Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 aprile 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 158
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 86Provvedimento: Pubblicato il 13/01/2025 N. 00086/2025 REG.PROV.COLL. N. 01269/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Claudia Guida, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62; contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- requisito soggettivo·
- prescrizione quinquennale·
- diritto a indennità·
- requisito oggettivo·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità di supporto logistico·
- art. 66 DPR 254/1999·
- legittimazione passiva·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze". - Art. 2.
Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente
personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.
Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.
Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.
Ufficiali inferiori:
capitano.
Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato
nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma
2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
- Art. 3.
Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:
Comando generale;
Comandi e reparti territoriali:
zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria.
Scuole:
comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.
Enti vani:
centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".