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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3222 /2014 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. terzo comma, promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Alberto Azzaro, giusta procura in atti, attrice contro p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 30.05.2014, la e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso di aver intrattenuto con il il conto Controparte_1 corrente ordinario n. 109748 (già n. 37032), il conto corrente ordinario n. 3000380 e i conti anticipi n. 121569, n. 623 e n. 64516 assistiti da affidamenti, hanno convenuto in giudizio quest'ultimo lamentando l'illegittima applicazione ai rapporti bancari di interessi usurari ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali, e spese non pattuite e non dovute ed altresì l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Hanno quindi chiesto la declaratoria di nullità delle relative clausole con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione del principio di buona fede, per la revoca degli affidamenti, dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Hanno, altresì, dedotto l'illegittima escussione della garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 1938, 1956 e, in corso di causa, anche ex art. 1957 c.c.. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1 prescrizione delle pretese avverse e contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Le domande azionate da parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti che seguono. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cassazione civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19 settembre 2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Tribunale Bari 15, giugno 2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli
2 estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, tenuto conto della documentazione prodotta in atti, come rilevato anche dal consulente tecnico nominato, non si rinvengono i contratti né le condizioni contrattuali applicate relativi ai rapporti n. 3000380 e n. 64516.
3 A ciò consegue che con riferimento ai predetti rapporti non può procedersi al vaglio delle illegittimità censurate non potendosi verificare la conformità delle pattuizioni al parametro legislativo che si pretende violato. Valutazione che invece è possibile operare con riferimento ai rapporti n.
37032 poi divenuto 109748, n. 623 e n. 121569 con riferimento ai quali sono stati prodotti i rapporti originari e/o le successive variazioni.
Con riferimento al primo dei suddetti rapporti è stato prodotto contratto di accensione del 29/12/1979, che riporta “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, composte da n.21 articoli tutti sottoscritti dalla correntista ed alcuni approvati anche specificamente, in dettaglio gli articoli n. 1, n. 5, n. 6, n. 8, n. 13 comma 3, n. 17 comma 1 e n. 20”. Tra detta documentazione non sono state rinvenute, però, le relative condizioni economiche e le condizioni sottoscritte dal correntista richiamano espressamente, all'art.7, le condizioni praticate usualmente dalla aziende di credito sulla piazza;
all'art.16 delle citate norme che regolano i conti correnti, la si è riservata la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le CP_2 condizioni che regolano il conto in questione, ma detta clausola non risulta specificamente approvata ai sensi dell'art.118 T.U.B. A decorrere dal 15/01/07 è stato pattuito il tasso debitore nominale annuo del 5,5% e a partire dal 20/04/10, a seguito della stipula con la correntista di un contratto di apertura di credito, la ha applicato tassi d'interesse conformi a quelli CP_2 pattuiti. A far data dal 16/01/11 i tassi applicati dalla banca sono stati superiori a quelli pattuiti nei contratti di apertura di credito.
Tenuto conto che il predetto conto è stato acceso in data anteriore all'entrata in vigore della L. 154/1992, il consulente ha ricalcolato il conto corrente applicando il tasso d'interesse legale fino alla pattuizione del 25/01/07, per il periodo successivo e fino alla fine del rapporto, lo stesso ha applicato i tassi approvati nei diversi contratti che si sono succeduti ed i tassi applicati dalla banca se inferiori quelli pattuiti.
Ciò rende assorbita la contestazione, con riferimento al predetto rapporto, inerente l'usurarietà degli interessi tenuto conto della contestazione di parte attrice del superamento del tasso soglia relativamente a periodi ( 2002 e 2004) oggetto di ricalcolo con applicazione del tasso legale. Sempre con riferimento al suddetto rapporto è fondata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi.
In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in
4 quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845).
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione. Accertata nel caso di specie, l'applicazione di un sistema di capitalizzazione degli interessi e rilevato che il rapporto di conto corrente è sorto prima del 30/06/00, considerato altresì che in atti non risulta alcuna specifica approvazione per iscritto da parte del correntista della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi secondo le modalità indicate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e ciò sino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 20/04/10, si è proceduto al ricalcolo espungendo ogni capitalizzazione sino al 20/04/10, per il periodo successivo è stata applicata invece la capitalizzazione in quanto approvata dalla correntista sino alla estinzione del rapporto tenuto conto della legittimità della capitalizzazione sino all'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 120 TUB come modificato dalla l. 49/16. Stante la mancata legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto è stato parimenti espunto ogni addebito effettuato a tale titolo. Il risultato di detta rielaborazione, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e del “ riferimento al saldo risultante dalla ricostruzione del conto epurato dagli addebiti indebitamente effettuati (Cass Civ. n.9141/20)” ha determinato una differenza di competenze addebitate dalla in misura e pari ad € 431.055,09 ed un saldo finale passivo di € - CP_2
833.662,98.
Il conto corrente anticipi n.2367/000623 è stato acceso il 20/10/11, come si rileva dal relativo contratto prodotto dalla convenuta, regolarmente CP_2 sottoscritto dalla società correntista. In data 07/11/11, con un contratto di
5 apertura di credito, regolarmente sottoscritto, è stata pattuita la variazione delle condizioni economiche del rapporto in esame ed in particolare, il tasso annuo debitore entro fido nominale nella misura del 8,8%. Premesso che non risulta in atti prova della pattuizione dello ius variandi, la ha sempre applicato i tassi pattuiti fino al 06/10/12, quando ha iniziato CP_2 ad applicare il tasso annuo debitore entro fido nominale del 10%, quindi superiore a quello pattuito, nei periodi in cui è stato applicato un tasso superiore a quello pattuito, il consulente ha adeguato i tassi applicati dalla a quelli pattuiti. CP_2
Anche con riferimento a tale rapporto, riscontrata l'illegittima capitalizzazione degli interessi la stessa è stata espunta mentre è stata accertata la legittima applicazione delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità creditizia così come pattuite. Quanto alla prescrizione ante 30/05/2004, tenuto conto che la data di accensione del conto risale al 20/10/2011 lo stesso non risulta interessato da tale verifica. Dal ricalcolo del conto eseguito espungendo ogni forma di capitalizzazione è emerso ed un saldo finale attivo pari ad € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto della banca pari a zero.
Quanto, infine, al conto n. 121569 risulta che il saldo iniziale passivo del conto al 31/08/02 risulta essere pari ad € 388.846,31, mentre il saldo finale al 26/10/15, data del trasferimento a sofferenza, è pari a zero. Le condizioni economiche che gestiscono il conto in questione risultano regolarmente pattuite a decorrere dal 20/04/10 e a seguire con regolamentazione ulteriore del 13/12/10, del 26/05/11 e del 7/11/11 nei relativi contratti di apertura di credito prodotti in atti. E' stata riscontrata la continuità della documentazione prodotta in atti solo a partire dal 31/08/12 al 26/10/15, in quanto non è stato rinvenuto l'estratto conto ed il conto scalare relativi al mese di agosto 2012 . L'ultimo tasso debitore pattuito risulta essere del 4,79% ma i tassi realmente applicati dalla dal 31/08/12 sono CP_2 risultati tutti maggiori, imponendo pertanto, un ricalcolo del conto applicando gli ultimi tassi regolarmente pattuiti. Nel ricalcolo del conto, è stata applicata la capitalizzazione degli interessi legittimamente pattuita. Nel ricalcolo il consulente ha applicato il corrispettivo di disponibilità creditizia regolarmente pattuito.
Dal ricalcolo del conto n. 121569 applicando gli interessi pattuiti, la capitalizzazione degli interessi come pattuita ed il corrispettivo di disponibilità creditizia, è emersa una differenza di competenze pari ad € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero.
Quanto alla prescrizione ante 30/05/2004, tenuto conto che la data di accensione del conto risale al 2.7.07 lo stesso non risulta interessato da tale verifica.
6 Il consulente ha specificato, infatti, in sede di chiarimenti che l'unico conto interessato dalla verifica del carattere solutorio delle rimesse è risultato il conto corrente n.37032/109748. Occorre rilevare infine che va rigettata, con riferimento a tali ultimi due conti in esame l'eccezione della società attrice in ordine all'applicazione di interessi usurari, non avendo la stessa fornito idonea allegazione prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis,
7 Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che in atti si riscontrano generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica con riferimento a tali ultimi due conti degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente, né prodotto in giudizio i relativi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale.
Preme sottolineare che tale soluzione non contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, lo stesso non estendendosi anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia, il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari”). In accoglimento delle domande azionate da parte attrice, va pertanto accertato che il conto n. 37032 poi divenuto 109748, alla data del 26.10.15 recava un saldo passivo come ricalcolato pari ad € - 833.662,98 in luogo di quello risultante dagli estratti di € -1.264.718,07, il conto n. 623 recava un saldo attivo di € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto pari a zero ed il conto n. 121569, alla data del 26.10.15, un saldo positivo di € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero. In accoglimento della domanda di ripetizione azionata da parte attrice, l'istituto di credito va condannato a corrispondere alla società CP_3 la somma di € 155,95 a titolo di saldo attivo del conto n. 121569 e la
[...] somma di € 741,97 a titolo di saldo attivo del conto n. 623, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
8 In merito va osservato che i conti sono state chiusi in data 26.10.15 ( 121569) e in data 31.09.14 ( n. 623).
A ciò consegue che può pronunciarsi la condanna alla ripetizione atteso che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria: solo ove il rapporto sia ancora in corso avrà diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, risolvendosi solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. A conto chiuso, invece, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate ( Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n.
4214/24).
Le altre domande azionate con riferimento agli altri rapporti vanno invece rigettate per le motivazioni già rese.
Quanto alle domanda di nullità delle fideiussioni per violazione di cui agli artt. 1938,1956, 1957 c.c. si osservi quanto segue.
La doglianza inerente la violazione di cui agli artt. 1938 non è documentata in atti ed era onere di parte attrice offrire indici probanti la predetta e ed invece alcuna produzione è stata offerta. Parimenti deve osservarsi con riferimento alla censurata violazione di cui all'art. 1956 c.c.. Come è noto ai fini dell'integrazione dell'art.1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (Cass. III, n. 10870/2005).
Secondo la giurisprudenza deve operarsi una comparazione tra la situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia e quella esistente alla concessione del credito per verificare se il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza irreversibile del debitore (Cass. I, n. 11269/2004).
Nel caso di specie, stante la carente produzione documentale non vi è prova che l'omissione della comunicazione da parte della banca abbia inciso significativamente sul rischio assunto dai fideiussori non potendo comparare la situazione economica al momento del rilascio della fideiussione con quella successivamente determinatasi.
9 A ciò si aggiunga, con riferimento a e che Parte_2 Parte_3 gli stessi risultano dagli atti di causa rispettivamente legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione il primo e consigliere delegato la seconda. Orbene, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e/o socio della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé, quanto al legale rappresentante la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017) e quanto al socio e/o al consigliere di amministrazione la presunzione di conoscenza della situazione debitoria, in ragione delle prerogative a questi spettanti di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita.
In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società o al socio la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. La domanda azionata ai sensi dell'art. 1956 c.c va pertanto integralmente rigettata. La domanda azionata ex art. 1957 c.c. è inammissibile non essendo stata proposta in seno all'atto di citazione e trattandosi di eccezione di decadenza, non rilevabile d'ufficio con la conseguenza che deve essere tempestivamente svolta dalla parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/03/2024, n. 8023, per la quale “ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”; conf. Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n. 14194).
10 Va, a questo punto, osservato che la tardività dell'eccezione permane anche in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., considerato che la medesima – come già supra rilevato – è solamente parziale e non comporta l'invalidità della fideiussione nella sua interezza e non “si riflette sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n. 15165, nonché Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n. 16119, per la quale “è possibile, cioè, dinanzi al giudice d'appello, dedurre per la prima volta la nullità parziale del contratto del quale la controparte intenda ottenere l'adempimento, ma non anche la declaratoria di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., visto che la decadenza è istituto diverso dalla nullità della clausola, e non è rilevabile d'ufficio”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 07/02/2023, n. 972, conf. Tribunale Ragusa sez. I, 03/08/2023, n. 1218; Tribunale Roma sez. IX, 27/10/2022, n.
15816; Tribunale Roma sez. III, 29/11/2017, n. 22384).
Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria. Parte attrice lamenta il danno derivante dalle illegittimità contrattuali, dalla segnalazione alla centrale rischi e dalla revoca degli affidamenti determinanti la compromissione dei rapporti commerciali con CI e Fiat, la perdita del merito creditizio, il crollo dei fatturati con perdita dell'avviamento. Come è noto, in tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il pregiudizio risarcibile è sempre danno-conseguenza : in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile e la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere allegata e provata, almeno per presunzioni le quali non possono comunque supplire alla carenza di allegazione (Corte appello Torino sez. I, 15/10/2020, n.1016; Cass. Civ. n. 26972/08 “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte”; con riferimento alla prova per
11 presunzioni e all'onere di allegazione cfr. Tribunale Napoli sez. X, 24/07/2019, n.7458 : “in particolare, se è vero che tale prova può essere fornita, e normalmente è fornita, mediante ricorso a procedimento probatorio presuntivo, è pur vero che il danneggiato ha in ogni caso l'onere di allegare puntualmente tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” ed ancora cfr. Tribunale Trieste, 06/05/2019, n.287 “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte”. In via preliminare, va osservato che le allegazioni e la documentazione offerte da parte attrice in ordine al presunto danno patito afferiscono al periodo anteriore all'anno 2014 in cui è avvenuta la revoca degli affidamenti. A ciò consegue che alcuna allegazione né principio di prova è stato offerto con riferimento al periodo successivo e dunque ai danni asseritamente discendenti dalla revoca del fido.
Quanto ai danni asseritamente discendenti dalle illegittimità contrattuali con conseguente crollo del fatturato e compromissione dei rapporti con la
CI e la Fiat si osservi poi quanto segue. Invero, non vi è prova in atti che le illegittimità contrattuali riscontrate e le ulteriori condotte lamentate da parte attrice abbiano determinato le conseguenze dannose dedotte. Quanto alla compromissione dei rapporti con la
CI, si osserva in via preliminare che dalla documentazione in atti emerge la sussistenza di mere trattative in ordine all' apertura della filiale di Messina con riferimento alla quale sembra emergere piuttosto il mancato gradimento, all'esito dell'unica visita, dei locali proposti dalla società (mail del 13.11.12 a firma di allegata all'atto di citazione) mentre l'interruzione dei Parte_2 rapporti di concessione su NA è stata giustificata dalla CI in ragione di una riorganizzazione della rete dei concessionari ( cfr. all.12 atto di citazione). Nulla poi risulta sufficientemente allegato e provato con riferimento all'interruzione dei rapporti con l'azienda Fiat, tanto con riferimento alle ragioni da cui essa è dipesa tanto alle conseguenze determinate dalla interruzione.
Quanto al crollo del fatturato, emerge dal bilancio prodotto in atti ( cfr. all. 6 memoria 183 n. 2 parte attrice) la sola riduzione del valore della produzione,
e tuttavia, a fronte di tale decremento si registra un complessivo miglioramento del dato di esercizio rispetto all'anno precedente, il che esclude sia il concretizzarsi di un danno patrimoniale all'azienda (la cui situazione economico patrimoniale migliora nel 2013), sia che le difficoltà finanziare della siano riconducili al (solo) comportamento della banca Pt_2
12 convenuta (l'anno precedente, ovvero nel 2012, il bilancio aveva registrato una perdita di esercizio di € 2.495.480,00 mentre nel 2013 la perdita si è ridotta ad €1.223.999,00). Quanto, infine, all'eventuale prova in ordine alla illegittima segnalazione alla centrale rischi per essere stata effettuata nonostante il mancato sforamento dell'affidamento ( tenuto conto delle illegittimità riscontrate) deve osservarsi come la stessa non consentirebbe in carenza di idonea allegazione e prova di ritenere provato il danno conseguenza nè nell'an nè nel quantum non avendo parte attrice allegato il diniego di credito o la revoca di finanziamenti da parte di altri istituti di credito nè il conseguente peggioramento economico da questo derivante. E' infatti noto il principio per cui “in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo” ( cfr. nella giurisprudenza più recente, Tribunale Firenze sez. I, 04/09/2024, n.272).
Per quanto esposto e per le ragioni già rassegnate in corso di causa ( cfr. ordinanza del 21.7.17 ) non si rendeva necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'Istituto di credito ed in favore di parte attrice e liquidate applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 520.00000 ed € 1000000,00 . Le spese di ctu, liquidate in corso di causa, vanno definitivamente pose a carico dell'istituto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3222/2014, R.G. così provvede:
1. In accoglimento delle domande azionate da parte attrice, accerta e dichiara che il conto n. 37032 poi divenuto 109748 alla data del 26.10.15 recava un saldo passivo come ricalcolato dal consulente pari ad € - 833.662,98 in luogo di quello risultante dagli estratti di € -
1.264.718,07, il conto n. 623 recava un saldo attivo di € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto pari a zero ed il conto n. 121569 recava alla data del 26.10.15 un saldo positivo di € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero.
2. condanna per l'effetto l'istituto di credito corrispondere alla società la somma di € 155,95 a titolo di saldo attivo Controparte_3
13 del conto n. 121569 e la somma di € 741,97 a titolo di saldo attivo del conto n. 623, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda azionata ex art. 1957 c.c. in corso di causa;
4. rigetta le altre domande;
5. condanna l'istituto di credito a pagare le spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 20.000,00 per compensi ed € 1496,54 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 26 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3222 /2014 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. terzo comma, promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Alberto Azzaro, giusta procura in atti, attrice contro p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato il 30.05.2014, la e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso di aver intrattenuto con il il conto Controparte_1 corrente ordinario n. 109748 (già n. 37032), il conto corrente ordinario n. 3000380 e i conti anticipi n. 121569, n. 623 e n. 64516 assistiti da affidamenti, hanno convenuto in giudizio quest'ultimo lamentando l'illegittima applicazione ai rapporti bancari di interessi usurari ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali, e spese non pattuite e non dovute ed altresì l'illegittimo esercizio dello ius variandi. Hanno quindi chiesto la declaratoria di nullità delle relative clausole con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione del principio di buona fede, per la revoca degli affidamenti, dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Hanno, altresì, dedotto l'illegittima escussione della garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 1938, 1956 e, in corso di causa, anche ex art. 1957 c.c.. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1 prescrizione delle pretese avverse e contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Le domande azionate da parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti che seguono. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cassazione civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19 settembre 2018, n. 17579, per il quale “il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Tribunale Bari 15, giugno 2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 7 marzo 2017, n. 391). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia, ripercuotendosi sul medesimo l'incompletezza della serie degli
2 estratti conto (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Traslando i superiori principi al caso di specie, tenuto conto della documentazione prodotta in atti, come rilevato anche dal consulente tecnico nominato, non si rinvengono i contratti né le condizioni contrattuali applicate relativi ai rapporti n. 3000380 e n. 64516.
3 A ciò consegue che con riferimento ai predetti rapporti non può procedersi al vaglio delle illegittimità censurate non potendosi verificare la conformità delle pattuizioni al parametro legislativo che si pretende violato. Valutazione che invece è possibile operare con riferimento ai rapporti n.
37032 poi divenuto 109748, n. 623 e n. 121569 con riferimento ai quali sono stati prodotti i rapporti originari e/o le successive variazioni.
Con riferimento al primo dei suddetti rapporti è stato prodotto contratto di accensione del 29/12/1979, che riporta “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, composte da n.21 articoli tutti sottoscritti dalla correntista ed alcuni approvati anche specificamente, in dettaglio gli articoli n. 1, n. 5, n. 6, n. 8, n. 13 comma 3, n. 17 comma 1 e n. 20”. Tra detta documentazione non sono state rinvenute, però, le relative condizioni economiche e le condizioni sottoscritte dal correntista richiamano espressamente, all'art.7, le condizioni praticate usualmente dalla aziende di credito sulla piazza;
all'art.16 delle citate norme che regolano i conti correnti, la si è riservata la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le CP_2 condizioni che regolano il conto in questione, ma detta clausola non risulta specificamente approvata ai sensi dell'art.118 T.U.B. A decorrere dal 15/01/07 è stato pattuito il tasso debitore nominale annuo del 5,5% e a partire dal 20/04/10, a seguito della stipula con la correntista di un contratto di apertura di credito, la ha applicato tassi d'interesse conformi a quelli CP_2 pattuiti. A far data dal 16/01/11 i tassi applicati dalla banca sono stati superiori a quelli pattuiti nei contratti di apertura di credito.
Tenuto conto che il predetto conto è stato acceso in data anteriore all'entrata in vigore della L. 154/1992, il consulente ha ricalcolato il conto corrente applicando il tasso d'interesse legale fino alla pattuizione del 25/01/07, per il periodo successivo e fino alla fine del rapporto, lo stesso ha applicato i tassi approvati nei diversi contratti che si sono succeduti ed i tassi applicati dalla banca se inferiori quelli pattuiti.
Ciò rende assorbita la contestazione, con riferimento al predetto rapporto, inerente l'usurarietà degli interessi tenuto conto della contestazione di parte attrice del superamento del tasso soglia relativamente a periodi ( 2002 e 2004) oggetto di ricalcolo con applicazione del tasso legale. Sempre con riferimento al suddetto rapporto è fondata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi.
In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in
4 quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845).
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione. Accertata nel caso di specie, l'applicazione di un sistema di capitalizzazione degli interessi e rilevato che il rapporto di conto corrente è sorto prima del 30/06/00, considerato altresì che in atti non risulta alcuna specifica approvazione per iscritto da parte del correntista della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi secondo le modalità indicate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, e ciò sino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 20/04/10, si è proceduto al ricalcolo espungendo ogni capitalizzazione sino al 20/04/10, per il periodo successivo è stata applicata invece la capitalizzazione in quanto approvata dalla correntista sino alla estinzione del rapporto tenuto conto della legittimità della capitalizzazione sino all'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 120 TUB come modificato dalla l. 49/16. Stante la mancata legittima pattuizione della commissione di massimo scoperto è stato parimenti espunto ogni addebito effettuato a tale titolo. Il risultato di detta rielaborazione, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e del “ riferimento al saldo risultante dalla ricostruzione del conto epurato dagli addebiti indebitamente effettuati (Cass Civ. n.9141/20)” ha determinato una differenza di competenze addebitate dalla in misura e pari ad € 431.055,09 ed un saldo finale passivo di € - CP_2
833.662,98.
Il conto corrente anticipi n.2367/000623 è stato acceso il 20/10/11, come si rileva dal relativo contratto prodotto dalla convenuta, regolarmente CP_2 sottoscritto dalla società correntista. In data 07/11/11, con un contratto di
5 apertura di credito, regolarmente sottoscritto, è stata pattuita la variazione delle condizioni economiche del rapporto in esame ed in particolare, il tasso annuo debitore entro fido nominale nella misura del 8,8%. Premesso che non risulta in atti prova della pattuizione dello ius variandi, la ha sempre applicato i tassi pattuiti fino al 06/10/12, quando ha iniziato CP_2 ad applicare il tasso annuo debitore entro fido nominale del 10%, quindi superiore a quello pattuito, nei periodi in cui è stato applicato un tasso superiore a quello pattuito, il consulente ha adeguato i tassi applicati dalla a quelli pattuiti. CP_2
Anche con riferimento a tale rapporto, riscontrata l'illegittima capitalizzazione degli interessi la stessa è stata espunta mentre è stata accertata la legittima applicazione delle indennità di sconfinamento e del corrispettivo di disponibilità creditizia così come pattuite. Quanto alla prescrizione ante 30/05/2004, tenuto conto che la data di accensione del conto risale al 20/10/2011 lo stesso non risulta interessato da tale verifica. Dal ricalcolo del conto eseguito espungendo ogni forma di capitalizzazione è emerso ed un saldo finale attivo pari ad € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto della banca pari a zero.
Quanto, infine, al conto n. 121569 risulta che il saldo iniziale passivo del conto al 31/08/02 risulta essere pari ad € 388.846,31, mentre il saldo finale al 26/10/15, data del trasferimento a sofferenza, è pari a zero. Le condizioni economiche che gestiscono il conto in questione risultano regolarmente pattuite a decorrere dal 20/04/10 e a seguire con regolamentazione ulteriore del 13/12/10, del 26/05/11 e del 7/11/11 nei relativi contratti di apertura di credito prodotti in atti. E' stata riscontrata la continuità della documentazione prodotta in atti solo a partire dal 31/08/12 al 26/10/15, in quanto non è stato rinvenuto l'estratto conto ed il conto scalare relativi al mese di agosto 2012 . L'ultimo tasso debitore pattuito risulta essere del 4,79% ma i tassi realmente applicati dalla dal 31/08/12 sono CP_2 risultati tutti maggiori, imponendo pertanto, un ricalcolo del conto applicando gli ultimi tassi regolarmente pattuiti. Nel ricalcolo del conto, è stata applicata la capitalizzazione degli interessi legittimamente pattuita. Nel ricalcolo il consulente ha applicato il corrispettivo di disponibilità creditizia regolarmente pattuito.
Dal ricalcolo del conto n. 121569 applicando gli interessi pattuiti, la capitalizzazione degli interessi come pattuita ed il corrispettivo di disponibilità creditizia, è emersa una differenza di competenze pari ad € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero.
Quanto alla prescrizione ante 30/05/2004, tenuto conto che la data di accensione del conto risale al 2.7.07 lo stesso non risulta interessato da tale verifica.
6 Il consulente ha specificato, infatti, in sede di chiarimenti che l'unico conto interessato dalla verifica del carattere solutorio delle rimesse è risultato il conto corrente n.37032/109748. Occorre rilevare infine che va rigettata, con riferimento a tali ultimi due conti in esame l'eccezione della società attrice in ordine all'applicazione di interessi usurari, non avendo la stessa fornito idonea allegazione prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis,
7 Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che in atti si riscontrano generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica con riferimento a tali ultimi due conti degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte attrice neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente, né prodotto in giudizio i relativi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale.
Preme sottolineare che tale soluzione non contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, lo stesso non estendendosi anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia, il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari”). In accoglimento delle domande azionate da parte attrice, va pertanto accertato che il conto n. 37032 poi divenuto 109748, alla data del 26.10.15 recava un saldo passivo come ricalcolato pari ad € - 833.662,98 in luogo di quello risultante dagli estratti di € -1.264.718,07, il conto n. 623 recava un saldo attivo di € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto pari a zero ed il conto n. 121569, alla data del 26.10.15, un saldo positivo di € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero. In accoglimento della domanda di ripetizione azionata da parte attrice, l'istituto di credito va condannato a corrispondere alla società CP_3 la somma di € 155,95 a titolo di saldo attivo del conto n. 121569 e la
[...] somma di € 741,97 a titolo di saldo attivo del conto n. 623, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
8 In merito va osservato che i conti sono state chiusi in data 26.10.15 ( 121569) e in data 31.09.14 ( n. 623).
A ciò consegue che può pronunciarsi la condanna alla ripetizione atteso che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria: solo ove il rapporto sia ancora in corso avrà diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, risolvendosi solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. A conto chiuso, invece, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate ( Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n.
4214/24).
Le altre domande azionate con riferimento agli altri rapporti vanno invece rigettate per le motivazioni già rese.
Quanto alle domanda di nullità delle fideiussioni per violazione di cui agli artt. 1938,1956, 1957 c.c. si osservi quanto segue.
La doglianza inerente la violazione di cui agli artt. 1938 non è documentata in atti ed era onere di parte attrice offrire indici probanti la predetta e ed invece alcuna produzione è stata offerta. Parimenti deve osservarsi con riferimento alla censurata violazione di cui all'art. 1956 c.c.. Come è noto ai fini dell'integrazione dell'art.1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (Cass. III, n. 10870/2005).
Secondo la giurisprudenza deve operarsi una comparazione tra la situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia e quella esistente alla concessione del credito per verificare se il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza irreversibile del debitore (Cass. I, n. 11269/2004).
Nel caso di specie, stante la carente produzione documentale non vi è prova che l'omissione della comunicazione da parte della banca abbia inciso significativamente sul rischio assunto dai fideiussori non potendo comparare la situazione economica al momento del rilascio della fideiussione con quella successivamente determinatasi.
9 A ciò si aggiunga, con riferimento a e che Parte_2 Parte_3 gli stessi risultano dagli atti di causa rispettivamente legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione il primo e consigliere delegato la seconda. Orbene, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e/o socio della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé, quanto al legale rappresentante la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017) e quanto al socio e/o al consigliere di amministrazione la presunzione di conoscenza della situazione debitoria, in ragione delle prerogative a questi spettanti di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita.
In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società o al socio la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. La domanda azionata ai sensi dell'art. 1956 c.c va pertanto integralmente rigettata. La domanda azionata ex art. 1957 c.c. è inammissibile non essendo stata proposta in seno all'atto di citazione e trattandosi di eccezione di decadenza, non rilevabile d'ufficio con la conseguenza che deve essere tempestivamente svolta dalla parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/03/2024, n. 8023, per la quale “ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”; conf. Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n. 14194).
10 Va, a questo punto, osservato che la tardività dell'eccezione permane anche in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., considerato che la medesima – come già supra rilevato – è solamente parziale e non comporta l'invalidità della fideiussione nella sua interezza e non “si riflette sulla debenza ed esigibilità della somma ingiunta all'attore col decreto ingiuntivo opposto” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n. 15165, nonché Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n. 16119, per la quale “è possibile, cioè, dinanzi al giudice d'appello, dedurre per la prima volta la nullità parziale del contratto del quale la controparte intenda ottenere l'adempimento, ma non anche la declaratoria di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., visto che la decadenza è istituto diverso dalla nullità della clausola, e non è rilevabile d'ufficio”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 07/02/2023, n. 972, conf. Tribunale Ragusa sez. I, 03/08/2023, n. 1218; Tribunale Roma sez. IX, 27/10/2022, n.
15816; Tribunale Roma sez. III, 29/11/2017, n. 22384).
Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria. Parte attrice lamenta il danno derivante dalle illegittimità contrattuali, dalla segnalazione alla centrale rischi e dalla revoca degli affidamenti determinanti la compromissione dei rapporti commerciali con CI e Fiat, la perdita del merito creditizio, il crollo dei fatturati con perdita dell'avviamento. Come è noto, in tema di risarcimento del danno è costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il pregiudizio risarcibile è sempre danno-conseguenza : in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile e la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere allegata e provata, almeno per presunzioni le quali non possono comunque supplire alla carenza di allegazione (Corte appello Torino sez. I, 15/10/2020, n.1016; Cass. Civ. n. 26972/08 “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte”; con riferimento alla prova per
11 presunzioni e all'onere di allegazione cfr. Tribunale Napoli sez. X, 24/07/2019, n.7458 : “in particolare, se è vero che tale prova può essere fornita, e normalmente è fornita, mediante ricorso a procedimento probatorio presuntivo, è pur vero che il danneggiato ha in ogni caso l'onere di allegare puntualmente tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” ed ancora cfr. Tribunale Trieste, 06/05/2019, n.287 “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte”. In via preliminare, va osservato che le allegazioni e la documentazione offerte da parte attrice in ordine al presunto danno patito afferiscono al periodo anteriore all'anno 2014 in cui è avvenuta la revoca degli affidamenti. A ciò consegue che alcuna allegazione né principio di prova è stato offerto con riferimento al periodo successivo e dunque ai danni asseritamente discendenti dalla revoca del fido.
Quanto ai danni asseritamente discendenti dalle illegittimità contrattuali con conseguente crollo del fatturato e compromissione dei rapporti con la
CI e la Fiat si osservi poi quanto segue. Invero, non vi è prova in atti che le illegittimità contrattuali riscontrate e le ulteriori condotte lamentate da parte attrice abbiano determinato le conseguenze dannose dedotte. Quanto alla compromissione dei rapporti con la
CI, si osserva in via preliminare che dalla documentazione in atti emerge la sussistenza di mere trattative in ordine all' apertura della filiale di Messina con riferimento alla quale sembra emergere piuttosto il mancato gradimento, all'esito dell'unica visita, dei locali proposti dalla società (mail del 13.11.12 a firma di allegata all'atto di citazione) mentre l'interruzione dei Parte_2 rapporti di concessione su NA è stata giustificata dalla CI in ragione di una riorganizzazione della rete dei concessionari ( cfr. all.12 atto di citazione). Nulla poi risulta sufficientemente allegato e provato con riferimento all'interruzione dei rapporti con l'azienda Fiat, tanto con riferimento alle ragioni da cui essa è dipesa tanto alle conseguenze determinate dalla interruzione.
Quanto al crollo del fatturato, emerge dal bilancio prodotto in atti ( cfr. all. 6 memoria 183 n. 2 parte attrice) la sola riduzione del valore della produzione,
e tuttavia, a fronte di tale decremento si registra un complessivo miglioramento del dato di esercizio rispetto all'anno precedente, il che esclude sia il concretizzarsi di un danno patrimoniale all'azienda (la cui situazione economico patrimoniale migliora nel 2013), sia che le difficoltà finanziare della siano riconducili al (solo) comportamento della banca Pt_2
12 convenuta (l'anno precedente, ovvero nel 2012, il bilancio aveva registrato una perdita di esercizio di € 2.495.480,00 mentre nel 2013 la perdita si è ridotta ad €1.223.999,00). Quanto, infine, all'eventuale prova in ordine alla illegittima segnalazione alla centrale rischi per essere stata effettuata nonostante il mancato sforamento dell'affidamento ( tenuto conto delle illegittimità riscontrate) deve osservarsi come la stessa non consentirebbe in carenza di idonea allegazione e prova di ritenere provato il danno conseguenza nè nell'an nè nel quantum non avendo parte attrice allegato il diniego di credito o la revoca di finanziamenti da parte di altri istituti di credito nè il conseguente peggioramento economico da questo derivante. E' infatti noto il principio per cui “in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo” ( cfr. nella giurisprudenza più recente, Tribunale Firenze sez. I, 04/09/2024, n.272).
Per quanto esposto e per le ragioni già rassegnate in corso di causa ( cfr. ordinanza del 21.7.17 ) non si rendeva necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'Istituto di credito ed in favore di parte attrice e liquidate applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 520.00000 ed € 1000000,00 . Le spese di ctu, liquidate in corso di causa, vanno definitivamente pose a carico dell'istituto di credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3222/2014, R.G. così provvede:
1. In accoglimento delle domande azionate da parte attrice, accerta e dichiara che il conto n. 37032 poi divenuto 109748 alla data del 26.10.15 recava un saldo passivo come ricalcolato dal consulente pari ad € - 833.662,98 in luogo di quello risultante dagli estratti di € -
1.264.718,07, il conto n. 623 recava un saldo attivo di € 741,97 alla data del 31.09.14 in luogo di quello risultante dagli estratti conto pari a zero ed il conto n. 121569 recava alla data del 26.10.15 un saldo positivo di € 155,95 rispetto al saldo di cui agli estratti conto pari a zero.
2. condanna per l'effetto l'istituto di credito corrispondere alla società la somma di € 155,95 a titolo di saldo attivo Controparte_3
13 del conto n. 121569 e la somma di € 741,97 a titolo di saldo attivo del conto n. 623, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda azionata ex art. 1957 c.c. in corso di causa;
4. rigetta le altre domande;
5. condanna l'istituto di credito a pagare le spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 20.000,00 per compensi ed € 1496,54 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 26 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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