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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7606/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Rizzo, presso cui è stato eletto domicilio in Firenze, via Ricasoli n. 32, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Verdi, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via
Fontana n. 14, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositata in data 27 gennaio 2025): Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: a) nel merito ed in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 1888/2022 – R.G n. 4190/2022; b) nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito di parte convenuta opposta nei confronti dell'attore; c) sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio e della collegata apertura di credito, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e/o di quella/e clausola/e che prevede/prevedono tale effetto anatocistico;
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio d) accertare e dichiarare, con riferimento al conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio ed alla collegata apertura di credito, la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contemplanti la commissione di massimo scoperto e/o commissione trimestrale sugli affidamenti;
e) accertare e dichiarare che le somme addebitate e capitalizzate sul conto corrente n. 4963 a titolo di “commissione fuori fido conti affidati” e/o di “commissione di istruttoria veloce consumatori” e/o “spese tenuta conto”, sono del tutto illegittime ed indebite;
f) accertare e dichiarare che sul conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio sono stati addebitati e/o percepiti interessi ed oneri economici usurari ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Marzo 1996 n. 108, dell'art. 1815, comma II, c.c. e dell'art. 644 c.p., in quanto, nei periodi dedotti dall'attore, il relativo TEG trimestrale è stato eccedente il tasso soglia usura fissato nei decreti ministeriali ratione temporis applicabili ed emanati ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108;
g) accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca stipulato il 29/06/2012 n. 496929, ovvero in subordine la nullità parziale dello stesso, nelle clausole e/o nelle parti, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alle previsioni ed alla disciplina degli interessi debitori, nonché alla capitalizzazione degli interessi;
h) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca stipulato il 29/06/2012, nelle clausole e/o nelle parti, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la capitalizzazione degli interessi e/o delle competenze di liquidazione, ovvero accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito operata sul conto corrente n. 496929; i) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati dalla in CP_2 misura superiore a quella legale a partire dal 01/01/2016, per effetto della mancata incorporazione della variazione negativa dell'Euribor 360; j) per effetto delle domande sub c), d), e), f), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente ordinario n. 4963 e della collegata linea di credito dalla sua apertura sino alla sua chiusura, riliquidando lo stesso con i criteri, cumulativi e/o alternativi, di seguito esposti: i) con capitalizzazione semplice dall'01/01/2014; ii) senza applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e/o commissione trimestrale sugli affidamenti;
iii) senza l'applicazione e la capitalizzazione delle somme addebitate e capitalizzate sul conto corrente n. 4963 a titolo di “commissione fuori fido conti affidati” e/o di
“commissione di istruttoria veloce consumatori” e/o “spese tenuta conto”; iv) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi e degli oneri accertati come usurari ed illegittimamente annotati e/o percepiti, disponendone la liquidazione, nei trimestri non usurati, al saggio sostitutivo legale ex art. 1284 c.c., ovvero, solo in subordine, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB ratione temporis applicabile, mentre nei trimestri usurati senza alcun interesse e/o onere economico ovvero in subordine al tasso sostitutivo legale ratione temporis applicabile ovvero in via ancora più gradata con l'applicazione di un tasso di interesse nei limiti del tasso soglia ex art. 1339 c.c.;
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio k) per effetto delle domande sub g), h), i), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto contratto di apertura di credito n. 496929, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla data di chiusura del conto, riliquidando lo stesso con i criteri, cumulativi e/o alternativi, di seguito esposti: i) senza l'applicazione di qualsivoglia interesse debitore, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma VII, TUB;
ii) con capitalizzazione semplice per tutto il periodo di riliquidazione, ovvero, in subordine, dall'01/01/2014; iii) senza l'applicazione di qualsivoglia interesse debitore, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma VII, TUB a far data dall'01/01/2016; l) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotti in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale sia del conto corrente ordinario n. 4963 e della relativa linea di credito, sia dell'apertura di credito ipotecaria n. 496929; m) in ogni caso accertare e rideterminare il rapporto dare - avere per come esistente tra le parti, ivi comprendendo gli interessi, anche anatocistici, al tasso legale di legge, specificando la data della loro decorrenza;
n) sempre nel merito, data la qualità di consumatore rivestita dal Dott.
[...]
accertare l'eventuale sussistenza di clausole vessatorie in Parte_1 relazione ai contratti dedotti in giudizio, con conseguente declaratoria di nullità delle stesse e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 1888/2022 del Tribunale di Monza nella presente sede opposto;
o) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
p) in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie formulate dall'attore e non ammesse dal Giudice.
Per (come da nota di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositata in data 03.02.2025):
Piaccia alla a, CP_3 IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande e pretese ivi formulate, in quanto non proponibili contro CP_1 prescritte e comunque infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare il Sig. a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 1.113.037,51, ovvero, in ulteriore
[...] subordine, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento, sempre in favore di per i summenzionati Controparte_4 titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...] quale cessionaria di un credito originariamente Controparte_1 nella titolarità di è stato ingiunto a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 1.113.037,51, oltre interessi, in relazione al rapporto di conto corrente n. 4963 (euro 135.542,22) nonché in relazione al rapporto di conto corrente ipotecario n. 496929 (euro 977.495,29). Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato la Parte_1 fondatezza della domanda avversaria sotto molteplici profili, domandandone il rigetto, in tutto o in parte. ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. La causa è stata istruita mediante C.T.U. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Deve premettersi che la società opposta ha documentato il credito ingiunto, depositando in atti sia la documentazione contrattuale sia gli estratti conto analitici ed i riassunti scalari relativi ad entrambi i rapporti di conto corrente per cui è causa. Sebbene il C.T.U. abbia segnalato l'assenza dei movimenti del mese di settembre
2007 con riferimento al conto corrente n. 4963, ciò non ha impedito l'esecuzione dei conteggi ai fini dell'esatta determinazione del dovuto.
2. Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, osservandosi che l'opponente non ha proposto domanda di ripetizione di indebito, ma si è limitato a domandare il rigetto, in tutto o in parte, della domanda avversaria, eccependo l'illegittimità delle poste a debito di cui
[...] aveva richiesto il pagamento. Controparte_1
3. Passando all'esame delle questioni sollevate dall'opponente, in ordine all'anatocismo deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ora, i conti correnti per cui è causa sono stati aperti in data 27.06.2012 (il conto corrente ipotecario n. 496929) ed in data 09.03.2005 (il conto corrente ordinario n.
4963), e dunque nella vigenza delle disposizioni di cui sopra, in essi è prevista la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a credito che a debito ed entrambi i contratti contengono l'indicazione del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale, con la conseguenza che, per il periodo dall'apertura di ciascun conto fino al 31.12.2013, la capitalizzazione deve essere considerata legittima.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne il periodo dall'01.01.2014 in poi. Va infatti rilevato che il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., nel testo vigente a partire dalla data sopra indicata, prevede quanto segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L'art. 17 bis D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016, ha poi ulteriormente modificato il disposto dell'art. 120, comma 2, lettere a) e b), D. Lgs. n. 385/1993, il tutto come segue: “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno
e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo
a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. Il C.I.C.R. è infine intervenuto soltanto con la delibera n. 343 del 03.08.2016.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Si ritiene che la disposizione entrata in vigore nel gennaio 2014 debba essere interpretata nel senso di un divieto di anatocismo, e che essa abbia portata immediatamente precettiva, indipendentemente dal notevole ritardo con cui il
CICR ha dato attuazione alla stessa, dal che consegue la nullità della clausola di capitalizzazione in relazione al periodo sopra considerato.
Anche la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 21344 del
30.07.2024) ha affermato che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Alla luce di quanto precede, va eliminato dal saldo finale di ciascun conto corrente l'effetto anatocistico illegittimo relativo al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2014 e l'entrata in vigore della delibera del CICR n. 343 del 03.08.2016, sopra citata.
4. Per quanto concerne l'apertura di credito in conto corrente, il contratto in questione non prevede la capitalizzazione periodica degli interessi, né è destinato a generare interessi a credito per i quali possa porsi un problema di pari periodicità di capitalizzazione. Esso, pertanto, non richiede l'indicazione di un T.A.E. diverso ed ulteriore rispetto al T.A.N.
Un'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi poteva essere generata, in concreto, dal solo addebito delle poste passive del rapporto in conto corrente, ma, in relazione a ciò, come innanzi si è visto, i contratti di conto corrente contengono le indicazioni previste dalla normativa di settore, sicché nessuna illegittimità può essere ravvisata al riguardo, né può ritenersi, per questo, che la banca abbia applicato al cliente un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello pattuito.
La pattuizione in questione, pertanto, si sottrae a qualunque censura di nullità.
5. Un'ulteriore eccezione proposta dall'opponente riguarda il fatto che il contratto di apertura di credito in conto corrente non indica l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG).
A tale proposito, deve rilevarsi che, come precisato dalla Corte di Cassazione
(cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4597 del 14.02.2023), “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che nella specie non è stata proposta domanda di risarcimento dei danni in ordine alla circostanza in questione.
Inoltre, vertendosi in tema di finanziamento concesso per una somma maggiore di euro 75.000,00, non si applicano le norme relative al credito ai consumatori di cui agli artt. da 121 a 126 T.U.B., e ciò ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a) T.U.B. L'eccezione di nullità va dunque disattesa.
6. L'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione da parte della banca, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4963, di commissioni non specificamente pattuite.
Effettivamente, in sede di C.T.U. è emersa l'avvenuta applicazione da parte della banca originaria creditrice di commissioni la cui pattuizione non trova riscontro nella documentazione contrattuale.
Dette commissioni vanno dunque espunte dal calcolo del dovuto. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne le spese.
7. Un'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente con riferimento al medesimo rapporto di conto corrente di cui sopra riguarda il preteso superamento del tasso soglia previsto in tema di usura. La doglianza risulta infondata, come emerge dagli accertamenti peritali, considerato che il C.T.U., a cui è stata richiesta la verifica sul punto, non ha rilevato alcun tasso usurario.
8. Quanto all'apertura di credito in conto corrente ipotecaria, l'opponente, premesso che il tasso di interesse era stato pattuito in misura variabile come la sommatoria tra il tasso Euribor 6 mesi/360 rilevato l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre e uno spread del 3,250%, ha sostenuto che, allorquando l'Euribor aveva fatto registrare valori negativi, la banca non aveva tenuto conto di essi, ma aveva considerato il parametro come uguale a zero, di fatto applicando un tasso superiore a quello concordato.
La società opposta, da parte sua, ha dedotto che la banca aveva in ogni caso effettuato dei conguagli successivi onde eliminare tale anomalia.
La circostanza è stata oggetto di verifica mediante gli accertamenti peritali, ed in tale sede il C.T.U. ha apportato le dovute correzioni provvedendo a calcolare gli interessi in conformità alle pattuizioni di cui innanzi. Quanto alle commissioni, premesso che l'apertura di credito era regolata sul conto corrente n. 496929, deve rilevarsi che nel suddetto conto risulta espressamente prevista la commissione sul servizio di affidamento.
9. All'esito della causa, non si ravvisa la presenza di clausole vessatorie che rilevino ai fini della decisione sulla domanda dell'opposta. Conseguenze delle considerazioni che precedono
Come innanzi si accennava, in corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio ai fini del calcolo del dovuto sulla scorta delle considerazioni, giuridiche e di fatto, riportate innanzi.
All'esito degli accertamenti peritali, il saldo finale passivo del conto corrente n.
4963 alla data del 26.04.2017 deve essere quantificato in euro 74.554,22, mentre il saldo finale passivo del conto corrente n. 496929 alla data del 26.04.2017 deve essere quantificato in euro 968.764,00. In tutto trattasi di euro 1.043.318,22.
Sulle somme di cui innanzi sono poi dovuti gli interessi di mora nella misura convenzionale dalla data del 27.04.2017 e fino al saldo.
La difesa dell'opponente, con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, ha dato atto dell'avvenuta riduzione del credito dell'opposta a seguito di assegnazione di somme in suo favore nell'ambito di una procedura esecutiva.
Tale circostanza risulta priva di supporto documentale e neppure può essere considerata pacifica, attesa l'assenza di deduzioni dell'opposta sul punto.
Peraltro, non essendo stato specificato nulla in ordine alla data dell'assegnazione, nulla di preciso può rilevarsi con riferimento all'eventuale imputazione delle somme percepite.
Di tale circostanza, pertanto, dovrà eventualmente tenersi conto in un'eventuale ulteriore sede esecutiva.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna al pagamento delle somme di cui innanzi, il tutto come da dispositivo.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, avuto riguardo all'esito del presente giudizio, vanno compensate tra le parti in misura di un decimo e, per i restanti nove decimi, liquidati come da dispositivo, esse vanno poste a carico dell'opponente, risultato maggiormente soccombente.
Per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico dell'opponente in misura di nove decimi ed a carico dell'opposta in misura di un decimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] per il titolo oggetto di causa, della somma di Controparte_1 euro 1.043.318,22, oltre gli interessi convenzionali di mora dalla data del 27.04.2017 e fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 nove decimi delle spese processuali, comprensive di quelle
[...] relative alla fase monitoria, spese che liquida, in tale parte, in complessivi euro
783,00 per anticipazioni ed euro 40.907,10 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, e compensa tra le parti il restante decimo delle stesse;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
04.07.2024, in euro 12.820,40 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico dell'opponente in misura di nove decimi ed a carico dell'opposta in misura di un decimo.
Così deciso in Monza, in data 25 giugno 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Tribunale di Monza
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7 Tribunale di Monza
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9 Tribunale di Monza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7606/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Rizzo, presso cui è stato eletto domicilio in Firenze, via Ricasoli n. 32, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Verdi, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via
Fontana n. 14, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositata in data 27 gennaio 2025): Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: a) nel merito ed in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 1888/2022 – R.G n. 4190/2022; b) nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito di parte convenuta opposta nei confronti dell'attore; c) sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio e della collegata apertura di credito, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e/o di quella/e clausola/e che prevede/prevedono tale effetto anatocistico;
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio d) accertare e dichiarare, con riferimento al conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio ed alla collegata apertura di credito, la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contemplanti la commissione di massimo scoperto e/o commissione trimestrale sugli affidamenti;
e) accertare e dichiarare che le somme addebitate e capitalizzate sul conto corrente n. 4963 a titolo di “commissione fuori fido conti affidati” e/o di “commissione di istruttoria veloce consumatori” e/o “spese tenuta conto”, sono del tutto illegittime ed indebite;
f) accertare e dichiarare che sul conto corrente n. 4963 dedotto in giudizio sono stati addebitati e/o percepiti interessi ed oneri economici usurari ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Marzo 1996 n. 108, dell'art. 1815, comma II, c.c. e dell'art. 644 c.p., in quanto, nei periodi dedotti dall'attore, il relativo TEG trimestrale è stato eccedente il tasso soglia usura fissato nei decreti ministeriali ratione temporis applicabili ed emanati ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108;
g) accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca stipulato il 29/06/2012 n. 496929, ovvero in subordine la nullità parziale dello stesso, nelle clausole e/o nelle parti, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alle previsioni ed alla disciplina degli interessi debitori, nonché alla capitalizzazione degli interessi;
h) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca stipulato il 29/06/2012, nelle clausole e/o nelle parti, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la capitalizzazione degli interessi e/o delle competenze di liquidazione, ovvero accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito operata sul conto corrente n. 496929; i) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati dalla in CP_2 misura superiore a quella legale a partire dal 01/01/2016, per effetto della mancata incorporazione della variazione negativa dell'Euribor 360; j) per effetto delle domande sub c), d), e), f), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente ordinario n. 4963 e della collegata linea di credito dalla sua apertura sino alla sua chiusura, riliquidando lo stesso con i criteri, cumulativi e/o alternativi, di seguito esposti: i) con capitalizzazione semplice dall'01/01/2014; ii) senza applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e/o commissione trimestrale sugli affidamenti;
iii) senza l'applicazione e la capitalizzazione delle somme addebitate e capitalizzate sul conto corrente n. 4963 a titolo di “commissione fuori fido conti affidati” e/o di
“commissione di istruttoria veloce consumatori” e/o “spese tenuta conto”; iv) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi e degli oneri accertati come usurari ed illegittimamente annotati e/o percepiti, disponendone la liquidazione, nei trimestri non usurati, al saggio sostitutivo legale ex art. 1284 c.c., ovvero, solo in subordine, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB ratione temporis applicabile, mentre nei trimestri usurati senza alcun interesse e/o onere economico ovvero in subordine al tasso sostitutivo legale ratione temporis applicabile ovvero in via ancora più gradata con l'applicazione di un tasso di interesse nei limiti del tasso soglia ex art. 1339 c.c.;
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio k) per effetto delle domande sub g), h), i), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto contratto di apertura di credito n. 496929, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla data di chiusura del conto, riliquidando lo stesso con i criteri, cumulativi e/o alternativi, di seguito esposti: i) senza l'applicazione di qualsivoglia interesse debitore, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma VII, TUB;
ii) con capitalizzazione semplice per tutto il periodo di riliquidazione, ovvero, in subordine, dall'01/01/2014; iii) senza l'applicazione di qualsivoglia interesse debitore, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma VII, TUB a far data dall'01/01/2016; l) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotti in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale sia del conto corrente ordinario n. 4963 e della relativa linea di credito, sia dell'apertura di credito ipotecaria n. 496929; m) in ogni caso accertare e rideterminare il rapporto dare - avere per come esistente tra le parti, ivi comprendendo gli interessi, anche anatocistici, al tasso legale di legge, specificando la data della loro decorrenza;
n) sempre nel merito, data la qualità di consumatore rivestita dal Dott.
[...]
accertare l'eventuale sussistenza di clausole vessatorie in Parte_1 relazione ai contratti dedotti in giudizio, con conseguente declaratoria di nullità delle stesse e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 1888/2022 del Tribunale di Monza nella presente sede opposto;
o) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
p) in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie formulate dall'attore e non ammesse dal Giudice.
Per (come da nota di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositata in data 03.02.2025):
Piaccia alla a, CP_3 IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande e pretese ivi formulate, in quanto non proponibili contro CP_1 prescritte e comunque infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare il Sig. a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 1.113.037,51, ovvero, in ulteriore
[...] subordine, dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento, sempre in favore di per i summenzionati Controparte_4 titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...] quale cessionaria di un credito originariamente Controparte_1 nella titolarità di è stato ingiunto a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 1.113.037,51, oltre interessi, in relazione al rapporto di conto corrente n. 4963 (euro 135.542,22) nonché in relazione al rapporto di conto corrente ipotecario n. 496929 (euro 977.495,29). Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato la Parte_1 fondatezza della domanda avversaria sotto molteplici profili, domandandone il rigetto, in tutto o in parte. ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. La causa è stata istruita mediante C.T.U. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Deve premettersi che la società opposta ha documentato il credito ingiunto, depositando in atti sia la documentazione contrattuale sia gli estratti conto analitici ed i riassunti scalari relativi ad entrambi i rapporti di conto corrente per cui è causa. Sebbene il C.T.U. abbia segnalato l'assenza dei movimenti del mese di settembre
2007 con riferimento al conto corrente n. 4963, ciò non ha impedito l'esecuzione dei conteggi ai fini dell'esatta determinazione del dovuto.
2. Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, osservandosi che l'opponente non ha proposto domanda di ripetizione di indebito, ma si è limitato a domandare il rigetto, in tutto o in parte, della domanda avversaria, eccependo l'illegittimità delle poste a debito di cui
[...] aveva richiesto il pagamento. Controparte_1
3. Passando all'esame delle questioni sollevate dall'opponente, in ordine all'anatocismo deve rilevarsi che il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Ora, i conti correnti per cui è causa sono stati aperti in data 27.06.2012 (il conto corrente ipotecario n. 496929) ed in data 09.03.2005 (il conto corrente ordinario n.
4963), e dunque nella vigenza delle disposizioni di cui sopra, in essi è prevista la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi sia a credito che a debito ed entrambi i contratti contengono l'indicazione del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo derivante dalla capitalizzazione trimestrale, con la conseguenza che, per il periodo dall'apertura di ciascun conto fino al 31.12.2013, la capitalizzazione deve essere considerata legittima.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne il periodo dall'01.01.2014 in poi. Va infatti rilevato che il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., nel testo vigente a partire dalla data sopra indicata, prevede quanto segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L'art. 17 bis D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016, ha poi ulteriormente modificato il disposto dell'art. 120, comma 2, lettere a) e b), D. Lgs. n. 385/1993, il tutto come segue: “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno
e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo
a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. Il C.I.C.R. è infine intervenuto soltanto con la delibera n. 343 del 03.08.2016.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Si ritiene che la disposizione entrata in vigore nel gennaio 2014 debba essere interpretata nel senso di un divieto di anatocismo, e che essa abbia portata immediatamente precettiva, indipendentemente dal notevole ritardo con cui il
CICR ha dato attuazione alla stessa, dal che consegue la nullità della clausola di capitalizzazione in relazione al periodo sopra considerato.
Anche la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 21344 del
30.07.2024) ha affermato che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Alla luce di quanto precede, va eliminato dal saldo finale di ciascun conto corrente l'effetto anatocistico illegittimo relativo al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2014 e l'entrata in vigore della delibera del CICR n. 343 del 03.08.2016, sopra citata.
4. Per quanto concerne l'apertura di credito in conto corrente, il contratto in questione non prevede la capitalizzazione periodica degli interessi, né è destinato a generare interessi a credito per i quali possa porsi un problema di pari periodicità di capitalizzazione. Esso, pertanto, non richiede l'indicazione di un T.A.E. diverso ed ulteriore rispetto al T.A.N.
Un'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi poteva essere generata, in concreto, dal solo addebito delle poste passive del rapporto in conto corrente, ma, in relazione a ciò, come innanzi si è visto, i contratti di conto corrente contengono le indicazioni previste dalla normativa di settore, sicché nessuna illegittimità può essere ravvisata al riguardo, né può ritenersi, per questo, che la banca abbia applicato al cliente un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello pattuito.
La pattuizione in questione, pertanto, si sottrae a qualunque censura di nullità.
5. Un'ulteriore eccezione proposta dall'opponente riguarda il fatto che il contratto di apertura di credito in conto corrente non indica l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG).
A tale proposito, deve rilevarsi che, come precisato dalla Corte di Cassazione
(cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4597 del 14.02.2023), “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che nella specie non è stata proposta domanda di risarcimento dei danni in ordine alla circostanza in questione.
Inoltre, vertendosi in tema di finanziamento concesso per una somma maggiore di euro 75.000,00, non si applicano le norme relative al credito ai consumatori di cui agli artt. da 121 a 126 T.U.B., e ciò ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a) T.U.B. L'eccezione di nullità va dunque disattesa.
6. L'opponente ha eccepito l'illegittima applicazione da parte della banca, con riferimento al conto corrente ordinario n. 4963, di commissioni non specificamente pattuite.
Effettivamente, in sede di C.T.U. è emersa l'avvenuta applicazione da parte della banca originaria creditrice di commissioni la cui pattuizione non trova riscontro nella documentazione contrattuale.
Dette commissioni vanno dunque espunte dal calcolo del dovuto. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne le spese.
7. Un'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente con riferimento al medesimo rapporto di conto corrente di cui sopra riguarda il preteso superamento del tasso soglia previsto in tema di usura. La doglianza risulta infondata, come emerge dagli accertamenti peritali, considerato che il C.T.U., a cui è stata richiesta la verifica sul punto, non ha rilevato alcun tasso usurario.
8. Quanto all'apertura di credito in conto corrente ipotecaria, l'opponente, premesso che il tasso di interesse era stato pattuito in misura variabile come la sommatoria tra il tasso Euribor 6 mesi/360 rilevato l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre e uno spread del 3,250%, ha sostenuto che, allorquando l'Euribor aveva fatto registrare valori negativi, la banca non aveva tenuto conto di essi, ma aveva considerato il parametro come uguale a zero, di fatto applicando un tasso superiore a quello concordato.
La società opposta, da parte sua, ha dedotto che la banca aveva in ogni caso effettuato dei conguagli successivi onde eliminare tale anomalia.
La circostanza è stata oggetto di verifica mediante gli accertamenti peritali, ed in tale sede il C.T.U. ha apportato le dovute correzioni provvedendo a calcolare gli interessi in conformità alle pattuizioni di cui innanzi. Quanto alle commissioni, premesso che l'apertura di credito era regolata sul conto corrente n. 496929, deve rilevarsi che nel suddetto conto risulta espressamente prevista la commissione sul servizio di affidamento.
9. All'esito della causa, non si ravvisa la presenza di clausole vessatorie che rilevino ai fini della decisione sulla domanda dell'opposta. Conseguenze delle considerazioni che precedono
Come innanzi si accennava, in corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio ai fini del calcolo del dovuto sulla scorta delle considerazioni, giuridiche e di fatto, riportate innanzi.
All'esito degli accertamenti peritali, il saldo finale passivo del conto corrente n.
4963 alla data del 26.04.2017 deve essere quantificato in euro 74.554,22, mentre il saldo finale passivo del conto corrente n. 496929 alla data del 26.04.2017 deve essere quantificato in euro 968.764,00. In tutto trattasi di euro 1.043.318,22.
Sulle somme di cui innanzi sono poi dovuti gli interessi di mora nella misura convenzionale dalla data del 27.04.2017 e fino al saldo.
La difesa dell'opponente, con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, ha dato atto dell'avvenuta riduzione del credito dell'opposta a seguito di assegnazione di somme in suo favore nell'ambito di una procedura esecutiva.
Tale circostanza risulta priva di supporto documentale e neppure può essere considerata pacifica, attesa l'assenza di deduzioni dell'opposta sul punto.
Peraltro, non essendo stato specificato nulla in ordine alla data dell'assegnazione, nulla di preciso può rilevarsi con riferimento all'eventuale imputazione delle somme percepite.
Di tale circostanza, pertanto, dovrà eventualmente tenersi conto in un'eventuale ulteriore sede esecutiva.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna al pagamento delle somme di cui innanzi, il tutto come da dispositivo.
Sulle spese processuali e di C.T.U.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, avuto riguardo all'esito del presente giudizio, vanno compensate tra le parti in misura di un decimo e, per i restanti nove decimi, liquidati come da dispositivo, esse vanno poste a carico dell'opponente, risultato maggiormente soccombente.
Per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico dell'opponente in misura di nove decimi ed a carico dell'opposta in misura di un decimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] per il titolo oggetto di causa, della somma di Controparte_1 euro 1.043.318,22, oltre gli interessi convenzionali di mora dalla data del 27.04.2017 e fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 nove decimi delle spese processuali, comprensive di quelle
[...] relative alla fase monitoria, spese che liquida, in tale parte, in complessivi euro
783,00 per anticipazioni ed euro 40.907,10 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, e compensa tra le parti il restante decimo delle stesse;
4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
04.07.2024, in euro 12.820,40 per onorario, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico dell'opponente in misura di nove decimi ed a carico dell'opposta in misura di un decimo.
Così deciso in Monza, in data 25 giugno 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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