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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE
TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Paolo Cuiani che si dichiara procuratore antistatario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Casalmonferrato 2/C Parte attrice
CONTRO
Sig. , nonché per il Sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi, come da documentazione in atti, dall' Avv.
[...]
Valentina Romoli del Foro di Roma con studio professionale in Roma alla Via dei Gracchi n° 137 e presso e nello studio del summenzionato difensore elettivamente domiciliati Parti convenute E
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, sig. , Parte_1 chiamava in giudizio Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
Esponeva parte attrice che: “…il giorno 25/7/2019 era alla guida della sua autovettura Opel Zafira tg CP038EP quando intorno alle 8.30 a causa di un guasto improvviso la vettura si è fermata in Roma Via Prenestina incrocio Via Collatina;
Il veicolo non ripartiva, l'istante chiamava l'assistenza stradale Pronto Assistance Servizi Società Consortile, convenzionata con la sua compagnia assicurativa polizza n° 30/164387241, che gli inviava il carro attrezzi della CP_4 [...]
ore 9,10 circa sul posto giungeva il predetto carro attrezzi Parte_2 condotto dal sig. , dipendente della che Controparte_3 Controparte_1 costatato il non funzionamento del veicolo di proprietà del decideva di Parte_1 caricarlo sul carro attrezzi per trasportarlo in officina;
Il sig. chiedeva CP_3 all'istante di mettersi alla guida del suo mezzo per eseguire la manovra di allineamento e carico del veicolo sul pianale del carro attrezzi, facendolo salire alla guida del suo veicolo sul pianale di detto carro attrezzi;
L'istante, dopo aver eseguito le indicazioni del sig. , nello scendere con le dovute cautele dal pianale del CP_3 carro attrezzi lato sinistro, a causa dell'esiguo spazio ivi presente e della mancanza di protezioni e/o corrimano, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo;
Lo stesso veniva soccorso dal carrista e da alcuni passanti che lo aiutava a rialzarsi dolorante al polso sinistro…A causa del forte dolore al polso sinistro l'attore, poche ore dopo i fatti, si recava presso la Radiologia Pantarai di Roma Via dei Castani 170, dove era sottoposto a RX polso sinistro che rilevava: “L'esame documenta deformazione dell'estremità del radio presumibilmente in rapporto a lesione traumatica fratturativa che necessità di valutazione specialistica. Distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna…In data 9/12/2019 il sig. veniva sottoposto a visita medico - Parte_1 legale dal Dott. che accertava: “ Trattasi di trauma contusivo del Persona_1 polso sinistro, con frattura articolare scomposta di radio e ulna chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ, viziosamente consolidata, consistenti in dolore locale e deficit articolari” e concludeva valutando le lesioni come segue: “ ITT gg40; ITP gg 60; IP 11%” per una quantificazione del danno biologico nella misura di Euro 25.429,76…L'istante sosteneva spese sanitarie per euro 383,00…”
Concludeva pertanto parte attrice chiedendo “… Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. sulle Controparte_3 lesioni riportate dall'istante in data 25/7/19 e per l'effetto condannare il sig.
in solido con il datore di lavoro al pagamento CP_3 Controparte_5 dell'importo di Euro 25.429,76 a titolo di risarcimento danni fisici o nella misura maggiore o minore di giustizia…”
Si costituivano Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2
concludendo: “…Rigettare la domanda attorea per tutte le Controparte_3 ragioni dedotte in narrativa e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti in favore del Sig. per i fatti di cui è causa…Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre
2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Giova preliminarmente osservarsi come nel caso di specie debba farsi riferimento all'ambito di applicazione del richiamato articolo 2043 c.c.. In particolare l'area della risarcibilità: il concetto di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. In tema di responsabilità extracontrattuale, l'articolo 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) enuncia un principio fondamentale del diritto privato: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Ne discende che, secondo il principio del neminem laedere, chi cagiona ad un terzo un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo e che il presupposto della risarcibilità risiede proprio nella "ingiustizia" del danno.
Uno degli elementi che distingue la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale è l'onere probatorio. Ed infatti, In materia di responsabilità contrattuale vige la disposizione dettata dall'art. 1218 c.c., quindi l'attore può dar conto del proprio diritto e dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa semplicemente deducendola. E' il debitore che è gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Invece nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma finanche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale). Come già accennato in tema di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno". La prova della colpa è a carico del danneggiato. Detti parametri sono stati egregiamente riassunti in un precedente della giurisprudenza di merito in materia di sinistri e responsabilità ex art. 2051
e 2043 c.c., dal quale si apprende che "Secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2051 o 2043 c.c., debba dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda debba venire rigettata" (Tribunale Monza sez. II
05 maggio 2016 n. 1228).
Dalla disamina della giurisprudenza citata e dal dettato normativo si giunge consapevolmente ad una conclusione: l'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale è sostanzialmente più gravoso per l'attore richiedendosi a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, prova del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente nonché specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi. Passiamo all'esame delle prove.
Il teste di parte attrice, sig. ra dichiara”…Nelle circostanze di Testimone_1 tempo e luogo che mi si indicano, ero all'angolo della strada con il semaforo rosso, quando ad un tratto ho visto l'attore che dall'auto , sul carro attrezzi faceva un volo. Mi sono avvicinata e ho visto che si lamentava per dolori. Sono andata via e ho lasciato i miei recapiti all'attore. Non so se e stata chiamata ambulanza o comunque soccorsi…”
In base a tutto quanto esposto, non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
A ciò si aggiunga che parte attrice non si è presentata per sottoporsi a visita presso il CTU incaricato per i motivi di seguito riportati dal legale:
“ Le comunico che il mio assistito sig. mi ha comunicato di non poter far fronte al costo della CTU fissato Parte_1 dal Giudice in quanto pensionato, che icoltà economiche e pertanto, suo malgrado, non si sottoporrà alla visita medico legale fissata per il giorno 25.10.2022 presso il suo studio. Lo stesso mi riferisce di aver apprezzato la sua disponibilità per una piccola dilazione nel pagamento dell'acconto ma l'entità della pensione è tale da non consentirgli di distrarre somme per finalità diverse da quelle del suo sostentamento. Cordiali Saluti Avv. Paolo Cuiani”. Tale motivazione risulta alquanto “singolare”, anche e perché il procuratore di parte attrice, in fase di atto introduttivo e in comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario e pertanto, come tale, ha dichiarato al giudice di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcitadei danni subiti aseguito di incidente stardale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Spese di lite
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice. Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE
TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 dall'Avv. Paolo Cuiani che si dichiara procuratore antistatario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Casalmonferrato 2/C Parte attrice
CONTRO
Sig. , nonché per il Sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi, come da documentazione in atti, dall' Avv.
[...]
Valentina Romoli del Foro di Roma con studio professionale in Roma alla Via dei Gracchi n° 137 e presso e nello studio del summenzionato difensore elettivamente domiciliati Parti convenute E
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, sig. , Parte_1 chiamava in giudizio Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
Esponeva parte attrice che: “…il giorno 25/7/2019 era alla guida della sua autovettura Opel Zafira tg CP038EP quando intorno alle 8.30 a causa di un guasto improvviso la vettura si è fermata in Roma Via Prenestina incrocio Via Collatina;
Il veicolo non ripartiva, l'istante chiamava l'assistenza stradale Pronto Assistance Servizi Società Consortile, convenzionata con la sua compagnia assicurativa polizza n° 30/164387241, che gli inviava il carro attrezzi della CP_4 [...]
ore 9,10 circa sul posto giungeva il predetto carro attrezzi Parte_2 condotto dal sig. , dipendente della che Controparte_3 Controparte_1 costatato il non funzionamento del veicolo di proprietà del decideva di Parte_1 caricarlo sul carro attrezzi per trasportarlo in officina;
Il sig. chiedeva CP_3 all'istante di mettersi alla guida del suo mezzo per eseguire la manovra di allineamento e carico del veicolo sul pianale del carro attrezzi, facendolo salire alla guida del suo veicolo sul pianale di detto carro attrezzi;
L'istante, dopo aver eseguito le indicazioni del sig. , nello scendere con le dovute cautele dal pianale del CP_3 carro attrezzi lato sinistro, a causa dell'esiguo spazio ivi presente e della mancanza di protezioni e/o corrimano, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo;
Lo stesso veniva soccorso dal carrista e da alcuni passanti che lo aiutava a rialzarsi dolorante al polso sinistro…A causa del forte dolore al polso sinistro l'attore, poche ore dopo i fatti, si recava presso la Radiologia Pantarai di Roma Via dei Castani 170, dove era sottoposto a RX polso sinistro che rilevava: “L'esame documenta deformazione dell'estremità del radio presumibilmente in rapporto a lesione traumatica fratturativa che necessità di valutazione specialistica. Distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna…In data 9/12/2019 il sig. veniva sottoposto a visita medico - Parte_1 legale dal Dott. che accertava: “ Trattasi di trauma contusivo del Persona_1 polso sinistro, con frattura articolare scomposta di radio e ulna chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ, viziosamente consolidata, consistenti in dolore locale e deficit articolari” e concludeva valutando le lesioni come segue: “ ITT gg40; ITP gg 60; IP 11%” per una quantificazione del danno biologico nella misura di Euro 25.429,76…L'istante sosteneva spese sanitarie per euro 383,00…”
Concludeva pertanto parte attrice chiedendo “… Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. sulle Controparte_3 lesioni riportate dall'istante in data 25/7/19 e per l'effetto condannare il sig.
in solido con il datore di lavoro al pagamento CP_3 Controparte_5 dell'importo di Euro 25.429,76 a titolo di risarcimento danni fisici o nella misura maggiore o minore di giustizia…”
Si costituivano Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2
concludendo: “…Rigettare la domanda attorea per tutte le Controparte_3 ragioni dedotte in narrativa e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti in favore del Sig. per i fatti di cui è causa…Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre
2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Giova preliminarmente osservarsi come nel caso di specie debba farsi riferimento all'ambito di applicazione del richiamato articolo 2043 c.c.. In particolare l'area della risarcibilità: il concetto di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. In tema di responsabilità extracontrattuale, l'articolo 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) enuncia un principio fondamentale del diritto privato: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Ne discende che, secondo il principio del neminem laedere, chi cagiona ad un terzo un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo e che il presupposto della risarcibilità risiede proprio nella "ingiustizia" del danno.
Uno degli elementi che distingue la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale è l'onere probatorio. Ed infatti, In materia di responsabilità contrattuale vige la disposizione dettata dall'art. 1218 c.c., quindi l'attore può dar conto del proprio diritto e dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa semplicemente deducendola. E' il debitore che è gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Invece nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma finanche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale). Come già accennato in tema di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno". La prova della colpa è a carico del danneggiato. Detti parametri sono stati egregiamente riassunti in un precedente della giurisprudenza di merito in materia di sinistri e responsabilità ex art. 2051
e 2043 c.c., dal quale si apprende che "Secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2051 o 2043 c.c., debba dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda debba venire rigettata" (Tribunale Monza sez. II
05 maggio 2016 n. 1228).
Dalla disamina della giurisprudenza citata e dal dettato normativo si giunge consapevolmente ad una conclusione: l'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale è sostanzialmente più gravoso per l'attore richiedendosi a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, prova del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente nonché specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi. Passiamo all'esame delle prove.
Il teste di parte attrice, sig. ra dichiara”…Nelle circostanze di Testimone_1 tempo e luogo che mi si indicano, ero all'angolo della strada con il semaforo rosso, quando ad un tratto ho visto l'attore che dall'auto , sul carro attrezzi faceva un volo. Mi sono avvicinata e ho visto che si lamentava per dolori. Sono andata via e ho lasciato i miei recapiti all'attore. Non so se e stata chiamata ambulanza o comunque soccorsi…”
In base a tutto quanto esposto, non risultano adeguatamente e sufficientemente provati i fatti. Riferendoci ai principi dettati in ordine all'onere della prova è a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In questi due periodi è sintetizzato il concetto di onere della prova per l'attore (nel primo periodo) e di onere della prova per il convenuto (nel secondo periodo). Ed infatti, chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di condanna nei confronti di un avversario, non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le prove. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare: Le prove sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Si spiega così, il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma. Lo stesso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto dovrà fornire la cosiddetta prova contraria, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente. Nel nostro caso, il convenuto non ha avuto necessità di fornire prova contraria in quanto non era rinvenibile, per come descritti in atti la prova fornita da parte attrice.
A ciò si aggiunga che parte attrice non si è presentata per sottoporsi a visita presso il CTU incaricato per i motivi di seguito riportati dal legale:
“ Le comunico che il mio assistito sig. mi ha comunicato di non poter far fronte al costo della CTU fissato Parte_1 dal Giudice in quanto pensionato, che icoltà economiche e pertanto, suo malgrado, non si sottoporrà alla visita medico legale fissata per il giorno 25.10.2022 presso il suo studio. Lo stesso mi riferisce di aver apprezzato la sua disponibilità per una piccola dilazione nel pagamento dell'acconto ma l'entità della pensione è tale da non consentirgli di distrarre somme per finalità diverse da quelle del suo sostentamento. Cordiali Saluti Avv. Paolo Cuiani”. Tale motivazione risulta alquanto “singolare”, anche e perché il procuratore di parte attrice, in fase di atto introduttivo e in comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario e pertanto, come tale, ha dichiarato al giudice di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.
Ed ancora, agli atti non risultano depositate, da parte attrice foto che ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La Corte di Cassazione civile, in riferimento ai sinistri stradali, ma di certo attribuibile ad analoghe situazioni, sezione VI, con sentenza (ud. 14/06/2022, dep. 05/10/2022) n. 28924, intervenendo a proposito dell'onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcitadei danni subiti aseguito di incidente stardale, ha negato il risarcimento dei danni per mancata produzione delle foto. “ Ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non venga fatta alcuna foto del sinistro…
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Spese di lite
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di parte attrice, non potendo ritenersi, la richiesta di parte attrice, prime facie infondata e/o pretestuosa. Inoltre, l'aver parte convenuta non rispettato il termine di adesione alla negoziazione assistita inviata da parte attrice. Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di Sig. e il Sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso