Art. 2.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, previsto, dalla legge 12 febbraio 1955, n. 79 , nella misura di lire 150.000.000 e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 200.000.000.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, previsto, dalla legge 12 febbraio 1955, n. 79 , nella misura di lire 150.000.000 e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 200.000.000.