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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Baronti e dall'Avv. Gianluca Corrias
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2
il 21/11/2024, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 21/6/1997 a San Possidonio (MO), trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1997, parte II, serie A, atto n. 4; - dalla loro unione sono nati i figli (16/6/2000) e (17/2/2003), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni, economicamente non autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 14452/2021 del 1/10/2021, reso nel procedimento R.G. N. 794/2021, (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi hanno prodotto dichiarazioni e documentazione attestanti la loro situazione reddituale e si dichiarano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.06.1997
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Possidonio, atto n. 4 parte 2 serie A anno
1997;
2) ordinare al Comune di San Possidonio la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro di
Stato Civile, nonché disporre ogni ulteriore adempimento di legge;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) omologare le seguenti condizioni di divorzio:
- La casa familiare, unitamente a tutti gli immobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla IG.ra , che continuerà Parte_2
a viverci con i due figli.
- La IG.ra si farà carico di tutte le spese correnti di gestione della casa familiare, Parte_2
quali utenze e manutenzione ordinaria.
- Le eventuali spese future di manutenzione straordinaria, saranno a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo.
- Il IG. a titolo di concorso al mantenimento, verserà a favore del figlio un Parte_1 Per_1
assegno mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente al 100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta a lui intestato, IBAN:
[...].
- Il IG. a titolo di concorso al mantenimento, verserà a favore del figlio Parte_1 Per_2
un assegno mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente al 100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta a lui intestato, IBAN:
[...]. - Saranno a carico dei IG.ri e , nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute Parte_1 Pt_2 nell'interesse di entrambi i figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie necessarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto, resteranno interamente a carico del genitore che le ha anticipate.
- L'autovettura TG. ED047WC, modello Mini, intestata al IG. rimarrà in uso Parte_1
esclusivo ai due figli. Le spese relative ad assicurazione e bollo saranno a carico del proprietario, mentre le spese annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dei IG.ri
e , nella misura del 50%. Parte_1 Pt_2
- Per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del Codice civile che regolano la materia”.
2. L'udienza di comparizione del 16/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (21/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 1/10/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Visto l'accordo raggiunto tra i ricorrenti, le spese di lite devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a San Possidonio in data 21/6/1997 (atto n. 4, parte II, serie A, anno
[...] Parte_2
1997);
- dispone che:
▪ la casa familiare, unitamente a tutti gli immobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata a , che ivi vivrà Parte_2
con entrambi i figli;
▪ sono poste a carico di tutte le spese correnti di gestione della casa Parte_2
familiare, quali utenze e manutenzione ordinaria;
▪ le eventuali spese future di manutenzione straordinaria sono poste a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore del figlio la somma Parte_1 Per_1 mensile di € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da rivalutare annualmente al
100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta allo stesso intestato: IBAN: [...];
- pone a carico di 'obbligo di versare a favore del figlio la somma Parte_1 Per_2 mensile di € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da rivalutare annualmente al
100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta allo stesso intestato: IBAN: [...];
- pone le spese straordinarie per i figli a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno
(spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, ad eccezione delle spese mediche mutuabili).
Le spese straordinarie necessarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto, resteranno interamente a carico del genitore che le ha anticipate;
- dà atto che: ▪ l'autovettura TG. ED047WC, modello Mini, intestata a rimarrà in uso Parte_1
esclusivo ai due figli. Le spese relative ad assicurazione e bollo saranno a carico del proprietario, mentre le spese annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Possidonio di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 12/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Baronti e dall'Avv. Gianluca Corrias
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I IG.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2
il 21/11/2024, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 21/6/1997 a San Possidonio (MO), trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1997, parte II, serie A, atto n. 4; - dalla loro unione sono nati i figli (16/6/2000) e (17/2/2003), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni, economicamente non autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 14452/2021 del 1/10/2021, reso nel procedimento R.G. N. 794/2021, (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi hanno prodotto dichiarazioni e documentazione attestanti la loro situazione reddituale e si dichiarano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 21.06.1997
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Possidonio, atto n. 4 parte 2 serie A anno
1997;
2) ordinare al Comune di San Possidonio la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro di
Stato Civile, nonché disporre ogni ulteriore adempimento di legge;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) omologare le seguenti condizioni di divorzio:
- La casa familiare, unitamente a tutti gli immobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla IG.ra , che continuerà Parte_2
a viverci con i due figli.
- La IG.ra si farà carico di tutte le spese correnti di gestione della casa familiare, Parte_2
quali utenze e manutenzione ordinaria.
- Le eventuali spese future di manutenzione straordinaria, saranno a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo.
- Il IG. a titolo di concorso al mantenimento, verserà a favore del figlio un Parte_1 Per_1
assegno mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente al 100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta a lui intestato, IBAN:
[...].
- Il IG. a titolo di concorso al mantenimento, verserà a favore del figlio Parte_1 Per_2
un assegno mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente al 100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta a lui intestato, IBAN:
[...]. - Saranno a carico dei IG.ri e , nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute Parte_1 Pt_2 nell'interesse di entrambi i figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal
S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie necessarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto, resteranno interamente a carico del genitore che le ha anticipate.
- L'autovettura TG. ED047WC, modello Mini, intestata al IG. rimarrà in uso Parte_1
esclusivo ai due figli. Le spese relative ad assicurazione e bollo saranno a carico del proprietario, mentre le spese annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dei IG.ri
e , nella misura del 50%. Parte_1 Pt_2
- Per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del Codice civile che regolano la materia”.
2. L'udienza di comparizione del 16/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (21/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 1/10/2021; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Visto l'accordo raggiunto tra i ricorrenti, le spese di lite devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a San Possidonio in data 21/6/1997 (atto n. 4, parte II, serie A, anno
[...] Parte_2
1997);
- dispone che:
▪ la casa familiare, unitamente a tutti gli immobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata a , che ivi vivrà Parte_2
con entrambi i figli;
▪ sono poste a carico di tutte le spese correnti di gestione della casa Parte_2
familiare, quali utenze e manutenzione ordinaria;
▪ le eventuali spese future di manutenzione straordinaria sono poste a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore del figlio la somma Parte_1 Per_1 mensile di € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da rivalutare annualmente al
100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta allo stesso intestato: IBAN: [...];
- pone a carico di 'obbligo di versare a favore del figlio la somma Parte_1 Per_2 mensile di € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, da rivalutare annualmente al
100% dell'indice ISTAT al consumo, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese sul c.c. Posta allo stesso intestato: IBAN: [...];
- pone le spese straordinarie per i figli a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno
(spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, ad eccezione delle spese mediche mutuabili).
Le spese straordinarie necessarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto, resteranno interamente a carico del genitore che le ha anticipate;
- dà atto che: ▪ l'autovettura TG. ED047WC, modello Mini, intestata a rimarrà in uso Parte_1
esclusivo ai due figli. Le spese relative ad assicurazione e bollo saranno a carico del proprietario, mentre le spese annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Possidonio di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 12/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina