Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Angelo Piraino Consigliere
dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
dr. Rossana Novelli Consigliere onorario dr. Rosario Andrea Lio Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente dom.to a Partinico in via C.F._1
Principe Umberto n.39, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Cannizzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata a Palermo, in viale C.F._2
Strasburgo n. 448, presso lo studio dell'avv.to Francesca Di Matteo che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PALERMO appellato
E
AVV. CATERINA MIRTO , con studio in CodiceFiscale_3
Palermo, via Agrigento n. 51, n.q. di curatore speciale del minore
, nato a [...] in data [...] giusta decreto di Persona_1
nomina del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 13.2.2023
Interveniente
XXXXX
A) FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto emesso in data 3 aprile 2023, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero
Minorile, dichiaro nato a Partinico in [...] 27 Parte_1
settembre 1982, decaduto dalla responsabilita genitoriale sul figlio minore , nato a [...] in data [...], revocando, Persona_1
al contempo gli incarichi affidati al Consultorio familiare e al Servizio sociale di Partinico.
2. Avverso il predetto provvedimento proponeva impugnazione chiedendone la riforma integrale con ripristino della Parte_1
responsabilita genitoriale, ovvero, in subordine, la revoca con limitazione della responsabilita genitoriale e la previsione di un progetto funzionale alla reintegrazione della figura del padre.
3. Si costituivano nel giudizio sia sia l'avv.to Controparte_1
Mirto Caterina n.q. di curatore speciale del minore . Persona_1
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4. All'udienza del 20 giugno 2025, completata l'attivita istruttoria, la causa e stata posta in decisione da collegio. XXXX
5. Il Tribunale per i minorenni, definendo il giudizio incardinato su ricorso del Pubblico Minorile, ritenendo che la CP_2
complessiva personalita del Vitale - appartenente ad una nota famiglia mafiosa di Partinico ed esso stesso detenuto fin dalla giovanissima eta per reati di associazione mafiosa oltre che per fatti di violenza commessi a danni della ex compagna – lo rendesse soggetto CP_1
inidoneo ad assolvere proficuamente il ruolo di genitore nei confronti Per del figlio minore , ancora in tenerissima eta , giacche , tale modello è sicuramente disfunzionale rispetto alla relazione genitoriale e rende il
incapace di esprimere valide competenze paterne, con grave Pt_1
rischio di pregiudizio per il figlio, il cui sereno sviluppo psicofisico risulterebbe inevitabilmente compromesso dalla relazione familiare con il padre”, lo ha dichiarato decaduto dalla responsabilita genitoriale.
6. All'esito della compiuta istruttoria, del completamento del percorso di sostegno genitoriale presso il Consultorio familiare, ripristinato da questa Corte d'Appello, degli esiti della ctu disposta nel giudizio, il collegio ritiene che non vi siano i presupposti per disporre la decadenza dalla responsabilita genitoriale di nei Parte_1
Per confronti del figlio minore .
7. Ed invero, sebbene si condivida in astratto il ragionamento svalutativo espresso dal Giudice minorile rispetto a realta familiari ad alta densita criminosa che certamente espongono i minori, ivi inseriti,
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a serio pregiudizio di sviluppo psico-fisico e rendano le relazioni familiari-affettive del tutto disfunzionali, tuttavia, nella specie, le peculiarita dei fatti, del contesto sociale e delle condizioni del piccolo Per
nonche del positivo percorso di consapevolezza del suo ruolo genitoriale intrapreso dal rispetto ai bisogni del figlio, affetto da Pt_1
disturbo dello spettro autistico, divenuto valido sostegno affettivo ed economico per il minore e per la madre, rendono la decisione adottata non condivisibile.
XXXX
B) Assenza di presupposti per l'adozione del provvedimento
“de potestate” di decadenza dalla responsabilità genitoriale
8. E' indirizzo condiviso dalla giurisprudenza di merito e di legittimita che “ai i fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (costituente l'"extrema ratio", cui fare ricorso solo allorché l'interesse del figlio a crescere nel contesto familiare
d'origine non possa essere idoneamente tutelato con le altre misure previste dalla legge) non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i propri doveri, ovvero abusato dei relativi poteri, ma occorre anche che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio” (ex plurimis Cassazione civile sez. I, 03/08/2023, n.23669) e, cio postula un accertamento completo, circostanziato ed approfondito su tutti i fattori di pregiudizio discendenti dalla condotta del genitore da dichiararsi decaduto e dal mantenimento del legame affettivo e relazionale con il bambino e la Cassazione, nell'affermare tale
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brocardo, “ribadisce il principio della centralità dell'interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo» , compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quando non siano possibili queste attenzioni e condotte, alla luce dei «reiterati comportamenti pregiudizievoli per la minore, più volte riscontrati» e della situazione di «un disturbo della personalità grave e non transitorio», non è dunque possibile il ripristino della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie dalla Ctu era emersa la permanenza di una prognosi negativa di un'eventuale recuperabilità di adeguate competenze, che impediva, quindi, la revoca del provvedimento di decadenza. Quest'ultimo può essere riformato, spiegano i giudici, solo valutando la situazione successiva al provvedimento di decadenza per verificare se «cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio»” (Cassazione civile sez. I, 26/08/2024,
n.23097).
9. Tanto premesso, in primo luogo, emerge dalle ultime relazioni dei servizi incaricati, un positivo percorso intrapreso da entrambi i Per genitori. Per effetto del ripristino degli incontri tra il piccolo e il padre, alla presenza della madre in ragione delle problematiche del bambino riconosciuta quale unica figura di riferimento, l'equipe che ha seguito il nucleo (Consultorio familiare e servizi sociali di Partinico) con un'opera di raccordo, ciascuno per le rispettive competenze, ha
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dato atto che la relazione della coppia genitoriale e caratterizzata da una dinamica positiva di piena collaborazione, volta ad organizzare tutti gli incontri con il padre e il bambino tenendo conto degli impegni del minore e delle esigenze lavorative del , il quale e molto Pt_1
presente nella vita del figlio, e costantemente informato sulle evoluzioni delle cure e delle sedute di terapia riabilitativa partecipando attivamente anche alle spese, tant'e che i servizi concludono ritenendo cessato l'incarico non essendovi piu alcuna necessita di sostegno alla competenze genitoriali della coppia.
10. Ulteriore significativo elemento di giudizio a sostegno della riforma del provvedimento impugnato, emerge dall'accertamento peritale disposto nel corso del giudizio di appello, i cui esiti si apprezzano per completezza ed esaustivita , peraltro non oggetto di contestazione.
11. Sul punto correttamente il consulente, con grande competenza ed esperienza, muovendo dal dato tenuto in considerazione dal
Tribunale per i minorenni nel provvedimento impugnato, vale a dire l'appartenenza del Vitale a “Cosa nostra”, ha operato la valutazione delle competenze genitoriali considerando centrale l'analisi delle modalita con le quali l'appellante descrive, valuta e colloca la sua vicinanza o appartenenza all'associazione mafiosa, pur ritenendo che lo stesso sia comunque un soggetto portatore di diritti e doveri sovrapponibili a quelli di ogni genitore, senza per cio solo eludere “la necessità di dovere prendere pubblicamente ed in modo chiaro una posizione sull'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, sull
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'operato dei membri della sua famiglia e sulla gestione futura di tale Per eredità culturale rispetto all'educazione del piccolo , che porta il nome del nonno nel contesto di una Partinico ancora pervasa dalle logiche familistiche della Sicilia profonda e ancora verosimilmente permeata dalle attività criminose e dagli interessi mafiosi. Oltre ad una valutazione della salute mentale generale del Vitale, in questa consulenza si è cercato di approfondire la presenza e la rilevanza di eventuali tratti caratteriali disfunzionali, con particolare riferimento ai tratti antisociali, all'aggressività e alle tendenze manipolative. Tutti questi parametri sono stati evidenziati nei colloqui e successivamente approfonditi tramite MMPI-II-R”.
12. All'esito dei test somministrati e dei colloqui effettuati e emerso il possesso di adeguate competenze genitoriali in capo al , il Pt_1
quale, nel corso della lunga carcerazione, durata circa venti anni, ha completato gli studi acquisendo maggiore consapevolezza della realta criminale nella quale era perfettamente integrato, ma ha al contempo maturato una coscienza dell'importanza dei percorsi scolastici e culturali, ha acquisito un maggiore discernimento tra cio che e il mondo criminale e la legalita a cui intende avviare il figlio, reiterando Per con forza la volonta di volere sostenere il piccolo agli studi da intraprendere fuori dalla realta siciliana.
13. Il consulente così testualmente evidenzia, in risposta al quesito posto dalla Corte: “le competenze genitoriali del sig. Parte_1
presentano un misto di risorse e limiti che va inquadrato in modo specifico. Se da un lato infatti sono presenti tratti temperamentali
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aggressivi ed una generale adesione ad una cultura originariamente mafiosa, lo stesso sembra da tempo avere abbracciato la possibilità di cambiare, rimanendo fuori dalle logiche criminali e rinunciando alla capacità di intimidire che il suo cognome gli è sempre valso. Il rischio di perdere la condizione di quasi libertà appena acquisita e di dovere interrompere ogni contatto col figlio vito sembrano averlo definitivamente convinto dell'opportunità di dismettere i panni del Vitale
“fardazza” per acquisire lo status di cittadino e lavoratore onesto, pur coi limiti, le tare e le influenze che continuano ad esistere in quanto derivate dalla sua storia familiare e personale. Dall'analisi della struttura di personalità e del funzionamento psichico di non Pt_1
emergono disturbi della personalità o forme di psicopatologia che possano essere considerate impeditive a che lo stesso eserciti i compiti genitoriali. Sono presenti tratti di aggressività ed una generale tendenza al manifestare le frustrazioni con agiti talvolta poco elaborati, che sono il frutto della sua provenienza e che richiedono uno sforzo per essere inibiti. Lo scrivente ritiene che tale sforzo sia effettivamente sostenuti dal
, che ha accettato di parlare di tutti gli argomenti, anche di quelli Pt_1
più scomodi, mostrando la rabbia in modo adeguato alla situazione, senza cercare di nasconderla ma provando a limitarla attivamente. Non vi è purtroppo garanzia che lo stesso sarebbe in grado di misurarsi se lasciato al confronto con la sig.ra , per la quale prova una forte CP_1
Per rabbia per avergli impedito i contatti col piccolo . Rispetto al figlio, pare che il abbia inquadrato in modo sufficientemente realistico Pt_1
quali potrebbero essere in futuro le sue esigenze e quali saranno le sfide
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Per alle quali, come padre, dovrà prestarsi per dare a un'educazione libera dalle logiche di Cosa Nostra. Appare evidente in tal senso che il
voglia proteggere il figlio dall'eventualità che anche lui, come il Pt_1
padre ed il nonno, passi gran parte della sua vita in galera. Nel corso dei colloqui lo stesso ha rinnegato Cosa Nostra e le logiche della vita criminale, professando invece la volontà di fare studiare il figlio e sostenerlo nella sua crescita il più lontano possibile dalle brutte frequentazioni e dai giri potenzialmente criminali presenti nel suo territorio d'appartenenza. Anche sul piano dei test somministrati non è stato possibile rinvenire aspetti che siano impeditivi all'esercizio della sua genitorialità, pur sussistendo forti liti dovuti all'interruzione dei rapporti, al forte conflitto con la sig.ra ed alla probabile CP_1
Per condizione di neurodiversità del piccolo ”.
14. Indi, sebbene nel corso della consulenza non vi sia stata una completa rielaborazione del percorso criminale del – ne peraltro Pt_1
la ctu era lo spazio idoneo a tali fini – tuttavia, dovendo valutare la competenza genitoriale alla stregua della pronuncia di decadenza adottata dal Giudice minorile, nell'esclusivo e prioritario interesse del Per piccolo , anche tenendo conto del totale superamento della conflittualita manifestatasi tra i genitori nella fasi iniziali di gestione della relazione, di cui danno atto i servizi con ampia motivazione, e delle peculiari condizioni di salute del bambino, e opinione del collegio Per che la bigenitorialita rappresenti per il piccolo una risorsa indispensabile e la figura paterna possa acquisire, con l'imprescindibile ruolo di mediazione della madre, una funzione
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importante di equilibrio e sicuro punto di riferimento per il futuro nelle sfide terapeutiche che il bambino dovra purtroppo affrontare. La solidita del legame affettivo mostrata dal nei confronti del figlio Pt_1
– “A domanda diretta risponde ad esempio: “[la scelta di una vita legale
e dedita al lavoro] l'ho fatta, e nello stesso tempo la faccio, cioè tengo duro, come si suol dire… tengo duro per mio figlio, perché non voglio perdere mio figlio, perché se io non ho un figlio non ho niente – qualora correttamente esercitata nel pieno significato di “bigenitorialita ” quale esercizio comune della relazione genitoriale, puo rappresentare una essenziale a ncora cui riferirsi per la crescita del minore.
15. Lo stesso curatore del minore con memoria depositata telematicamente, prendendo atto dell'evoluzione dei rapporti tra i genitori e degli esiti della ctu così concludeva: “Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il consulente incaricato, si ritiene che pur con le dovute limitazioni, il sig.
debba potere esercitare un ruolo genitoriale responsabile nei Pt_1
confronti del figlio minore ”. Persona_1
16. All'esito dell'istruttoria e , dunque, emersa l'importante attenuazione dell'originaria conflittualita che sembra elisa dalla Per posposizione del bisogno impellente del piccolo di essere costantemente seguito dai genitori in relazione alle serie problematiche di salute emerse per le quali e in carico alla NPI e sta seguendo terapie riabilitative.
17. D'altra parte, gli originari episodi di violenza ed aggressivita denunciati dalla erano stati dalla medesima gia ridimensionati CP_1
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fin dalle fasi dell'istruttoria svoltasi davanti al Tribunale per i minorenni, avendo la stessa dichiarato, all'udienza del 9.11.2021: “Non sono mai stata picchiata o maltrattata da lui erano solo litigi verbali”, ancorche e indubbio che nelle fasi iniziali di cessazione della relazione, dopo l'allontanamento del , i rapporti tra le parti erano altamente Pt_1
conflittuali anche con i figli maggiori della , condizioni che, allo CP_1
stato e in relazione agli ultimi accertamenti, sembrano superati.
18. Infine, dall'ultima certificazione prodotta dalla Procura
Generale della Repubblica, risulta che e attualmente libero, Pt_1
avendo scontato tutte le pene al medesimo inflitte ed avendo espiato tutte le misure di sicurezza (si veda certificazione del 18.6.2025 prodotta in atti).
19. Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, in riforma del decreto impugnato, dovra essere rigettato il ricorso del
Pubblico Ministero Minorile di decadenza della responsabilita genitoriale di nei confronti del figlio . Parte_1 Persona_1
20. In ragione dei complessivi esiti del giudizio e della complessita delle tematiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, trattandosi di accertamento peritale disposto nell'interesse della giustizia, vengono lasciate definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, in accoglimento dell'impugnazione proposta ed in integrale riforma del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni in data 3 aprile 2023, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero Minorile di decadenza della responsabilità genitoriale di nato a Partinico in [...] Parte_1
27 settembre 1982 nei confronti del figlio , nato a [...] Persona_1
in data 14 aprile 2021; compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al
Procuratore generale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, della Corte d'Appello
di Palermo sezione minorenni il 20/6/2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni Dantoni
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