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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio distinto al RG n.2376/18 pendente
TRA
in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., P. Iva , elettivamente domiciliata in Napoli P.IVA_1 alla via Andrea d'Isernia, n. 59, nello studio dall'avvocato Anna Prota, C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto C.F._1 introduttivo del presente giudizio ( fax 081.19576463 – PEC:
; appellante Email_1
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Controparte_1 C.F._2
Menegazzi (c.f. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo C.F._3 studio dell'avv. Giovanni Pantolese (c.f. ), in Napoli via F. Cilea, n. 26 C.F._4 art. 2 c.g.a.5/c, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
(PEC Email_2
; appellata Email_3
NONCHE'
(già ), in persona dei l.r.p.t. dott. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(C. F. ) in qualità di Amministratore Delegato e Direttore
[...] C.F._5
Generale e dott. ( C.F. ), quale Dirigente della stessa Controparte_5 C.F._6
Società, elett.te domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32 presso lo studio dell'avv. Renato
Magaldi del Foro di Napoli (C.F. ), (fax +39 0814971069 - P.E.C. C.F._7
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura Email_4 generale alle liti;
appellata/appellante incidentale
1 in persona del l.r.p.t. appellata contumace CP_6
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2905/2018 del Tribunale di Napoli, VIII Sez.
Civile, pubblicata il 22.03.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“1) nel merito, dichiarare la nullità, annullare e riformare la sentenza n. 2905/2018, depositata il
22.03.2018 e notificata il 27.03.2018, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio inter- partes incardinato al RG n. 24689/2013;
2) per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti Controparte_1 dell' , perché inammissibili, improponibili, improcedibili, nonché infondate in Controparte_7 fatto e in diritto;
3) in ogni caso, condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge;
4) in via istruttoria: richiede il rinnovo delle operazioni peritali.”
Per l'appellata/appellante incidentale : Controparte_2
“1) rigettare l'appello proposto dall' nei propri confronti poiché inammissibile e infondato;
Pt_1
2) accogliere quello incidentale proposto da per tutti i motivi svolti, pronunciando Controparte_2 la validità sotto ogni più ampio profilo, la non vessatorietà e la piena meritevolezza ex art. 1322 c.c. della clausola claims made n. 26 art. 2 c.g.a. contenuta nella polizza 55/60/547263, con conseguente rigetto della domanda di manleva atteso che, la richiesta di risarcimento all'assicurato era intervenuta solo il 20.01.2010, successivamente alla definitiva scadenza degli effetti temporali della polizza;
3) accertare e dichiarare che tra le stesse parti contraenti Controparte_8
e la odierna appellata società è comunque intervenuta la formazione di
[...] Controparte_2 giudicato esterno sulla mancanza di nullità, piena validità e non vessatorietà della clausola claims made (art. 26 c.g.a.) stipulata inter partes nella polizza n. 55/60/547263 per cui è causa in virtù delle pronunce passate in giudicato tra le parti contraenti (giusta relativa certificazione) e precisamente: - sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1498/14, pubblicata in data 3 aprile 2014 (all.1); - sentenza numero 24757/2016 resa dal Giudice di Pace di Napoli IX sezione civile, pubblicata il 15.07.2016; - sentenza Corte di Appello di Napoli n. 214/2018, pubblicata il 18.01.2018 (all.4), passata in giudicato
a seguito della sua conferma della Suprema Corte con ordinanza n. 18413/2019 depositata il
09.07.2019 ( all.5); - ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10482 – 2021 del 21.04.2021
(all.6); - sentenza Corte di Appello di Napoli 1464/2022 e resa pubblica il 07.04.2022, (all.7);
2 4) in accoglimento del gravame incidentale proposto e della eccezione di giudicato esterno sollevata, riformare la motivazione resa dal Giudice di prime cure alla luce delle censure esposte stante la piena validità, non nullità e non vessatorietà della clausola n. 26 art. 2 c.g.a. c.g.a. contenuta nella polizza in esame, dichiarando che nessuna domanda di manleva potrà essere accolta in favore dell' in Pt_1 relazione al sinistro per cui è causa;
5) in ogni caso, rigettare qualsivoglia richiesta di manleva avanzata nei propri confronti dall' Pt_1 dovendosi accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza emessa dalla concludente ai sensi e per gli effetti della clausola n. 26 art. 2 c.g.a. c.g.a. contenuta nella polizza in esame, per essere pervenuta la prima richiesta di risarcimento successivamente alla cessazione degli effetti contrattuali della stessa identica polizza 55/60/547263;
5) porre le spese di lite a carico dell'azienda, respingendo qualsivoglia richiesta di manleva riproposta in appello nei confronti della concludente, anche solo in via di regresso, tenuto conto che la richiesta di risarcimento del danno è stata presentata all'assicurato allorquando la garanzia assicurativa della polizza era già definitivamente cessata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
- Per l'appellata Caso Annunziata:
“in via preliminare: dichiarare inammissibile l' appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
c.p.c., per le ragioni tutte esposte in comparsa di costituzione e risposta della concludente del
06.09.2018; nel merito: rigettare ogni motivo d'appello proposto, siccome infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza n. 2905/2018 resa inter-partes dal Tribunale di Napoli in data 22.3.2018; in via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante; con rifusione integrale di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra citava in giudizio l Controparte_1 [...] assumendo che: “il 11.10.2001, all'epoca Controparte_8 residente in [...], veniva ricoverata presso il Policlinico di Napoli, reparto di chirurgia
Generale, con diagnosi di “gozzo multi nodulare” ed ivi sottoposta il 15.10.2001 ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale, all'esito del quale, per i gravi postumi permanenti riportati si vide costretta a presentare ricorso per un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (depositato nel mese di gennaio 2011 avanti al Tribunale di Napoli con incarico peritale affidato al dottor al fine di accertare l'inesatta esecuzione della prestazione Controparte_9 medica assunta dall di Napoli in occasione Parte_1
3 dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale cui era stata sottoposta il 15.10.2011.
Non ottenendo il chiesto risarcimento, giusta lettera raccomandata in atti, la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per errore professionale (negligenza, imprudenza e/o imperizia) dei sanitari allora in servizio presso l con sua condanna a risarcirle tutti i Controparte_8 danni patiti e quantificati nella misura di € 498.106,00 circa, oltre quanto maturato e maturando per interessi legali sulla sorta capitale ed ulteriori spese medico-legali sostenende in corso di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo si costituiva l'
[...] eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva (per essere legittimato il Controparte_10 subentrato in tutte le posizioni giuridiche attive e passive originariamente in capo alla convenuta); la prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la in persona del l.r.p.t., nonché la Controparte_2 CP_6 in persona del l.r.p.t. per essere da queste garantita dall'esito negativo del presente
[...] giudizio;
chiedeva rigettarsi il ricorso e tutte le domande proposte da perché Controparte_1 inammissibili, improponibili, nulle, indeterminate, prescritte, infondate in fatto e in diritto per mancanza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni lamentate.
Autorizzata la chiamata del terzo (già la quale Controparte_2 Controparte_11 preliminarmente eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 702 bis c.p.c.; nel merito, insisteva per il rigetto della chiamata in causa, attesa l'inapplicabilità ed inoperatività del contratto di Contr garanzia stipulato con l alla luce della clausola n. 26 art. 2 c.g.a. claims made contenuta nella polizza n. 55/60/547263 posta a base della chiamata;
in subordine, chiedeva il rigetto per infondatezza di ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
; in ulteriore subordine, di essere chiamata a rispondere solamente per la propria Parte_1 quota di coassicurazione. Chiedeva il rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il passaggio al rito ordinario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2015 si costituiva altresì in giudizio la quale si riportava a tutte le difese già formulate dallo stesso CP_6 procuratore per conto di con riguardo all'infondatezza della domanda. Controparte_2
4 Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposta consulenza tecnica medico-legale con la nomina del dott. (poi rinnovata con la CP_9 nomina del dott. all'udienza del 15.05.2017, precisate le conclusioni, il Giudice Per_1 tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con la sentenza n. 2905/2018 pubblicata il 22.03.2018, il Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civile, così provvedeva:
“1. accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
l' in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del complessivo importo di euro 80.760,00, a titolo di risarcimento del danno, il tutto CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione (…);
2. rigetta la domanda di malleva proposta dalla in persona del l.r.p.t., nei riguardi CP_7 Parte_1 delle chiamate in causa e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; CP_6 Controparte_2
3. condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione in favore di Controparte_7 Controparte_1 delle spese processuali relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che si liquidano in euro 2.000,00 per esborsi, ed € 3.645,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettari per spese generali (..);
4. condanna la in persona del l.r.p.t. alla refusione in favore di Controparte_7 Controparte_1 delle spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 1.550,00 per esborsi (di cui euro 1.000,00 per spese di ctp) e 10.000,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettari per spese generali;
5. pone definitivamente a carico della le spese di ctu (dottori e Controparte_7 CP_9
, avuto riguardo sia al giudizio di merito che al giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (come Per_1 liquidate nel corso dei rispettivi procedimenti), con condanna a rivalere parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte ai nominati ctu, previa presentazione di documentazione anche fiscale che ne comprovi il pagamento;
6. compensa integralmente le spese di lite tra la in persona del l.r.p.t. e le chiamate Controparte_7 in causa e in persona dei rispettivi l.r.p.t.”. CP_6 Controparte_2
In ragione delle seguenti motivazioni:
1) difetto di legittimazione: ha ritenuto il Tribunale che la stipula della polizza assicurativa con (poi ), effettuata nel 2000 dall ha CP_3 Controparte_12 Controparte_7 comportato il suo subentro nella posizione giuridica del Policlinico universitario, comprese le relative passività con conseguente esclusione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva;
5 2) prescrizione del diritto al risarcimento: ha evidenziato come l'intervento sanitario sia stato eseguito in regime di ricovero con conseguente configurazione di una ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il cui termine prescrizionale è decennale. Ebbene, poiché il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto nel 2011 e il giudizio ordinario nel
2013, sicché il diritto risulta tempestivamente esercitato;
3) responsabilità medica e quantum risarcitorio: ha accertato la fondatezza della domanda alla luce della consulenza tecnica d'ufficio (CTU , ritenuta adeguata e Per_1 convincente, che ha accertato il nesso causale tra condotta dei sanitari e l'evento danno così come si è verificato hic et nunc quantificando il pregiudizio;
4) domanda di manleva nei confronti di e : ha ritenuto che la clausola CP_2 CP_6 claims made impura contenuta nella polizza stipulata con era immeritevole di Controparte_2 tutela in quanto si pone in contrasto con gli obblighi di solidarietà atteso il potenziale interesse del soggetto assicuratore verso il pagamento – anche anticipandolo - in favore del terzo danneggiato, al fine di beneficiare della copertura assicurativa considerando che “se l'assicurato adempie spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato, sicché è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell'assicuratore”(…) Tuttavia, nel caso di specie, nonostante la nullità della clausola “claims made” e la conseguente inefficacia delle limitazione (temporale) di responsabilità contenuta nella stessa (con esclusione di qualsivoglia retroattività), in ragione del fatto che la prima istanza di risarcimento di parte attorea risulta essere quella contenuta nell'atto di diffida e costituzione in mora dell'anno 2010 (in epoca notevolmente posteriore al periodo di efficacia della polizza assicurativa di cui si tratta), la domanda di garanzia impropria avanzata dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate in causa Controparte_8 non può essere accolta e va rigettata”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo pec il 26.04.2018 l' Parte_1
[..
ha proposto gravame avverso la sentenza 2905/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.03.2018 e notificata il 27.03.2018, chiedendone l'integrale riforma previo rinnovo delle operazioni peritali, per avere errato il primo Giudice laddove ha recepito integralmente le risultanze del C.T.U. al contempo trascurando ed omesso ogni critica valutazione sulle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici di parte della odierna appellante.
Iscritta la causa a ruolo al R.G.C. n. 2376/2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1
6 quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto in uno con la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU medica e concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva la chiedendo rigettarsi il primo motivo di appello Controparte_2 principale poiché inammissibile ed infondato, confermando per il resto la sentenza nella parte in cui non è stata censurata dall'appellante; proponeva al contempo appello incidentale al fine di veder pronunciata la piena meritevolezza della clausola claims made n. 26 art. 2 c.g.a. contenuta nella polizza
55/60/547263, con riforma nella motivazione del rigetto della domanda di manleva laddove ha dichiarato che la richiesta di risarcimento era tardiva perché pervenuta successivamente alla scadenza della polizza.
Con ordinanza del 18.03.2019 dichiarata la contumacia di rigettata la richiesta CP_6 di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dall'appellante principale, la Corte rinviava al
09.10.2020 per la precisazione delle conclusioni e poi, più volte sino al 07.06.2024 allorquando la causa è stata ritenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti costituite depositavano comparse conclusionali, mentre solo la Controparte_2 depositava memoria di replica.
Ciò posto, va dichiarata la tempestività dell'appello ai sensi dell'art 325 cpc perché introdotto con atto notificato il 26.04.2018 a fronte della sentenza n. 2905/2018, pubblicata il
22.03.2018, notificata il 27.03.2018, il cui termine breve per proporre gravame sarebbe spirato il 26.04.2018.
In rito, occorre disattendere le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalle appellate.
Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure contenute nel gravame hanno investito puntualmente il
"decisum" di primo grado con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, tale che le argomentazioni dell'appellante sono state contrapposte a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione, avuto particolare riguardo alle critiche mosse alla CTU.
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato per ragioni di ruolo) tale da precludere
7 l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione e va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando al merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l' ha censurato l'error in iudicando e l'error in procedendo in cui è Controparte_7 incorso il Tribunale laddove ha formulato una sentenza sorretta da una motivazione contradditoria ed illogica alla luce dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 1332 c.c., atteso che il “giudizio di meritevolezza” della clausola claims made contenuta nella polizza assicurativa per cui è causa è stato svolto senza tener conto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza
n. 10506 del 2017.
Il motivo va rigettato e la sentenza sul punto merita di essere confermata sia pure con diversa motivazione. Invero è fondata l'eccezione di giudicato riproposta dalla
[...]
con la comparsa di costituzione in appello ma già formulata in Controparte_13 primo grado e non esaminata dal Tribunale.
L'eccezione è stata erroneamente qualificata quale appello incidentale pur in mancanza di una censura alla decisione gravata, tant'è che la ha chiesto confermarsi la Controparte_2 sentenza di rigetto della domanda di garanzia con la diversa motivazione che riconosca la meritevolezza della clausola claims made n. 26 art. 2 c.g.a. cond. contenuta nella Parte_2 polizza 55/60/547263 per cui è causa in luogo di quella effettivamente adottata dal Giudice di prime cure laddove ha dichiarato la denuncia dell'assicurato tardiva rispetto all'efficacia temporale della polizza.
Orbene, in accoglimento dell'eccezione di giudicato, la sentenza di primo grado merita di essere confermata nel dispositivo laddove ha rigettato la domanda di garanzia ma con la diversa motivazione che tra le parti si è formato giudicato esterno che ha dichiarato la meritevolezza della clausola claim made n. 26 art 2 c.g.a. polizza n. 55/60/547263, motivazione che questa sostituisce quella effettivamente adottata dal Tribunale laddove ha dichiarato tardiva la domanda risarcitoria rispetto all'efficacia temporale della polizza.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'error in iudicando e l'error in procedendo in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU
8 disattendendo tutto quanto compiutamente osservato dai consulenti della Società appellante, prof.
e Dott. che hanno smentito l'esistenza del nesso causale tra il Persona_2 Persona_3 fatto e l'evento dannoso per cui è causa”.
La censura è infondata.
La sig.ra fu sottoposta a tiroidectomia totale il 15 ottobre 2001 presso l CP_1 Controparte_7
[.
per gozzo multinodulare retrosternale. Dopo l'intervento, ha sviluppato sintomi di disfonia e dispnea, evoluti negli anni successivi in una paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali. La situazione clinica ha richiesto una tracheostomia d'urgenza (2005), un intervento di aritenoidectomia destra (2006) e, infine, la chiusura della stomia (2007). La CTU ha evidenziato l'esistenza di un intervallo temporale non documentato (2001-2005) tra l'intervento chirurgico e la manifestazione certa e certificata del danno.
La sig.ra assume che la lesione delle corde vocali sia causalmente imputabile ad errori CP_1 nella conduzione pre, per e post-operatoria dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di tiroidectomia e reclama il riconoscimento del danno che ne è derivato, sia nei confronti dei chirurghi che della struttura sanitaria presso cui l'operazione è stata eseguita.
Secondo l'ausiliario, al momento del ricovero in Ospedale la sig.ra risultava affetta da CP_1 iperplasia tiroidea multinodulare ad estrinsecazione retrosternale sulla base di scintigrafia tiroidea eseguita il 30.04.2001 e di esame citologico su agoaspirato tiroideo.
In sede di ricovero risultano eseguite le usuali indagini preoperatorie inclusi gli esami di laboratorio tendenti ad esplorare la funzionalità tiroidea ed inclusa una visita neurologica presumibilmente in dipendenza di un dato anamnestico-familiare (…)
Ciò posto il dott. evidenzia che: Per_1
1) non risulta invece acquisita consulenza otorinolaringoiatrica e la circostanza rappresenta un primo rilievo critico che i consulenti di parte dell'attrice muovono ai sanitari intervenuti.
Al riguardo si può riconoscere che in caso di chirurgia cervicale, quale per l'appunto l'intervento di tiroidectomia, una verifica preoperatoria della laringe è accertamento evidentemente appropriato ed opportuno e massimamente lo era nel caso in esame in considerazione della localizzazione retrosternale del gozzo, necessariamente comportante allargamento ed approfondimento del campo operatorio.
Tuttavia, una visita ORL prima della tiroidectomia non è rigorosamente prescritta e, a dire il vero, non si vede quali modifiche agli ulteriori sviluppi avrebbe potuto apportare l'esecuzione della visita.
Inoltre, i chirurghi intervenuti hanno optato per una tiroidectomia totale in luogo di una resezione parziale dell'organo, circoscritta alle parti interessate dalla iperplasia cistica.
9 Orbene, in passato, in caso di gozzo a prevalente o esclusiva localizzazione in uno dei due lobi costituenti la tiroide, era abbastanza frequente il ricorso alla emitiroidectomia che, tra l'altro, e con ogni evidenza, circoscriveva ad un solo lato il rischio di arrecare danneggiamenti neurologici alla laringe ovvero di asportazione delle paratoroidi (altro rischio tipico delle ablazioni chirurgiche della tiroide).Più recentemente però si preferisce sempre la tiroidectomia totale per evitare che la emitiroide risparmiata dall'operazione possa andare in un secondo tempo incontro ad un processo gozzigeno, anche in dipendenza delle ipersollecitazioni vicarie che la attendono;
ed ancora:
l'indagine scintigrafica eseguita preoperatoriamente non descrive alcuna prevalenza o preponderanza di lato, precisando essere bilaterale la presenza di formazioni nodulari;
ed infine la localizzazione in retrosternale del gozzo rappresentava ulteriore indicazione ad una totale escissione dell'organo malato.
2) L'intervento chirurgico è descritto in cartella clinica come correttamente eseguito ed esente da complicazioni di sorta.
3) L'intervento di tiroidectomia non può essere considerato prestazione straordinaria ed eccezionale, comportante soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; è quindi pratica chirurgica pienamente rientrante nelle competenze di un sanitario che si sia dedicato a questa branca della medicina.
Peraltro, la tiroidectomia, (…) comporta alcuni rischi specifici ed uno di questi è rappresentato per
l'appunto da una lesività neurogena delle corde vocali. Detta lesività può essere di tipo meramente stuporoso e quindi transitoria;
trattasi di danneggiamento generalmente indotto da manovre di divaricazione ed ampliamento del campo operatorio ovvero per micro-compressioni emorragiche.
In siffatte ipotesi ed anche in considerazione della transitorietà del danno è difficile ipotizzare titoli di colpa nella conduzione dell'intervento.
Più difficile invece una totale esclusione di titoli di colpa in caso di lesione irreversibile poiché la lesione irreversibile postula una sezione del nervo preposto alla motilità laringea o un suo stiramento eccedente i limiti di recupero (…)
4) Uno dei cardini della chirurgia tiroidea resta la preliminare individuazione ed il rispetto dei nervi laringei (quelli per l'appunto destinati alla laringe), sicché in caso di lesioni irreversibili è legittimo il sospetto che non vi è stato pieno rispetto dei ricordati indirizzi di procedura chirurgica.
Difatti, l'innervazione della muscolatura intrinseca della laringe è governata da due ramificazioni del nervo vago: il nervo laringeo superiore ed il nervo laringeo inferiore, detto anche ricorrente per la peculiarità del suo decorso. La lesione totale o parziale di questi nervi comporta correlate forme di paralisi laringea e principalmente quella in paralisi bilaterali o complete o paralisi unilaterali.
Il caso in esame riguarda una paralisi in adduzione (ove le due corde vocali sono piuttosto tese e
10 ravvicinate) che consente, di regola, buona capacità fonatoria ma comporta evidenti difficoltà respiratorie per restringimento dello spazio respiratorio.
(…) Ebbene, per la letteratura citata dall'ausiliario è possibile affermare che: la maggior parte delle lesioni neurogene della laringe sono conseguenza di chirurgia cervicale o mediastinica;
una assoluta minoranza dei casi è imputabile ai più svariati momenti etiologici
(reumatici, disimmuni, neurologici centrali, da procedure sanitarie, etcc.), di cui peraltro non esiste traccia alcuna nella storia clinica della perizianda;
non mancano tuttavia casi del tutto privi di riscontro in termini di trascorsi chirurgici o traumatici al punto da poter essere configurati come idiopatici.
In definitiva resta confermata una piena compatibilità etiologica tra il trascorso chirurgico della pregressa tiroidectomia e lo sviluppo di una paralisi in adduzione delle corde vocali, ma la compatibilità non può essere trasferita in certezza e meno che mai in certezza comprovata poiché allo stato degli atti nulla di documentato risulta del raccordo anamnestico prospettato dalla CP_1
(ed avallato dia rispettivi CTP) a copertura dell'intervallo di tempo che va dal 2011 al 2015.
Il CTU ha respinto le critiche dei CTP convenuti e confermato che le paralisi laringee sono
“tra le più tipiche ed insidiose” complicanze della chirurgia cervicale, ribadendo che una visita
ORL preoperatoria, specie trattandosi di gozzo retrosternale, poteva essere estremamente opportuna, ma si conferma che salvo voler ipotizzare preesistenze laringopatiche, non avrebbe condotto a conseguenze e sequele diverse.
Per tutto quanto fin qui riportato, il Collegio, condivide gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Prof. e ritiene che la paralisi bilaterale in adduzione Persona_4 delle corde vocali da cui è affetta l'appellata costituisca esito altamente compatibile con una lesione iatrogena intervenuta in occasione dell'intervento di tiroidectomia totale del 15 ottobre 2001, sicché l'evento lesivo va ascritto a titolo di responsabilità contrattuale, alla struttura sanitaria.
Alle conclusioni di cui sopra si perviene tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla
Cassazione con la sentenza n. 10978/2023 del 26/04/2023 secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro), il che si esprime con la formula del "più probabile che non". Ebbene, la probabilità riguarda il grado dell'inferenza, ossia da determinati indizi è probabile (più probabile che non) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti" (cfr. sent. citata). Ne segue che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti gravi, precisi e concordanti e non meramente ipotetici 11 o supposti come probabili e, da quei fatti, deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti. Non serve dunque "né la certezza, né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità". Alla luce di tali argomentazioni, l'appello principale va interamente rigettato.
Quanto alle spese di lite esse vanno governate secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dell e liquidate in favore della in persona Controparte_7 Controparte_2 del l.r.p.t. nella misura di € 777,00 (per C.U. se effettivamente corrisposto e provato documentalmente) nonché € 9991,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore dell'appellata in € 9991,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge (tal proposito si evidenzia che risulta depositata dichiarazione di rinuncia dell'incarico da parte del difensore della sig.ra che non è stata seguita dalla nomina di altro difensore sicché, per il principio CP_1 dell'ultrattività del mandato alle liti, lo stesso si considera ancora procuratore legale della parte). Nulla nei rapporti con l non costituita. Controparte_14
PQM
La Corte di Appello di Napoli VIII sezione, in persona dei Giudici in premessa indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza la sentenza n. 2905/2018 del
Tribunale di Napoli, VIII Sez. Civile, pubblicata il 22.03.2018 così provvede;
1) rigetta l'appello;
2) condanna l a rifondere le spese di lite liquidate in favore della Controparte_7
in persona del l.r.p.t. nella misura di € 777,00 (per C.U. se Controparte_2 effettivamente corrisposto e provato documentalmente) nonché € 9991,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna l' a rifondere le spese di lite liquidate in favore dell'appellata Controparte_7 in € 9991,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa Controparte_1 come per legge;
4) nulla nei rapporti con l non costituita. Controparte_14
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07/04/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente
12 dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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