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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/12/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. RA LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 451/2023 promossa da:
(avv. ZANNELLA PAOLA) Parte_1
contro
(avv. TANCREDI GIANPAOLO) Controparte_1
( avv. CALONICO ARMANDO) Controparte_2
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riserva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.04.2017 la conveniva Parte_2
in giudizio e la per sentirle condannare in solido fra loro al ristoro Controparte_2 Parte_1
dei danni relativi all'evento verificatosi in data 17.07.2016 presso il mulino di proprietà della società attrice.
Assumeva quest'ultima che parte attrice che il sinistro era stato causato dall'autoarticolato CO tg
DY651KK di proprietà e condotto da , assicurato , che al momento dello Controparte_2 CP_3
scarico del mezzo ricolmo di grano avrebbe causato il ribaltamento del rimorchio finito sullo scarico della fossa di ricezione del grano danneggiandola per mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali.
Quantificava il danno in € € 51.028,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia .
pagina 1 di 10 Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e deducendo, in particolare, Parte_1
che il caso di specie non rientrava nelle ipotesi di risarcimento da “circolazione stradale”, trattandosi di fatto accaduto all'interno del molino di proprietà della società attrice escludendo ipotesi di responsabilità solidale con il CP_2
Si costituiva altresì ritualmente instando per il rigetto della domanda attorea perché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva dichiarare la responsabilità del dei danni arrecati al rimorchio tg.to AB0756 addebitabile alla società persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
,assumendo che il dipendente della predetta società, azionando in modo non adeguato il ribaltamento della pedana, aveva causato il rovesciamento del rimorchio danneggiandolo gravemente e, in via riconvenzionale condannare ex art 2043 e 2049 c.c. la società attrice a risarcire il danno complessivo ammontante ad euro 21.470,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria di cui euro 16.470,00 per danno emergente ed auro 5.000,00 per lucro cessante, oltre interessi dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita mediante prove orali e nomina di C.T.U. .
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/11/2022 la società attrice dava atto della avvenuta costituzione in giudizio ex art. 111 cpc della società subentrata alla soc. Controparte_1
giusta atto per Notar del 28/05/2018 sicchè faceva Parte_2 Persona_1
propria la domanda essendo subentrata alla soc. riportandosi Parte_2 Parte_2
alle conclusioni, deduzioni ed eccezioni tutte articolate dalla soc. Parte_2
giusta comparsa depositata il 24.10.2022 .
[...]
Il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 642/2023 pubblicata l'8.03.2023, accoglieva la domanda attorea e dichiarava responsabile esclusivo del sinistro. Controparte_2
Condanna e , in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_2 Parte_1
seguenti somme: euro 20.116,00 +Iva come da preventivo n. 064-16 del 05.08.2016 da parte della
Euro 2.912,00 ( doc 23) per la pulizia degli ambienti Parte_3
Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava i convenuti al pagamento delle spese.
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della richiamando la Controparte_1
sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 23225/2016 secondo cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” in tutti i rapporti facenti capo alla società scissa.
pagina 2 di 10 Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU che, all'esito del sopralluogo presso la fossa dove si era verificato il sinistro e dopo aver assistito ad una procedura di scarico di grano, ha affermato che
“l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno di proprietà di parte convenuta.
Questo perché il sollevamento della pedana di scarico avviene lentamente in modo graduale e la sua inclinazione finale non raggiunge valori tali da causare il ribaltamento del mezzo sopra posizionato a sponde aperte.
Per questi motivi
, con tutti i limiti che il caso impone, la causa del sinistro è verosimilmente da attribuirsi alla condotta dell'autista dell'autotreno che ha omesso nella circostanza di azionare tutti i dispositivi di sblocco delle sponde del rimorchio, impedendo la completa fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Condivideva, altresì, le seguenti ulteriori argomentazioni sviluppate dal CTU:
1) nel corso del sinistro oggetto di causa si era ribaltato soltanto il rimorchio e non il semirimorchio, anch'esso pieno di grano, dell'autotreno di parte convenuta. Se il sinistro fosse dipeso esclusivamente dal manovratore della piattaforma di sollevamento, come sostenuto da parte convenuta, non si comprende si sia ribaltato soltanto il rimorchio e non anche il semirimorchio dell'autotreno di parte convenuta;
2) guardando le fotografie acquisite dalle parti e scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, si vedono residui di grano sulla griglia della fossa di raccolta soltanto in corrispondenza del semirimorchio. La situazione è chiaramente visibile a pag. 12 delle osservazioni dell'ing.
, consulente tecnico di parte attrice. Questo significa che le sponde laterali del Persona_2
rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Aggiungeva che lo stesso in sede di interrogatorio formale reso alla udienza del CP_2
22/02/2019, aveva dichiarato che “...E' vera la circostanza n.6 ma nel caso di specie io non ho sganciato le catene...” riconoscendo, altresì, la paternità della dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta in data 15.07.2016.
Valorizzava, altresì, le dichiarazioni rese dagli informatori , Testimone_1 Testimone_2
e che avevano confermato che a causare l'incidente era stato il Testimone_3 Testimone_4
CP_2
Anche in ordine al quantum il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU che aveva determinato il danno nella misura di €. 20.116,00 + I.V.A ritenendo congrua la somma indicata nel preventivo n.
pagina 3 di 10 064-16 del 05.08.2016 di € 20.116,00 + I.V.A da parte della nonché in € 2.912,00 Parte_3
per quanto riguarda la pulizia degli ambienti.
Dall'accoglimento della domanda di parte attrice conseguiva il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto . Controparte_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze probatorie da parte del Tribunale che aveva omesso di riconoscere la responsabilità del sinistro in capo alla essendosi il rimorchio ribaltato esclusivamente per un errore Controparte_1
nella manovra effettuata dal dipendente della società e non da altri come affermato nella perizia di parte redatta dall'ing. . Per_3
Contestava, altresì, l'omessa acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza e alle prescrizioni normative relative alla manovra di conferimento del grano.
Secondo l'appellante era documentalmente provato che le sponde e le catene erano aperte come emergeva dai reperti fotografici forniti dalla Controparte_1
Lamentava altresì:
- l'erronea valutazione, nella dinamica del sinistro, del ribaltamento del solo rimorchio, omettendo di considerare che il semirimorchio intanto non si era ribaltato in quanto aveva un peso diverso;
- la valutazione parcellizzata delle dichiarazioni rese dal CP_2
- l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori;
Si costituivano la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
Si costituiva, altresì, aderendo ai motivi di appello articolati da e Controparte_2 Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
L'appello non può essere accolto.
La responsabilità del per il sinistro occorso si fonda su plurime risultanze probatorie che il CP_2
primo giudice ha vagliato sia singolarmente che nella loro unitarietà.
Rilevano, in primo luogo, le dichiarazioni confessorie rese, nell'immediatezza del fatto, dal CP_2
che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità mai formalmente disconosciuta e in sede di interrogatorio formale, reso alla udienza del 22/02/2019, ha ammesso di non aver sganciato le catene
(“...E' vera la circostanza n.6 ma nel caso di specie io non ho sganciato le catene...”).
Il Tribunale ha valorizzato, altresì, le dichiarazioni rese dagli informatori , Testimone_1 Tes_2
e che hanno confermato integralmente che a causare l'incidente fu
[...] Testimone_3
proprio esso che aveva omesso di sganciare le catene per far defluire correttamente il grano. CP_2
pagina 4 di 10 Sulla stessa linea si pongono le dichiarazioni rese, all'udienza del 21.02.2020, da che Testimone_4
ha riferito che, pur non essendo stato presente al momento dell'accaduto, la sua attenzione era stata richiamata dal frastuono generato dalla caduta del rimorchio precisando: “Quando sono sopraggiunto posso confermare che le catene laterali del rimorchio erano agganciate.. Confermo che quando sono arrivato i pistoni che alzano il ribaltabile del rimorchio stesso, che possono essere azionati solo dall'interno della cabina del camion erano alzati...Quando sono arrivato ho visto il che CP_2 scendeva dalla cabina del suo camion e l'ho sentito urlare e dichiararsi responsabile dell'accaduto.
L'ho visto scendere dalla motrice”.
Trattasi di dichiarazioni univoche rese da più informatori la cui attendibilità non può essere riduttivamente messa in dubbio da una mera rilettura delle spesse.
Parte appellante ha evidenziato dei profili contraddittori nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_3 che di seguito si riportano: “Confermo la circostanza n. 1 e preciso che appena prima avevo personalmente rilevato il campione di grano trasportato da , proceduto alle analisi e CP_2 prestato il consenso allo scarico. Quindi vedevo il posizionare il carico sulla fossa”. CP_2
Secondo l'appellante il teste, nel confermare le circostanze n.ri 5, 6, 7 e 8 avrebbe così precisato:
“Confermo la circostanza n. 8 tanto posso dire non perché ho conoscenze tecniche ma lavorando da oltre 20 anni nel settore” “Posso confermare che il sig. omise di sganciare le sponde CP_2
laterali del rimorchio. Io mi trovavo nel gabbiotto che è vetrato ad un metro dalla motrice. Io ho visto che il apriva le sponde da cui defluiva il grano ma non ho visto in quale Controparte_2 misura le catene interne fossero sganciate”.
Secondo l'appellante le suindicate dichiarazioni confermerebbero l'apertura delle sponde e quindi la responsabilità esclusiva dell'operaio addetto alle operazioni di terra.
In realtà la dichiarazione del teste non è contraddittoria poiché riferisce, senza esitazioni, in Tes_3 ordine all'omessa apertura delle sponde lasciando intendere che, per una buona riuscita dello scarico,
l'apertura deve essere regolare.
Tali conclusioni, del resto, trovano integrale conferma nelle rilevazioni del CTU che ha accertato
“l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno di proprietà di parte convenuta”.
Il Tribunale ha condiviso, altresì, le conclusioni del CTU rassegnate all'esito del sopralluogo presso la fossa di scarico del grano nonché dopo aver assistito ad una procedura di scarico sia pur ad opera di un automezzo diverso.
Il CTU ha, quindi, affermato che “l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno pagina 5 di 10 di proprietà di parte convenuta. Questo perché il sollevamento della pedana di scarico avviene lentamente in modo graduale e la sua inclinazione finale non raggiunge valori tali da causare il ribaltamento del mezzo sopra posizionato a sponde aperte.
Per questi motivi
, con tutti i limiti che il caso impone, la causa del sinistro è verosimilmente da attribuirsi alla condotta dell'autista dell'autotreno che ha omesso nella circostanza di azionare tutti i dispositivi di sblocco delle sponde del rimorchio, impedendo la completa fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Il Tribunale, a riscontro delle predette conclusioni, ha valorizzato le seguenti ulteriori argomentazioni anche di ordine logico:
1) nel corso del sinistro oggetto di causa si era ribaltato soltanto il rimorchio e non il semirimorchio, anch'esso pieno di grano, dell'autotreno di parte convenuta. Se il sinistro fosse dipeso esclusivamente dal manovratore della piattaforma di sollevamento, come sostenuto da parte convenuta, non si comprende si sia ribaltato soltanto il rimorchio e non anche il semirimorchio dell'autotreno di parte convenuta;
2) dalle fotografie scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, si vedono residui di grano sulla griglia della fossa di raccolta soltanto in corrispondenza del semirimorchio. La situazione è chiaramente visibile a pag. 12 delle osservazioni dell'ing. , consulente Persona_2
tecnico di parte attrice. Questo significa che le sponde laterali del rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Si delinea un compendio probatorio solido, fondato da più risultanze probatorie aventi natura e fonte diversa ma tutte univocamente convergenti verso l'individuazione del come responsabile CP_2 dell'incidente.
A fronte di tali risultanze, le censure sollevate da parte appellante sono generiche e/o comunque
.inidonee a scalfire il ragionamento del primo giudice.
L'appellante invoca l'omessa acquisizione del manuale della sicurezza e ascrive la responsabilità del sinistro esclusivamente al dipendente della società addetto alla piattaforma di scarico senza, tuttavia, prospettare una convincente ricostruzione degli eventi che tenga conto, altresì, di tutte le risultanze probatorie valorizzate dal Tribunale.
L'assunto della responsabilità esclusiva dell'operatore addetto alla piattaforma di scarico si fonda sulla relazione tecnica redatta dal perito di ing. che “sulla base delle informazioni e Pt_1 Per_3
rilievi eseguiti sopralluogo sulla struttura oggetto del danno e della documentazione fotografica fornita dalla controparte” ha accertato che i danni sono stati provocati dal ribaltamento del rimorchio.
pagina 6 di 10 Ha spiegato che “lo scarico avviene ad opera degli operai del mulino addetti a tale operazione che viene eseguita all'interno di una cabina di comando della piattaforma. L'autista del mezzo provvede solamente all'apertura delle sponde, poi si allontana dall'area di scarico. La piattaforma su cui staziona il mezzo viene alzata da un lato inclinando così l'intero veicolo al fine di agevolare lo scarico del grano all'interno della fossa”
Ha concluso: “il ribaltamento del veicolo avveniva esclusivamente ad opera del manovratore della piattaforma che inclinando il veicolo non si accorgeva che il deflusso del grano non avveniva in modo regolare” (vd. perizia allegata agli atti del primo grado). Per_3
La perizia è assertiva e generica poichè perviene alle conclusioni sulla base dell'ordinario svolgimento delle operazioni di scarico senza menzionare ulteriori risultanze probatorie che, invece, arricchiscono la consulenza redatta dal CTU nominato in primo grado deponendo per un andamento anomalo di quelle operazioni.
La perizia menziona genericamente delle fotografie fornite dalla società che mostrerebbero le Per_3
sponde del rimorchio aperte.
Trattasi, tuttavia, di un particolare che non solo non collima con il solido compendio probatorio valorizzato dal primo giudice, ma non ha valenza univoca non potendosi escludere che l'apertura delle sponde, rappresentata nelle foto, sia avvenuta per effetto dell'urto, né è dato comprendere se si tratti di un'apertura totale o solo parziale e quindi insufficiente a far defluire regolarmente il carico.
Peraltro, dalla stessa relazione emerge il ruolo centrale, da un punto di vista causale, dell' Per_3 apertura delle sponde da parte dell'autista che è propedeutica al regolare scarico del grano.
La dinamica del sinistro descritta in perizia ascrive la responsabilità esclusivamente all'operaio addetto alla piattaforma senza alcuna considerazione né valutazione della condotta del CP_2
Non v'è alcuna menzione delle sponde laterali aperte e delle catene delle sponde sganciate.
Senza contare che si tratta di circostanze smentite dal CTU che ha superato, altresì, i rilievi sollevati dai CTP.
Generiche sono altresì le giustificazioni addotte dall'appellante in ordine al:
- ribaltamento del solo rimorchio dovuto al diverso peso del semirimorchio;
- alla dichiarazioni di responsabilità del che sarebbe stato costretto a sottoscriverla;
CP_2
- alle dichiarazioni rese dagli informatori che sarebbero inattendibili avendo confermato che il dispositivo di ribaltamento viene azionato da un operaio a terra senza, tuttavia, ricordarne il nominativo.
Trattasi di argomentazioni deboli, prive di riscontro probatorio, inidonee ad incrinare il compendio probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 10 Il in sede di interrogatorio formale, ha reso la seguente risposta: “E' vera la circostanza n.6 CP_2
ma nel caso specie io non ho sganciato le catene, e non l'ho fatto anche altre volte perché il mio autoarticolato ha un sistema che mi consente di aprire le sponde a 30 gradi e non a 45, che dovrebbe avvenire se io rimuovessi le catene”.
Il capitolo sub 6) è il seguente: “6) Vero che per far defluire il grano dalle sponde del rimorchio occorre sganciare le sponde del rimorchio liberandole dalle catene”
Sulla base della suindicata dichiarazione, l'appellante sostiene che il rimorchio del come CP_2
tutti gli altri rimorchi similari esistenti sarebbe dotato di un sistema di sicurezza molto semplice che permette di tenere sotto controllo l'apertura delle sponde mediante l'utilizzo delle catene, interne al rimorchio e pertanto non visibili dall'esterno, le quali consentono, nel caso in cui le catene siano agganciate, un'apertura delle sponde di soli 30 gradi, invece, nel caso in cui le catene siano sganciate, le stesse consentono un'apertura delle sponde a 45 gradi. Pertanto anche quando le catene interne al rimorchio sono agganciate consentirebbero comunque l'apertura delle sponde a 30 gradi e conseguentemente consentono il conferimento del grano in fossa in sicurezza.
Trattasi di particolari irrilevanti nella dinamica del sinistro, inidonei a spezzare il nesso causale, sia perché la dotazione del suindicato sistema di sicurezza di cui sarebbe munito il camion del CP_2
non è stata dimostrata, sia perché l'omessa apertura delle catene avrebbe dato luogo ad un'apertura delle sponde insufficiente.
Peraltro, il teste all'udienza del 19.02.2021 ha spiegato che “…tutti noi autisti procediamo allo Tes_5 scarico con le stesse modalità ovvero aprire le sponde per far defluire il grano e allontanarci.” (vd. verbale 20.02.2021) confermando la centralità dell'apertura delle sponde nel contesto della procedura di scarico ai fini della buona riuscita della stessa come valorizzato dal CTU.
Quest'ultimo, in sede di risposta alle osservazioni ha spiegato che nel corso del sopralluogo del
20/07/2021 si è osservato che, una volta posizionato il mezzo sulla pedana ribaltabile e aperte le sponde laterali, l'azionamento del pulsante di avvio dell'inclinazione della pedana fa si che l'operazione avvenga in modo lento e con velocità costante. In particolare la procedura si arresta automaticamente e l'inclinazione finale della pedana non raggiunge livelli tali da causare il ribaltamento del mezzo a sponde aperte. Ha concluso che se le sponde non vengono bene aperte, si impedisce o quantomeno si ostacola il deflusso del grano nella fossa e questa circostanza può provocare il ribaltamento del mezzo.
Il CTU, analizzando le fotografie a colori scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, acquisite dalle parti sulla base del provvedimento del Giudice emesso in data 07/10/2021, ha precisato che non si pagina 8 di 10 vede se tutti i meccanismi di allentamento delle catene di ritenuta e di sblocco delle sponde laterali siano stati correttamente azionati.
Ha definitivamente concluso che l'unica spiegazione possibile è che le sponde laterali del rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano.
Trattasi di rilievi pienamente condivisibili che il Tribunale ha condiviso con congrua motivazione e che non risultano specificamente contestati da parte appellante non potendo riconoscersi alcuna valenza probatorie all'affermazione secondo cui il ribaltamento del solo rimorchio dovuto al diverso peso del semirimorchio.
Parte appellante ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non essere più la titolare del presente rapporto giuridico e processuale, e ciò Parte_2
secondo le stesse dichiarazioni attoree a far tempo dal 28.05.2018, in virtù di scissione societaria
L'eccezione è stata già rigettata dal Tribunale che ha richiamato l'atto a rogito del notaio Per_1
del 28/05/2018, rep. n. 57.694, racc. n. 27.591, registrato a Lucera in data 31/05/2018 al n. 708
[...]
con cui la soc. ha dato corso ad una scissione creando a due Parte_2 società di nuova costituzione e segnatamente la soc.“ e la società Controparte_1
. Controparte_5
Per effetto della predetta scissione la soc. P. IV ), è quindi Controparte_1 P.IV_1
subentrata in ogni e qualsiasi diritto facente capo al ramo di azienda identificato e corrispondente alla
“Business Unit” relativa all'attività dell'industria molitoria, già della parzialmente scissa “
[...]
Parte_2
Nel caso di specie infatti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 111 c.p.c.
Ha richiamato la sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 23225 del 15 novembre 2016, secondo cui per cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” in tutti i rapporti facenti capo alla società scissa. senza che vi sia un termine entro il quale intervenire nel giudizio.
La formale intestazione dei preventivi a non inficia la validità Parte_2
del capo condannatorio fondato sulle risultanze di quei preventivi.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata.
L'appello va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
40.000,00 come riportato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
pagina 9 di 10 Spese compensate nei rapporti con attesa la condivisione dei motivi di appello. Controparte_2
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 642/2023 pubblicata Parte_1
l'8.03.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della società delle spese del Controparte_1
grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IV e CPA come per legge;
- spese compensate nei rapporti con . Controparte_2
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente est.
RA LI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. RA LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 451/2023 promossa da:
(avv. ZANNELLA PAOLA) Parte_1
contro
(avv. TANCREDI GIANPAOLO) Controparte_1
( avv. CALONICO ARMANDO) Controparte_2
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riserva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.04.2017 la conveniva Parte_2
in giudizio e la per sentirle condannare in solido fra loro al ristoro Controparte_2 Parte_1
dei danni relativi all'evento verificatosi in data 17.07.2016 presso il mulino di proprietà della società attrice.
Assumeva quest'ultima che parte attrice che il sinistro era stato causato dall'autoarticolato CO tg
DY651KK di proprietà e condotto da , assicurato , che al momento dello Controparte_2 CP_3
scarico del mezzo ricolmo di grano avrebbe causato il ribaltamento del rimorchio finito sullo scarico della fossa di ricezione del grano danneggiandola per mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali.
Quantificava il danno in € € 51.028,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia .
pagina 1 di 10 Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e deducendo, in particolare, Parte_1
che il caso di specie non rientrava nelle ipotesi di risarcimento da “circolazione stradale”, trattandosi di fatto accaduto all'interno del molino di proprietà della società attrice escludendo ipotesi di responsabilità solidale con il CP_2
Si costituiva altresì ritualmente instando per il rigetto della domanda attorea perché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva dichiarare la responsabilità del dei danni arrecati al rimorchio tg.to AB0756 addebitabile alla società persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
,assumendo che il dipendente della predetta società, azionando in modo non adeguato il ribaltamento della pedana, aveva causato il rovesciamento del rimorchio danneggiandolo gravemente e, in via riconvenzionale condannare ex art 2043 e 2049 c.c. la società attrice a risarcire il danno complessivo ammontante ad euro 21.470,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria di cui euro 16.470,00 per danno emergente ed auro 5.000,00 per lucro cessante, oltre interessi dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita mediante prove orali e nomina di C.T.U. .
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/11/2022 la società attrice dava atto della avvenuta costituzione in giudizio ex art. 111 cpc della società subentrata alla soc. Controparte_1
giusta atto per Notar del 28/05/2018 sicchè faceva Parte_2 Persona_1
propria la domanda essendo subentrata alla soc. riportandosi Parte_2 Parte_2
alle conclusioni, deduzioni ed eccezioni tutte articolate dalla soc. Parte_2
giusta comparsa depositata il 24.10.2022 .
[...]
Il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 642/2023 pubblicata l'8.03.2023, accoglieva la domanda attorea e dichiarava responsabile esclusivo del sinistro. Controparte_2
Condanna e , in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_2 Parte_1
seguenti somme: euro 20.116,00 +Iva come da preventivo n. 064-16 del 05.08.2016 da parte della
Euro 2.912,00 ( doc 23) per la pulizia degli ambienti Parte_3
Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava i convenuti al pagamento delle spese.
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della richiamando la Controparte_1
sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 23225/2016 secondo cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” in tutti i rapporti facenti capo alla società scissa.
pagina 2 di 10 Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU che, all'esito del sopralluogo presso la fossa dove si era verificato il sinistro e dopo aver assistito ad una procedura di scarico di grano, ha affermato che
“l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno di proprietà di parte convenuta.
Questo perché il sollevamento della pedana di scarico avviene lentamente in modo graduale e la sua inclinazione finale non raggiunge valori tali da causare il ribaltamento del mezzo sopra posizionato a sponde aperte.
Per questi motivi
, con tutti i limiti che il caso impone, la causa del sinistro è verosimilmente da attribuirsi alla condotta dell'autista dell'autotreno che ha omesso nella circostanza di azionare tutti i dispositivi di sblocco delle sponde del rimorchio, impedendo la completa fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Condivideva, altresì, le seguenti ulteriori argomentazioni sviluppate dal CTU:
1) nel corso del sinistro oggetto di causa si era ribaltato soltanto il rimorchio e non il semirimorchio, anch'esso pieno di grano, dell'autotreno di parte convenuta. Se il sinistro fosse dipeso esclusivamente dal manovratore della piattaforma di sollevamento, come sostenuto da parte convenuta, non si comprende si sia ribaltato soltanto il rimorchio e non anche il semirimorchio dell'autotreno di parte convenuta;
2) guardando le fotografie acquisite dalle parti e scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, si vedono residui di grano sulla griglia della fossa di raccolta soltanto in corrispondenza del semirimorchio. La situazione è chiaramente visibile a pag. 12 delle osservazioni dell'ing.
, consulente tecnico di parte attrice. Questo significa che le sponde laterali del Persona_2
rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Aggiungeva che lo stesso in sede di interrogatorio formale reso alla udienza del CP_2
22/02/2019, aveva dichiarato che “...E' vera la circostanza n.6 ma nel caso di specie io non ho sganciato le catene...” riconoscendo, altresì, la paternità della dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta in data 15.07.2016.
Valorizzava, altresì, le dichiarazioni rese dagli informatori , Testimone_1 Testimone_2
e che avevano confermato che a causare l'incidente era stato il Testimone_3 Testimone_4
CP_2
Anche in ordine al quantum il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU che aveva determinato il danno nella misura di €. 20.116,00 + I.V.A ritenendo congrua la somma indicata nel preventivo n.
pagina 3 di 10 064-16 del 05.08.2016 di € 20.116,00 + I.V.A da parte della nonché in € 2.912,00 Parte_3
per quanto riguarda la pulizia degli ambienti.
Dall'accoglimento della domanda di parte attrice conseguiva il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto . Controparte_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze probatorie da parte del Tribunale che aveva omesso di riconoscere la responsabilità del sinistro in capo alla essendosi il rimorchio ribaltato esclusivamente per un errore Controparte_1
nella manovra effettuata dal dipendente della società e non da altri come affermato nella perizia di parte redatta dall'ing. . Per_3
Contestava, altresì, l'omessa acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza e alle prescrizioni normative relative alla manovra di conferimento del grano.
Secondo l'appellante era documentalmente provato che le sponde e le catene erano aperte come emergeva dai reperti fotografici forniti dalla Controparte_1
Lamentava altresì:
- l'erronea valutazione, nella dinamica del sinistro, del ribaltamento del solo rimorchio, omettendo di considerare che il semirimorchio intanto non si era ribaltato in quanto aveva un peso diverso;
- la valutazione parcellizzata delle dichiarazioni rese dal CP_2
- l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori;
Si costituivano la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
Si costituiva, altresì, aderendo ai motivi di appello articolati da e Controparte_2 Parte_1
chiedendone l'accoglimento.
L'appello non può essere accolto.
La responsabilità del per il sinistro occorso si fonda su plurime risultanze probatorie che il CP_2
primo giudice ha vagliato sia singolarmente che nella loro unitarietà.
Rilevano, in primo luogo, le dichiarazioni confessorie rese, nell'immediatezza del fatto, dal CP_2
che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità mai formalmente disconosciuta e in sede di interrogatorio formale, reso alla udienza del 22/02/2019, ha ammesso di non aver sganciato le catene
(“...E' vera la circostanza n.6 ma nel caso di specie io non ho sganciato le catene...”).
Il Tribunale ha valorizzato, altresì, le dichiarazioni rese dagli informatori , Testimone_1 Tes_2
e che hanno confermato integralmente che a causare l'incidente fu
[...] Testimone_3
proprio esso che aveva omesso di sganciare le catene per far defluire correttamente il grano. CP_2
pagina 4 di 10 Sulla stessa linea si pongono le dichiarazioni rese, all'udienza del 21.02.2020, da che Testimone_4
ha riferito che, pur non essendo stato presente al momento dell'accaduto, la sua attenzione era stata richiamata dal frastuono generato dalla caduta del rimorchio precisando: “Quando sono sopraggiunto posso confermare che le catene laterali del rimorchio erano agganciate.. Confermo che quando sono arrivato i pistoni che alzano il ribaltabile del rimorchio stesso, che possono essere azionati solo dall'interno della cabina del camion erano alzati...Quando sono arrivato ho visto il che CP_2 scendeva dalla cabina del suo camion e l'ho sentito urlare e dichiararsi responsabile dell'accaduto.
L'ho visto scendere dalla motrice”.
Trattasi di dichiarazioni univoche rese da più informatori la cui attendibilità non può essere riduttivamente messa in dubbio da una mera rilettura delle spesse.
Parte appellante ha evidenziato dei profili contraddittori nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_3 che di seguito si riportano: “Confermo la circostanza n. 1 e preciso che appena prima avevo personalmente rilevato il campione di grano trasportato da , proceduto alle analisi e CP_2 prestato il consenso allo scarico. Quindi vedevo il posizionare il carico sulla fossa”. CP_2
Secondo l'appellante il teste, nel confermare le circostanze n.ri 5, 6, 7 e 8 avrebbe così precisato:
“Confermo la circostanza n. 8 tanto posso dire non perché ho conoscenze tecniche ma lavorando da oltre 20 anni nel settore” “Posso confermare che il sig. omise di sganciare le sponde CP_2
laterali del rimorchio. Io mi trovavo nel gabbiotto che è vetrato ad un metro dalla motrice. Io ho visto che il apriva le sponde da cui defluiva il grano ma non ho visto in quale Controparte_2 misura le catene interne fossero sganciate”.
Secondo l'appellante le suindicate dichiarazioni confermerebbero l'apertura delle sponde e quindi la responsabilità esclusiva dell'operaio addetto alle operazioni di terra.
In realtà la dichiarazione del teste non è contraddittoria poiché riferisce, senza esitazioni, in Tes_3 ordine all'omessa apertura delle sponde lasciando intendere che, per una buona riuscita dello scarico,
l'apertura deve essere regolare.
Tali conclusioni, del resto, trovano integrale conferma nelle rilevazioni del CTU che ha accertato
“l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno di proprietà di parte convenuta”.
Il Tribunale ha condiviso, altresì, le conclusioni del CTU rassegnate all'esito del sopralluogo presso la fossa di scarico del grano nonché dopo aver assistito ad una procedura di scarico sia pur ad opera di un automezzo diverso.
Il CTU ha, quindi, affermato che “l'origine del sinistro oggetto di causa sia dovuta verosimilmente al mancato azionamento di tutti i dispositivi di sblocco delle sponde laterali del rimorchio dell'autotreno pagina 5 di 10 di proprietà di parte convenuta. Questo perché il sollevamento della pedana di scarico avviene lentamente in modo graduale e la sua inclinazione finale non raggiunge valori tali da causare il ribaltamento del mezzo sopra posizionato a sponde aperte.
Per questi motivi
, con tutti i limiti che il caso impone, la causa del sinistro è verosimilmente da attribuirsi alla condotta dell'autista dell'autotreno che ha omesso nella circostanza di azionare tutti i dispositivi di sblocco delle sponde del rimorchio, impedendo la completa fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Il Tribunale, a riscontro delle predette conclusioni, ha valorizzato le seguenti ulteriori argomentazioni anche di ordine logico:
1) nel corso del sinistro oggetto di causa si era ribaltato soltanto il rimorchio e non il semirimorchio, anch'esso pieno di grano, dell'autotreno di parte convenuta. Se il sinistro fosse dipeso esclusivamente dal manovratore della piattaforma di sollevamento, come sostenuto da parte convenuta, non si comprende si sia ribaltato soltanto il rimorchio e non anche il semirimorchio dell'autotreno di parte convenuta;
2) dalle fotografie scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, si vedono residui di grano sulla griglia della fossa di raccolta soltanto in corrispondenza del semirimorchio. La situazione è chiaramente visibile a pag. 12 delle osservazioni dell'ing. , consulente Persona_2
tecnico di parte attrice. Questo significa che le sponde laterali del rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano e provocando il ribaltamento del mezzo”.
Si delinea un compendio probatorio solido, fondato da più risultanze probatorie aventi natura e fonte diversa ma tutte univocamente convergenti verso l'individuazione del come responsabile CP_2 dell'incidente.
A fronte di tali risultanze, le censure sollevate da parte appellante sono generiche e/o comunque
.inidonee a scalfire il ragionamento del primo giudice.
L'appellante invoca l'omessa acquisizione del manuale della sicurezza e ascrive la responsabilità del sinistro esclusivamente al dipendente della società addetto alla piattaforma di scarico senza, tuttavia, prospettare una convincente ricostruzione degli eventi che tenga conto, altresì, di tutte le risultanze probatorie valorizzate dal Tribunale.
L'assunto della responsabilità esclusiva dell'operatore addetto alla piattaforma di scarico si fonda sulla relazione tecnica redatta dal perito di ing. che “sulla base delle informazioni e Pt_1 Per_3
rilievi eseguiti sopralluogo sulla struttura oggetto del danno e della documentazione fotografica fornita dalla controparte” ha accertato che i danni sono stati provocati dal ribaltamento del rimorchio.
pagina 6 di 10 Ha spiegato che “lo scarico avviene ad opera degli operai del mulino addetti a tale operazione che viene eseguita all'interno di una cabina di comando della piattaforma. L'autista del mezzo provvede solamente all'apertura delle sponde, poi si allontana dall'area di scarico. La piattaforma su cui staziona il mezzo viene alzata da un lato inclinando così l'intero veicolo al fine di agevolare lo scarico del grano all'interno della fossa”
Ha concluso: “il ribaltamento del veicolo avveniva esclusivamente ad opera del manovratore della piattaforma che inclinando il veicolo non si accorgeva che il deflusso del grano non avveniva in modo regolare” (vd. perizia allegata agli atti del primo grado). Per_3
La perizia è assertiva e generica poichè perviene alle conclusioni sulla base dell'ordinario svolgimento delle operazioni di scarico senza menzionare ulteriori risultanze probatorie che, invece, arricchiscono la consulenza redatta dal CTU nominato in primo grado deponendo per un andamento anomalo di quelle operazioni.
La perizia menziona genericamente delle fotografie fornite dalla società che mostrerebbero le Per_3
sponde del rimorchio aperte.
Trattasi, tuttavia, di un particolare che non solo non collima con il solido compendio probatorio valorizzato dal primo giudice, ma non ha valenza univoca non potendosi escludere che l'apertura delle sponde, rappresentata nelle foto, sia avvenuta per effetto dell'urto, né è dato comprendere se si tratti di un'apertura totale o solo parziale e quindi insufficiente a far defluire regolarmente il carico.
Peraltro, dalla stessa relazione emerge il ruolo centrale, da un punto di vista causale, dell' Per_3 apertura delle sponde da parte dell'autista che è propedeutica al regolare scarico del grano.
La dinamica del sinistro descritta in perizia ascrive la responsabilità esclusivamente all'operaio addetto alla piattaforma senza alcuna considerazione né valutazione della condotta del CP_2
Non v'è alcuna menzione delle sponde laterali aperte e delle catene delle sponde sganciate.
Senza contare che si tratta di circostanze smentite dal CTU che ha superato, altresì, i rilievi sollevati dai CTP.
Generiche sono altresì le giustificazioni addotte dall'appellante in ordine al:
- ribaltamento del solo rimorchio dovuto al diverso peso del semirimorchio;
- alla dichiarazioni di responsabilità del che sarebbe stato costretto a sottoscriverla;
CP_2
- alle dichiarazioni rese dagli informatori che sarebbero inattendibili avendo confermato che il dispositivo di ribaltamento viene azionato da un operaio a terra senza, tuttavia, ricordarne il nominativo.
Trattasi di argomentazioni deboli, prive di riscontro probatorio, inidonee ad incrinare il compendio probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 10 Il in sede di interrogatorio formale, ha reso la seguente risposta: “E' vera la circostanza n.6 CP_2
ma nel caso specie io non ho sganciato le catene, e non l'ho fatto anche altre volte perché il mio autoarticolato ha un sistema che mi consente di aprire le sponde a 30 gradi e non a 45, che dovrebbe avvenire se io rimuovessi le catene”.
Il capitolo sub 6) è il seguente: “6) Vero che per far defluire il grano dalle sponde del rimorchio occorre sganciare le sponde del rimorchio liberandole dalle catene”
Sulla base della suindicata dichiarazione, l'appellante sostiene che il rimorchio del come CP_2
tutti gli altri rimorchi similari esistenti sarebbe dotato di un sistema di sicurezza molto semplice che permette di tenere sotto controllo l'apertura delle sponde mediante l'utilizzo delle catene, interne al rimorchio e pertanto non visibili dall'esterno, le quali consentono, nel caso in cui le catene siano agganciate, un'apertura delle sponde di soli 30 gradi, invece, nel caso in cui le catene siano sganciate, le stesse consentono un'apertura delle sponde a 45 gradi. Pertanto anche quando le catene interne al rimorchio sono agganciate consentirebbero comunque l'apertura delle sponde a 30 gradi e conseguentemente consentono il conferimento del grano in fossa in sicurezza.
Trattasi di particolari irrilevanti nella dinamica del sinistro, inidonei a spezzare il nesso causale, sia perché la dotazione del suindicato sistema di sicurezza di cui sarebbe munito il camion del CP_2
non è stata dimostrata, sia perché l'omessa apertura delle catene avrebbe dato luogo ad un'apertura delle sponde insufficiente.
Peraltro, il teste all'udienza del 19.02.2021 ha spiegato che “…tutti noi autisti procediamo allo Tes_5 scarico con le stesse modalità ovvero aprire le sponde per far defluire il grano e allontanarci.” (vd. verbale 20.02.2021) confermando la centralità dell'apertura delle sponde nel contesto della procedura di scarico ai fini della buona riuscita della stessa come valorizzato dal CTU.
Quest'ultimo, in sede di risposta alle osservazioni ha spiegato che nel corso del sopralluogo del
20/07/2021 si è osservato che, una volta posizionato il mezzo sulla pedana ribaltabile e aperte le sponde laterali, l'azionamento del pulsante di avvio dell'inclinazione della pedana fa si che l'operazione avvenga in modo lento e con velocità costante. In particolare la procedura si arresta automaticamente e l'inclinazione finale della pedana non raggiunge livelli tali da causare il ribaltamento del mezzo a sponde aperte. Ha concluso che se le sponde non vengono bene aperte, si impedisce o quantomeno si ostacola il deflusso del grano nella fossa e questa circostanza può provocare il ribaltamento del mezzo.
Il CTU, analizzando le fotografie a colori scattate subito dopo il sinistro oggetto di causa, acquisite dalle parti sulla base del provvedimento del Giudice emesso in data 07/10/2021, ha precisato che non si pagina 8 di 10 vede se tutti i meccanismi di allentamento delle catene di ritenuta e di sblocco delle sponde laterali siano stati correttamente azionati.
Ha definitivamente concluso che l'unica spiegazione possibile è che le sponde laterali del rimorchio, a differenza di quelle del semirimorchio, non erano state nella circostanza completamente sbloccate, causando la mancata o incompleta fuoriuscita del grano.
Trattasi di rilievi pienamente condivisibili che il Tribunale ha condiviso con congrua motivazione e che non risultano specificamente contestati da parte appellante non potendo riconoscersi alcuna valenza probatorie all'affermazione secondo cui il ribaltamento del solo rimorchio dovuto al diverso peso del semirimorchio.
Parte appellante ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non essere più la titolare del presente rapporto giuridico e processuale, e ciò Parte_2
secondo le stesse dichiarazioni attoree a far tempo dal 28.05.2018, in virtù di scissione societaria
L'eccezione è stata già rigettata dal Tribunale che ha richiamato l'atto a rogito del notaio Per_1
del 28/05/2018, rep. n. 57.694, racc. n. 27.591, registrato a Lucera in data 31/05/2018 al n. 708
[...]
con cui la soc. ha dato corso ad una scissione creando a due Parte_2 società di nuova costituzione e segnatamente la soc.“ e la società Controparte_1
. Controparte_5
Per effetto della predetta scissione la soc. P. IV ), è quindi Controparte_1 P.IV_1
subentrata in ogni e qualsiasi diritto facente capo al ramo di azienda identificato e corrispondente alla
“Business Unit” relativa all'attività dell'industria molitoria, già della parzialmente scissa “
[...]
Parte_2
Nel caso di specie infatti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 111 c.p.c.
Ha richiamato la sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 23225 del 15 novembre 2016, secondo cui per cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di “una successione a titolo particolare nel diritto controverso” in tutti i rapporti facenti capo alla società scissa. senza che vi sia un termine entro il quale intervenire nel giudizio.
La formale intestazione dei preventivi a non inficia la validità Parte_2
del capo condannatorio fondato sulle risultanze di quei preventivi.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata.
L'appello va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
40.000,00 come riportato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
pagina 9 di 10 Spese compensate nei rapporti con attesa la condivisione dei motivi di appello. Controparte_2
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 642/2023 pubblicata Parte_1
l'8.03.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della società delle spese del Controparte_1
grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IV e CPA come per legge;
- spese compensate nei rapporti con . Controparte_2
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente est.
RA LI
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