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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10191 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13310 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. TABBI FRANCA come da Parte_1 procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede sita in Roma, in viale Regina Controparte_2
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa RG n. 10021/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 procedimento con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., si rileva che l' ha dato piena prova dell'avvenuto pagamento CP_1 mediante deposito del modello TE08 datato 29/05/2025 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), documento inerente la prima liquidazione, e contenente l'importo erogato e i dati bancari del ricevente, e che a fronte di detta documentazione la parte ricorrente, nelle note scritte del 16.9.20225, si è limitata a dichiarazioni del tutto vaghe scarne e generiche, tali da non superare in alcun modo la portata probatoria della documentazione versata in atti. Per tutto quanto sopra precede e rilevato il pieno soddisfacimento della pretesa attorea intervenuta con il pagamento dei ratei invocati, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'accertato integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione, a maggio 2025, dei ratei della provvidenza invocata è pressoché contestuale al deposito del ricorso (10/04/2025), le stesse vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate. Roma, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13310 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. TABBI FRANCA come da Parte_1 procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede sita in Roma, in viale Regina Controparte_2
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa RG n. 10021/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 procedimento con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., si rileva che l' ha dato piena prova dell'avvenuto pagamento CP_1 mediante deposito del modello TE08 datato 29/05/2025 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), documento inerente la prima liquidazione, e contenente l'importo erogato e i dati bancari del ricevente, e che a fronte di detta documentazione la parte ricorrente, nelle note scritte del 16.9.20225, si è limitata a dichiarazioni del tutto vaghe scarne e generiche, tali da non superare in alcun modo la portata probatoria della documentazione versata in atti. Per tutto quanto sopra precede e rilevato il pieno soddisfacimento della pretesa attorea intervenuta con il pagamento dei ratei invocati, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'accertato integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione, a maggio 2025, dei ratei della provvidenza invocata è pressoché contestuale al deposito del ricorso (10/04/2025), le stesse vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate. Roma, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina