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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 467/2024 promosso da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COSTELLA Parte_1
SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA CP_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
AVV. BERSANO BENEDETTA nella qualità di curatrice speciale delle minori Persona_1
e entrambe nate a Torino il 06/05/2014
[...] Persona_2
TERZO INTERVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
Revocare i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. Pt_1
disposti dal TM nel decreto del 26.02.2019 a conclusione del giudizio RVG 1472/17 e
[...]
disporre la liberalizzazione degli incontri padre/figlie, conferendo ai Servizi Sociali l'incarico di procedere ad ulteriori ampliamenti dei tempi di visita in maniera autonoma, in modo da giungere alla piena liberalizzazione degli incontri entro la fine del periodo estivo.
Conseguentemente fissare un calendario di visita nei seguenti termini:
Sino a quando vi sarà ancora la presenza dell'educatore prevedere che le bambine stiano con il padre, al di fuori del luogo neutro, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dalle 17,00 alle 19,00 e una cena al mese nonché, a weekend alternati, l'intera giornata del sabato.
A partire dalla fine del periodo estivo, quando gli incontri saranno totalmente liberi senza la presenza dell'educatore, a parziale modifica del decreto 24/03/2016 cronol 500/2016 del Tribunale di Torino nella causa R.G. 9979/2015, prevedere che le bambine stiano con il padre salvo diverso accordo: tutti i martedì dalle 17,00, quando il padre andrà a prenderle a casa della madre, alle 21,00 quando le riporterà dalla madre;
- a weekend alternati, due giornate intere sia il sabato che la domenica senza pernottamento, con facoltà dei Servizi di introdurre il pernottamento quando ravviseranno che ciò risponda agli interessi delle minori;
- ad anni alterni, un anno il giorno di Natale e il primo gennaio, l'anno successivo la Vigilia di
Natale, il 31/12 e l'Epifania, due ulteriori giornate durante le festività scolastiche natalizie nonché il giorno di Pasqua o Pasquetta e due ulteriori giornate durante le festività scolastiche pasquali, ad anni alterni una giornata nelle ulteriori festività, tutto senza pernottamento, con facoltà dei Servizi di introdurre il pernottamento quando ravviseranno che ciò risponda agli interessi delle minori;
- nelle vacanze estive, finchè non ci sarà il pernottamento, tutti i giorni di una settimana di uno dei mesi di vacanze estive delle minori, con estensione a due settimane anche non consecutive quando verrà introdotto il pernottamento.
Confermare, per la fase in cui il processo di liberalizzazione non è ancora completato, la facoltà del padre di partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa), come da ordinanza del 23/01/2025. Per parte resistente:
-disporre che i servizi sociali proseguano nella presa in carico delle minori e Per_2 Per_1
proseguendo altresì gli incontri con il padre secondo le attuali modalità;
-in subordine: quanto agli incontri padre –figlie disporre che i servizi sociali competenti territorialmente individuino tempi e modalità anche organizzative ritenute più idonei per le minori.
Per terzo intervenuto
- Revocare, ove ritenuto rispondente al superiore interesse delle minori, i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del signor disposti nel decreto del Parte_1
26/02/2019 ad epilogo del procedimento R.G.V. 1472/17 e disporre una graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlie conferendo ai Servizi Sociali l'incarico di organizzare un calendario con modalità e tempi ritenuti maggiormente aderenti al superiore interesse delle minori.
- Confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali almeno fino a quando il processo di liberalizzazione non sia stato completato nonché confermare, per la fase in cui il processo di liberalizzazione non sarà ancora completato, la facoltà del padre di partecipare liberamente ad eventi importanti per le minori come da ordinanza del 23/01/2025.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.07.2023, chiedeva nanzi al Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Torino la revoca dei provvedimenti assunti dal TM in data 26/02/2019 e dunque la liberalizzazione degli incontri padre-figlie.
Il TM in data 11.12.2023, con decreto definitivo n. 8784/2023, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario di Torino e concedeva il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa.
Il procedimento veniva riassunto avanti al Tribunale di Torino con comparsa del 05/01/2024.
Con memoria di costituzione del 15/07/2024 si costituiva la curatrice speciale ed in data 12/09/2024 parte convenuta.
Acquisite le relazioni psicosociali di aggiornamento, all'udienza del 16/09/2024 le parti venivano sentite. All'esito il giudice delegato confermava la presa in carico del nucleo e delle minori da parte dei servizi sociali, disponeva che gli incontri proseguissero provvisoriamente in luogo neutro alla presenza di un educatore, con espresso mandato ai servizi di provvedere ad un eventuale e graduale liberalizzazione e disponeva la prosecuzione del percorso del padre presso il CSM adulti.
All'udienza del 23/01/2025 il giudice autorizzava il sig. a partecipare liberamente ad eventi Pt_1
importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa).
Depositate le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 22/05/2025 visto l'art. 473-bis.22 co. 4
c.p.c., il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve evidenziarsi come parte convenuta non abbia depositato nel fascicolo telematico le conclusioni come indicato all'udienza del 22.05.2025, di talché non possono che considerarsi le conclusioni assunte con la comparsa di costituzione in giudizio.
Il sig. chiedeva la revoca del provvedimento del TM che prevedeva gli incontri padre-figlie Pt_1
in luogo neutro e alla presenza di un educatore. Riferiva che erano ormai trascorsi molti anni dal provvedimento del TM, che il procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 609 bis, ter c.p. a danno delle figlie minori si era concluso con l'archiviazione e che gli incontri in luogo neutro si stavano svolgendo regolarmente e senza criticità.
La sig.ra si costituiva chiedendo di mantenere l'assetto invariato alla luce di alcuni episodi CP_2
occorsi nei quale il sig. non conteneva la propria rabbia ed evidenziando come il luogo neutro Pt_1
e la presenza dell'educatore apparissero, allo stato, maggiormente rispondenti all'interesse delle minori. In subordine, chiedeva che fosse il servizio sociale a individuare tempi e modi per l'eventuale liberalizzazione.
La curatrice speciale chiedeva disporsi una graduale liberalizzazione, evidenziando come il rapporto padre-figlie non presentasse fragilità e come la prosecuzione di questo assetto comportasse il rischio di normalizzarlo e di creare nelle minori una visione distorta della relazione con la figura paterna.
I servizi incaricati hanno riportato un andamento positivo degli incontri padre-figlie. In particolare si legge nella relazione del 17.4.2025 che “nel corso degli ultimi mesi, la presa in carico del nucleo famigliare ha mantenuto un andamento complessivamente positivo, caratterizzato da un atteggiamento collaborativo da parte di tutti i soggetti coinvolti” e ancora “in merito agli incontri settimanali, il rimando dell'educatrice è positivo in quanto tali momenti risultano una routine consolidata e ben vissuta da parte di tutti gli attori coinvolti. Si osserva un buon clima famigliare, anche quando sono presenti la nonna paterna delle bambine e il fratello delle stesse…in data 18 marzo u.s. si è svolto un incontro padre-figlie comprensivo di cena, il quale è stato ben accolto dalle bambine. Si reputa infatti importante introdurre tale spazio mensilmente, in seguito all'incontro del martedì”.
Quanto alla liberalizzazione graduale delle viste, il servizio sociale si è detto favorevole. Ciò risponderebbe all'esigenza manifestata dal padre di strutturare momenti di incontro ulteriori, ma al contempo sostenibili. I servizi riferiscono come “in diverse occasioni il signore ha esplicitamente dichiarato di non voler stravolgere la quotidianità delle bambine, escludendo l'introduzione dei pernottamenti presso il proprio domicilio. Egli manifesta, invece, il desiderio di poter trascorrere con e un tempo qualitativamente significativo, privilegiando attività di tipo ludico- Per_1 Per_2
ricreativo che favoriscano la relazione e la costruzione di un legame affettivo positivo” (pag. 2 relazione del 17.4.2025), con ciò dimostrando di avere effettivamente a cuore il benessere psico-fisico delle figlie.
A fronte di ciò, deve però evidenziarsi come il servizio di Psicologia abbia riferito (cfr relazione del
12.05.2025) le difficoltà del sig. nel riconoscere le proprie responsabilità, colpevolizzando Pt_1
altri soggetti delle proprie mancanze e arrivando anche a minacciare di rifiutare gli incontri con le figlie nelle occasioni in cui si sentiva attaccato e non capito dagli operatori. Il ricorrente ha riferito di proseguire il percorso presso il CSM affermando si essere in carico con diagnosi di disturbo bipolare.
Il servizio riferisce che “se durante i colloqui clinici si invita il Sig. a riflettere sulla propria Pt_1
parte di responsabilità rispetto alle problematiche relazionali evidenziatesi negli anni a livello familiare e agli eventi scatenanti le denunce ricevute, più d'una, il pensiero in lui si confonde, la rabbia emerge, la possibilità di dialogo e di confronto con il clinico si perde…. quando la rabbia durante il colloquio aumenta, emergono impulsività e aspetti persecutori rispetto al sistema ingiusto che si accanisce contro di lui. Quando, dopo un mese circa, con il clinico si torna a riflettere sulle sue affermazioni rispetto al rifiuto di vedere le bimbe, lo nega dicendo con smarrimento di non ricordare di averlo detto, mettendo in luce la possibile presenza di aspetti dissociativi”. Quanto agli incontri con le minori “A tratti richiede di vedere le figlie liberamente a casa propria anche alla presenza della propria madre, donna anziana che lui stesso descrive come malata con un equilibrio psichico altalenante. In altri momenti, invece, riconosce che la presenza dell'operatore durante gli incontri con le figlie è di tutela alla serenità delle bimbe e della loro madre che si sentirebbe rassicurata da quella presenza. Pertanto il Sig. riconosce che la sua richiesta di vedere le Pt_1
figlie un giorno infrasettimanale e a weekend alternati potrà essere uno sviluppo futuro relativo al rapporto con le figlie, quando le ragazze frequenteranno le scuole superiori, mentre ora ritiene lui stesso opportuno effettuare gli incontri alla presenza di un operatore” (pagg. 3 e 4).
Infine, la relazione del CSM da ultimo depositata dal ricorrente dà atto di come il paziente assuma regolarmente la terapia prescritta, si sottoponga agli esami ematici ed alle visite specialistiche di controllo.
Il Tribunale, alla luce di quanto emerso, ritiene di dover disporre che i servizi sociali procedano a graduale ulteriore liberalizzazione degli incontri padre-figlie, laddove il padre proceda con
Part l'assunzione della terapia e la presa in carico del , sino a giungere, nel mese di novembre 2025 ad attuare il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 alla presenza di educatore all'inizio e/o al termine dell'incontro, il sabato dalle ore 11,00 alle ore 18,00 a settimane alternate, ad anni alterni il giorno di Natale e il primo gennaio oppure il giorno della Vigilia e l'Epifania, dalle ore 10,00 alle ore 21,00.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario, con potere di ulteriormente liberalizzare ed implementare gli incontri padre-figlie qualora ciò corrisponda all'interesse delle minori. Deve altresì disporsi che i servizi sociali vigilino sulle condizioni di salute del padre e sul percorso dallo stesso effettuato presso il CSM, segnalando senza indugio alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
Deve, infine, essere confermato quanto disposto all'udienza del 23/01/2025, prevedendo che il sig.
possa partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva Pt_1
e ricreativa).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra i genitori, considerato il complessivo andamento del giudizio ed il fatto che la decisione viene assunta nell'interesse delle minori. Le spese del curatore speciale - sostenute nel presente procedimento, essendo già stata disciplinata la ripartizione delle spese nel procedimento avanti al TM che si è concluso con la dichiarazione di incompetenza del 5.12.2023-, come liquidate in dispositivo tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE che i servizi sociali procedano a graduale ulteriore liberalizzazione degli incontri padre- figlie, laddove il padre proceda con l'assunzione della terapia e la presa in carico del CSM, sino a giungere, nel mese di novembre 2025 ad attuare il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 alla presenza di educatore all'inizio e/o al termine dell'incontro, il sabato dalle ore 11,00 alle ore 18,00 a settimane alternate, ad anni alterni il giorno di Natale e il primo gennaio oppure il giorno della Vigilia e l'Epifania, dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
CONFERMA quanto disposto all'udienza del 23/01/2025, prevedendo che il sig. possa Pt_1
partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa).
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario, con potere di ulteriormente liberalizzare ed implementare gli incontri padre-figlie qualora ciò corrisponda all'interesse delle minori.
DISPONE che i servizi sociali vigilino sulle condizioni di salute del padre e sul percorso dallo stesso effettuato presso il CSM, segnalando senza indugio alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
INVITA il sig. a proseguire con il percorso intrapreso presso il CSM adulti di Parte_1
Orbassano.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra i genitori.
CONDANNA e a versare in favore dello Stato, nella misura del 50% Parte_1 CP_3
ciascuno, le spese di lite sostenute dal curatore speciale nell'interesse delle minori nel presente procedimento, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 467/2024 promosso da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COSTELLA Parte_1
SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA CP_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
AVV. BERSANO BENEDETTA nella qualità di curatrice speciale delle minori Persona_1
e entrambe nate a Torino il 06/05/2014
[...] Persona_2
TERZO INTERVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
Revocare i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del sig. Pt_1
disposti dal TM nel decreto del 26.02.2019 a conclusione del giudizio RVG 1472/17 e
[...]
disporre la liberalizzazione degli incontri padre/figlie, conferendo ai Servizi Sociali l'incarico di procedere ad ulteriori ampliamenti dei tempi di visita in maniera autonoma, in modo da giungere alla piena liberalizzazione degli incontri entro la fine del periodo estivo.
Conseguentemente fissare un calendario di visita nei seguenti termini:
Sino a quando vi sarà ancora la presenza dell'educatore prevedere che le bambine stiano con il padre, al di fuori del luogo neutro, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dalle 17,00 alle 19,00 e una cena al mese nonché, a weekend alternati, l'intera giornata del sabato.
A partire dalla fine del periodo estivo, quando gli incontri saranno totalmente liberi senza la presenza dell'educatore, a parziale modifica del decreto 24/03/2016 cronol 500/2016 del Tribunale di Torino nella causa R.G. 9979/2015, prevedere che le bambine stiano con il padre salvo diverso accordo: tutti i martedì dalle 17,00, quando il padre andrà a prenderle a casa della madre, alle 21,00 quando le riporterà dalla madre;
- a weekend alternati, due giornate intere sia il sabato che la domenica senza pernottamento, con facoltà dei Servizi di introdurre il pernottamento quando ravviseranno che ciò risponda agli interessi delle minori;
- ad anni alterni, un anno il giorno di Natale e il primo gennaio, l'anno successivo la Vigilia di
Natale, il 31/12 e l'Epifania, due ulteriori giornate durante le festività scolastiche natalizie nonché il giorno di Pasqua o Pasquetta e due ulteriori giornate durante le festività scolastiche pasquali, ad anni alterni una giornata nelle ulteriori festività, tutto senza pernottamento, con facoltà dei Servizi di introdurre il pernottamento quando ravviseranno che ciò risponda agli interessi delle minori;
- nelle vacanze estive, finchè non ci sarà il pernottamento, tutti i giorni di una settimana di uno dei mesi di vacanze estive delle minori, con estensione a due settimane anche non consecutive quando verrà introdotto il pernottamento.
Confermare, per la fase in cui il processo di liberalizzazione non è ancora completato, la facoltà del padre di partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa), come da ordinanza del 23/01/2025. Per parte resistente:
-disporre che i servizi sociali proseguano nella presa in carico delle minori e Per_2 Per_1
proseguendo altresì gli incontri con il padre secondo le attuali modalità;
-in subordine: quanto agli incontri padre –figlie disporre che i servizi sociali competenti territorialmente individuino tempi e modalità anche organizzative ritenute più idonei per le minori.
Per terzo intervenuto
- Revocare, ove ritenuto rispondente al superiore interesse delle minori, i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti del signor disposti nel decreto del Parte_1
26/02/2019 ad epilogo del procedimento R.G.V. 1472/17 e disporre una graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlie conferendo ai Servizi Sociali l'incarico di organizzare un calendario con modalità e tempi ritenuti maggiormente aderenti al superiore interesse delle minori.
- Confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali almeno fino a quando il processo di liberalizzazione non sia stato completato nonché confermare, per la fase in cui il processo di liberalizzazione non sarà ancora completato, la facoltà del padre di partecipare liberamente ad eventi importanti per le minori come da ordinanza del 23/01/2025.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.07.2023, chiedeva nanzi al Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Torino la revoca dei provvedimenti assunti dal TM in data 26/02/2019 e dunque la liberalizzazione degli incontri padre-figlie.
Il TM in data 11.12.2023, con decreto definitivo n. 8784/2023, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario di Torino e concedeva il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa.
Il procedimento veniva riassunto avanti al Tribunale di Torino con comparsa del 05/01/2024.
Con memoria di costituzione del 15/07/2024 si costituiva la curatrice speciale ed in data 12/09/2024 parte convenuta.
Acquisite le relazioni psicosociali di aggiornamento, all'udienza del 16/09/2024 le parti venivano sentite. All'esito il giudice delegato confermava la presa in carico del nucleo e delle minori da parte dei servizi sociali, disponeva che gli incontri proseguissero provvisoriamente in luogo neutro alla presenza di un educatore, con espresso mandato ai servizi di provvedere ad un eventuale e graduale liberalizzazione e disponeva la prosecuzione del percorso del padre presso il CSM adulti.
All'udienza del 23/01/2025 il giudice autorizzava il sig. a partecipare liberamente ad eventi Pt_1
importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa).
Depositate le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 22/05/2025 visto l'art. 473-bis.22 co. 4
c.p.c., il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve evidenziarsi come parte convenuta non abbia depositato nel fascicolo telematico le conclusioni come indicato all'udienza del 22.05.2025, di talché non possono che considerarsi le conclusioni assunte con la comparsa di costituzione in giudizio.
Il sig. chiedeva la revoca del provvedimento del TM che prevedeva gli incontri padre-figlie Pt_1
in luogo neutro e alla presenza di un educatore. Riferiva che erano ormai trascorsi molti anni dal provvedimento del TM, che il procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 609 bis, ter c.p. a danno delle figlie minori si era concluso con l'archiviazione e che gli incontri in luogo neutro si stavano svolgendo regolarmente e senza criticità.
La sig.ra si costituiva chiedendo di mantenere l'assetto invariato alla luce di alcuni episodi CP_2
occorsi nei quale il sig. non conteneva la propria rabbia ed evidenziando come il luogo neutro Pt_1
e la presenza dell'educatore apparissero, allo stato, maggiormente rispondenti all'interesse delle minori. In subordine, chiedeva che fosse il servizio sociale a individuare tempi e modi per l'eventuale liberalizzazione.
La curatrice speciale chiedeva disporsi una graduale liberalizzazione, evidenziando come il rapporto padre-figlie non presentasse fragilità e come la prosecuzione di questo assetto comportasse il rischio di normalizzarlo e di creare nelle minori una visione distorta della relazione con la figura paterna.
I servizi incaricati hanno riportato un andamento positivo degli incontri padre-figlie. In particolare si legge nella relazione del 17.4.2025 che “nel corso degli ultimi mesi, la presa in carico del nucleo famigliare ha mantenuto un andamento complessivamente positivo, caratterizzato da un atteggiamento collaborativo da parte di tutti i soggetti coinvolti” e ancora “in merito agli incontri settimanali, il rimando dell'educatrice è positivo in quanto tali momenti risultano una routine consolidata e ben vissuta da parte di tutti gli attori coinvolti. Si osserva un buon clima famigliare, anche quando sono presenti la nonna paterna delle bambine e il fratello delle stesse…in data 18 marzo u.s. si è svolto un incontro padre-figlie comprensivo di cena, il quale è stato ben accolto dalle bambine. Si reputa infatti importante introdurre tale spazio mensilmente, in seguito all'incontro del martedì”.
Quanto alla liberalizzazione graduale delle viste, il servizio sociale si è detto favorevole. Ciò risponderebbe all'esigenza manifestata dal padre di strutturare momenti di incontro ulteriori, ma al contempo sostenibili. I servizi riferiscono come “in diverse occasioni il signore ha esplicitamente dichiarato di non voler stravolgere la quotidianità delle bambine, escludendo l'introduzione dei pernottamenti presso il proprio domicilio. Egli manifesta, invece, il desiderio di poter trascorrere con e un tempo qualitativamente significativo, privilegiando attività di tipo ludico- Per_1 Per_2
ricreativo che favoriscano la relazione e la costruzione di un legame affettivo positivo” (pag. 2 relazione del 17.4.2025), con ciò dimostrando di avere effettivamente a cuore il benessere psico-fisico delle figlie.
A fronte di ciò, deve però evidenziarsi come il servizio di Psicologia abbia riferito (cfr relazione del
12.05.2025) le difficoltà del sig. nel riconoscere le proprie responsabilità, colpevolizzando Pt_1
altri soggetti delle proprie mancanze e arrivando anche a minacciare di rifiutare gli incontri con le figlie nelle occasioni in cui si sentiva attaccato e non capito dagli operatori. Il ricorrente ha riferito di proseguire il percorso presso il CSM affermando si essere in carico con diagnosi di disturbo bipolare.
Il servizio riferisce che “se durante i colloqui clinici si invita il Sig. a riflettere sulla propria Pt_1
parte di responsabilità rispetto alle problematiche relazionali evidenziatesi negli anni a livello familiare e agli eventi scatenanti le denunce ricevute, più d'una, il pensiero in lui si confonde, la rabbia emerge, la possibilità di dialogo e di confronto con il clinico si perde…. quando la rabbia durante il colloquio aumenta, emergono impulsività e aspetti persecutori rispetto al sistema ingiusto che si accanisce contro di lui. Quando, dopo un mese circa, con il clinico si torna a riflettere sulle sue affermazioni rispetto al rifiuto di vedere le bimbe, lo nega dicendo con smarrimento di non ricordare di averlo detto, mettendo in luce la possibile presenza di aspetti dissociativi”. Quanto agli incontri con le minori “A tratti richiede di vedere le figlie liberamente a casa propria anche alla presenza della propria madre, donna anziana che lui stesso descrive come malata con un equilibrio psichico altalenante. In altri momenti, invece, riconosce che la presenza dell'operatore durante gli incontri con le figlie è di tutela alla serenità delle bimbe e della loro madre che si sentirebbe rassicurata da quella presenza. Pertanto il Sig. riconosce che la sua richiesta di vedere le Pt_1
figlie un giorno infrasettimanale e a weekend alternati potrà essere uno sviluppo futuro relativo al rapporto con le figlie, quando le ragazze frequenteranno le scuole superiori, mentre ora ritiene lui stesso opportuno effettuare gli incontri alla presenza di un operatore” (pagg. 3 e 4).
Infine, la relazione del CSM da ultimo depositata dal ricorrente dà atto di come il paziente assuma regolarmente la terapia prescritta, si sottoponga agli esami ematici ed alle visite specialistiche di controllo.
Il Tribunale, alla luce di quanto emerso, ritiene di dover disporre che i servizi sociali procedano a graduale ulteriore liberalizzazione degli incontri padre-figlie, laddove il padre proceda con
Part l'assunzione della terapia e la presa in carico del , sino a giungere, nel mese di novembre 2025 ad attuare il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 alla presenza di educatore all'inizio e/o al termine dell'incontro, il sabato dalle ore 11,00 alle ore 18,00 a settimane alternate, ad anni alterni il giorno di Natale e il primo gennaio oppure il giorno della Vigilia e l'Epifania, dalle ore 10,00 alle ore 21,00.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario, con potere di ulteriormente liberalizzare ed implementare gli incontri padre-figlie qualora ciò corrisponda all'interesse delle minori. Deve altresì disporsi che i servizi sociali vigilino sulle condizioni di salute del padre e sul percorso dallo stesso effettuato presso il CSM, segnalando senza indugio alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
Deve, infine, essere confermato quanto disposto all'udienza del 23/01/2025, prevedendo che il sig.
possa partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva Pt_1
e ricreativa).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra i genitori, considerato il complessivo andamento del giudizio ed il fatto che la decisione viene assunta nell'interesse delle minori. Le spese del curatore speciale - sostenute nel presente procedimento, essendo già stata disciplinata la ripartizione delle spese nel procedimento avanti al TM che si è concluso con la dichiarazione di incompetenza del 5.12.2023-, come liquidate in dispositivo tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE che i servizi sociali procedano a graduale ulteriore liberalizzazione degli incontri padre- figlie, laddove il padre proceda con l'assunzione della terapia e la presa in carico del CSM, sino a giungere, nel mese di novembre 2025 ad attuare il seguente calendario: il martedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 alla presenza di educatore all'inizio e/o al termine dell'incontro, il sabato dalle ore 11,00 alle ore 18,00 a settimane alternate, ad anni alterni il giorno di Natale e il primo gennaio oppure il giorno della Vigilia e l'Epifania, dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
CONFERMA quanto disposto all'udienza del 23/01/2025, prevedendo che il sig. possa Pt_1
partecipare liberamente ad eventi importanti per le bambine (di natura medica, sportiva e ricreativa).
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e delle minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario, con potere di ulteriormente liberalizzare ed implementare gli incontri padre-figlie qualora ciò corrisponda all'interesse delle minori.
DISPONE che i servizi sociali vigilino sulle condizioni di salute del padre e sul percorso dallo stesso effettuato presso il CSM, segnalando senza indugio alle autorità competenti eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
INVITA il sig. a proseguire con il percorso intrapreso presso il CSM adulti di Parte_1
Orbassano.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra i genitori.
CONDANNA e a versare in favore dello Stato, nella misura del 50% Parte_1 CP_3
ciascuno, le spese di lite sostenute dal curatore speciale nell'interesse delle minori nel presente procedimento, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.07.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
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