Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/03/2026, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9006 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Roma n. -OMISSIS- del 15.03.2023, notificato il 13.04.2023, recante respingimento del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022;
- del provvedimento di ammonimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022, comunicato oralmente il 19.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Occorre premettere che la vicenda in esame trae origine dall’ammonimento irrogato dal Questore di Roma alla ricorrente per atti persecutori.
In data 19.10.2022 il Commissariato di P.S. distaccato di -OMISSIS- comunicava alla ricorrente, studentessa iscritta alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria presso l’Università -OMISSIS-, il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- del 14.10.2022, in quanto responsabile di atti persecutori nei confronti del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, Garante degli Studenti di Ateneo, realizzati mediante l’invio di “mail e messaggi di testo dal contenuto violento e aggressivo” nel periodo 6.06 -3.09.2022, tale da cagionare nel destinatario “un perdurante stato di disagio e ansia, procurandogli un fondato timore per la propria incolumità psico-fisica e per quella dei propri familiari, costringendolo anche a modificare le proprie abitudini di vita”.
2.- Avverso tale provvedimento l’interessata, in data 16.11.2022, proponeva ricorso gerarchico alla Prefettura di Roma.
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra -OMISSIS- impugna il decreto del Prefetto di Roma n. -OMISSIS- del 15.03.2023, notificato il 13.04.2023, recante il decreto di respingimento del ricorso gerarchico proposto avverso il citato ammonimento emesso dal Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022, notificato il 19.10.2022.
3.- La ricorrente deduce avverso il decreto prefettizio i seguenti motivi:
-carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà, ingiustizia, insufficienza del quadro indiziario;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
-violazione dell’art. 8 c. legge 38/2009, essendo stata presentata querela ex art. 612 bis c.p. dalla parte offesa prima dell’adozione dell’ammonimento da parte del Questore, che pertanto non era più titolare del relativo potere.
4.- Si è costituita l’Amministrazione in epigrafe senza proporre difese.
La causa è stata discussa all’udienza del 3 febbraio 2026.
5.- Il ricorso deve essere respinto per le ragioni seguenti.
6.- Sono infondate anzitutto la prima e la seconda doglianza, che sono trattate unitariamente in quanto tra loro strettamente connesse.
L’ammonimento irrogato dal Questore di Roma è ampiamente motivato con la corrispondenza ingiuriosa, minacciosa e immotivata inviata dalla ricorrente al Prof. -OMISSIS- quale garante degli studenti, che traeva origine da una vicenda della ricorrente relativa al comportamento di un docente della facoltà frequentata dalla ricorrente stessa.
La ricorrente -OMISSIS- afferma di non avere mai trasmesso al prof. -OMISSIS- i messaggi di testo richiamati nel provvedimento di ammonimento, risalenti al 6, 7, 13 e 24.06.2022, al 1.07.2022 ed al 1 –5.09.2022. Quanto ai messaggi di posta elettronica, afferma che essi si limitavano a descrivere lo stato di preoccupazione della studentessa, che si riteneva non adeguatamente tutelata dal Prof. -OMISSIS-, quale garante degli studenti, nella gestione della vicenda denunciata.
In data 13.04.2023, proposto ricorso al Prefetto, veniva notificato all’interessata il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, emesso dalla Prefettura di Roma n. -OMISSIS- il 15.03.2023, così motivato:
-“in merito a quanto eccepito nel ricorso relativamente al fatto che il contenuto minaccioso e violento di alcune mali e messaggi della sig,ra -OMISSIS- non avrebbe costretto il Prof. -OMISSIS- a cambiare le proprie abitudini e non avrebbe potuto indurlo a temere per la propria incolumità fisica o per quella dei propri -OMISSIS-, la stessa ha utilizzato toni minacciosi ed offensivi soprattutto a partire dal 24 giugno, dopo l'incontro in facoltà, e di certo il risiedere in un comune diverso non rappresenterebbe un ostacolo”; -“la disponibilità dimostrata dal Prof. -OMISSIS-, ad incontrarla nuovamente, dopo il 29 settembre, e non averle inibito i contatti, non comprova che lo stesso non ha creduto alla potenzialità offensiva della dichiarazioni ma potrebbe significare l'ennesimo tentativo di comprendere la sua fragilità, i forti cambiamenti emotivi, le crisi d'ansia e la paura di non raggiungere i risultati accademici desiderati”;
-“in merito all'affermazione che alcuni messaggi riportati nel provvedimento non sarebbero stati inviati dalla -OMISSIS- in quanto non compaiono nella cronologia della messaggistica, si evidenzia che in sede di presentazione di istanza il Prof. -OMISSIS- ha fornito gli screenshot dei citati messaggi che risultano essere stati inviati da un' utenza attiva intestata alla madre della suddetta, utenza peraltro fornita anche quando la stessa è stata identificata in occasione della notifica di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo”;
6.1.- Le censure dedotte avverso il decreto e l’atto presupposto sono infondate.
Risulta in atti che la ricorrente in sede procedimentale ha confermato l’invio delle mail e dei messaggi minacciosi e offensivi, senza fornire alcuna prova per converso dei fatti, asseritamente penalmente rilevanti, che riteneva di addebitare al prof. -OMISSIS-, che peraltro non possono in alcun caso giustificare offese e minacce verso lo stesso docente ed i suoi congiunti.
L’utenza telefonica da cui i messaggi sms provenivano risulta intestata ad utente – la madre - che la stessa -OMISSIS-, tuttavia, ha dichiarato in sede di notifica della comunicazione di avvio del procedimento al personale della Polizia di Sato presso il Commissariato PS di -OMISSIS-.
Il decreto prefettizio richiama le circostanze di fatto accertate dalla Polizia di Stato a carico della ricorrente, poste alla base del contestato ammonimento, consistenti in una serie rilevante di mail e di sms, inoltrati dalla -OMISSIS- al professore a partire dal 6 giugno 2022, con contenuto aggressivo, ingiurioso e minaccioso, proseguiti poi nel periodo 26 agosto – 4 ottobre 2022, recanti anche minacce e offese al figlio del Prof. -OMISSIS-, nonché pretese di avere il massimo dei voti agli esami, un dottorato di ricerca dopo la laurea e gravi accuse di molestie sessuali.
6.2.- Non hanno fondamento neanche le deduzioni della ricorrente secondo cui è inverosimile ogni ipotesi di minaccia all’integrità fisica di quest’ultimo o dei suoi congiunti, e quindi anche in astratto la possibilità della commissione del reato di cui all’art. 612 bis c.p.p. (atti persecutori), che presuppone un comportamento tale da “ingenerare un fondato timore per la [propria od altrui]incolumità”.
Anzitutto risulta accertato e non contestato che la ricorrente ammetteva nelle difese prodotte di avere intensificato l’invio di mail al professore. Inoltre non spetta certo alla ricorrente, tantomeno al giudice amministrativo, stabilire se vi siano o meno estremi di una condotta penalmente rilevante.
Proprio la logica indiziaria, richiamata nel gravame stesso, è sufficiente ai fini della misura di prevenzione in esame. L'ammonimento orale infatti è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall' articolo 612-bis c.p. ; ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato articolo 612-bis c.p., ovvero di comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dall'ammonito (Consiglio di Stato sez. III, 29/07/2025, n. 6718; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 18/04/2025, n. 7802).
Ai sensi dell'articolo 8 del d.l. n. 11/2009, conv. in legge n. 38/2009, esso ha una natura spiccatamente preventiva e cautelare, siccome finalizzato a prevenire la commissione di reati contro la persona. Non richiede una prova rigorosa come nel procedimento penale, bastando la sola probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi possano far presagire reati ai sensi dell' articolo 612 bis c.p. (cfr. Cons. St., sez. III, 18 novembre 2024 n. 9211).
7.- In definitiva l’atto di ammonimento a monte, così come il decreto prefettizio gravato, risultano essere adeguatamente motivati ed assunti a seguito di una sufficiente istruttoria condotta dalla Polizia di Stato, richiamata ampiamente nel decreto prefettizio che rigetta il ricorso gerarchico.
8.- La terza censura, proposta per la violazione dell’art. 8 legge 38/2009, è inammissibile in quanto si tratta di motivo nuovo, che non è stata proposto nella sede del ricorso gerarchico (v. all. doc. 2 al ricorso).
Il prof. -OMISSIS- aveva presentato querela in data 3.10.2022, lamentando la commissione a suo danno dei reati di cui agli artt. 56 e 612 bis, 629, 81 c.p.
Afferma la ricorrente di essere venuta a conoscenza dell’iscrizione della notizia di reato a suo carico solo in esito all’istanza presentata il 7 febbraio 2023 e che questa sarebbe la ragione per cui la doglianza non è stata sollevata in sede di ricorso gerarchico (attestazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma rilasciata in data 09.02.2023).
8.1.- La circostanza dedotta è smentita per tabulas dagli atti depositati dalla difesa della ricorrente stessa: infatti in data 25.10.2022 la -OMISSIS- è stata sottoposta ad identificazione ed elezione di domicilio, nonché nomina del difensore di fiducia presso il Commissariato PS di -OMISSIS- (v. all. n. 5).
8.2.- Occorre richiamare il quadro normativo relativo all’art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, convertito nella legge 38/2009, che stabilisce: “ la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta”,…“fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale”.
La legge, pertanto, esclude la concorrenza del procedimento amministrativo di prevenzione e del procedimento penale in ordine alla medesima fattispecie concreta, dando prevalenza al secondo nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia già presentato atto di denuncia- querela in relazione alla medesima vicenda di atti persecutori.
8.2.- In ordine ai rapporti tra ricorso gerarchico e tutela in sede giurisdizionale è principio consolidato nella giurisprudenza che in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.
Ciò al fine di evitare che, in ordine ad un atto asseritamente illegittimo, il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum ) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale dinanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato sez. III, 18/09/2023, n. 8419; T.A.R. Brescia, Lombardia sez. I, 9/04/2024, n. 290; T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 7/07/2025, n. 2151; T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 11/05/2021, n. 5497).
Devono ritenersi pertanto inammissibili i motivi nuovi di doglianza avverso l'atto impugnato, che non siano stati proposti nella predetta sede giustiziale amministrativa.
8.3.-Nella fattispecie in esame ha rilievo la seguente cronologia degli atti (diversamente da quanto erroneamente esposto dalla difesa):
- il prof. -OMISSIS- ha presentato istanza di ammonimento in data 09.09.2022 presso il Commissariato PS Università a carico della ricorrente -OMISSIS-;
- la querela ex art. 612 bis c.p. per atti persecutori è datata 03.10.2022;
- il provvedimento di ammonimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022 è stato notificato mediante verbale del 19.10.2022;
- in data 25.10.2022 la signora -OMISSIS- è stata sottoposta ad identificazione ed elezione di domicilio, nonché nomina del difensore di fiducia presso il Commissariato PS di -OMISSIS-;
-il ricorso gerarchico al Prefetto reca la data del 16.11.2022, mentre il presente ricorso è stato notificato il 31.05.2023.
La pretesa violazione dell’art. 8 citato - peraltro infondata - ricadeva pertanto nella categoria dei motivi non dedotti ma deducibili in sede giurisdizionale, avverso il provvedimento presupposto (ammonimento), nei termini ordinari di decadenza.
La cronologia descritta evidenzia in definitiva che, all’epoca del radicamento del citato ricorso gerarchico dinanzi al prefetto di Roma, la ricorrente era a conoscenza dell’avvenuta presentazione della querela a suo carico dal prof. -OMISSIS-, avente data 3.10.2022.
Ne segue che, oltrechè infondato nel merito, è inammissibile il motivo di violazione di legge formulato in questa sede, in relazione all’art. 8 citato, in quanto non proposto tempestivamente nella sede giurisdizionale ordinaria.
9.- Il ricorso in definitiva, per quanto esposto, è quindi infondato e va respinto.
10.-Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda e considerata l’assenza di difese dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | LE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.