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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/02/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3577 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3577 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1
PA LU IA ( ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
LL LU IA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2023 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), i figli e , rispettivamente Per_1 Per_2
in data 7.05.2007 e 13.05.2011;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.01.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ . mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Riccione (RN) il giorno
16.11.2006, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio di cui al Registro dello Stato
Civile del Comune di Riccione Anno 2006, N. 50, Parte 1 (doc. 3) e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riccione (RN);
2) la Sig.ra con i figli minori e continueranno ad abitare nella Parte_1 Per_1 Persona_3
casa coniugale completa del mobilio sita in Riccione (RN) Viale Lombardia n. 8/E;
3) nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori e , i genitori concordano nel Per_1 Per_2
chiedere l'affidamento condiviso dei figli e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno prese in accordo tra i genitori;
la residenza dei minori seguirà quella della madre e sarà facoltà per il padre di tenere liberamente presso di sé i figli previa intesa con la madre di concordare tempi e modalità e nel rispetto degli impegni scolastici e parascolastici dei minori;
in particolare si concorda che il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alle 20 della domenica oltre a due pomeriggi a settimana.
Le festività del Santo Natale e della Santa Pasqua verranno gestite nel rispetto della volontà di e Per_1
e, comunque, il giorno della vigilia delle predette Festività i ragazzi le trascorreranno Per_2
alternativamente al genitore con il quale trascorreranno la giornata del Natale o di Pasqua.
Indicativamente ma sempre con l'assenso dei minori e nel rispetto dell'alternanza annuale i periodi di vacanza dei minori saranno così regolati:
- durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 al 6 gennaio;
pagina 2 di 4 - durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 15 giorni dandone preavviso con congruo anticipo alla madre.
4) il Sig. si impegna a versare entro i primi dieci giorni di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento e sostentamento dei figli e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2
della loro totale indipendenza economica la somma di € 750,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
5) le spese di carattere straordinario, quali quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, dentistiche, scolastiche (libri, rette, tasse, alloggio in altra città per esigenze di studio, sport, lezioni e/o corsi di musica ecc.), saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% cadauno. Dette spese dovranno essere previamente concordate e, in caso di anticipazione della spesa da parte di un solo genitore, la richiesta di rimborso all'altro avverrà entro 10 giorni dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
6) i ricorrenti concordano che l'Assegno unico e universale venga versato al genitore collocatario dei figli ossia alla madre Parte_1
7) gli istanti prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per i figli;
8) i Sigg.ri ed danno atto che il rapporto di collaborazione all'interno Parte_1 Parte_2
dell'impresa individuale denominata corrente in San Giovanni Organizzazione_1
Marignano (RN) alla via Luciona n. 1900, è cessato.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 16.11.2006 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 50 Parte I Anno 2006) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 22.02.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3577 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1
PA LU IA ( ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
LL LU IA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2023 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), i figli e , rispettivamente Per_1 Per_2
in data 7.05.2007 e 13.05.2011;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.01.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ . mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Riccione (RN) il giorno
16.11.2006, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio di cui al Registro dello Stato
Civile del Comune di Riccione Anno 2006, N. 50, Parte 1 (doc. 3) e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riccione (RN);
2) la Sig.ra con i figli minori e continueranno ad abitare nella Parte_1 Per_1 Persona_3
casa coniugale completa del mobilio sita in Riccione (RN) Viale Lombardia n. 8/E;
3) nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori e , i genitori concordano nel Per_1 Per_2
chiedere l'affidamento condiviso dei figli e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno prese in accordo tra i genitori;
la residenza dei minori seguirà quella della madre e sarà facoltà per il padre di tenere liberamente presso di sé i figli previa intesa con la madre di concordare tempi e modalità e nel rispetto degli impegni scolastici e parascolastici dei minori;
in particolare si concorda che il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alle 20 della domenica oltre a due pomeriggi a settimana.
Le festività del Santo Natale e della Santa Pasqua verranno gestite nel rispetto della volontà di e Per_1
e, comunque, il giorno della vigilia delle predette Festività i ragazzi le trascorreranno Per_2
alternativamente al genitore con il quale trascorreranno la giornata del Natale o di Pasqua.
Indicativamente ma sempre con l'assenso dei minori e nel rispetto dell'alternanza annuale i periodi di vacanza dei minori saranno così regolati:
- durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 al 6 gennaio;
pagina 2 di 4 - durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 15 giorni dandone preavviso con congruo anticipo alla madre.
4) il Sig. si impegna a versare entro i primi dieci giorni di ogni mese, a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento e sostentamento dei figli e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2
della loro totale indipendenza economica la somma di € 750,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
5) le spese di carattere straordinario, quali quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, dentistiche, scolastiche (libri, rette, tasse, alloggio in altra città per esigenze di studio, sport, lezioni e/o corsi di musica ecc.), saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% cadauno. Dette spese dovranno essere previamente concordate e, in caso di anticipazione della spesa da parte di un solo genitore, la richiesta di rimborso all'altro avverrà entro 10 giorni dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
6) i ricorrenti concordano che l'Assegno unico e universale venga versato al genitore collocatario dei figli ossia alla madre Parte_1
7) gli istanti prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per i figli;
8) i Sigg.ri ed danno atto che il rapporto di collaborazione all'interno Parte_1 Parte_2
dell'impresa individuale denominata corrente in San Giovanni Organizzazione_1
Marignano (RN) alla via Luciona n. 1900, è cessato.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 16.11.2006 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 50 Parte I Anno 2006) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 22.02.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. ssa Francesca Miconi
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