Legge 16 ottobre 1991, n. 321

Commentari3

  • 1Sistema giudiziario: interventi urgenti in materia di sedi disagiateAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2008

  • 2Decreto legge 143 del 2008
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 settembre 2008

    E' in vigore dal 17 settembre il decreto legge recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario. Riscritti gli articoli sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati, in particolare per la copertura delle “sedi disagiate”, cioè le sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento predisposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura. Recita la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, presentato in Senato (n.1018 AS): “L'intervento normativo proposto con il presente decreto è dettato dall'esigenza di sopperire alla scopertura dell'organico del personale di magistratura nelle cosiddette «sedi …

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  • 3Circolare del 23/12/1993 n. 43 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV
    Min. Finanze · 23 dicembre 1993

    La legge 25 maggio 1981, ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione relativa all\'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972. Il terzo comma dell\'art.9 della suindicata legge ha disposto che, decorso un quinquennio dall\'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, ad ogni dichiarazione di successione (prevista dall\'art.36 dell\'allora vigente D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637) doveva essere allegato un certificato dell\'iscrizione al Registro Generale dei Testamenti. Il regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 18 dicembre 1984, n.956 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 24 gennaio 1985, e\' entrato in …

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Giurisprudenza98

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 540
    Provvedimento: Sentenza n. 540/2025 Depositato il 26/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 09/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PALERMO GIOVANNI, Presidente BARBERA FRANCO, Relatore ANTONELLI CLAUDIO, Giudice in data 09/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 106/2023 depositato il 24/01/2023 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …
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    • IMU·
    • art. 140 c.p.c.·
    • sede legale società·
    • notifica atto presupposto·
    • prova versamento imposta·
    • decadenza accertamento·
    • illegittimità pretesa impositiva·
    • compensazione spese di lite

  • 2Trib. Catania, sentenza 23/07/2024, n. 3956
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della trattazione scritta disposta per lo svolgimento udienza del 14 giugno 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G4395 /2020 promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO NICOLO' BUSCEMI per procura come Parte_1 in atti -ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - CATANIA -resistente- E nei confronti …
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    • art. 5 Legge 395/1990·
    • spese giudizio·
    • differenze retributive·
    • valutazione servizio amministrativo·
    • notifica per pubblici proclami·
    • art. 9 Legge 321/1991·
    • progressione economica orizzontale·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • adeguamento trattamento economico·
    • punteggio progressione economica

  • 3Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5122
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 25.06.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14055/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA TRA , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 ; , , [...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...] , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 , Parte_16 …
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    • giurisdizione GO·
    • principio di tassatività·
    • trattamento di quiescenza·
    • retribuzione globale annua·
    • indennità di buonuscita·
    • indennità di amministrazione·
    • prescrizione·
    • computo tredicesima mensilità·
    • contrattazione collettiva·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2023, n. 3651
    Provvedimento: Sentenza N. 3651/2023 Reg. gen. Sez. Lav. N. 2595/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel. all'udienza del 13/10/2023 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2595/2022 vertente tra: tra , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 con l'avv.CONCA GUGLIELMO, come da procura in atti APPELLANTI E Controparte_1 con l'avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO …
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    • indennità di servizio penitenziario·
    • diritto allo studio·
    • disparità di trattamento·
    • art. 36 Costituzione·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • art. 3 Costituzione·
    • art. 97 Costituzione·
    • principio di uguaglianza·
    • art. 1 e 2 legge n. 65/1983·
    • non manifesta infondatezza illegittimità costituzionale·
    • rieducazione detenuti

  • 5Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2023, n. 271
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonio MATANO Presidente Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel. Dott. ssa Silvia MOSSI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 18.05.2022, iscritta al n. 110/2022 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 20.10.2022 d a Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [...] Floriana Collerone e Roberto Maio dell'Avvocatura Distrettuale OGGETTO: Altre …
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    • decadenza azione·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • interpretazione art. 23 d.lgs. 151/2001·
    • prescrizione azione·
    • art. 47 d.p.r. 639/1970·
    • discriminazione di genere·
    • azione ordinaria·
    • indennità di maternità·
    • compensazione spese legali
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , gia' sostituito dall' articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
    2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .
    3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
    4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
    5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
    6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
    7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti".
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all' art. 1:
    - La legge n. 916/1958 reca: "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie". Si trascrive il testo del relativo art. 42:
    "Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). - I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro".
  • Art. 2. 1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".
  • Articolo 3
    Art. 3. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 ))