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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 10142/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10142 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
, nato il [...] a [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Cipriano D'Aversa, in proprio e quale titolare della ditta , p.i. , Parte_2 P.IVA_1 con sede in San Cipriano D'Aversa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
RE MB, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Diana per procura speciale in calce all'atto di opposizione, opponente contro in persona del rappresentante legale, p.i. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Siracusa ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende per procura speciale Notaio , registrata in Cagliari il 4.2.2016, n. Persona_1
766, rep. n. 51.187, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso revocare il detto decreto ingiuntivo n. 1843/2016 (R.G. 5521/2016), poiché lo stesso è stato richiesto e ottenuto prospettando un'inesatta ed infondata rappresentazione della realtà fattuale nei confronti di parte opponente, che non è tenuta a quanto richiesto in domanda dalla società ricorrente.
pagina 1 di 5 In via istruttoria si reiterano le richieste istruttorie formulate in atti di causa e ci si riporta integralmente alle memorie 183 co. 6 cpc n. 1, n. 2 e n. 3 le cui istanze e conclusioni si abbiano qui per ripetute e trascritte, nonché alla produzione offerta in comunicazione.
Con condanna di parte opposta alle spese competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione, a cui aggiungersi IVA CNAP e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale, contrariis reiectis
In rito: previa revoca dell'Ordinanza del 03.03.2020, rimettere la causa in istruttoria per conferire
CTU finalizzata a stabilire la correttezza delle metodologie impiegate per la ricostruzione dei consumi e la congruità dei volumi versati nelle fatture per cui è causa.
Nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che l'Opponente è debitrice della somma di € 3.304,81 e, per l'effetto, condannare a pagarla a favore dell'Opposta, oltre interessi ex art. 1284 co. I c.c. dall'emissione delle fatture fino al decreto ingiuntivo, e ex art. 1284 co. IV c.c. dall'opposizione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il Sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. Parte_2
5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016, in favore di e a carico della , per l'importo di € 21.326,72 a titolo di capitale, oltre Controparte_2 Parte_2 interessi e spese della fase monitoria.
L'opponente ha esposto di essere stato utente della società ingiungente dall'ottobre 2011 all'aprile
2013 e di aver regolarmente pagato tutte le fatture inviategli fino a tale data;
dall'aprile 2013 aveva receduto dal rapporto contrattuale rivolgendosi ad altro operatore per cui ha contestato la richiesta di pagamento di fatture relative a periodi successivi al recesso;
ha esposto inoltre che gli importi richiesti sono sproporzionati rispetto al carico di potenza “bifase” allora somministrato all'opponente e ha contestato l'infondatezza e la scarsa chiarezza dei conteggi posti a fondamento della fattura;
ha contestato l'idoneità della fattura a costituire prova dell'asserito credito nella presente fase di opposizione;
ha esposto che, a seguito del passaggio ad altro operatore, l'opponente ha registrato dal mese di aprile 2013 consumi sensibilmente inferiori a quelli addebitati dall'odierna opposta.
L'opposta si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 5 L'opposta ha esposto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il pagamento delle seguenti fatture: n. 057606-2013 del 16.04.2013, scaduta il 06.05.2013 di € 4.774,94, n. 006510-2014 del
10.01.2014, scaduta il 30.01.2014 di € 508,62, n. 018441-2014 del 08.02.2014, scaduta il 28.02.2014 di
€ 14.014,67 e n. 049408-2014 del 10.04.2014, scaduta il 30.04.2014 di € 2.028,49; ha contestato la genericità delle avverse allegazioni;
ha richiamato i principi generali in materia di onere della prova, esponendo che la controparte non ha allegato un fatto estintivo, impeditivo o modificativo rispetto alla pretesa creditoria azionata;
ha esposto che, in seguito a una verifica effettuata in data 19.1.2013, il contatore a servizio dell'utenza di parte opponente era risultato manomesso tramite l'apposizione di un magnete permanente che impediva la regolare registrazione dei consumi, con un errore a favore dell'utente dell'88 %; ha esposto di avere ricostruito i consumi dell'utente tenendo conto di quanto sopra;
dalla ricostruzione sono scaturite le fatture azionate in sede monitoria;
i consumi successivi sono risultati in linea con quelli ricostruiti;
controparte ha omesso di riferire la circostanza della manomissione del contatore.
Con ordinanza del 14.8.2017 il precedente giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione.
Con la memoria 183 n. 2, l'opposta ha ridotto l'importo della pretesa creditoria a € 3.304,81 esponendo di avere ricevuto una nuova comunicazione da parte di Enel – Distribuzione S.p.A. con annesse fatture di rettifica (All. 1) e di avere provveduto a emettere la fattura 2017-0110551 dell'11.10.2017 con cui è stata stornata la somma di € 18.021,91 (All. 2).
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono ragioni per modificare quanto stabilito nell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, la cui motivazione deve intendersi qui integralmente richiamata.
Nel merito, il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. 5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016 deve essere revocato, avendo l'opposta ridotto la pretesa creditoria da € 21.326,72 a € 3.304,81, a seguito dell'emissione, in corso di causa, della fattura 2017-
0110551 dell'11.10.2017 con cui è stata stornata la somma di € 18.021,91.
Occorre premettere che la sentenza del tribunale di Napoli Nord in atti è irrilevante essendo riferita Cont alla precedente intestataria del e a un periodo differente da quello a cui si riferiscono le fatture azionate in sede monitoria da nei confronti della di . CP_1 Parte_2 Parte_1
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, con riferimento al contratto di somministrazione, la bolletta può essere idonea, in linea di massima, a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, ma nel caso opposto pagina 3 di 5 spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193).
In particolare, nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall'utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso il deposito in giudizio delle fatture di trasporto del gas emesse dal terzo distributore (Trib. Milano, sez.
XI, sentenza 27 novembre 2015, n. 13418).
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato la congruità dei consumi che gli sono stati addebitati.
A fronte della contestazione della fattura da parte dell'utente, l'ente fornitore era tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza; tutto ciò non
è avvenuto anzi, dal successivo storno si presume che il abbia fatturato ex post ed a seguito di CP_4 evidente errore nelle fatturazioni corrisposte stornando e ricomputando periodi in modo caotico.
Infatti, nel ricorso monitorio la ha chiesto il pagamento di € 21,362,72 sulla base di quattro CP_1 fatture emesse non sulla base di consumi effettivi ma di consumi ricostruiti a seguito di una verifica effettuata in data 19 febbraio 2013 da Enel sul contatore in contraddittorio con l'utente da cui è emerso che al contatore era stato apposto un magnete al fine di sottomisurare l'energia prelevata;
da una verifica effettuata con un contatore campione sarebbe emerso che i consumi erano sottomisurati nella misura dell'88%; da qui il ricalcolo e l'emissione delle fatture azionate in sede monitoria.
Le fatture sono state contestate e la non si è offerta di dimostrare la correttezza dei conteggi CP_1 effettuati ma in corso di causa ha provveduto a emettere una fattura di storno sulla base di una nota di
Enel Distribuzione, la quale ha comunicato di avere provveduto “a stornare tutte le fatture dal mese di
Febbraio 2013 basate su letture stimate, emettendole con le giuste quantità di consumi”, senza precisare come siano stati quantificate tali “giuste quantità di consumi” e, soprattutto, su quali basi.
Di conseguenza, ha provveduto a sua volta ad emettere una fattura di storno, riducendo la CP_1 pretesa creditoria a € 3.304,81 ma anche in questo secondo caso non ha dimostrato la correttezza dei conteggi e l'effettività dei consumi.
Per quanto sopra, parte convenuta -attrice in senso sostanziale – non ha dato prova della congruità e veridicità dei dati esposti nelle fatture in contestazione e, in sintesi, non ha provato il suo credito, neppure nel minore importo di € 3.304,81.
pagina 4 di 5 Tanto premesso, la domanda di condanna non può essere accolta neanche per il minor importo di e
3.304,81.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. 5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016;
2. Rigetta la domanda di accertamento del credito nel minor importo di € 3.304,81 e di condanna dell'opponente;
3. Condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale e € 145,50 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14/10/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10142 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
, nato il [...] a [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Cipriano D'Aversa, in proprio e quale titolare della ditta , p.i. , Parte_2 P.IVA_1 con sede in San Cipriano D'Aversa ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
RE MB, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Diana per procura speciale in calce all'atto di opposizione, opponente contro in persona del rappresentante legale, p.i. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Siracusa ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende per procura speciale Notaio , registrata in Cagliari il 4.2.2016, n. Persona_1
766, rep. n. 51.187, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso revocare il detto decreto ingiuntivo n. 1843/2016 (R.G. 5521/2016), poiché lo stesso è stato richiesto e ottenuto prospettando un'inesatta ed infondata rappresentazione della realtà fattuale nei confronti di parte opponente, che non è tenuta a quanto richiesto in domanda dalla società ricorrente.
pagina 1 di 5 In via istruttoria si reiterano le richieste istruttorie formulate in atti di causa e ci si riporta integralmente alle memorie 183 co. 6 cpc n. 1, n. 2 e n. 3 le cui istanze e conclusioni si abbiano qui per ripetute e trascritte, nonché alla produzione offerta in comunicazione.
Con condanna di parte opposta alle spese competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione, a cui aggiungersi IVA CNAP e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale, contrariis reiectis
In rito: previa revoca dell'Ordinanza del 03.03.2020, rimettere la causa in istruttoria per conferire
CTU finalizzata a stabilire la correttezza delle metodologie impiegate per la ricostruzione dei consumi e la congruità dei volumi versati nelle fatture per cui è causa.
Nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che l'Opponente è debitrice della somma di € 3.304,81 e, per l'effetto, condannare a pagarla a favore dell'Opposta, oltre interessi ex art. 1284 co. I c.c. dall'emissione delle fatture fino al decreto ingiuntivo, e ex art. 1284 co. IV c.c. dall'opposizione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il Sig. , in proprio e quale titolare della Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. Parte_2
5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016, in favore di e a carico della , per l'importo di € 21.326,72 a titolo di capitale, oltre Controparte_2 Parte_2 interessi e spese della fase monitoria.
L'opponente ha esposto di essere stato utente della società ingiungente dall'ottobre 2011 all'aprile
2013 e di aver regolarmente pagato tutte le fatture inviategli fino a tale data;
dall'aprile 2013 aveva receduto dal rapporto contrattuale rivolgendosi ad altro operatore per cui ha contestato la richiesta di pagamento di fatture relative a periodi successivi al recesso;
ha esposto inoltre che gli importi richiesti sono sproporzionati rispetto al carico di potenza “bifase” allora somministrato all'opponente e ha contestato l'infondatezza e la scarsa chiarezza dei conteggi posti a fondamento della fattura;
ha contestato l'idoneità della fattura a costituire prova dell'asserito credito nella presente fase di opposizione;
ha esposto che, a seguito del passaggio ad altro operatore, l'opponente ha registrato dal mese di aprile 2013 consumi sensibilmente inferiori a quelli addebitati dall'odierna opposta.
L'opposta si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 5 L'opposta ha esposto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il pagamento delle seguenti fatture: n. 057606-2013 del 16.04.2013, scaduta il 06.05.2013 di € 4.774,94, n. 006510-2014 del
10.01.2014, scaduta il 30.01.2014 di € 508,62, n. 018441-2014 del 08.02.2014, scaduta il 28.02.2014 di
€ 14.014,67 e n. 049408-2014 del 10.04.2014, scaduta il 30.04.2014 di € 2.028,49; ha contestato la genericità delle avverse allegazioni;
ha richiamato i principi generali in materia di onere della prova, esponendo che la controparte non ha allegato un fatto estintivo, impeditivo o modificativo rispetto alla pretesa creditoria azionata;
ha esposto che, in seguito a una verifica effettuata in data 19.1.2013, il contatore a servizio dell'utenza di parte opponente era risultato manomesso tramite l'apposizione di un magnete permanente che impediva la regolare registrazione dei consumi, con un errore a favore dell'utente dell'88 %; ha esposto di avere ricostruito i consumi dell'utente tenendo conto di quanto sopra;
dalla ricostruzione sono scaturite le fatture azionate in sede monitoria;
i consumi successivi sono risultati in linea con quelli ricostruiti;
controparte ha omesso di riferire la circostanza della manomissione del contatore.
Con ordinanza del 14.8.2017 il precedente giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione.
Con la memoria 183 n. 2, l'opposta ha ridotto l'importo della pretesa creditoria a € 3.304,81 esponendo di avere ricevuto una nuova comunicazione da parte di Enel – Distribuzione S.p.A. con annesse fatture di rettifica (All. 1) e di avere provveduto a emettere la fattura 2017-0110551 dell'11.10.2017 con cui è stata stornata la somma di € 18.021,91 (All. 2).
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono ragioni per modificare quanto stabilito nell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova, la cui motivazione deve intendersi qui integralmente richiamata.
Nel merito, il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. 5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016 deve essere revocato, avendo l'opposta ridotto la pretesa creditoria da € 21.326,72 a € 3.304,81, a seguito dell'emissione, in corso di causa, della fattura 2017-
0110551 dell'11.10.2017 con cui è stata stornata la somma di € 18.021,91.
Occorre premettere che la sentenza del tribunale di Napoli Nord in atti è irrilevante essendo riferita Cont alla precedente intestataria del e a un periodo differente da quello a cui si riferiscono le fatture azionate in sede monitoria da nei confronti della di . CP_1 Parte_2 Parte_1
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, con riferimento al contratto di somministrazione, la bolletta può essere idonea, in linea di massima, a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, ma nel caso opposto pagina 3 di 5 spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193).
In particolare, nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall'utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso il deposito in giudizio delle fatture di trasporto del gas emesse dal terzo distributore (Trib. Milano, sez.
XI, sentenza 27 novembre 2015, n. 13418).
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato la congruità dei consumi che gli sono stati addebitati.
A fronte della contestazione della fattura da parte dell'utente, l'ente fornitore era tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza; tutto ciò non
è avvenuto anzi, dal successivo storno si presume che il abbia fatturato ex post ed a seguito di CP_4 evidente errore nelle fatturazioni corrisposte stornando e ricomputando periodi in modo caotico.
Infatti, nel ricorso monitorio la ha chiesto il pagamento di € 21,362,72 sulla base di quattro CP_1 fatture emesse non sulla base di consumi effettivi ma di consumi ricostruiti a seguito di una verifica effettuata in data 19 febbraio 2013 da Enel sul contatore in contraddittorio con l'utente da cui è emerso che al contatore era stato apposto un magnete al fine di sottomisurare l'energia prelevata;
da una verifica effettuata con un contatore campione sarebbe emerso che i consumi erano sottomisurati nella misura dell'88%; da qui il ricalcolo e l'emissione delle fatture azionate in sede monitoria.
Le fatture sono state contestate e la non si è offerta di dimostrare la correttezza dei conteggi CP_1 effettuati ma in corso di causa ha provveduto a emettere una fattura di storno sulla base di una nota di
Enel Distribuzione, la quale ha comunicato di avere provveduto “a stornare tutte le fatture dal mese di
Febbraio 2013 basate su letture stimate, emettendole con le giuste quantità di consumi”, senza precisare come siano stati quantificate tali “giuste quantità di consumi” e, soprattutto, su quali basi.
Di conseguenza, ha provveduto a sua volta ad emettere una fattura di storno, riducendo la CP_1 pretesa creditoria a € 3.304,81 ma anche in questo secondo caso non ha dimostrato la correttezza dei conteggi e l'effettività dei consumi.
Per quanto sopra, parte convenuta -attrice in senso sostanziale – non ha dato prova della congruità e veridicità dei dati esposti nelle fatture in contestazione e, in sintesi, non ha provato il suo credito, neppure nel minore importo di € 3.304,81.
pagina 4 di 5 Tanto premesso, la domanda di condanna non può essere accolta neanche per il minor importo di e
3.304,81.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2016, r.g. n. 5521/2016, emesso in data 29.7.2016 e depositato dall'intestato Tribunale il 2.8.2016;
2. Rigetta la domanda di accertamento del credito nel minor importo di € 3.304,81 e di condanna dell'opponente;
3. Condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale e € 145,50 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14/10/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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