Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 novembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 novembre 1989 |
Commentario • 1
- 1. Consiglio Superiore delle ComunicazioniRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 5 dicembre 2007 · 0.72291833
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2023, n. 802Provvedimento: N. R.G. 1500/2020 N. SENT. 802/2023 LA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai signori magistrati: dott.ssa Manuela Saracino - Presidente dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA Parte_1 - nata a [...] il [...], c. f. C.F._1 , con domicilio in Viale della Repubblica n. 92, 70125 Bari - assistita e difesa dall'avv. CONCETTA SANTOCHIRICO - c. f. C.F._2 -; -appellante- E Controparte_1 - c. f. P.IVA_1 , con domicilio in via Amendola n. 116, c/o [...] Controparte_2 70126 Bari - assistita e difesa dall'avv. ANITA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni concernenti il personale
- Art. 1. (Reclutamento). 1. L' articolo 12 ed il terzo comma dell' articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono abrogati.
2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883 , 25 giugno 1983, n. 4884 , e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.
3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.
4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o piu' province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.
5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, e' formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parita' di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.
7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validita' le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.
8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.
10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell' articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 ; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianita'. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.
11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, e' attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, gia' espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell' articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873 ; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validita' triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , come modificato ed integrato per effetto dell' articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 . Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , come modificata dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 , e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818 .
12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo restando quanto previsto dal comma 13, e' disciplinata dall' articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 .
13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi gia' espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873 , quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore eta'.
NOTE
Parte di provvedimento in formato grafico - Art. 2. (Passaggi di categoria per mansioni superiori). 1. In deroga agli articoli 1 , 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed agli articoli 7 , 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonche', per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, puo' partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianita' richiesto dall' articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.
3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, e' consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a piu' concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell' articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.
8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione e' consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.
9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.
10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
11. Nulla e' innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui puo' accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.
Note all'art. 2:
Parte di provvedimento in formato grafico