Art. 50. Commissione giuridicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
b) da un magistrato di tribunale;
c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; (1) ((4)) d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica.
Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura ((di prima classe)) di seconda classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. ((4)) La Commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.
Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.
Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 9) che "All' art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe"".
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
b) da un magistrato di tribunale;
c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; (1) ((4)) d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica.
Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura ((di prima classe)) di seconda classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. ((4)) La Commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.
Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.
Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 9) che "All' art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe"".