Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02425/2025REG.PROV.COLL.
N. 07464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Venditti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Belloni per Stefano Venditti e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del decreto n. 2186 del 21 giugno 2018 con il quale la patologia Discopatie protusive multipli lombari con impegno funzionale del ricorrente veniva riconosciuta come non dipendente da causa di servizio.
2. L’appellante, volontario in ferma permanente dell'Esercito Italiano, aveva svolto a partire dall’ottobre 1997 la mansione di addetto alla manutenzione degli impianti elettrici dei veicoli militari e di impiegato presso i magazzini di dotazione automezzi e di aver prestato diverse missioni all’estero nei Balcani tra il 1997 ed il 2004.
Il Comitato di Verifica non riconosceva la dedotta dipendenza da causa di servizio poiché aveva ritenuto la patogenesi artrogena disattendendo il parere della Commissione Medica Ospedaliera.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche in ordine al presunto sovraccarico lavorativo, né ha fatto riferimento ad episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, posto che la prestazione professionale caratteristica del ruolo rivestito dall'interessato comporta la fisiologica esposizione ad alcuni fattori stressanti.
Dai rapporti informativi esaminati non si ricava la sottoposizione del militare a compiti particolarmente stressanti.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che segnala come la sentenza abbia omesso di valutare in qualche caso ed abbia valutato erroneamente in altri, le circostanze portate all’attenzione dall’appellante.
Viene contestata la riconduzione della patologia ad un fattore artrosico piuttosto che ad uno schiacciamento dei dischi a motivo della loro compressione per il carico della colonna vertebrale subito.
Sono state allegate circostanze specifiche ed episodi gravosi che hanno caratterizzato lo svolgimento dell’attività lavorativa della parte esponente, comunque ben superiori a quelli che esso era tenuto a svolgere.
Infatti era stato impiegato nella movimentazione pluriquotidiana di pesi propri della dotazione degli automezzi stessi, quali barre da traino, catene veicolari, etc., di cui aveva eseguito il carico e lo scarico ed il cui peso era mediamente della grandezza compresa tra i 12 ed i 24 Kg.
In Kosovo ha svolto anche servizi di vigilanza indossando un giubbetto antiproiettile del peso di kg 12.
Inoltre la comparsa dell’infermità in giovane età sembra incompatibile con la causalità dedotta dal Comitato.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
La censura principale riguarda l’insufficiente valutazione delle circostanze in cui si è svolto il servizio poiché durante il suo svolgimento si sarebbero verificate circostanze specifiche ed episodi gravosi ben superiori a quelli che esso era tenuto a svolgere.
Tali mansioni vengono identificare con lo spostamento di barre di traino con peso ricompreso tra il 12 ed i 24 kg e con l’aver indossato il giubbetto antiproiettile durante i servizi in Kosovo.
Si tratta di ordinarie attività di servizio peraltro quanto alle movimentazioni di pesi dai rapporti informativi risulta che vi era l'ausilio di altro personale in concorso e l'impiego di macchine
operatrici per sollevare i pesi.
La prova della gravosità delle mansioni svolte deve essere puntualmente fornita dal richiedente in maniera tale da poterne contestare la mancata valutazione da parte del Comitato, ma non può essere addotta successivamente per poter contestare gli esiti del giudizio espresso dal Comitato. E’ noto in proposito che la giurisprudenza, condivisibilmente, ha già avuto modo di osservare che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
Nel caso di specie le mansioni addotte come più gravose degli ordinari compiti di servizio non appaiono avere tali caratteristiche poiché si tratta di circostanze di normale impiego per un militare.
La circostanza che la comparsa in giovane età della patologia sia incompatibile con una causale endogena o con altra causa che non riposi nell’ attività di servizio prestata del militare è una censura di merito che come tale è irrilevante, e a tutto concedere integra un argomento congetturale che appare recessivo rispetto alla constatazione che non vengono neppure elencati (e men che mai provati) episodi di svolgimento di attività eccezionalmente gravose rispetto agli ordinari compiti connessi alla funzione esercitata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese della presenta fase di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.