TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN LA CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3174 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 3227/2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procure in Parte_1 Parte_2 calce ai rispettivi ricorsi introduttivi, dall'avv. Pasquale Biondi, con il quale elettivamente domiciliano al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come da procure in calce alle memorie di costituzione, dagli avv. Pasquale Allocca, Debora
RD e LU LE e con loro elettivamente domiciliato in Napoli, c.so Garibaldi 387,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti hanno esposto:
− di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei periodi indicati per ciascuno in ricorso,
e con inquadramento, per quanto riguarda il ricorrente nel periodo Parte_1 dall'1.01.2013 al 31.08.2016 nel profilo professionale di operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, nel periodo dall'1.09.2016 al 30.06.2017 nel profilo professionale di operatore qualificato, con parametro retributivo 140, nel periodo dall'1.07.2017 a tutt'oggi nel profilo professionale di operatore tecnico con parametro retributivo 170, e, per quanto riguarda la ricorrente nel periodo dall'1.01.2013 al 31.12.2013 nel profilo professionale di Parte_2 capostazione, con parametro retributivo 193, nel periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2020 nel profilo professionale di capotreno, con parametro retributivo 140, e nel periodo dall'1.01.2021
1 all'attualità nel profilo professionale di capotreno con parametro retributivo 158 del CCNL
OT, entrambi con residenza di servizio presso l'impianto di Benevento;
− che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dall'1.01.2013 avevano prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dall'1.01.2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL applicato al rapporto;
− che le ore di lavoro straordinario svolte, risultanti dai prospetti paga, erano state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della datrice di lavoro, in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi e in assenza delle condizioni derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Contr Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare, previo accertamento dell'espletamento di ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti fissati dalla legge e dal CCNL e del conseguente loro diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica, al pagamento delle somme indicate per ciascuno in ricorso, ovvero del diverso importo eventualmente liquidato dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente la nullità dei ricorsi Controparte_1 introduttivi e la prescrizione e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato nel quantum e, nella specie, nessuna prova era stata offerta. Ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata da parte ricorrente.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa è stata rinviata per la discussione senza dare ingresso alla prova testimoniale, siccome vertente su circostanze in parte documentali e in parte pacifiche e/o ininfluenti ai fini della decisione, e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. È pacifico che i ricorrenti siano dipendenti dell , che abbiano rivestito le Controparte_1 qualifiche indicate in ricorso, nei periodi specificamente individuati, e che abbiano la residenza di servizio presso l'impianto di Benevento.
In questa sede domandano il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psicofisica, assumendo di avere sistematicamente effettuato, nel periodo oggetto di giudizio, prestazioni di lavoro straordinario in violazione dei limiti massimi fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Contr Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dei ricorsi introduttivi sollevata dall' . La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass.
9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
2 Nel caso di specie, dalla lettura dei ricorsi emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento, ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe (cfr. sentt. nn. 127, 128, 131, 148/2024 di questo Tribunale e n. 1489/2024 del
Tribunale di Napoli, richiamate e prodotte da parte ricorrente), le cui motivazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., posto che il riferimento ai
“precedenti conformi” ivi non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; Sez. 3, Ordinanza n.
29017 del 20/10/2021).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008), il danno da usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto,
l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata;
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, n. 15223).
I ricorrenti lamentano di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documentano lo svolgimento di lavoro straordinario producendo le buste paga, dalle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario, diurno e notturno, prestato. L'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003, di “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, premesso che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” (1° comma) e che “i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario” (2° comma), al 3° comma dispone che “in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Il CCNL OT Mobilità – TPL del 28/11/2015, in vigore dall'1/01/2016, all'art. 28, secondo comma, ha stabilito che “in luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs.
n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”, che a sua volta dispone che “per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive”. Dalla lettura delle disposizioni normative richiamate emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta ampiamente e sistematicamente superato.
3 La resistente richiama il R.D.L. 2328/1923, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente fatte salve dal d.lgs. 66/2003, art. 19, co. 3, deducendo che solo le ore di “lavoro effettivo”, computate sulla base dei criteri fissati dall'art. 17 del suddetto R.D.L., potrebbero essere fonte di usura psico-fisica, e non anche quelle di “lavoro non effettivo”.
Il rilievo appare del tutto inconferente, dal momento che le ore di lavoro straordinario sono state conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato in busta paga dalla stessa datrice, la quale ha dimostrato di averle considerate (e retribuite) tutte come ore di lavoro effettivo.
Il protrarsi di tale stato di cose rende, inoltre, evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema stabilizzato di carenza di Contr personale (come del resto riconosciuto anche da nella memoria) che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale, e ciò non per far fronte a esigenze eccezionali e imprevedibili, ma per assicurare il regolare espletamento del servizio pubblico di trasporto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
(in termini, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26450 del 2021). È, dunque, sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, in quanto da tali elementi è consentito desumere l'“abnormità” della prestazione eseguita, che di per sé è tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (così ancora Cass. 26450/2021, cit.).
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile, dato che i ricorrenti hanno analiticamente indicato il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
È invece documentalmente provata (cfr. buste paga) una violazione della disciplina in materia di limiti massimi allo svolgimento di lavoro straordinario, protratta per diversi anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro. Ciò determina un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass. civ., sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
Non assume invece rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto, in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019), “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087
c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295)”.
4 In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, il richiamo di parte ricorrente al principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza del
06/09/2022, n. 26246 (“il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”), è inconferente.
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro ex art. 2948
c.c., ma, nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. Contr I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno da usura psicofisica a decorrere dall'1.01.2013 ed è pacifico tra le parti che il ricorso – primo atto interruttivo della prescrizione – è stato notificato per in data 24.02.2025 e per in data 25.02.2025. Ne Pt_1 Pt_2 consegue la prescrizione dei crediti afferenti agli anni 2013 e 2014.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno maturato negli ulteriori periodi, parte resistente contesta il criterio adottato da parte ricorrente, consistito nel moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata, e propone invece di adottare come parametro per la determinazione equitativa del risarcimento la sola maggiorazione percentuale della retribuzione oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero, come fatto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere l'importo liquidato equitativamente a titolo di danno da usura a quello già corrisposto a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, e preferibile rispetto a quello usato da parte ricorrente, laddove calcola il danno considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la maggiorazione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando tale voce retributiva.
Il CCNL OT (art. 17 CCNL 1976, in atti) prevede che “[…] La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%. […] Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'articolo 6, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. […] A decorrere dall'1 gennaio 1984; elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: - dal 10% al 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati - dal 15% al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
La maggiorazione è dunque pari al 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e al 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Ciò premesso, il danno da usura psico-fisica può essere liquidato equitativamente nella misura della maggiorazione per lavoro straordinario turno diurno/notturno applicata nelle buste paga dalla datrice
5 di lavoro, moltiplicata per il numero di ore di lavoro straordinario effettuate in eccesso, tenendo conto dell'incidenza sul totale dello straordinario diurno e di quello notturno.
Spettano, pertanto, ai ricorrenti le seguenti somme, quantificate sulla scorta dei conteggi formulati da Contr
nelle memorie di costituzione, che sono corretti anche per quanto riguarda il numero delle ore di straordinario effettuate:
- € 419,36 in favore di;
Parte_1
- € 723,28 in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate da calcolarsi dalla Contr sentenza al saldo, somme al cui pagamento va condannato l' . Contr Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.101, secondo il criterio del decisum), stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e tenendo conto, per le fasi di trattazione e decisionale, della riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dall'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003 e dal CCNL di settore nel periodo 01/2015-12/2023;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere ai ricorrenti CP_3 le seguenti somme:
- € 419,36 in favore di;
Parte_1
- € 723,28 in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla sentenza al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 534,90 per CP_3 onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50 per ed € 118,50 per , con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pt_2 Pt_1
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN LA CA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN LA CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3174 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, a cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 3227/2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procure in Parte_1 Parte_2 calce ai rispettivi ricorsi introduttivi, dall'avv. Pasquale Biondi, con il quale elettivamente domiciliano al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come da procure in calce alle memorie di costituzione, dagli avv. Pasquale Allocca, Debora
RD e LU LE e con loro elettivamente domiciliato in Napoli, c.so Garibaldi 387,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti hanno esposto:
− di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei periodi indicati per ciascuno in ricorso,
e con inquadramento, per quanto riguarda il ricorrente nel periodo Parte_1 dall'1.01.2013 al 31.08.2016 nel profilo professionale di operatore di manutenzione, con parametro retributivo 130, nel periodo dall'1.09.2016 al 30.06.2017 nel profilo professionale di operatore qualificato, con parametro retributivo 140, nel periodo dall'1.07.2017 a tutt'oggi nel profilo professionale di operatore tecnico con parametro retributivo 170, e, per quanto riguarda la ricorrente nel periodo dall'1.01.2013 al 31.12.2013 nel profilo professionale di Parte_2 capostazione, con parametro retributivo 193, nel periodo dall'1.01.2014 al 31.12.2020 nel profilo professionale di capotreno, con parametro retributivo 140, e nel periodo dall'1.01.2021
1 all'attualità nel profilo professionale di capotreno con parametro retributivo 158 del CCNL
OT, entrambi con residenza di servizio presso l'impianto di Benevento;
− che, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, a decorrere dall'1.01.2013 avevano prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dall'1.01.2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL applicato al rapporto;
− che le ore di lavoro straordinario svolte, risultanti dai prospetti paga, erano state prestate per soddisfare le ordinarie esigenze tecnico-produttive della datrice di lavoro, in assenza di specifici accordi individuali e/o collettivi e in assenza delle condizioni derogatorie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Contr Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare, previo accertamento dell'espletamento di ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti fissati dalla legge e dal CCNL e del conseguente loro diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica, al pagamento delle somme indicate per ciascuno in ricorso, ovvero del diverso importo eventualmente liquidato dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente la nullità dei ricorsi Controparte_1 introduttivi e la prescrizione e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande poiché il danno da usura psico-fisica, pur se presunto quanto all'an, andava provato nel quantum e, nella specie, nessuna prova era stata offerta. Ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata da parte ricorrente.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa è stata rinviata per la discussione senza dare ingresso alla prova testimoniale, siccome vertente su circostanze in parte documentali e in parte pacifiche e/o ininfluenti ai fini della decisione, e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. È pacifico che i ricorrenti siano dipendenti dell , che abbiano rivestito le Controparte_1 qualifiche indicate in ricorso, nei periodi specificamente individuati, e che abbiano la residenza di servizio presso l'impianto di Benevento.
In questa sede domandano il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psicofisica, assumendo di avere sistematicamente effettuato, nel periodo oggetto di giudizio, prestazioni di lavoro straordinario in violazione dei limiti massimi fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Contr Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dei ricorsi introduttivi sollevata dall' . La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass.
9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
2 Nel caso di specie, dalla lettura dei ricorsi emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento, ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, in coerenza con precedenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe (cfr. sentt. nn. 127, 128, 131, 148/2024 di questo Tribunale e n. 1489/2024 del
Tribunale di Napoli, richiamate e prodotte da parte ricorrente), le cui motivazioni, condivise dalla scrivente, vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., posto che il riferimento ai
“precedenti conformi” ivi non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; Sez. 3, Ordinanza n.
29017 del 20/10/2021).
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008), il danno da usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto,
l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata;
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, n. 15223).
I ricorrenti lamentano di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.
Documentano lo svolgimento di lavoro straordinario producendo le buste paga, dalle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario, diurno e notturno, prestato. L'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003, di “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, premesso che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” (1° comma) e che “i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario” (2° comma), al 3° comma dispone che “in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Il CCNL OT Mobilità – TPL del 28/11/2015, in vigore dall'1/01/2016, all'art. 28, secondo comma, ha stabilito che “in luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs.
n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”, che a sua volta dispone che “per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive”. Dalla lettura delle disposizioni normative richiamate emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta ampiamente e sistematicamente superato.
3 La resistente richiama il R.D.L. 2328/1923, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente fatte salve dal d.lgs. 66/2003, art. 19, co. 3, deducendo che solo le ore di “lavoro effettivo”, computate sulla base dei criteri fissati dall'art. 17 del suddetto R.D.L., potrebbero essere fonte di usura psico-fisica, e non anche quelle di “lavoro non effettivo”.
Il rilievo appare del tutto inconferente, dal momento che le ore di lavoro straordinario sono state conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato in busta paga dalla stessa datrice, la quale ha dimostrato di averle considerate (e retribuite) tutte come ore di lavoro effettivo.
Il protrarsi di tale stato di cose rende, inoltre, evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema stabilizzato di carenza di Contr personale (come del resto riconosciuto anche da nella memoria) che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale, e ciò non per far fronte a esigenze eccezionali e imprevedibili, ma per assicurare il regolare espletamento del servizio pubblico di trasporto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”
(in termini, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26450 del 2021). È, dunque, sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, in quanto da tali elementi è consentito desumere l'“abnormità” della prestazione eseguita, che di per sé è tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (così ancora Cass. 26450/2021, cit.).
Con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile, dato che i ricorrenti hanno analiticamente indicato il numero delle ore di straordinario svolto e il periodo di riferimento.
È invece documentalmente provata (cfr. buste paga) una violazione della disciplina in materia di limiti massimi allo svolgimento di lavoro straordinario, protratta per diversi anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro. Ciò determina un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass. civ., sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
Non assume invece rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto, in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019), “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087
c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295)”.
4 In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, il richiamo di parte ricorrente al principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza del
06/09/2022, n. 26246 (“il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”), è inconferente.
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro ex art. 2948
c.c., ma, nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. Contr I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno da usura psicofisica a decorrere dall'1.01.2013 ed è pacifico tra le parti che il ricorso – primo atto interruttivo della prescrizione – è stato notificato per in data 24.02.2025 e per in data 25.02.2025. Ne Pt_1 Pt_2 consegue la prescrizione dei crediti afferenti agli anni 2013 e 2014.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno maturato negli ulteriori periodi, parte resistente contesta il criterio adottato da parte ricorrente, consistito nel moltiplicare le ore di straordinario in eccesso per l'intera paga oraria maggiorata, e propone invece di adottare come parametro per la determinazione equitativa del risarcimento la sola maggiorazione percentuale della retribuzione oraria prevista dal CCNL di riferimento per le ore di straordinario in esubero, come fatto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere l'importo liquidato equitativamente a titolo di danno da usura a quello già corrisposto a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, e preferibile rispetto a quello usato da parte ricorrente, laddove calcola il danno considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la maggiorazione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando tale voce retributiva.
Il CCNL OT (art. 17 CCNL 1976, in atti) prevede che “[…] La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%. […] Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'articolo 6, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. […] A decorrere dall'1 gennaio 1984; elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: - dal 10% al 20% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati - dal 15% al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
La maggiorazione è dunque pari al 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e al 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Ciò premesso, il danno da usura psico-fisica può essere liquidato equitativamente nella misura della maggiorazione per lavoro straordinario turno diurno/notturno applicata nelle buste paga dalla datrice
5 di lavoro, moltiplicata per il numero di ore di lavoro straordinario effettuate in eccesso, tenendo conto dell'incidenza sul totale dello straordinario diurno e di quello notturno.
Spettano, pertanto, ai ricorrenti le seguenti somme, quantificate sulla scorta dei conteggi formulati da Contr
nelle memorie di costituzione, che sono corretti anche per quanto riguarda il numero delle ore di straordinario effettuate:
- € 419,36 in favore di;
Parte_1
- € 723,28 in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate da calcolarsi dalla Contr sentenza al saldo, somme al cui pagamento va condannato l' . Contr Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.101, secondo il criterio del decisum), stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e tenendo conto, per le fasi di trattazione e decisionale, della riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dall'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003 e dal CCNL di settore nel periodo 01/2015-12/2023;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere ai ricorrenti CP_3 le seguenti somme:
- € 419,36 in favore di;
Parte_1
- € 723,28 in favore di Parte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla sentenza al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 534,90 per CP_3 onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 118,50 per ed € 118,50 per , con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pt_2 Pt_1
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN LA CA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
6