ha espressamente segnalato che in calce alla scrittura “non” c'era “alcuna firma a nome del sig. ” e, per il caso in cui controparte Controparte_1
avesse continuato ad assumere che in calce alla scrittura v'era una sottoscrizione in tesi ricondotta alla sua autografia, egli ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti sulla scrittura e ne ha lamentato la falsità, riservandosi la proposizione di querela di falso (comparsa, pag. 3).
Ebbene, l'attore nel corso dell'udienza di prima comparizione e nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha opposto alcuna contestazione alla difesa del convenuto e non ha chiesto la verificazione della sua asserita sottoscrizione (né avrebbe potuto, dal momento che tale sottoscrizione materialmente non è presente sulla scrittura). E nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. egli ha poi chiesto di provare per testi le circostanze menzionate nella scrittura medesima – all'evidenza così ammettendo che la scrittura, di per sé, non è né riconducibile, né opponibile al convenuto, siccome da lui non sottoscritta.
La scrittura privata del 03.10.2013 si conferma dunque in radice irrilevante ai fini del decidere, non solo in ragione del fatto che essa promana dalla soggetto non legittimato alla costituzione Per_1
del diritto di abitazione per cui è causa, come detto, ma anche in ragione del fatto che essa non è stata nemmeno sottoscritta da . Controparte_1
Per quanto consta, dunque (e a prescindere dal rilievo di falsità avanzato dal convenuto, qui pagina 6 di 8 come detto assorbito attesa la irrilevanza della scrittura), nella scrittura del 03.10.2013 Persona_1
si sarebbe limitata a dar conto di aver raggiunto un accordo con . CP_1
Va allora rilevato che di un simile, non meglio precisato accordo non v'è alcun riscontro documentale. E poiché per i contratti che costituiscono il diritto di abitazione l'art. 1350, co. 1, n. 4 c.c. prevede la forma scritta ad substantiam, la “dichiarazione” di ai fini che ci occupano Persona_1
non può né tener luogo del preteso accordo cui essa allude, né costituirne fonte di prova.
4.7. Va dunque dichiarato che non ha assolto all'onere di allegare e provare RT
l'avvenuta costituzione, in proprio favore, del diritto di abitazione per cui è causa e che tale conclusione si impone sol considerando che l'attore non ha indicato (né provato) quando e con quale atto tale diritto sarebbe stato costituito.
4.8. Né, diversamente da quanto opinato dall'attore, si può trovare nel documento 7 attoreo la conferma del fatto che “ era a conoscenza del volere della mamma ed intendeva Controparte_1 rispettarlo” (comparsa conclusionale attore, pag. 4).
Il predetto documento è infatti compendiato da una dichiarazione sottoscritta da CP_1
nel 2007, nella quale egli si è limitato a manifestare la propria disponibilità a concedere al
[...] fratello la “usufruibilità di alloggio a titolo gratuito” presso l'abitazione di via Pozzo, sino al momento in cui egli avesse deciso di mettere in vendita l'immobile.
Posto, dunque, che la unilaterale dichiarazione di non ha veicolato la Controparte_1
costituzione di un diritto di abitazione, men che meno vitalizio, in favore di non rileva ai RT
fini del decidere stabilire se in essa si possa trovare, o meno, la conferma della volontà di Per_1
di veder costituito un simile diritto di abitazione in favore di o la conferma della
[...] Pt_1
accettazione di una simile volontà da parte di – dal momento che qui si fa questione (non della CP_1 ricostruzione di asserite volontà, ma) del solo accertamento dell'avvenuta costituzione di un diritto di abitazione: costituzione che, come già dichiarato, non trova conferma nelle risultanze di causa.
*
5. In conclusione, ogni altra eccezione e difesa del convenuto assorbita, la domanda attorea va rigettata.
5.1. Va dunque ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, così emarginata:
Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 1 del 09.07.2020; Registro generale n. 5647; Registro particolare n. 4173, con oneri e spese a carico dell'attore.
pagina 7 di 8 6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in RT Controparte_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore indeterminato e di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, nei valori minimi che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3631/2020:
1) rigetta la domanda attorea;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 1 del 09.07.2020; Registro generale n.
5647; Registro particolare n. 4173, ponendo i relativi oneri e spese a carico di RT
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per RT Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 9 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3631/2020 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CASTEGNARO RT C.F._1
MANUELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Mure del
Bastion n. 10
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CRESCIMANNA Controparte_1 C.F._2
LILIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Opera, via Martiri di Belfiore n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio . RT Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 23.06.2020 al n. R.G. 3631/2020.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che e erano fratelli, figli di , deceduta in data RT Controparte_1 Persona_1
30.04.2020;
- che aveva costituito a favore del figlio “un diritto di abitazione” quanto ad un Persona_1 Pt_1
immobile sito in Roana, alla via Pozzo n. 49, ed ivi censito al Foglio 34 del Catasto Fabbricati con i pagina 1 di 8 mappali n. 266 e n. 946 (atto di citazione, pag. 1);
- che “la volontà della madre di costituire un diritto di abitazione a favore del figlio per tutta la Pt_1 vita dello stesso” emergeva “in maniera inequivocabile” (atto di citazione, pag. 2) da una scrittura privata datata 03.10.2013, nella quale aveva dichiarato: di aver corrisposto al figlio Persona_1
l'importo di € 40.000,00 per contribuire all'acquisto dell'abitazione di via Pozzo n. 49, della CP_1 quale ella era usufruttuaria;
che anche il figlio aveva contribuito all'acquisto dell'abitazione, Pt_1 versando al fratello l'importo di € 5.500,00; di aver personalmente provveduto alla ristrutturazione dell'abitazione, sostenendo un esborso quantificato in € 20.000,00; che il versamento, da parte sua, delle somme indicate trovava giustificazione nel fatto che il figlio si era impegnato a “mettere CP_1
a disposizione del fratello (per tutta la vita) il pian terreno dell'abitazione” (doc. 2 RT
attore);
- che la scrittura privata era stata sottoscritta da in data 06.10.2023 e da Controparte_1 Pt_2
in data 05.10.2013;
[...]
- che la scrittura comprovava dunque la volontà di di costituire il diritto di abitazione Persona_1 in favore del figlio e “l'indubbia accettazione del figlio di rispettare e dare seguito alla CP_1 volontà della madre” (atto di citazione, pag. 3);
- che soltanto in ragione della predetta volontà aveva “donato” al figlio la Persona_1 CP_1 somma di € 40.000,00 e sostenuto le spese della ristrutturazione dell'abitazione, ove ella aveva del resto sempre abitato, con il figlio secondo quanto risultava dal certificato storico di residenza Pt_1
(doc. 3 attore).
1.2. Tanto dedotto, l'attore chiedeva l'accertamento dell'esistenza, sull'immobile di via Pozza
n. 49, di un diritto di abitazione a proprio favore, “per tutta la durata” della sua vita (atto di citazione, pag. 4).
2. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che la scrittura privata del 03.10.2013 prodotta dall'attore non era stata sottoscritta da CP_1
;
[...]
- che, in ogni caso, la scrittura esponeva fatti non rispondenti al vero;
- che, in effetti, era divenuto proprietario dell'abitazione di via Pozzo, censita al Controparte_1
Foglio 34 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 266, non per averla acquistata, ma per usucapione, giusta quanto accertato dalla Pretura Circondariale di Bassano del Grappa con sentenza n. 18/99
pagina 2 di 8 pubblicata in data 01.03.1999, regolarmente trascritta nei Registri Immobiliari (docc. 4 e 6 convenuto);
- che sempre in forza di usucapione egli era divenuto proprietario anche del “piccolo magazzino non abitabile” catastalmente censito con il mappale n. 946, insistente su un fondo acquistato “sempre in forza di una sentenza per usucapione del 2008 e oggetto di condono” (comparsa pag. 3, con rinvio al doc. 5);
- che non avrebbe dunque avuto alcuna ragione per incassare dalla madre e dal fratello Controparte_1
delle somme per l'acquisto dell'abitazione di via Pozzo;
- che il convenuto non aveva al contempo mai costituito sull'abitazione un diritto di usufrutto in favore della madre, la quale aveva abitato presso l'immobile in forza di un “contratto non formalizzato di uso gratuito” (comparsa, pag. 4);
- che il convenuto aveva in effetti sempre avuto libero accesso all'abitazione, facendosi per altro carico del pagamento delle utenze (doc. 7 convenuta);
- che, morta la madre, il convenuto aveva invano cercato di “regolare in via bonaria la permanenza del fratello all'interno dell'immobile sino a vendita del medesimo” (comparsa, pag. 4, con rinvio al doc. 8);
- che l'attore, per altro, da ultimo si era reso “responsabile di azioni illecite” nei confronti del fratello e di sua moglie, insultandoli e minacciandoli;
danneggiando beni di loro proprietà; volturando a proprio nome le utenze dell'abitazione di via Pozzo;
cambiando infine le serrature, per impedir loro di accedere all'abitazione medesima (comparsa, pag. 5).
3. Esperito, senza esito, il procedimento di mediazione, le parti depositavano le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'esito, con ordinanza del 20.11.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.1. All'udienza del 20.12.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “
1. Accertarsi e dichiararsi che sull'immobile RT
di via Pozzo n. 49, Roana (VI), catastalmente censito nel Comune di Roana, via Pozzo n. 19 foglio 34 particella 266 cat. A/6 classe 2 vani 4 piano T e foglio 43 Particella 946 cat. C/2 classe U consistenza
4 mq grava un diritto di abitazione a favore del signor per tutta la durata della vita RT dello stesso;
2. Conseguentemente ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza;
3. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Il convenuto concludeva come segue: “Nel merito, - respingere la domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dai registri immobiliari – Ufficio Provinciale di Vicenza, sugli
pagina 3 di 8 immobili censiti nel Catasto Urbano del comune di Roana, Fg 34, map.266, via Pozzo n.49 già via
Pozza 19, p.T, A/6, Cl.2, di vani 4,0, rendita euro 140,48 (lire 272.000) e al Catasto Terreni fg.34, part.946, cat C/2, classe U, mq 4 rendita euro 5,37; - condannare nella misura ritenuta di giustizia al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.; - respingere ogni altra domanda e pretesa di controparte;
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. La domanda attorea va rigettata.
4.1. ha promosso il giudizio in scrutinio per veder accertata l'esistenza di un RT
diritto di abitazione vitalizio, in suo favore, sull'immobile sito in Roana, alla via Pozzo n. 49, ed ivi censito al Foglio 34 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 266 (così l'abitazione: doc. 6 convenuto) e n. 946 (così un deposito avente ampiezza di soli 4 mq: docc. 5 e 11 convenuto).
4.2. Va innanzitutto segnalato che non è contestato in giudizio il fatto che sia Controparte_1 proprietario dei predetti immobili e, del resto, il presente giudizio è stato promosso dall'attore nei confronti del fratello proprio in ragione del fatto che quest'ultimo è stato individuato quale CP_1
proprietario dei beni in tesi gravati da diritto di abitazione.
Ciò detto, secondo la prospettazione attorea il diritto di abitazione in favore di RT
sarebbe stato costituito da sua madre (atto di citazione, pag. 1). Persona_1
Sempre secondo la prospettazione attorea (atto di citazione, pag. 2), la “volontà” di Per_1 di “costituire un diritto di abitazione” in favore del figlio si evincerebbe in maniera
[...] Pt_1
inequivoca dal contenuto della scrittura privata del 03.10.2013, qui già menzionata e descritta in premesse (doc. 2 attore).
A dire dell'attore, infine, la predetta scrittura privata in data 06.10.2013 sarebbe stata sottoscritta da che, sottoscrivendo la scrittura, avrebbe manifestato una “indubbia Controparte_1 accettazione” della volontà materna (atto di citazione, pagg. 2 e 3).
4.3. Ebbene, il mero apprezzamento di tali deduzioni conduce de plano al rigetto della domanda in scrutinio.
4.4. Non ha ragion d'essere l'affermazione per la quale sarebbe stata a Persona_1
costituire il diritto di abitazione in favore del figlio RT
, in effetti, non è stata in vita proprietaria dell'immobile di via Pozzo e, dunque, Persona_1
pagina 4 di 8 non è mai stata titolare del potere di costituire su di esso un diritto di abitazione in favore di terzi.
Si legge del resto nella scrittura privata del 03.10.2013 che sarebbe stata Persona_1 usufruttuaria dell'abitazione di via Pozzo.
Di tale assunto non è stata tuttavia fornita alcuna prova in giudizio, ove non v'è contezza documentale dell'avvenuta costituzione di un simile diritto reale di godimento in favore di Per_1
[...]
A norma dell'art. 978 c.c. l'usufrutto si acquista in effetti soltanto ex lege o in forza di usucapione o “per volontà dell'uomo” – e, a tal riguardo, è noto che a norma dell'art. 1350, co. 1, n. 2
c.c. il contratto che costituisce il diritto di usufrutto deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità.
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere di provare che un diritto di usufrutto sia mai sorto ex lege o per usucapione o per contratto in favore di , rispetto alla quale egli si è Persona_1
limitato a formulare nella memoria istruttoria il capitolo di prova n. 4, volto a provare che ella avrebbe vissuto presso l'abitazione di via Pozzo dal 1970 e sino alla data del proprio decesso: capitolo inammissibile, siccome vertente su una circostanza genericamente dedotta;
inidoneo, anche a norma dell'art. 2725, co. 2 c.c., a provare l'esistenza di un diritto di usufrutto;
relativo, in ogni caso, ad una circostanza di per sé non contestata dal convenuto e certamente irrilevante ai fini della presente decisione.
Ne discende che quand'anche si volesse valorizzare il fatto che ha vissuto Persona_1 presso l'abitazione di via Pozzo, e ciò anche sulla scorta di un accordo informalmente raggiunto con il figlio e proprietario , ebbene da tanto non potrebbe certo inferirsi che ella in ragione di questo CP_1
sia stata in vita titolare del potere di costituire un qualsivoglia diritto reale di godimento sull'immobile in favore di terzi.
4.5. Posto, dunque, che il diritto di abitazione per cui è causa certamente non è stato costituito da , non ha ragion d'essere l'invocazione, da parte dell'attore, della scrittura privata Persona_1
del 03.10.2013.
A tal riguardo, va rilevato che la prospettazione attorea sconta una manifesta contraddittorietà, dal momento che l'attore in atto di citazione dapprima ha assunto che il diritto di abitazione in suo favore sarebbe stato costituito dalla madre e, immediatamente dopo, ha assunto che la madre si sarebbe invero limitata ad esprimere la volontà che riconoscesse un diritto di abitazione in favore del CP_1
fratello - in ciò dando seguito ad un accordo in tesi raggiunto con la madre.
Segnalata, dunque, la complessiva perplessità delle deduzioni attoree, quanto alla scrittura del pagina 5 di 8 03.10.2013 sarà sufficiente rilevare che essa non può essere qui riguardata quale atto costitutivo del diritto di abitazione per cui è causa, poiché essa raccoglie una dichiarazione che, stando al tenore della scrittura, è riconducibile a - cioè a dire ad un soggetto, come ora dichiarato, privo del Persona_1
potere di costituire diritti reali di godimento sull'abitazione di via Pozza.
La scrittura privata del 03.10.2013 (in disparte tutti i rilievi mossi con riguardo ad essa dal convenuto: rilievi che vanno qui dichiarati assorbiti, attesa la irrilevanza della scrittura ai fini della presente decisione) non può dunque essere la fonte del diritto di abitazione che ci occupa. E se in essa abbia (o meno) espresso una volontà o un desiderio è fatto del tutto irrilevante in Persona_1
relazione alla decisione che va qui assunta.
4.6. In ogni caso, poi, diversamente da quanto opinato dall'attore (invero in maniera incomprensibile), la scrittura privata è stata sottoscritta non da , ma da tale Controparte_1 Per_2
(stando allo stato di famiglia storico di cui al doc. 4 attoreo, ha avuto anche
[...] Persona_1
una figlia di nome . Per_2
” è in effetti il nome che si legge in calce alla scrittura. Persona_2
Il convenuto, del resto, costituendosi in giudizio ha espressamente segnalato che in calce alla scrittura “non” c'era “alcuna firma a nome del sig. ” e, per il caso in cui controparte Controparte_1
avesse continuato ad assumere che in calce alla scrittura v'era una sottoscrizione in tesi ricondotta alla sua autografia, egli ha disconosciuto le sottoscrizioni presenti sulla scrittura e ne ha lamentato la falsità, riservandosi la proposizione di querela di falso (comparsa, pag. 3).
Ebbene, l'attore nel corso dell'udienza di prima comparizione e nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha opposto alcuna contestazione alla difesa del convenuto e non ha chiesto la verificazione della sua asserita sottoscrizione (né avrebbe potuto, dal momento che tale sottoscrizione materialmente non è presente sulla scrittura). E nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. egli ha poi chiesto di provare per testi le circostanze menzionate nella scrittura medesima – all'evidenza così ammettendo che la scrittura, di per sé, non è né riconducibile, né opponibile al convenuto, siccome da lui non sottoscritta.
La scrittura privata del 03.10.2013 si conferma dunque in radice irrilevante ai fini del decidere, non solo in ragione del fatto che essa promana dalla soggetto non legittimato alla costituzione Per_1
del diritto di abitazione per cui è causa, come detto, ma anche in ragione del fatto che essa non è stata nemmeno sottoscritta da . Controparte_1
Per quanto consta, dunque (e a prescindere dal rilievo di falsità avanzato dal convenuto, qui pagina 6 di 8 come detto assorbito attesa la irrilevanza della scrittura), nella scrittura del 03.10.2013 Persona_1
si sarebbe limitata a dar conto di aver raggiunto un accordo con . CP_1
Va allora rilevato che di un simile, non meglio precisato accordo non v'è alcun riscontro documentale. E poiché per i contratti che costituiscono il diritto di abitazione l'art. 1350, co. 1, n. 4 c.c. prevede la forma scritta ad substantiam, la “dichiarazione” di ai fini che ci occupano Persona_1
non può né tener luogo del preteso accordo cui essa allude, né costituirne fonte di prova.
4.7. Va dunque dichiarato che non ha assolto all'onere di allegare e provare RT
l'avvenuta costituzione, in proprio favore, del diritto di abitazione per cui è causa e che tale conclusione si impone sol considerando che l'attore non ha indicato (né provato) quando e con quale atto tale diritto sarebbe stato costituito.
4.8. Né, diversamente da quanto opinato dall'attore, si può trovare nel documento 7 attoreo la conferma del fatto che “ era a conoscenza del volere della mamma ed intendeva Controparte_1 rispettarlo” (comparsa conclusionale attore, pag. 4).
Il predetto documento è infatti compendiato da una dichiarazione sottoscritta da CP_1
nel 2007, nella quale egli si è limitato a manifestare la propria disponibilità a concedere al
[...] fratello la “usufruibilità di alloggio a titolo gratuito” presso l'abitazione di via Pozzo, sino al momento in cui egli avesse deciso di mettere in vendita l'immobile.
Posto, dunque, che la unilaterale dichiarazione di non ha veicolato la Controparte_1
costituzione di un diritto di abitazione, men che meno vitalizio, in favore di non rileva ai RT
fini del decidere stabilire se in essa si possa trovare, o meno, la conferma della volontà di Per_1
di veder costituito un simile diritto di abitazione in favore di o la conferma della
[...] Pt_1
accettazione di una simile volontà da parte di – dal momento che qui si fa questione (non della CP_1 ricostruzione di asserite volontà, ma) del solo accertamento dell'avvenuta costituzione di un diritto di abitazione: costituzione che, come già dichiarato, non trova conferma nelle risultanze di causa.
*
5. In conclusione, ogni altra eccezione e difesa del convenuto assorbita, la domanda attorea va rigettata.
5.1. Va dunque ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, così emarginata:
Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 1 del 09.07.2020; Registro generale n. 5647; Registro particolare n. 4173, con oneri e spese a carico dell'attore.
pagina 7 di 8 6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in RT Controparte_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore indeterminato e di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, nei valori minimi che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3631/2020:
1) rigetta la domanda attorea;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così emarginata: Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio, Presentazione n. 1 del 09.07.2020; Registro generale n.
5647; Registro particolare n. 4173, ponendo i relativi oneri e spese a carico di RT
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per RT Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 9 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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