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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4687/2017.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice LE PI, pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G.
4687/2017 proposta da rappresentata e difesa da Avv.ti Parte_1
IL OR e NI EL VI,
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv. Diego Milano, Controparte_1
-parte convenuta- nonché contro rappresentata e difesa da Avv. Pasquale La Controparte_2
Pesa,
-altra parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere coerede della madre (Ω: 24.10.2010) Per_1 unitamente alle di lei germane convenute e Controparte_1
, ciascuna per la quota di un terzo. Controparte_2
Ha allegato che la de cuius era proprietaria di plurimi immobili in Bari e EN e vantava diritti su una multiproprietà in Forio. Ha aggiunto che la de cuius era
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 1 di 11 R.G. 4687/2017.
titolare di due libretti postali che, alla data dell'apertura della successione, presentavano un saldo attivo di circa €
160.000,00.
Ha dedotto che, in vita, la madre aveva donato indirettamente alla sorella un immobile in Bari alla Via De Cesare n. CP_1
16 pagandone con denaro proprio il prezzo della compravendita per € 185.000,00 ad onta della formalizzazione dell'acquisto in capo alla figlia. Ha aggiunto che la madre ha sostenuto spese condominiali in luogo della figlia per circa € CP_1
5.000,00. Ha rilevato inoltre passaggi di denaro dai conti materni al libretto postale cointestato tra madre e figlia per circa € 145.000,00 tra il settembre e il novembre CP_1 del 2009.
Ha dedotto altresì che la madre ha donato alla figlia CP_2 un immobile in Adelfia con atto pubblico del 11.02.2009.
Ha lamentato che le sorelle hanno il godimento esclusivo dei beni relitti e ne percepiscono i frutti civili. Inoltre, ha denunciato l'esistenza di tre compravendite in data prossima alla morte della madre senza che risultino disponibili le somme dei rispettivi prezzi.
Ha concluso domandando: la divisione della massa ereditaria previo accertamento delle donazioni dirette e indirette;
il rendimento del conto di gestione dei beni ereditari;
il risarcimento del danno per mancato godimento della propria quota ereditaria. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 10.03.2017).
I.2.- si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla divisione ereditaria.
Ha rilevato che, in vita, la madre aveva eseguito una donazione di immobili in Adelfia in favore della sorella ed un'altra di un immobile in San Salvo Marina in CP_2 favore della sorella . Inoltre, in favore di Pt_1 quest'ultima, la madre avrebbe anche elargito una somma di £
30.550.000 nell'anno 1988.
Ha negato che il proprio immobile in Bari alla Via De Cesare sia stato oggetto di donazione indiretta della madre.
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 2 di 11 R.G. 4687/2017.
Ha precisato che tutto il denaro relitto, sia per contanti che per saldo attivo su libretti e conti, è stato già diviso tra le tre sorelle in parti uguali.
Ha allegato di aver sostenuto spese per oneri di successione pari ad € 12.630,48 e per il ripristino della porta di ingresso di un immobile in Bari alla Via Fusco.
Ha dichiarato di avere la detenzione esclusiva dell'appartamento in Bari alla Via Fusco mentre la sorella ha la detenzione di un appartamento in EN alla Pt_1
Via Repubblica n. 6 e di un locale in Bari vecchia;
laddove la sorella ha la detenzione di un altro appartamento in CP_2
EN.
Ha precisato che la casa vacanze in Forio di Ischia non è mai stata locata bensì concessa in godimento ad una persona terza che, in cambio, ha versato i relativi oneri condominiali.
Ha lamentato di aver sostenuto oneri condominiali degli immobili in Bari Carbonara per € 4.791,16.
Ha concluso domandando: la divisione della massa ereditaria avendo riguardo alle proprie deduzioni con scomputo dei debiti ereditari già da sé pagati;
il rendimento del conto per i frutti degli immobili detenuti dalle sorelle. Spese come per legge (comparsa di costituzione e risposta depositata in data
07.06.2017).
I.3.- Previa rinnovazione della notifica, si Controparte_2
è costituita in giudizio non opponendosi alla divisione.
Ha negato che l'attrice è stata esclusa dal godimento degli immobili ereditari e che le altre sorelle ne abbiano percepito in via esclusiva i frutti.
Ha dichiarato di aver sopportato ogni esborso relativo agli oneri gravanti sugli immobili.
Ha dedotto che l'attrice ha ricevuto un immobile in donazione in data 13.02.2009.
Ha concluso per: la divisione della massa ereditaria previo conferimento delle donazioni (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2018).
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'assunzione di interrogatori formali e
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 3 di 11 R.G. 4687/2017.
prove per testi. È stata altresì svolta una consulenza tecnica estimativa.
I.5.- All'udienza del 26.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede integrazione della CTU in riferimento a tutti i beni indicati nell'atto di citazione;
in subordine, accoglimento della domanda introduttiva;
b) convenuta : si riporta alle conclusioni in Controparte_1 atti;
c) convenuta chiede integrazione della CTU Controparte_2 in riferimento a tutti i beni ereditari;
si riporta alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale;
la parte attrice e la convenuta hanno depositato anche Controparte_1 memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda principale di divisione può essere delibata limitatamente alla pronuncia sul diritto alla divisione dovendo invece essere rimessa la causa sul ruolo per la necessaria integrazione istruttoria prodromica alle operazioni divisionali.
III.1.- In primo luogo deve rilevarsi che non vi è contestazione tra le parti in ordine all'esistenza di una comunione ereditaria tra di loro derivante dalla successione alla comune madre (Á: 05.08.1951 - Ω: 24.10.2010) Per_1 rispetto alla quale ciascuna figlia è coerede nella misura di un terzo.
Quanto alla consistenza della massa, le parti controvertono circa la presenza o meno di saldi attivi relitti su due libretti postali e su un rapporto di conto corrente bancario;
così come controvertono sull'esistenza di donazioni da fare oggetto di collazione. Al contrario, non vi è stata contestazione sin dall'origine e per tutto il corso del
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Emanuele PI Pagina 4 di 11 R.G. 4687/2017.
giudizio – fatta eccezione per quanto dedotto dalla sola convenuta nelle proprie memorie conclusionali Controparte_1
– in riferimento alla consistenza della massa ereditaria nella sua componente immobiliare. Più precisamente, tutte le parti nei loro atti introduttivi hanno affermato che i beni immobili relitti della de cuius corrispondevano a quelli indicati nella denuncia fiscale di successione e segnatamente:
1) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 43, cat. C/6;
2) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 60, cat. C/2
3) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 5, cat. C/2;
4) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 62, cat. C/2;
5) locale in Bari alla via Fragigena n.20, strada palazzo di
Città n.1 e 2, PT, censito in catasto al foglio 92, particella 109 sub 9, cat. C/1;
6) appartamento in Bari alla via F. Fusco n.8, PT, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 9, cat. A/2;
7) locale in Bari alla via Jacopo Carducci Calò n.9, censito in catasto al foglio 91, particella 242 sub 1, cat. A/5;
8) locale in Bari alla via Conte Colagualano n.36, censito in catasto al foglio 91, particella 350 sub 4, cat. C/1;
9) appartamento in EN alla via 3 trav. Le Lamie n.5,
P1, int.4, scala C, censito in catasto al foglio 22, particella 346, sub 28, cat A/3;
10) appartamento in EN alla via Pezza Canneto, P1, interno 4, scala C3, censito in catasto al foglio 22, particella 894 sub 16, cat. A/3;
11) locale in Bari alla strada S. Gaetano n.29, censito in catasto al foglio 91, particella 235, cat. A/4
12) appartamento in Forio (NA) alla via Campotese, PT, interno
L/1, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub
7, cat. A/2;
13) locale in Forio (NA) alla via Forche n.3, PT, interno 3, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub 28, cat. C/6;
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Emanuele PI Pagina 5 di 11 R.G. 4687/2017.
14) locale in Forio (NA) alla via Forche n.3, PT, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub 48, cat. D/6.
Questo Tribunale, con ordinanza del 26.06.2023, ha rilevato che per poter pronunciare sul diritto alla divisione con ordinanza ex art. 785 c.p.c. occorreva «la prova che i beni indicati in atto di citazione appartenessero effettivamente alla de cuius al momento dell'apertura della successione (non essendo sufficienti le dichiarazioni di successione prodotte)» preannunciando che, in mancanza, la pronuncia sarebbe stata resa «in base alle prove risultanti dagli atti con conseguente nomina di un CTU per la stima della massa e la formazione delle porzioni». Successivamente, con ordinanza del
23.10.2023, constatata la persistente assenza di prova, questo
Tribunale ha disposto una consulenza tecnica avente ad oggetto la stima dei soli immobili dichiaratamente oggetto di donazioni dirette e indirette.
III.2.- Ciò premesso, anche a fronte delle contestazioni tempestivamente formulate dall'attrice e dalla convenuta occorre in questa sede verificare in Controparte_2 riferimento a ciascun immobile allegato l'esistenza di una prova sufficiente del relativo stato di comunione.
III.2.1.- A tal proposito, è utile precisare preliminarmente che su tutte le parti del giudizio di divisione grava indistintamente l'onere di fornire la prova che i beni appartenessero alla de cuius al momento dell'apertura della successione: infatti, nel giudizio di divisione, i condividenti sono tutti portatori del medesimo interesse e l'accertamento della loro comproprietà ha ad oggetto bensì un diritto comune a tutte le parti in causa e non l'affermazione del diritto di uno contro quello degli altri.
EL pari, deve precisarsi che nel giudizio di divisione, in ossequio alla condivisa giurisprudenza di legittimità citata dalle parti, la prova della comproprietà non è rigorosa, bensì attenuata specie nei casi – come quello che qui occupa – di non contestazione della appartenenza dei beni alla massa.
Sennonché tale principio – diversamente da quanto sembrano opinare le difese delle parti – non comporta che a fronte della cd. non contestazione le parti siano esonerate dal
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fornire la prova della comunione;
bensì comporta che tale prova, anziché essere resa per il tramite della produzione documentale del titolo di acquisto, può essere fornita anche in via indiziaria o finanche tramite le verifiche ipocatastali di un consulente tecnico d'ufficio. Ed è appena il caso di rimarcare che la prova indiziaria non consiste nella
“presunzione della prova” bensì nella cd. prova per presunzioni: con ciò volendosi intendere che, in ogni caso, una prova deve pur sempre essere fornita sebbene sia consentito renderla anche a norma dell'art. 2729 c.c..
III.2.2.- Nel presente giudizio nessuna parte ha fornito prova dei titoli di provenienza dei beni in capo alla de cuius
i quali, per inciso, anche secondo la Suprema Corte rappresentano la modalità preferibile per la verifica della contitolarità (Cass. Civ., 02 marzo 2023, ordinanza n. 6228).
Le parti, peraltro, hanno persistito nell'omessa produzione per tutto il corso del giudizio anche a fronte dell'esplicito rilievo sollevato da questo Tribunale con l'ordinanza del
26.06.2023 nonché nel corso, e anche dopo, le operazioni di consulenza tecnica da cui erano stati tenuti esclusi tutti gli immobili allegati come relitti sull'espresso presupposto del difetto della prova della contitolarità.
Sicché, in linea generale, deve ritenersi che per tutti i beni immobili indicati in citazione e confermati nelle comparse di risposta delle convenute, certamente non esistono verifiche del CTU che, sul piano probatorio, possano integrare la non contestazione delle parti;
così come certamente esiste da parte di questo giudicante una generale presunzione negativa circa la contitolarità e che deriva dal persistente comportamento omissivo delle parti le quali avrebbero ben potuto procedere all'integrazione documentale - finanche sollecitata - anche oltre i termini preclusivi di fase (che, in parte qua, non operano per il giudizio di divisione).
III.2.3.- Pertanto, occorre in questa sede verificare se con riferimento a ciascuno dei beni immobili allegati, siano emersi elementi di prova e/o indizi idonei a fornire una prova della comproprietà pur a fronte della suddetta valutazione negativa del comportamento processuale di tutte le parti.
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III.2.3.1.- Quanto ai locali e all'appartamento siti in Bari alla Via Fusco (elencati sub 1, 2, 3, 4 e 6) può ritenersi presunta la loro appartenenza alla massa. Dagli atti di causa emerge, in primo luogo, che in detta via vi fosse la residenza della de cuius e, in secondo luogo, che l'amministrazione condominiale (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta CP_1
) ha imputato alla medesima e alle di lei eredi alcune
[...] spese per lavori straordinari computati in riferimento a proprietà site sia al piano interrato (locali) e al piano terra (appartamento).
Tali indizi precisi e concordanti possono ritenersi sufficienti, in uno alla non contestazione, ad affermare l'appartenenza dei beni alla comunione ereditaria.
III.2.3.2.- Quanto al locale in Bari alla via Fragigena n.20
(elencato sub 5), in atti vi è un elemento indiziario decisivo rappresentato dal riconoscimento della comproprietà effettuato dal in sede di accertamento di una violazione CP_3 urbanistico-edilizia (cfr. doc. H, fascicolo attrice).
La natura pubblica dell'ente accertatore che ha effettuato le verifiche, in uno alla non contestazione tra le parti, conduce ad affermare l'appartenenza del bene alla comunione ereditaria.
III.2.3.3.- Quanto ai locali in Bari alla via Jacopo Carducci
Calò n.9 e alla strada S. Gaetano n.29 (elencati sub 7 e 11), deve constatarsi che in atti non vi è alcun elemento rilevante a loro riconducibile. Conseguentemente, in assenza di qualsivoglia indizio, non può ritenersi raggiunta la prova della contitolarità.
III.2.3.4.- Quanto al locale in Bari alla via Conte
Colagualano n.36 (elencato sub 8), in atti vi è copia di un contratto di locazione risalente al 2005 (cfr. all. 5, fascicolo attrice) con cui la de cuius concede il godimento dell'immobile ad un conduttore. Pur nella impossibilità di fondare una assoluta equivalenza tra locatore e proprietario, la non contestazione tra le parti consente però di formulare un convincimento sufficiente in ordine all'appartenenza del bene alla massa.
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III.2.3.5.- Quanto agli appartamenti in EN (elencati sub 9 e 10) non può ritenersi raggiunta la prova per presunzioni. Infatti, in atti esistono due contratti di locazione aventi ad oggetto immobili siti in EN (cfr. all. 5, fascicolo attrice), tuttavia non vi è prova che si tratti dei medesimi beni allegati dalle eredi atteso che i riferimenti stradali sono del tutto differenti (gli immobili di cui ai contratti si riferiscono ad appartamenti siti alla
Piazza Federico di Svevia n. 4 e alla Via Repubblica n. 6 mentre gli immobili allegati riguardano la via 3 trav. Le
Lamie n.5 e la via Pezza Canneto). Né risultano anche solo allegazioni relative a possibili variazioni delle denominazioni stradali.
Sicché in assenza di altri indizi, non può ritenersi raggiunta la prova.
III.2.3.6.- Quanto alle unità immobiliari oggetto di multiproprietà in Forio di Ischia (elencati sub 12, 13 e 14), in atti non vi è prova sufficiente dell'esistenza di un titolo in capo alla de cuius. Infatti, non vi sono produzioni rilevanti fatta eccezione per alcune ricevute di pagamento di oneri condominiali che però sono non meglio specificati.
III.2.3.7.- In definitiva, gli immobili per i quali può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dello stato di comunione sono quelli precedentemente elencati sub 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 8.
III.3.- Quanto ai saldi di conto corrente e libretti,
l'attrice ha allegato l'esistenza del libretto postale n.
28234630 e di quello n. 27814748 invero cointestato con la convenuta Inoltre, le convenute hanno Controparte_1 allegato l'esistenza anche di un conto corrente n. 500/017717 Cont aperto presso la .
EL libretto postale n. 28234630 non vi è prova dell'esistenza di un saldo atteso che la parte attrice ha depositato un documento di fatto illeggibile (cfr. all. A, deposito telematico del 12.04.2018).
Il libretto cointestato n. 27814748 presentava alla data dell'apertura della successione un saldo pari ad € 159.857,86
(cfr. all. B, deposito telematico del 12.04.2018).
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Emanuele PI Pagina 9 di 11 R.G. 4687/2017.
Il conto corrente n. 500/017717 alla data di apertura della successione presentava un saldo negativo per € 18,20 così come evincibile dall'estratto conto (cfr. all. G, deposito telematico del 12.04.2018).
Sennonché deve darsi atto che dall'istruttoria orale è emerso che tutte le somme presenti sui libretti e sui conti intestati alla de cuius nonché tutti i contanti e i preziosi rinvenuti in casa, furono divisi tra le tre eredi in parti uguali. A tal proposito vi è non solo la confessione giudiziale resa dalla convenuta in sede di interrogatorio formale Controparte_2 del 04.02.2019, bensì anche le dichiarazioni testimoniali di
(udienza del 01.02.2021) e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 10.10.2022) quest'ultimo presente di
[...] persona il giorno degli accadimenti.
Può pertanto ritenersi sufficientemente provato che le poste attive in denaro siano state già equamente divise tra le parti e debbano, per l'effetto, rimanere estranee alle operazioni di divisione che ivi residuano.
III.4.- Quanto alle donazioni dedotte dalle parti e suscettibili di collazione, ogni questione relativa alle stesse dovrà essere risolta nella successiva fase delle operazioni divisionali rispetto alla quale resta preliminare l'accertamento tecnico circa la stima dei beni immobili.
IV.- Il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza per le operazioni divisionali.
Ogni ulteriore domanda sarà delibata all'esito.
V.- Spese e compensi di giudizio saranno regolamentati in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4687/2017 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 10.03.2017 nei confronti di e ogni altra questione Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) ACCERTA il diritto alla divisione dei seguenti immobili della massa ereditaria della defunta (Á: Per_1
05.08.1951 - Ω: 24.10.2010):
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 10 di 11 R.G. 4687/2017.
a) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 43, cat. C/6;
b) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 60, cat. C/2
c) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 5, cat. C/2;
d) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 62, cat. C/2;
e) locale in Bari alla via Fragigena n.20, strada palazzo di Città n.1 e 2, PT, censito in catasto al foglio 92, particella 109 sub 9, cat. C/1;
f) appartamento in Bari alla via F. Fusco n.8, PT, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 9, cat. A/2;
g) locale in Bari alla via Conte Colagualano n.36, censito in catasto al foglio 91, particella 350 sub 4, cat.
C/1;
2) PRECISA che i diritti delle condividenti sono così ripartiti:
- : 1/3; Parte_1
- : 1/3; Controparte_1
- : 1/3; Controparte_2
3) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Bari, 22 dicembre 2025. Il Giudice
Emanuele PI
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice LE PI, pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G.
4687/2017 proposta da rappresentata e difesa da Avv.ti Parte_1
IL OR e NI EL VI,
-parte attrice- contro rappresentata e difesa da Avv. Diego Milano, Controparte_1
-parte convenuta- nonché contro rappresentata e difesa da Avv. Pasquale La Controparte_2
Pesa,
-altra parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere coerede della madre (Ω: 24.10.2010) Per_1 unitamente alle di lei germane convenute e Controparte_1
, ciascuna per la quota di un terzo. Controparte_2
Ha allegato che la de cuius era proprietaria di plurimi immobili in Bari e EN e vantava diritti su una multiproprietà in Forio. Ha aggiunto che la de cuius era
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 1 di 11 R.G. 4687/2017.
titolare di due libretti postali che, alla data dell'apertura della successione, presentavano un saldo attivo di circa €
160.000,00.
Ha dedotto che, in vita, la madre aveva donato indirettamente alla sorella un immobile in Bari alla Via De Cesare n. CP_1
16 pagandone con denaro proprio il prezzo della compravendita per € 185.000,00 ad onta della formalizzazione dell'acquisto in capo alla figlia. Ha aggiunto che la madre ha sostenuto spese condominiali in luogo della figlia per circa € CP_1
5.000,00. Ha rilevato inoltre passaggi di denaro dai conti materni al libretto postale cointestato tra madre e figlia per circa € 145.000,00 tra il settembre e il novembre CP_1 del 2009.
Ha dedotto altresì che la madre ha donato alla figlia CP_2 un immobile in Adelfia con atto pubblico del 11.02.2009.
Ha lamentato che le sorelle hanno il godimento esclusivo dei beni relitti e ne percepiscono i frutti civili. Inoltre, ha denunciato l'esistenza di tre compravendite in data prossima alla morte della madre senza che risultino disponibili le somme dei rispettivi prezzi.
Ha concluso domandando: la divisione della massa ereditaria previo accertamento delle donazioni dirette e indirette;
il rendimento del conto di gestione dei beni ereditari;
il risarcimento del danno per mancato godimento della propria quota ereditaria. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 10.03.2017).
I.2.- si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla divisione ereditaria.
Ha rilevato che, in vita, la madre aveva eseguito una donazione di immobili in Adelfia in favore della sorella ed un'altra di un immobile in San Salvo Marina in CP_2 favore della sorella . Inoltre, in favore di Pt_1 quest'ultima, la madre avrebbe anche elargito una somma di £
30.550.000 nell'anno 1988.
Ha negato che il proprio immobile in Bari alla Via De Cesare sia stato oggetto di donazione indiretta della madre.
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 2 di 11 R.G. 4687/2017.
Ha precisato che tutto il denaro relitto, sia per contanti che per saldo attivo su libretti e conti, è stato già diviso tra le tre sorelle in parti uguali.
Ha allegato di aver sostenuto spese per oneri di successione pari ad € 12.630,48 e per il ripristino della porta di ingresso di un immobile in Bari alla Via Fusco.
Ha dichiarato di avere la detenzione esclusiva dell'appartamento in Bari alla Via Fusco mentre la sorella ha la detenzione di un appartamento in EN alla Pt_1
Via Repubblica n. 6 e di un locale in Bari vecchia;
laddove la sorella ha la detenzione di un altro appartamento in CP_2
EN.
Ha precisato che la casa vacanze in Forio di Ischia non è mai stata locata bensì concessa in godimento ad una persona terza che, in cambio, ha versato i relativi oneri condominiali.
Ha lamentato di aver sostenuto oneri condominiali degli immobili in Bari Carbonara per € 4.791,16.
Ha concluso domandando: la divisione della massa ereditaria avendo riguardo alle proprie deduzioni con scomputo dei debiti ereditari già da sé pagati;
il rendimento del conto per i frutti degli immobili detenuti dalle sorelle. Spese come per legge (comparsa di costituzione e risposta depositata in data
07.06.2017).
I.3.- Previa rinnovazione della notifica, si Controparte_2
è costituita in giudizio non opponendosi alla divisione.
Ha negato che l'attrice è stata esclusa dal godimento degli immobili ereditari e che le altre sorelle ne abbiano percepito in via esclusiva i frutti.
Ha dichiarato di aver sopportato ogni esborso relativo agli oneri gravanti sugli immobili.
Ha dedotto che l'attrice ha ricevuto un immobile in donazione in data 13.02.2009.
Ha concluso per: la divisione della massa ereditaria previo conferimento delle donazioni (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2018).
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'assunzione di interrogatori formali e
Il Giudice
Emanuele PI Pagina 3 di 11 R.G. 4687/2017.
prove per testi. È stata altresì svolta una consulenza tecnica estimativa.
I.5.- All'udienza del 26.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede integrazione della CTU in riferimento a tutti i beni indicati nell'atto di citazione;
in subordine, accoglimento della domanda introduttiva;
b) convenuta : si riporta alle conclusioni in Controparte_1 atti;
c) convenuta chiede integrazione della CTU Controparte_2 in riferimento a tutti i beni ereditari;
si riporta alle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale;
la parte attrice e la convenuta hanno depositato anche Controparte_1 memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda principale di divisione può essere delibata limitatamente alla pronuncia sul diritto alla divisione dovendo invece essere rimessa la causa sul ruolo per la necessaria integrazione istruttoria prodromica alle operazioni divisionali.
III.1.- In primo luogo deve rilevarsi che non vi è contestazione tra le parti in ordine all'esistenza di una comunione ereditaria tra di loro derivante dalla successione alla comune madre (Á: 05.08.1951 - Ω: 24.10.2010) Per_1 rispetto alla quale ciascuna figlia è coerede nella misura di un terzo.
Quanto alla consistenza della massa, le parti controvertono circa la presenza o meno di saldi attivi relitti su due libretti postali e su un rapporto di conto corrente bancario;
così come controvertono sull'esistenza di donazioni da fare oggetto di collazione. Al contrario, non vi è stata contestazione sin dall'origine e per tutto il corso del
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giudizio – fatta eccezione per quanto dedotto dalla sola convenuta nelle proprie memorie conclusionali Controparte_1
– in riferimento alla consistenza della massa ereditaria nella sua componente immobiliare. Più precisamente, tutte le parti nei loro atti introduttivi hanno affermato che i beni immobili relitti della de cuius corrispondevano a quelli indicati nella denuncia fiscale di successione e segnatamente:
1) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 43, cat. C/6;
2) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 60, cat. C/2
3) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 5, cat. C/2;
4) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 62, cat. C/2;
5) locale in Bari alla via Fragigena n.20, strada palazzo di
Città n.1 e 2, PT, censito in catasto al foglio 92, particella 109 sub 9, cat. C/1;
6) appartamento in Bari alla via F. Fusco n.8, PT, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 9, cat. A/2;
7) locale in Bari alla via Jacopo Carducci Calò n.9, censito in catasto al foglio 91, particella 242 sub 1, cat. A/5;
8) locale in Bari alla via Conte Colagualano n.36, censito in catasto al foglio 91, particella 350 sub 4, cat. C/1;
9) appartamento in EN alla via 3 trav. Le Lamie n.5,
P1, int.4, scala C, censito in catasto al foglio 22, particella 346, sub 28, cat A/3;
10) appartamento in EN alla via Pezza Canneto, P1, interno 4, scala C3, censito in catasto al foglio 22, particella 894 sub 16, cat. A/3;
11) locale in Bari alla strada S. Gaetano n.29, censito in catasto al foglio 91, particella 235, cat. A/4
12) appartamento in Forio (NA) alla via Campotese, PT, interno
L/1, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub
7, cat. A/2;
13) locale in Forio (NA) alla via Forche n.3, PT, interno 3, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub 28, cat. C/6;
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14) locale in Forio (NA) alla via Forche n.3, PT, censito in catasto al foglio 41, particella 636 sub 48, cat. D/6.
Questo Tribunale, con ordinanza del 26.06.2023, ha rilevato che per poter pronunciare sul diritto alla divisione con ordinanza ex art. 785 c.p.c. occorreva «la prova che i beni indicati in atto di citazione appartenessero effettivamente alla de cuius al momento dell'apertura della successione (non essendo sufficienti le dichiarazioni di successione prodotte)» preannunciando che, in mancanza, la pronuncia sarebbe stata resa «in base alle prove risultanti dagli atti con conseguente nomina di un CTU per la stima della massa e la formazione delle porzioni». Successivamente, con ordinanza del
23.10.2023, constatata la persistente assenza di prova, questo
Tribunale ha disposto una consulenza tecnica avente ad oggetto la stima dei soli immobili dichiaratamente oggetto di donazioni dirette e indirette.
III.2.- Ciò premesso, anche a fronte delle contestazioni tempestivamente formulate dall'attrice e dalla convenuta occorre in questa sede verificare in Controparte_2 riferimento a ciascun immobile allegato l'esistenza di una prova sufficiente del relativo stato di comunione.
III.2.1.- A tal proposito, è utile precisare preliminarmente che su tutte le parti del giudizio di divisione grava indistintamente l'onere di fornire la prova che i beni appartenessero alla de cuius al momento dell'apertura della successione: infatti, nel giudizio di divisione, i condividenti sono tutti portatori del medesimo interesse e l'accertamento della loro comproprietà ha ad oggetto bensì un diritto comune a tutte le parti in causa e non l'affermazione del diritto di uno contro quello degli altri.
EL pari, deve precisarsi che nel giudizio di divisione, in ossequio alla condivisa giurisprudenza di legittimità citata dalle parti, la prova della comproprietà non è rigorosa, bensì attenuata specie nei casi – come quello che qui occupa – di non contestazione della appartenenza dei beni alla massa.
Sennonché tale principio – diversamente da quanto sembrano opinare le difese delle parti – non comporta che a fronte della cd. non contestazione le parti siano esonerate dal
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fornire la prova della comunione;
bensì comporta che tale prova, anziché essere resa per il tramite della produzione documentale del titolo di acquisto, può essere fornita anche in via indiziaria o finanche tramite le verifiche ipocatastali di un consulente tecnico d'ufficio. Ed è appena il caso di rimarcare che la prova indiziaria non consiste nella
“presunzione della prova” bensì nella cd. prova per presunzioni: con ciò volendosi intendere che, in ogni caso, una prova deve pur sempre essere fornita sebbene sia consentito renderla anche a norma dell'art. 2729 c.c..
III.2.2.- Nel presente giudizio nessuna parte ha fornito prova dei titoli di provenienza dei beni in capo alla de cuius
i quali, per inciso, anche secondo la Suprema Corte rappresentano la modalità preferibile per la verifica della contitolarità (Cass. Civ., 02 marzo 2023, ordinanza n. 6228).
Le parti, peraltro, hanno persistito nell'omessa produzione per tutto il corso del giudizio anche a fronte dell'esplicito rilievo sollevato da questo Tribunale con l'ordinanza del
26.06.2023 nonché nel corso, e anche dopo, le operazioni di consulenza tecnica da cui erano stati tenuti esclusi tutti gli immobili allegati come relitti sull'espresso presupposto del difetto della prova della contitolarità.
Sicché, in linea generale, deve ritenersi che per tutti i beni immobili indicati in citazione e confermati nelle comparse di risposta delle convenute, certamente non esistono verifiche del CTU che, sul piano probatorio, possano integrare la non contestazione delle parti;
così come certamente esiste da parte di questo giudicante una generale presunzione negativa circa la contitolarità e che deriva dal persistente comportamento omissivo delle parti le quali avrebbero ben potuto procedere all'integrazione documentale - finanche sollecitata - anche oltre i termini preclusivi di fase (che, in parte qua, non operano per il giudizio di divisione).
III.2.3.- Pertanto, occorre in questa sede verificare se con riferimento a ciascuno dei beni immobili allegati, siano emersi elementi di prova e/o indizi idonei a fornire una prova della comproprietà pur a fronte della suddetta valutazione negativa del comportamento processuale di tutte le parti.
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III.2.3.1.- Quanto ai locali e all'appartamento siti in Bari alla Via Fusco (elencati sub 1, 2, 3, 4 e 6) può ritenersi presunta la loro appartenenza alla massa. Dagli atti di causa emerge, in primo luogo, che in detta via vi fosse la residenza della de cuius e, in secondo luogo, che l'amministrazione condominiale (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta CP_1
) ha imputato alla medesima e alle di lei eredi alcune
[...] spese per lavori straordinari computati in riferimento a proprietà site sia al piano interrato (locali) e al piano terra (appartamento).
Tali indizi precisi e concordanti possono ritenersi sufficienti, in uno alla non contestazione, ad affermare l'appartenenza dei beni alla comunione ereditaria.
III.2.3.2.- Quanto al locale in Bari alla via Fragigena n.20
(elencato sub 5), in atti vi è un elemento indiziario decisivo rappresentato dal riconoscimento della comproprietà effettuato dal in sede di accertamento di una violazione CP_3 urbanistico-edilizia (cfr. doc. H, fascicolo attrice).
La natura pubblica dell'ente accertatore che ha effettuato le verifiche, in uno alla non contestazione tra le parti, conduce ad affermare l'appartenenza del bene alla comunione ereditaria.
III.2.3.3.- Quanto ai locali in Bari alla via Jacopo Carducci
Calò n.9 e alla strada S. Gaetano n.29 (elencati sub 7 e 11), deve constatarsi che in atti non vi è alcun elemento rilevante a loro riconducibile. Conseguentemente, in assenza di qualsivoglia indizio, non può ritenersi raggiunta la prova della contitolarità.
III.2.3.4.- Quanto al locale in Bari alla via Conte
Colagualano n.36 (elencato sub 8), in atti vi è copia di un contratto di locazione risalente al 2005 (cfr. all. 5, fascicolo attrice) con cui la de cuius concede il godimento dell'immobile ad un conduttore. Pur nella impossibilità di fondare una assoluta equivalenza tra locatore e proprietario, la non contestazione tra le parti consente però di formulare un convincimento sufficiente in ordine all'appartenenza del bene alla massa.
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III.2.3.5.- Quanto agli appartamenti in EN (elencati sub 9 e 10) non può ritenersi raggiunta la prova per presunzioni. Infatti, in atti esistono due contratti di locazione aventi ad oggetto immobili siti in EN (cfr. all. 5, fascicolo attrice), tuttavia non vi è prova che si tratti dei medesimi beni allegati dalle eredi atteso che i riferimenti stradali sono del tutto differenti (gli immobili di cui ai contratti si riferiscono ad appartamenti siti alla
Piazza Federico di Svevia n. 4 e alla Via Repubblica n. 6 mentre gli immobili allegati riguardano la via 3 trav. Le
Lamie n.5 e la via Pezza Canneto). Né risultano anche solo allegazioni relative a possibili variazioni delle denominazioni stradali.
Sicché in assenza di altri indizi, non può ritenersi raggiunta la prova.
III.2.3.6.- Quanto alle unità immobiliari oggetto di multiproprietà in Forio di Ischia (elencati sub 12, 13 e 14), in atti non vi è prova sufficiente dell'esistenza di un titolo in capo alla de cuius. Infatti, non vi sono produzioni rilevanti fatta eccezione per alcune ricevute di pagamento di oneri condominiali che però sono non meglio specificati.
III.2.3.7.- In definitiva, gli immobili per i quali può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova dello stato di comunione sono quelli precedentemente elencati sub 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 8.
III.3.- Quanto ai saldi di conto corrente e libretti,
l'attrice ha allegato l'esistenza del libretto postale n.
28234630 e di quello n. 27814748 invero cointestato con la convenuta Inoltre, le convenute hanno Controparte_1 allegato l'esistenza anche di un conto corrente n. 500/017717 Cont aperto presso la .
EL libretto postale n. 28234630 non vi è prova dell'esistenza di un saldo atteso che la parte attrice ha depositato un documento di fatto illeggibile (cfr. all. A, deposito telematico del 12.04.2018).
Il libretto cointestato n. 27814748 presentava alla data dell'apertura della successione un saldo pari ad € 159.857,86
(cfr. all. B, deposito telematico del 12.04.2018).
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Il conto corrente n. 500/017717 alla data di apertura della successione presentava un saldo negativo per € 18,20 così come evincibile dall'estratto conto (cfr. all. G, deposito telematico del 12.04.2018).
Sennonché deve darsi atto che dall'istruttoria orale è emerso che tutte le somme presenti sui libretti e sui conti intestati alla de cuius nonché tutti i contanti e i preziosi rinvenuti in casa, furono divisi tra le tre eredi in parti uguali. A tal proposito vi è non solo la confessione giudiziale resa dalla convenuta in sede di interrogatorio formale Controparte_2 del 04.02.2019, bensì anche le dichiarazioni testimoniali di
(udienza del 01.02.2021) e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 10.10.2022) quest'ultimo presente di
[...] persona il giorno degli accadimenti.
Può pertanto ritenersi sufficientemente provato che le poste attive in denaro siano state già equamente divise tra le parti e debbano, per l'effetto, rimanere estranee alle operazioni di divisione che ivi residuano.
III.4.- Quanto alle donazioni dedotte dalle parti e suscettibili di collazione, ogni questione relativa alle stesse dovrà essere risolta nella successiva fase delle operazioni divisionali rispetto alla quale resta preliminare l'accertamento tecnico circa la stima dei beni immobili.
IV.- Il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza per le operazioni divisionali.
Ogni ulteriore domanda sarà delibata all'esito.
V.- Spese e compensi di giudizio saranno regolamentati in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4687/2017 introdotto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 10.03.2017 nei confronti di e ogni altra questione Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) ACCERTA il diritto alla divisione dei seguenti immobili della massa ereditaria della defunta (Á: Per_1
05.08.1951 - Ω: 24.10.2010):
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a) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 43, cat. C/6;
b) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 60, cat. C/2
c) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 5, cat. C/2;
d) locale in Bari alla via F. Fusco, PS1, censito in catasto al foglio 8, particella 6 sub 62, cat. C/2;
e) locale in Bari alla via Fragigena n.20, strada palazzo di Città n.1 e 2, PT, censito in catasto al foglio 92, particella 109 sub 9, cat. C/1;
f) appartamento in Bari alla via F. Fusco n.8, PT, censito in catasto al foglio 8, particella 809 sub 9, cat. A/2;
g) locale in Bari alla via Conte Colagualano n.36, censito in catasto al foglio 91, particella 350 sub 4, cat.
C/1;
2) PRECISA che i diritti delle condividenti sono così ripartiti:
- : 1/3; Parte_1
- : 1/3; Controparte_1
- : 1/3; Controparte_2
3) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Bari, 22 dicembre 2025. Il Giudice
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