Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1326
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa la rilevata violazione dell’art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha esaminato la censura, ritenendola generica e infondata. La motivazione del provvedimento genetico è completa, avendo il giudice operato una selezione autonoma degli elementi indiziari. Sono indicati elementi che dimostrano l'operatività attuale dell'associazione e la perdurante intraneità dell'indagato, riscontrate da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione

    Le perplessità del ricorrente sono superate dal tribunale con motivazione ampia e convincente, che fornisce anche una spiegazione riguardo alle dichiarazioni della persona offesa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale in tema di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per associazione mafiosa 'storica', rilevando la sussistenza della doppia presunzione, delle esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura custodiale e l'assenza di segni di rescissione del legame con il sodalizio. L'onere motivazionale del giudice è attenuato in questi casi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1326
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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