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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1916/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
UI ZI GA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1916/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 C.F._1
NO e dell'avv. LORENZINA IEZZI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CINZIA CP_1 C.F._2
MARGANELLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.6.2025 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto CP_1 dalle parti il 17.6.2017 a Serramonacesca alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo nello specifico l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, Per_1 proponendo un piano di regolamentazione del diritto di visita paterno e chiedendo altresì la conferma di quanto statuito in sede di separazione in ordine al mantenimento della e della figlia minore Pt_1
Per_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2025, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso della figlia minore, proponendo tuttavia una propria regolamentazione del diritto di visita, in particolare chiedendo il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile e che il contributo al mantenimento in favore della figlia venisse stabilito in € 300. Il resistente ha altresì avanzato domanda riconvenzionale Per_1 chiedendo che la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni endofamiliari con il pagamento della somma di euro 10.000,00 o di altra somma ritenuta equa.
Con ordinanza del 28.11.2025 venivano confermate le condizioni concordate in sede di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
1324/2019 del 26.3.2019, pubblicato in data 24.4.2019, del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve proseguire sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 17.6.2017 nel Comune di Serramonacesca (PE) e trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 4, parte II, serie A - anno 2017;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Serramonacesca di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Pescara 10 dicembre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio UD Relatore
UI ZI GA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1916/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 C.F._1
NO e dell'avv. LORENZINA IEZZI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CINZIA CP_1 C.F._2
MARGANELLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.6.2025 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto CP_1 dalle parti il 17.6.2017 a Serramonacesca alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo nello specifico l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, Per_1 proponendo un piano di regolamentazione del diritto di visita paterno e chiedendo altresì la conferma di quanto statuito in sede di separazione in ordine al mantenimento della e della figlia minore Pt_1
Per_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.9.2025, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso della figlia minore, proponendo tuttavia una propria regolamentazione del diritto di visita, in particolare chiedendo il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile e che il contributo al mantenimento in favore della figlia venisse stabilito in € 300. Il resistente ha altresì avanzato domanda riconvenzionale Per_1 chiedendo che la ricorrente venisse condannata al risarcimento dei danni endofamiliari con il pagamento della somma di euro 10.000,00 o di altra somma ritenuta equa.
Con ordinanza del 28.11.2025 venivano confermate le condizioni concordate in sede di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
1324/2019 del 26.3.2019, pubblicato in data 24.4.2019, del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve proseguire sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 17.6.2017 nel Comune di Serramonacesca (PE) e trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 4, parte II, serie A - anno 2017;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Serramonacesca di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
Pescara 10 dicembre 2025
Il UD relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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