Art. 10.
Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.
Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.