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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11483/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARCHETTI MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCHETTI
MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_2 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
RICORRENTI
con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate il 27.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.10.2024 le parti chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1152/2021, già modificate con successivo decreto n. 4984/2022.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Comune di Bovezzo (BS) il giorno
16.04.2001, atto trascritto al n.3, Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio di detto comune e dalla loro unione sono nate tre figlie: (Brescia - 25.08.2001), Per_1 Per_2
(Bologna - 06.10.2004) ed (Bologna - 13.07.2011). Per_3
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, con note congiunte del 27.11.2024 i ricorrenti precisavano le domande proposte, che confermavano all'udienza de 25.2.2025.
Le condizioni concordate si ritengono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne e vanno pertanto recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1152/2021, e successivo decreto n.
4984/2022, dà atto che:
1 - In continuità rispetto ai patti contenuti nel ricorso per modifica condizioni di divorzio, alle pagg.2
e 3, depositato il 02.10.2024, i ricorrenti danno atto di aver sottoscritto il 14.11.2024 preliminare relativamente all'ex casa coniugale-familiare, con annesse pertinenze, sita in 40053 – Comune di
Valsamoggia, Località Monteveglio (BO) Via M.L. King 7, in forza del quale l'ex marito sig. si Pt_2
è impegnato a cedere alla ex moglie sig.ra l'intera proprietà di tali beni a fronte della rinuncia Parte_1 all'assegnazione dell'immobile. Si dà atto che il compromesso è stato ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 19.11.2024 – prot. 02140-serie 3XI. Viene fatto integrale ed espresso rinvio e riferimento al suddetto atto preliminare per ogni obbligazione del caso, tutte confermate. Come previsto in tale sede il definitivo rogito sarà formalizzato dopo l'emissione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio. Con espresso esonero della cancelleria del Tribunale a procedere a qualsivoglia adempimento, atteso che il patto di trasferimento viene meramente richiamato in questa sede, per invocare i benefici fiscali di legge, ma è stato assunto privatamente, sia pure in stretta connessione rispetto alla procedura di modifica condizioni di divorzio, come esplicitato nelle premesse del compromesso stesso;
pagina 2 di 3 2 - Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999 in quanto il patto di trasferimento immobiliare è – ad avviso delle parti - intrinsecamente connesso con la presente procedura di modifica condizioni di divorzio (e ancor prima era connesso con la procedura di separazione e con quella di divorzio, revocandosi con il trasferimento qui pattuito la precedente assegnazione della casa famigliare alla moglie). Benefici ovviamente da accordarsi – eventualmente - in sede di stipula notarile successivamente all'emissione della sentenza;
3 - SULL'AFFIDO FIGLIE: le parti danno atto che la figlia è medio tempore divenuta Per_2
maggiorenne per cui nulla deve più disporsi in ordine al suo affido e diritto di visita;
4 - SUL MANTENIMENTO ORDINARIO DELLE FIGLIE: le parti danno atto che la figlia è Per_1
medio tempore divenuta autonoma economicamente, talché il padre sig. , in continuità Parte_2
Per_ con quanto sinora stabilito, dovrà limitarsi a contribuire al mantenimento della figlia minore nonché di (maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente) corrispondendo alla madre Per_2
signora la somma mensile di €400 (€200 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, sì come previsto dalla legge (prima rivalutazione settembre 2025 su settembre
2024);
5- SUL RESTO: le parti confermano in ogni altra parte la sentenza di divorzio 1152/2021 del
Tribunale di Bologna così come parzialmente modificata con il decreto emesso in data 27.04.2022
(R.G. 3222/2022), dandosi altresì atto nel contempo che è definitivamente cessato l'obbligo del marito di versare assegni alla moglie essendo stata quest'ultima assunta a tempo indeterminato;
6 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11483/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MARCHETTI MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCHETTI
MATTEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_2 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
RICORRENTI
con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate il 27.11.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.10.2024 le parti chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1152/2021, già modificate con successivo decreto n. 4984/2022.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Comune di Bovezzo (BS) il giorno
16.04.2001, atto trascritto al n.3, Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio di detto comune e dalla loro unione sono nate tre figlie: (Brescia - 25.08.2001), Per_1 Per_2
(Bologna - 06.10.2004) ed (Bologna - 13.07.2011). Per_3
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, con note congiunte del 27.11.2024 i ricorrenti precisavano le domande proposte, che confermavano all'udienza de 25.2.2025.
Le condizioni concordate si ritengono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne e vanno pertanto recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali, trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1152/2021, e successivo decreto n.
4984/2022, dà atto che:
1 - In continuità rispetto ai patti contenuti nel ricorso per modifica condizioni di divorzio, alle pagg.2
e 3, depositato il 02.10.2024, i ricorrenti danno atto di aver sottoscritto il 14.11.2024 preliminare relativamente all'ex casa coniugale-familiare, con annesse pertinenze, sita in 40053 – Comune di
Valsamoggia, Località Monteveglio (BO) Via M.L. King 7, in forza del quale l'ex marito sig. si Pt_2
è impegnato a cedere alla ex moglie sig.ra l'intera proprietà di tali beni a fronte della rinuncia Parte_1 all'assegnazione dell'immobile. Si dà atto che il compromesso è stato ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 19.11.2024 – prot. 02140-serie 3XI. Viene fatto integrale ed espresso rinvio e riferimento al suddetto atto preliminare per ogni obbligazione del caso, tutte confermate. Come previsto in tale sede il definitivo rogito sarà formalizzato dopo l'emissione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio. Con espresso esonero della cancelleria del Tribunale a procedere a qualsivoglia adempimento, atteso che il patto di trasferimento viene meramente richiamato in questa sede, per invocare i benefici fiscali di legge, ma è stato assunto privatamente, sia pure in stretta connessione rispetto alla procedura di modifica condizioni di divorzio, come esplicitato nelle premesse del compromesso stesso;
pagina 2 di 3 2 - Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999 in quanto il patto di trasferimento immobiliare è – ad avviso delle parti - intrinsecamente connesso con la presente procedura di modifica condizioni di divorzio (e ancor prima era connesso con la procedura di separazione e con quella di divorzio, revocandosi con il trasferimento qui pattuito la precedente assegnazione della casa famigliare alla moglie). Benefici ovviamente da accordarsi – eventualmente - in sede di stipula notarile successivamente all'emissione della sentenza;
3 - SULL'AFFIDO FIGLIE: le parti danno atto che la figlia è medio tempore divenuta Per_2
maggiorenne per cui nulla deve più disporsi in ordine al suo affido e diritto di visita;
4 - SUL MANTENIMENTO ORDINARIO DELLE FIGLIE: le parti danno atto che la figlia è Per_1
medio tempore divenuta autonoma economicamente, talché il padre sig. , in continuità Parte_2
Per_ con quanto sinora stabilito, dovrà limitarsi a contribuire al mantenimento della figlia minore nonché di (maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente) corrispondendo alla madre Per_2
signora la somma mensile di €400 (€200 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, sì come previsto dalla legge (prima rivalutazione settembre 2025 su settembre
2024);
5- SUL RESTO: le parti confermano in ogni altra parte la sentenza di divorzio 1152/2021 del
Tribunale di Bologna così come parzialmente modificata con il decreto emesso in data 27.04.2022
(R.G. 3222/2022), dandosi altresì atto nel contempo che è definitivamente cessato l'obbligo del marito di versare assegni alla moglie essendo stata quest'ultima assunta a tempo indeterminato;
6 - Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3