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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3133/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3133/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in n Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Elettra n. 48 presso lo studio dell'Avv. TERRENZIO TIZIANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Corso Controparte_1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 161, presso lo studio dell'avv. FERRARA CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 - premesso che dalla relazione, ormai Parte_1 conclusa, con , nasceva il figlio minore – agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 Per_1
chiedendo di revisionare, a parziale modifica dell'accordo omologato dal Tribunale Controparte_1 di Pescara in data 13.07.2022, il diritto di visita padre-figlio già disposto con il predetto provvedimento alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione della domanda, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto “confermare il regime attuale di affidamento e collocamento, ritenuto conforme all'interesse del minore ovvero, ad integrazione delle condizioni omologate da Codesto
Tribunale in data 13.7.2022 (n. 1439/2022 N.R.V.G), includere nella regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio minore, nei fine settimana di spettanza del padre, il pernotto di Per_1 presso la casa paterna dal sabato alla domenica, con week end alternati con l'altro genitore;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle modifiche proposte dal ricorrente, disporre che, con week end alternati, la sig.ra accompagni il figlio minore fino alla Parte_1 Per_1 località di Pesaro o comunque in altra località a metà strada tra Pescara e Padova, il primo pomeriggio del Venerdì laddove incontrerà il padre sig. il quale prenderà in Controparte_1 custodia il figlio minore per poi riportarlo con sé il pomeriggio della Domenica, sempre nella Per_1 suddetta località di Pesaro, laddove riconsegnerà in custodia il figlio minore alla madre che da lì provvederà a riportarlo presso la casa materna in Padova”.
3. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e versato in atti, a parziale modifica delle condizioni omologate dal Tribunale di Pescara in data 13.07.2022, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. , così pattuendo: Controparte_1
1) Il sig. terrà con sé i giorni del Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 ovvero, nel CP_1 Per_1 periodo di frequenza dell'asilo, dall'uscita dell'asilo, fino alle ore 19,00 allorquando lo stesso riporterà il minore presso l'abitazione materna nonché, a settimane alterne, dal Sabato mattina alle pagina 2 di 4 ore 9,00 continuativamente con pernotto fino alla Domenica fino alle ore 19,00 quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
2) Vacanze estive: il padre terrà con sé il minore 7 gg consecutivi nel mese di luglio e 8 gg nel mese di Agosto previo accordo tra le parti.
3) Il periodo natalizio diviso in due fasce dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio, osservando tra i genitori il criterio dell'alternanza annuale.
4) Periodo pasquale diviso in due fasce di tre giorni ciascuna - l'uno comprensivo del giorno di
Pasqua e l'altro comprendente la Pasquetta - sempre osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
5) Festa del Papà con il padre. Il compleanno del minore preferibilmente con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi.
Fatti salvi diversi accordi assunti congiuntamente tra le parti.
- Le parti, inoltre, sono addivenuti ad un accordo sulle modalità di visita tra il sig. ed il CP_1 figlio minore anche per il periodo in cui la ricorrente sig.ra si trasferirà, Per_1 Parte_1 unitamente al figlio minore , dalla città di Pescara a quella di Padova, come di seguito Per_1 rappresentato.
a) A Week end alterni il sig. e la sig.ra si incontreranno presso Controparte_1 Parte_1
Rimini (stazione ferroviaria o casello autostradale secondo accordo tra le parti) dal primo pomeriggio del Venerdì ove la madre darà in consegna il figlio minore al padre con il quale Per_1 lo stesso trascorrerà continuativamente il fine settimana fino al tardo pomeriggio della Domenica laddove le parti si incontreranno sempre presso la località di Rimini ed il padre consegnerà in custodia alla madre. Fermo restando detta modalità, è comunque concessa facoltà alla Per_1 sig.ra di accompagnare il minore, nei week end di spettanza del padre, dal pomeriggio del Pt_1
Venerdì fino al pomeriggio della Domenica, presso la città di Pescara quale residenza del padre ove il minore trascorrerà con quest'ultimo l'intero week. Parimenti al sig. è concessa CP_1 facoltà di recarsi a Padova per prendere il figlio nei week end di sua spettanza e tenerlo con sé dal
Venerdì pomeriggio continuativamente fino al tardo pomeriggio di Domenica allorquando lo riconsegnerà alla madre.
La medesima modalità di incontro tra i genitori per la presa in custodia del minore sarà prevista per gli ulteriori periodi di seguito indicati.
b) Periodo estivo: il minore trascorrerà con il padre 10 gg a Luglio 10 gg ad Agosto da concordarsi previamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 3 di 4 c) Periodo natalizio diviso in due periodi dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio, osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
d) Periodo pasquale diviso in due periodi di tre giorni ciascuno l'uno comprensivo del giorno di
Pasqua e l'altro comprendente il giorno di Pasquetta, sempre osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
e) Il compleanno del minore preferibilmente con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi.
Fatti salvi diversi accordi congiunti tra le parti.
Spese compensate.
4. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) dispone la parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data
13.07.2022 (nel procedimento n. 1439/2022 V.G.) alle condizioni concordate dalle parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3133/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in n Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Elettra n. 48 presso lo studio dell'Avv. TERRENZIO TIZIANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Corso Controparte_1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 161, presso lo studio dell'avv. FERRARA CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 - premesso che dalla relazione, ormai Parte_1 conclusa, con , nasceva il figlio minore – agiva in giudizio nei confronti di Controparte_1 Per_1
chiedendo di revisionare, a parziale modifica dell'accordo omologato dal Tribunale Controparte_1 di Pescara in data 13.07.2022, il diritto di visita padre-figlio già disposto con il predetto provvedimento alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione della domanda, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto “confermare il regime attuale di affidamento e collocamento, ritenuto conforme all'interesse del minore ovvero, ad integrazione delle condizioni omologate da Codesto
Tribunale in data 13.7.2022 (n. 1439/2022 N.R.V.G), includere nella regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio minore, nei fine settimana di spettanza del padre, il pernotto di Per_1 presso la casa paterna dal sabato alla domenica, con week end alternati con l'altro genitore;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle modifiche proposte dal ricorrente, disporre che, con week end alternati, la sig.ra accompagni il figlio minore fino alla Parte_1 Per_1 località di Pesaro o comunque in altra località a metà strada tra Pescara e Padova, il primo pomeriggio del Venerdì laddove incontrerà il padre sig. il quale prenderà in Controparte_1 custodia il figlio minore per poi riportarlo con sé il pomeriggio della Domenica, sempre nella Per_1 suddetta località di Pesaro, laddove riconsegnerà in custodia il figlio minore alla madre che da lì provvederà a riportarlo presso la casa materna in Padova”.
3. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e versato in atti, a parziale modifica delle condizioni omologate dal Tribunale di Pescara in data 13.07.2022, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. , così pattuendo: Controparte_1
1) Il sig. terrà con sé i giorni del Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 ovvero, nel CP_1 Per_1 periodo di frequenza dell'asilo, dall'uscita dell'asilo, fino alle ore 19,00 allorquando lo stesso riporterà il minore presso l'abitazione materna nonché, a settimane alterne, dal Sabato mattina alle pagina 2 di 4 ore 9,00 continuativamente con pernotto fino alla Domenica fino alle ore 19,00 quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
2) Vacanze estive: il padre terrà con sé il minore 7 gg consecutivi nel mese di luglio e 8 gg nel mese di Agosto previo accordo tra le parti.
3) Il periodo natalizio diviso in due fasce dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio, osservando tra i genitori il criterio dell'alternanza annuale.
4) Periodo pasquale diviso in due fasce di tre giorni ciascuna - l'uno comprensivo del giorno di
Pasqua e l'altro comprendente la Pasquetta - sempre osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
5) Festa del Papà con il padre. Il compleanno del minore preferibilmente con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi.
Fatti salvi diversi accordi assunti congiuntamente tra le parti.
- Le parti, inoltre, sono addivenuti ad un accordo sulle modalità di visita tra il sig. ed il CP_1 figlio minore anche per il periodo in cui la ricorrente sig.ra si trasferirà, Per_1 Parte_1 unitamente al figlio minore , dalla città di Pescara a quella di Padova, come di seguito Per_1 rappresentato.
a) A Week end alterni il sig. e la sig.ra si incontreranno presso Controparte_1 Parte_1
Rimini (stazione ferroviaria o casello autostradale secondo accordo tra le parti) dal primo pomeriggio del Venerdì ove la madre darà in consegna il figlio minore al padre con il quale Per_1 lo stesso trascorrerà continuativamente il fine settimana fino al tardo pomeriggio della Domenica laddove le parti si incontreranno sempre presso la località di Rimini ed il padre consegnerà in custodia alla madre. Fermo restando detta modalità, è comunque concessa facoltà alla Per_1 sig.ra di accompagnare il minore, nei week end di spettanza del padre, dal pomeriggio del Pt_1
Venerdì fino al pomeriggio della Domenica, presso la città di Pescara quale residenza del padre ove il minore trascorrerà con quest'ultimo l'intero week. Parimenti al sig. è concessa CP_1 facoltà di recarsi a Padova per prendere il figlio nei week end di sua spettanza e tenerlo con sé dal
Venerdì pomeriggio continuativamente fino al tardo pomeriggio di Domenica allorquando lo riconsegnerà alla madre.
La medesima modalità di incontro tra i genitori per la presa in custodia del minore sarà prevista per gli ulteriori periodi di seguito indicati.
b) Periodo estivo: il minore trascorrerà con il padre 10 gg a Luglio 10 gg ad Agosto da concordarsi previamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 3 di 4 c) Periodo natalizio diviso in due periodi dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio, osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
d) Periodo pasquale diviso in due periodi di tre giorni ciascuno l'uno comprensivo del giorno di
Pasqua e l'altro comprendente il giorno di Pasquetta, sempre osservando il criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
e) Il compleanno del minore preferibilmente con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con ciascuno di essi.
Fatti salvi diversi accordi congiunti tra le parti.
Spese compensate.
4. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) dispone la parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data
13.07.2022 (nel procedimento n. 1439/2022 V.G.) alle condizioni concordate dalle parti;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 20 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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