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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2181/2024
Udienza “cartolare” del 1.12.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. MO UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2181/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 942/2023, depositata in data 22.1.2024, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Federico Fabbri (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Altopascio (LU), Via Roma n. 22, giusto mandato posto in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_2 della stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: Nel merito: riformare integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Lucca n.942/2023 pubblicata in data 22.01.2024 accogliendo l'appello formulato e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare privi di effetto i verbali di accertamento n.ro 574881339 e n. 574881231 emessi dal Comando Carabinieri Stazione di Altopascio in data 27.05.2023. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata: “rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale conducente, e , quale obbligato in solido, con ricorso al Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Lucca, proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione n. 574881231 e n.
574881339 emessi dal Comando dei Carabinieri di Altopascio a seguito del sinistro avvenuto in Via della Galeotta di Altopascio in data 11.5.2023, con cui venivano contestate, rispettivamente, la violazione dell'art. 141 commi 3 e 8, per aver omesso di regolare la velocità in prossimità di un'intersezione, e la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 C.d.S., per essersi il conducente avvicinato all'intersezione senza usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Lamentavano, in via preliminare, che con due distinti verbali veniva sanzionata la stessa condotta di adozione di una velocità non adeguata in prossimità di una intersezione e, nel merito, che questi non indicavano i dati oggettivi su cui trovavano il loro fondamento ma mere formule di stile.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente quanto dedotto in fatto e Controparte_1 in diritto da parte del ricorrente, riportandosi alle controdeduzioni rilasciate dall'organo accertatore e depositando il rilievo planimetrico ed alcune fotografie relative allo stato dei luoghi ma non la copia integrale del rapporto di sinistro redatto dall'autorità.
Con la sentenza n. 942/2023, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso, affermando la legittimità della contestazione di entrambe le violazioni e applicando l'art. 198 comma 1 C.d.S. poiché le violazioni venivano commesse con un'unica condotta.
e impugnavano la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello, censuravano la sentenza per omessa e/o errata applicazione dell'art. 7 comma 10 D. Lgs. 150/2011 nella misura in cui il giudice di prime cure procedeva a una parziale e arbitraria valutazione dello scarno quadro probatorio.
Con il secondo, lamentavano l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 141 comma 3 C.d.S. dal momento che confermava la legittimità del verbale di contestazione nonostante fosse carente degli elementi oggettivi da cui desumere in concreto l'inadeguatezza/pericolosità della velocità tenuta dal conducente.
Infine, con il terzo, contestavano la sentenza per errata interpretazione e applicazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., avendo il giudice dato una parziale lettura della documentazione allegata dall'amministrazione in primo grado e ritenuto sussistente la violazione. Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado nonché la legittimità del provvedimento emesso.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione per il 9.6.2025, poi rinviata al 1.12.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui parte appellante censura le conclusioni del giudice di prime cure poiché raggiunte sulla base di un quadro probatorio scarno e insufficiente non è meritevole di accoglimento.
In particolare, la parte lamenta la mancata produzione della “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento” da parte dell'amministrazione, mancando, ad esempio, le dichiarazioni rilasciate dai conducenti, ma, in realtà, ciò che è necessario ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio è il deposito di documentazione idonea e sufficiente a ricostruire e valutare in giudizio la contestazione effettuata.
Nel caso di specie, è pacifico, poiché ammesso dagli attori, che venivano prodotti in giudizio i verbali di accertamento e contestazione, le controdeduzioni dell'organo accertatore contenenti la puntuale descrizione della ricostruzione dei fatti e dell'operato svolto, lo schizzo planimetrico del sinistro contenente l'individuazione del punto d'urto e la documentazione fotografica relativa allo stesso e alle condizioni dei mezzi coinvolti.
Tali atti consentivano nel giudizio di prime cure e consentono nell'odierno giudizio di evincere la dinamica del sinistro e, in particolare, le condotte tenute dai conducenti grazie alla posizione dei veicoli coinvolti a seguito dell'incidente (il veicolo riferibile agli appellanti è stato rinvenuto a oltre trenta metri di distanza dal punto d'urto), alla valutazione dei gravi danni da questi subiti
(distruzione quasi totale dei veicoli ed esplosione degli air bag) e all'esatta individuazione del punto d'urto in corrispondenza dell'incrocio.
Peraltro, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, negli atti sono pure presenti le dichiarazioni dell'appellante conducente nella misura in cui si legge in entrambi i verbali, a fianco della dicitura “il trasgressore dichiara”, “niente” accompagnato dalla sua firma.
È, poi, del tutto privo di pregio quanto affermato in ordine all'avvenuta collisione “quando era stata quasi del tutto oltrepassata l'intersezione” e alla conseguente impossibilità di porre in essere manovre di emergenza dal momento che, pacificamente, il punto d'urto è proprio in corrispondenza dell'incrocio, non dopo, e che, evidentemente il veicolo antagonista era visibile già prima dell'urto.
Ad ogni modo, ai fini del presente giudizio è irrilevante che il sinistro sia stato cagionato dall'altro conducente dal momento che le contestazioni riguardano la condotta imprudente dell'appellante, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del sinistro.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente per l'omogeneità delle doglianze rappresentate.
In essi parte appellante lamenta l'errata applicazione e interpretazione degli artt. 141 e 145 C.d.S., reiterando contestazioni allo scarno quadro probatorio e aggiungendo che i verbali non contenevano una rigorosa enunciazione degli elementi oggettivi da cui venivano desunte le violazioni.
Anche tali motivi di appello non sono meritevoli di accoglimento.
Rispetto al lamentato scarno quadro probatorio, si rinvia a quanto già affermato in relazione al primo motivo di appello.
Quanto al contenuto dei verbali opposti si osserva che, come già affermato dal giudice di primo grado, i Carabinieri hanno indicato precisamente i riferimenti di tempo e di luogo e la condotta tenuta così da consentire l'accertamento dei fatti contestati nell'immediatezza.
La motivazione degli stessi, pur sintetica per evidenti ragioni di spazio di redazione nel verbale precompilato e di tempo, attesa la contestazione immediata, risulta completa e idonea ad assicurare la comprensione dei fatti contestati funzionale all'esercizio del diritto di difesa che, per l'appunto, è stato esercitato compiutamente.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, i verbali contengono espressamente gli estremi delle violazioni, le circostanze dei fatti e le condotte sanzionate per come ricostruite dall'organo accertatore “a seguito dei rilievi foto planimetrici del sinistro stradale occorso il … ore
… in …”.
Rispetto al verbale di contestazione della violazione dell'art. 145 C.d.S. si osserva, peraltro, che sono contenute indicazioni puntuali relative all'inadeguatezza/pericolosità della condotta tenuta attesa l'enunciazione che, nella circostanza, attesa la velocità non commisurata al tratto di strada e alla presenza di intersezione, il conducente non si avvedeva della presenza di altro veicolo e del pericolo di collisione con lo stesso.
Inoltre, come già accennato, non è dirimente il fatto che la responsabilità dell'incidente è attribuibile o meno al conducente del veicolo antagonista dal momento che la contestazione di cui ai verbali opposti non riguardano la sua causazione ma la violazione dell'obbligo di tenere una condotta diligente e prudente alla guida, finalizzata alla prevenzione di sinistri, che prescinde dalla loro causazione. Tali violazioni, infatti, possono essere accertate (e lo sono state) a prescindere da qualsiasi eventuale contributo del conducente nella determinazione dell'incidente giacché, vista la presenza di un'intersezione e la possibile presenza di altri veicoli, la condotta dovuta era quella di adeguare la velocità e di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Pertanto, bene ha fatto il giudice di primo grado a non tener conto di tali circostanze.
Alla luce di quanto emerso dalla documentazione in atti, risulta provato che la condotta di guida tenuta dal conducente è stata imprudente e inadeguata alle caratteristiche della strada, integrando, così, le violazioni contestate.
Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta certamente corretta;
del pari, i provvedimenti opposti.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata;
conseguentemente, l'opposizione avanzata da e in primo Parte_1 Parte_2 grado deve essere definitivamente rigettata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori medi tabellari per lo scaglione di riferimento esclusa la fase
“istruttoria/trattazione”, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma la sentenza del
Giudice di Pace di Lucca;
per l'effetto, rigetta definitivamente l'opposizione formulata da Pt_1
e .
[...] Parte_2
Condanna gli stessi al pagamento delle spese di lite di questo grado, liquidate in €. 462,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge.
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
MO UC