Articolo 10 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 9Articolo 11
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11 giugno 1958
Art. 10.

Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.
Entrata in vigore il 11 giugno 1958