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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA AN MARIA TO CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 673/2020 R.G.A.C vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Mosca, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Eritrea
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Palaia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Fatto e diritto
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_1
416/2020 resa sulla domanda da lui proposta nei confronti dell' Controparte_1
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa
1 assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed
è stato nominato quale Consigliere relatore la Dott.ssa NA RI.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione le parti non hanno depositato le note la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 10.12.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c.,
Neanche nel nuovo termine sono state depositate le note.
Com'è noto, l'art. 127 ter quarto comma c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 26.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del
28.11.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma
4°, c.p.c. “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
NA RI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA AN MARIA TO CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 673/2020 R.G.A.C vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), alla Via Panoramica n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Mosca, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Eritrea
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Palaia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Fatto e diritto
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_1
416/2020 resa sulla domanda da lui proposta nei confronti dell' Controparte_1
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa
1 assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed
è stato nominato quale Consigliere relatore la Dott.ssa NA RI.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione le parti non hanno depositato le note la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 10.12.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c.,
Neanche nel nuovo termine sono state depositate le note.
Com'è noto, l'art. 127 ter quarto comma c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte in vista dell'udienza cartolare del 26.11.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del
28.11.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma
4°, c.p.c. “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
NA RI
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