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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5641/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARINI LUCIA avv. D'Alessandro in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MEDURI MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5641 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del procuratore ad Parte_1 P.IVA_1 negotia, pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini (C.F.: C.F._1
- P.E.C. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_1 in Roma, Via di Santa Costanza n. 27, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: , P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Meduri (C.F.:
– (PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 il suo studio sito in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29.10.2020 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia
n. 137/2020, pubblicata in data 31.01.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2175/2015, promosso da nei suoi confronti. CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. La ha agito in giudizio esponendo che a seguito del temporale abbattutosi sulla CP_1 città di Roma nella serata del 19.4.2014, sono risultati allagati i propri locali industriali nonché danneggiati i mezzi strumentali all'impresa aventi componenti elettroniche e le merci elettriche dalla stessa commercializzate;
la società attrice ha quindi invocato l'operatività della polizza “Incendio rischi industriali” n. 2407/43/54967771 stipulata con non ricorrendo l'ipotesi di Parte_1 esclusione costituita dall'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, in quanto la causa dell'allagamento sarebbe da imputarsi alle forti raffiche di vento che avrebbero sconnesso elementi della copertura dell'edificio in due punti;
ha pertanto chiesto il pagamento dell'indennizzo quantificandolo in € 32.467,00, pari al valore della merce danneggiata. La causa è stata rinviata più volte per consentire alla parte attrice di depositare la prova dell'avvenuta notifica telematica dell'atto di citazione e, all'esito, ritenuta inammissibile la prova richiesta, la causa è stata rinviata per la decisione nella contumacia della parte convenuta. Nelle more, con comparsa del 22.2.2017, si
è costituita sostenendo la non operatività della polizza in relazione ai Parte_1 danni verificatisi a causa dell'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie alla luce delle stesse ammissioni del legale rappresentante della società attrice nel corso della perizia effettuata dalla compagnia assicuratrice nell'anno 2014. In subordine, ha chiesto l'applicazione della franchigia contrattualmente prevista nella misura minima di € 5.000,00”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 così decide: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, - condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 27.467,00 a titolo di indennizzo assicurativo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 6.079,00, di cui € 5.534,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia n. 137/2020 impugnata: 1) accertare e dichiarare l'illogica e illegittima ripartizione dell'onere della prova tra assicuratore e assicurato con riguardo all'eccezione di esclusione della garanzia assicurativa e, per l'effetto, accertare: - che l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa per danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” (cfr. Sezione “Eventi Atmosferici”), dedotta da
è eccezione in senso improprio;
- che, quindi, deve essere posto in capo alla Controparte_2 CP_1
l'onere della prova del fatto costitutivo del preteso diritto all'indennizzo anche con riguardo alle
[...] esclusioni;
- che, la non ha provato che la pretesa acqua piovana (che si sarebbe infiltrata CP_1 nella copertura dell'edificio in due punti e che avrebbe provocato i danni come ex adverso lamentati) non sarebbe ascrivibile alla fattispecie dell'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali
(fattispecie per la quale non è operante la garanzia assicurativa); Conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda in quanto non provata l'operatività della garanzia assicurativa, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla le somme percepite, oltre
[...] Parte_1 interessi, in ragione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 2) Fermo il primo motivo di censura che si ritiene assorbente, nel grado subordinato o alternativo, o comunque nell'ordine che la Corte riterrà di esaminare, accertare e dichiarare l'omesso, erroneo, incompleto esame della documentazione di causa (ex art. 116 c.p.c.) e omessa pronuncia sull'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa per la fattispecie dei danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” Accertare, infatti, che anche soltanto l'esame dell'avversa documentazione comprova la fondatezza dell'eccezione di CP_2 di non operatività della garanzia assicurativa in quanto l'allagamento del 19.04.2014 si
[...] verificava all'interno dei locali della per intasamento o traboccamento di gronde e pluviali CP_1
(cfr. Sezione “Eventi Atmosferici” di polizza, doc.2). Per l'effetto di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla CP_1 le somme percepite, oltre interessi, in ragione della sentenza di primo grado Parte_1 provvisoriamente esecutiva. 3) Errata interpretazione dell'art. 116 c.p.c. ed errata, illogica e illegittima applicazione dell'art. 115 c.p.c. Nel grado ancor più subordinato, accertare e dichiarare che con la costituzione di veniva trascritta la dichiarazione confessoria della sig.ra Controparte_2
rappresentante di non contestata da controparte, e che tale Parte_2 CP_1 dichiarazione deve prevalere su ogni altra prova che in ogni caso, per quanto argomentato nel punto che precede, conduce, comunque, al rigetto di ogni avversa domanda per inoperatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento del 19.04.2014 verificatosi per intasamento o traboccamento di gronde e pluviali. Per l'effetto di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla le somme percepite, CP_1 Parte_1 oltre interessi, in ragione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 4) Con riforma anche del capo di condanna al pagamento delle spese legali, conseguente all'accoglimento integrale, ma anche parziale, della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso delle spese forfettarie anche del presente del grado ex D.Lgs. 55/2014, oltre imposte di legge”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 26.01.2021 ha CP_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis dello stesso codice di rito. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, In via preliminare-pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello in quanto infondato in diritto e carente dei requisiti previsti dal cd. “filtro in appello”. Nel merito in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado con condanna della ai compensi ed alle spese di lite oltre accessori di legge, come Parte_1 da nota spese che si allega, aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto ai sensi del comma 1 bis art. 4 Decreto 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “ILLOGICA E ILLEGITTIMA
INTERPRETAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA ASSICURATORE E
ASSICURATO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Il punto controverso è costituito dall'applicazione della clausola delle condizioni generali di assicurazione, sezione “Eventi
Atmosferici”, che esclude dalla copertura assicurativa i danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” deve ritenersi che l'onere probatorio circa la natura dolosa dell'incendio incomba sulla stessa convenuta ai sensi dell'art. 2697
c.c. trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea. In particolare, mentre secondo un primo indirizzo giurisprudenziale qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 4234/2012, n. 6108/2006, n. 16831/2003), più di recente la Suprema Corte ha invece ritenuto che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. n. 1558/2018; in precedenza, tale orientamento era già stato espresso da Cass. n. 6548/2013). Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli indirizzi prospettati. Invero, fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Deduce l'appellante che tale ripartizione dell'onere probatorio non teneva conto della condizione di svantaggio dell'assicuratore “poiché non è a conoscenza di come il fatto (il cui rischio
è assicurato) si sia effettivamente manifestato nella sfera del soggetto privato”.
Chiedeva inoltre che “l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa dedotta da
- come disposto nella Sezione “Eventi Atmosferici”, che esclude dalla copertura Controparte_2 assicurativa i danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” (doc. 2 del fascicolo di I grado) - sia qualificata come eccezione in senso improprio”.
Il motivo è infondato.
Invero “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea. (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la S.C. ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve;
all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico)” (Cass.
Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
“La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato)” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 - Rv. 673658 - 01).
Dunque era onere dell'assicurazione provare che l'evento costituiva un rischio non compreso.
Ciò non è avvenuto e, anzi, l'esame di tale questione, costituendo un'eccezione in senso stretto, è stata preclusa dalla tardiva costituzione in giudizio della compagnia.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l' , , CP_3 Pt_3
INCOMPLETO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA (EX ART. 116 C.P.C.) È
OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI NON OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
ASSICURATIVA PER LA FATTISPECIE DEI DANNI “CAUSATI DA INTASAMENTO O
TRABOCCAMENTO DI GRONDE O PLUVIALI CON O SENZA ROTTURA DEGLI STESSI”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Sebbene parte convenuta non sia incorsa in alcuna preclusione dal punto di vista dell'onere assertivo, in quanto la circostanza di cui si tratta era già stata dedotta da parte attrice nel libello introduttivo (al fine di contestarne la fondatezza), la tardiva costituzione in giudizio di in data 22.2.2017 ne ha invece determinato la decadenza Parte_1 rispetto alla possibilità di produrre mezzi di prova, ivi compresi quelli di natura documentale, stante il regime di preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Ne deriva che i documenti allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione tardivamente depositata non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione. Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto impeditivo dell'operatività della polizza, costituito dalla riconducibilità della causa dei danni all'intasamento o traboccamento di gronde o pluviali”.
Deduce l'appellante che: “Si ritiene, viceversa, che anche senza l'esame delle prove documentali prodotte da il Tribunale di Civitavecchia avrebbe dovuto, comunque, Controparte_2 accogliere l'eccezione di non operatività della polizza per intasamento e traboccamento di gronde e pluviali”.
Il motivo è infondato.
Si legge nell'atto di citazione che: “8. nel frattempo, in data 24.04.2014, la faceva CP_1 intervenire la propria ditta di manutenzione di fiducia, tal per indagare le cause delle CP_4 infiltrazioni e la stessa, individuate delle converse danneggiate sul tetto, provvedeva alla loro riparazione mediante distacco delle stesse, posa nuovo mastice siliconico tipo DOW CORNING, riposizionamento converse, smontaggio ponteggio;
a seguito dell'intervento veniva emessa regolare fattura n. 22 di pari data (Doc. n. 8)”.
In particolare, la conversa è proprio una parte “del tetto che canalizza l'acqua, anche detta scossalina o gallonaia, installata nei punti d'incontro delle falde o attorno a camini e lucernari per evitare infiltrazioni”.
Dunque, erano risultate danneggiate proprio parti del tetto da cui, presuntivamente, sono derivate le infiltrazioni lamentate dall'attrice mentre non vi è prova dell'intasamento di gronde o pluviali.
Se si fosse verificata quest'ultima causa i danni sarebbero stati di gran lunga più estesi e non localizzati in alcuni punti come avvenuto.
Quindi le infiltrazioni si sono verificate in punti specifici del tetto e ciò giustifica l'esiguità dei costi di riparazione (€ 260,00).
§ 8.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta al: “ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. ED ERRATA, ILLOGICA E ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C..”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Ne deriva che i documenti allegati da parte convenuta alla comparsa dei costituzione tardivamente depositata non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione”.
Deduce l'appellante che: “Nel grado ancor più subordinato si rileva come, fermo restando il principio secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ci sono comunque alcuni mezzi di prova che, a prescindere dal momento in cui siano prodotti, devono essere valutati quando vi è prova che la controparte li conosceva e su di essi ha discettato. Ciò è proprio quanto ricorre nel caso che ci occupa dove l' con la costituzione del Controparte_5
22.02.2017, produceva il doc. n. 4, ossia la dichiarazione confessoria sul reale svolgimento dei fatti sottoscritta dalla sig.ra , come rappresentante di Ebbene a fronte di detto Parte_2 CP_1 documento”.
Il motivo è infondato.
Si tratta di un documento che era in possesso dell'assicurazione e doveva pertanto essere depositato in giudizio tempestivamente al fine di evitare decadenze.
Comunque si tratta di dichiarazioni rilasciate all'incaricato dell'assicurazione nell'immediatezza dei fatti da parte di soggetto privo di competenze specifiche in materia talché
l'indicazione delle cause era solo indicativa.
Era invece onere dell'incaricato raccogliere prove attestanti le condizioni delle grondaie
(sarebbe bastato fare delle riprese con un piccolo drone).
Ciò non è avvenuto e questa circostanza non può non riverberarsi a danno della compagnia.
§ 9. — In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Civitavecchia n. CP_1
137/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la a rifondere alla le spese di lite da distrarsi Parte_1 CP_1 in favore de procuratore antistatario avv. Marco Meduri che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico della CP_1
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 5641/2020
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARINI LUCIA avv. D'Alessandro in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. MEDURI MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5641 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del procuratore ad Parte_1 P.IVA_1 negotia, pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini (C.F.: C.F._1
- P.E.C. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_1 in Roma, Via di Santa Costanza n. 27, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: , P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Meduri (C.F.:
– (PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 Email_2 il suo studio sito in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 29.10.2020 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia
n. 137/2020, pubblicata in data 31.01.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2175/2015, promosso da nei suoi confronti. CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. La ha agito in giudizio esponendo che a seguito del temporale abbattutosi sulla CP_1 città di Roma nella serata del 19.4.2014, sono risultati allagati i propri locali industriali nonché danneggiati i mezzi strumentali all'impresa aventi componenti elettroniche e le merci elettriche dalla stessa commercializzate;
la società attrice ha quindi invocato l'operatività della polizza “Incendio rischi industriali” n. 2407/43/54967771 stipulata con non ricorrendo l'ipotesi di Parte_1 esclusione costituita dall'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, in quanto la causa dell'allagamento sarebbe da imputarsi alle forti raffiche di vento che avrebbero sconnesso elementi della copertura dell'edificio in due punti;
ha pertanto chiesto il pagamento dell'indennizzo quantificandolo in € 32.467,00, pari al valore della merce danneggiata. La causa è stata rinviata più volte per consentire alla parte attrice di depositare la prova dell'avvenuta notifica telematica dell'atto di citazione e, all'esito, ritenuta inammissibile la prova richiesta, la causa è stata rinviata per la decisione nella contumacia della parte convenuta. Nelle more, con comparsa del 22.2.2017, si
è costituita sostenendo la non operatività della polizza in relazione ai Parte_1 danni verificatisi a causa dell'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali, come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie alla luce delle stesse ammissioni del legale rappresentante della società attrice nel corso della perizia effettuata dalla compagnia assicuratrice nell'anno 2014. In subordine, ha chiesto l'applicazione della franchigia contrattualmente prevista nella misura minima di € 5.000,00”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1 così decide: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, - condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 27.467,00 a titolo di indennizzo assicurativo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 6.079,00, di cui € 5.534,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia n. 137/2020 impugnata: 1) accertare e dichiarare l'illogica e illegittima ripartizione dell'onere della prova tra assicuratore e assicurato con riguardo all'eccezione di esclusione della garanzia assicurativa e, per l'effetto, accertare: - che l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa per danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” (cfr. Sezione “Eventi Atmosferici”), dedotta da
è eccezione in senso improprio;
- che, quindi, deve essere posto in capo alla Controparte_2 CP_1
l'onere della prova del fatto costitutivo del preteso diritto all'indennizzo anche con riguardo alle
[...] esclusioni;
- che, la non ha provato che la pretesa acqua piovana (che si sarebbe infiltrata CP_1 nella copertura dell'edificio in due punti e che avrebbe provocato i danni come ex adverso lamentati) non sarebbe ascrivibile alla fattispecie dell'intasamento o traboccamento delle gronde o dei pluviali
(fattispecie per la quale non è operante la garanzia assicurativa); Conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda in quanto non provata l'operatività della garanzia assicurativa, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla le somme percepite, oltre
[...] Parte_1 interessi, in ragione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 2) Fermo il primo motivo di censura che si ritiene assorbente, nel grado subordinato o alternativo, o comunque nell'ordine che la Corte riterrà di esaminare, accertare e dichiarare l'omesso, erroneo, incompleto esame della documentazione di causa (ex art. 116 c.p.c.) e omessa pronuncia sull'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa per la fattispecie dei danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” Accertare, infatti, che anche soltanto l'esame dell'avversa documentazione comprova la fondatezza dell'eccezione di CP_2 di non operatività della garanzia assicurativa in quanto l'allagamento del 19.04.2014 si
[...] verificava all'interno dei locali della per intasamento o traboccamento di gronde e pluviali CP_1
(cfr. Sezione “Eventi Atmosferici” di polizza, doc.2). Per l'effetto di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla CP_1 le somme percepite, oltre interessi, in ragione della sentenza di primo grado Parte_1 provvisoriamente esecutiva. 3) Errata interpretazione dell'art. 116 c.p.c. ed errata, illogica e illegittima applicazione dell'art. 115 c.p.c. Nel grado ancor più subordinato, accertare e dichiarare che con la costituzione di veniva trascritta la dichiarazione confessoria della sig.ra Controparte_2
rappresentante di non contestata da controparte, e che tale Parte_2 CP_1 dichiarazione deve prevalere su ogni altra prova che in ogni caso, per quanto argomentato nel punto che precede, conduce, comunque, al rigetto di ogni avversa domanda per inoperatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento del 19.04.2014 verificatosi per intasamento o traboccamento di gronde e pluviali. Per l'effetto di quanto sopra riformare la sentenza di primo grado mediante pronuncia di rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche di condanna della stessa in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire alla le somme percepite, CP_1 Parte_1 oltre interessi, in ragione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 4) Con riforma anche del capo di condanna al pagamento delle spese legali, conseguente all'accoglimento integrale, ma anche parziale, della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso delle spese forfettarie anche del presente del grado ex D.Lgs. 55/2014, oltre imposte di legge”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 26.01.2021 ha CP_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis dello stesso codice di rito. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, In via preliminare-pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello in quanto infondato in diritto e carente dei requisiti previsti dal cd. “filtro in appello”. Nel merito in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado con condanna della ai compensi ed alle spese di lite oltre accessori di legge, come Parte_1 da nota spese che si allega, aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto ai sensi del comma 1 bis art. 4 Decreto 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellante in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “ILLOGICA E ILLEGITTIMA
INTERPRETAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA ASSICURATORE E
ASSICURATO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Il punto controverso è costituito dall'applicazione della clausola delle condizioni generali di assicurazione, sezione “Eventi
Atmosferici”, che esclude dalla copertura assicurativa i danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” deve ritenersi che l'onere probatorio circa la natura dolosa dell'incendio incomba sulla stessa convenuta ai sensi dell'art. 2697
c.c. trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea. In particolare, mentre secondo un primo indirizzo giurisprudenziale qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 4234/2012, n. 6108/2006, n. 16831/2003), più di recente la Suprema Corte ha invece ritenuto che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. n. 1558/2018; in precedenza, tale orientamento era già stato espresso da Cass. n. 6548/2013). Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli indirizzi prospettati. Invero, fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Deduce l'appellante che tale ripartizione dell'onere probatorio non teneva conto della condizione di svantaggio dell'assicuratore “poiché non è a conoscenza di come il fatto (il cui rischio
è assicurato) si sia effettivamente manifestato nella sfera del soggetto privato”.
Chiedeva inoltre che “l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa dedotta da
- come disposto nella Sezione “Eventi Atmosferici”, che esclude dalla copertura Controparte_2 assicurativa i danni “causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi” (doc. 2 del fascicolo di I grado) - sia qualificata come eccezione in senso improprio”.
Il motivo è infondato.
Invero “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea. (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la S.C. ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve;
all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico)” (Cass.
Sez. 3, 09/11/2023, n. 31251, Rv. 669464 - 01).
“La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato)” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 - Rv. 673658 - 01).
Dunque era onere dell'assicurazione provare che l'evento costituiva un rischio non compreso.
Ciò non è avvenuto e, anzi, l'esame di tale questione, costituendo un'eccezione in senso stretto, è stata preclusa dalla tardiva costituzione in giudizio della compagnia.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l' , , CP_3 Pt_3
INCOMPLETO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI CAUSA (EX ART. 116 C.P.C.) È
OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI NON OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
ASSICURATIVA PER LA FATTISPECIE DEI DANNI “CAUSATI DA INTASAMENTO O
TRABOCCAMENTO DI GRONDE O PLUVIALI CON O SENZA ROTTURA DEGLI STESSI”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Sebbene parte convenuta non sia incorsa in alcuna preclusione dal punto di vista dell'onere assertivo, in quanto la circostanza di cui si tratta era già stata dedotta da parte attrice nel libello introduttivo (al fine di contestarne la fondatezza), la tardiva costituzione in giudizio di in data 22.2.2017 ne ha invece determinato la decadenza Parte_1 rispetto alla possibilità di produrre mezzi di prova, ivi compresi quelli di natura documentale, stante il regime di preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Ne deriva che i documenti allegati da parte convenuta alla comparsa di costituzione tardivamente depositata non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione. Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto impeditivo dell'operatività della polizza, costituito dalla riconducibilità della causa dei danni all'intasamento o traboccamento di gronde o pluviali”.
Deduce l'appellante che: “Si ritiene, viceversa, che anche senza l'esame delle prove documentali prodotte da il Tribunale di Civitavecchia avrebbe dovuto, comunque, Controparte_2 accogliere l'eccezione di non operatività della polizza per intasamento e traboccamento di gronde e pluviali”.
Il motivo è infondato.
Si legge nell'atto di citazione che: “8. nel frattempo, in data 24.04.2014, la faceva CP_1 intervenire la propria ditta di manutenzione di fiducia, tal per indagare le cause delle CP_4 infiltrazioni e la stessa, individuate delle converse danneggiate sul tetto, provvedeva alla loro riparazione mediante distacco delle stesse, posa nuovo mastice siliconico tipo DOW CORNING, riposizionamento converse, smontaggio ponteggio;
a seguito dell'intervento veniva emessa regolare fattura n. 22 di pari data (Doc. n. 8)”.
In particolare, la conversa è proprio una parte “del tetto che canalizza l'acqua, anche detta scossalina o gallonaia, installata nei punti d'incontro delle falde o attorno a camini e lucernari per evitare infiltrazioni”.
Dunque, erano risultate danneggiate proprio parti del tetto da cui, presuntivamente, sono derivate le infiltrazioni lamentate dall'attrice mentre non vi è prova dell'intasamento di gronde o pluviali.
Se si fosse verificata quest'ultima causa i danni sarebbero stati di gran lunga più estesi e non localizzati in alcuni punti come avvenuto.
Quindi le infiltrazioni si sono verificate in punti specifici del tetto e ciò giustifica l'esiguità dei costi di riparazione (€ 260,00).
§ 8.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta al: “ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. ED ERRATA, ILLOGICA E ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C..”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Ne deriva che i documenti allegati da parte convenuta alla comparsa dei costituzione tardivamente depositata non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione”.
Deduce l'appellante che: “Nel grado ancor più subordinato si rileva come, fermo restando il principio secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ci sono comunque alcuni mezzi di prova che, a prescindere dal momento in cui siano prodotti, devono essere valutati quando vi è prova che la controparte li conosceva e su di essi ha discettato. Ciò è proprio quanto ricorre nel caso che ci occupa dove l' con la costituzione del Controparte_5
22.02.2017, produceva il doc. n. 4, ossia la dichiarazione confessoria sul reale svolgimento dei fatti sottoscritta dalla sig.ra , come rappresentante di Ebbene a fronte di detto Parte_2 CP_1 documento”.
Il motivo è infondato.
Si tratta di un documento che era in possesso dell'assicurazione e doveva pertanto essere depositato in giudizio tempestivamente al fine di evitare decadenze.
Comunque si tratta di dichiarazioni rilasciate all'incaricato dell'assicurazione nell'immediatezza dei fatti da parte di soggetto privo di competenze specifiche in materia talché
l'indicazione delle cause era solo indicativa.
Era invece onere dell'incaricato raccogliere prove attestanti le condizioni delle grondaie
(sarebbe bastato fare delle riprese con un piccolo drone).
Ciò non è avvenuto e questa circostanza non può non riverberarsi a danno della compagnia.
§ 9. — In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Civitavecchia n. CP_1
137/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la a rifondere alla le spese di lite da distrarsi Parte_1 CP_1 in favore de procuratore antistatario avv. Marco Meduri che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico della CP_1
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli