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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3693 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in VIA TROTTI, Parte_1 CodiceFiscale_1
46 15121 ALESSANDRIA , presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice contro
, (cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 CodiceFiscale_2
GALILEO FERRARIS, 71 10128 TORINO, presso e nello studio dell'Avv. FOSSATI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuto
Avente ad oggetto: responsabilità professionale avvocato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'avv. al Controparte_1 contratto d'opera professionale intercorso con , dichiararlo tenuto a risarcire alla Parte_1 medesima il danno patito per conseguenza del detto inadempimento, e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 41.618,00=, o dell'altra meglio vista, oltre rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al pagamento e interessi al tasso di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno della debenza della somma alla introduzione del giudizio, e di cui al IV comma della stessa norma dall'introduzione del giudizio al saldo
Con vittoria di spese e onorari di lite.
1 Si allega conteggio secondo le Tabelle milanesi.”
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Respingere la domanda di risarcimento avanzata dalla Signora in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto
Assolvere il conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio l'Avv. Parte_2
deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo nell'ambito della Controparte_1 prestazione professionale dallo stesso resa nella causa avente rg n. 3510/2013, introdotta a seguito dell'incarico ricevuto da quest'ultimo da parte dell'odierna attrice, per ottenere il risarcimento del danno subito dalla stessa signora , a seguito della responsabilità medica dell'Azienda Pt_1 ospedaliera di Alessandria, verificatasi il giorno del parto di quest'ultima avvenuto il 14.9.2001; in sostanza parte attrice deduceva quali condotte negligenti del legale nell'ambito della causa avente r.g.n. 3510/2013 sia il fatto che il legale non aveva prodotto l'integrale cartella clinica, avendone prodotto soltanto uno stralcio che di fatto non aveva consentito il corretto rilievo di responsabilità; Parte sia il fatto che il legale non aveva allegato in ordine alla responsabilità dell' che quest'ultima aveva lasciato la paziente sola per due ore e in particolare che la signora era stata lasciata Pt_1 priva di assistenza dalle ore 12.10 (dopo il parto cesareo) alle ore 14.30 nonostante l'emorragia in atto della quale in sostanza nessuno si era accorto e per la quale quindi in quel lasso di tempo nulla era stato fatto;
parte attrice evidenziava che in primo grado in sostanza la domanda era stata rigettata in quanto mancava la parte di cartella clinica in questione che sarebbe stato onere della parte attrice produrre e che in secondo grado l'appello era stato respinto in sostanza perché il fatto che la signora fosse stata negligentemente lasciata priva di assistenza sino alle 14.30 o che un'emorragia in Pt_1 atto non fosse stata per imperizia o negligenza immediatamente rilevata era argomento nuovo e sollevato per la prima volta tardivamente in primo grado solo con la comparsa conclusionale;
chiedeva quindi parte attrice accertarsi la responsabilità professionale del legale convenuto e la condanna al risarcimento del danno di € 486.834,00.
Si costituiva l'Avv. Volante che negava il secondo degli inadempimenti contestati per difetto di allegazione in relazione alla malpractice che si sarebbe verificata tra le 12.10 e le 14.30, in quanto in sostanza la stessa non emergeva dalla perizia di parte della dott.ssa secondo la quale in sostanza Per_1
2 la responsabilità medica derivava da carenze riscontrate tra le 14.30 e le 17.30 e non poteva essere quindi addebitata al legale convenuto;
quanto poi alla mancata produzione della cartella clinica integrale evidenziava che mancava il nesso causale tra tale mancanza e i pregiudizi lamentati dall'attrice, in quanto nella CTU svolta nell'ambito del giudizio r.g. n. 3510/2013 risultava che il danno ipofisario, comparso a distanza di otto anni dal parto, era verosimilmente riconducibile ad una genesi primitiva e non vi erano ragioni in sostanza che portavano a ritenere che la mancata produzione integrale della cartella clinica avessero impedito di accogliere la domanda di parte attrice nel giudizio di cui sopra;
che inoltre l'onere probatorio in sostanza per la produzione della cartella clinica era a carico della struttura ma che l'appello (proposto da altro legale) si era rivelato erroneo per l'introduzione di un nuovo thema decidendum; in definitiva il convenuto negava che vi fosse una propria responsabilità professionale e che eventuali carenze avessero negativamente condizionato la causa 3510/2013; contestava ancora il quantum del risarcimento richiesto e concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025 a trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato (cfr. in tal senso le sentenze della Cassazione n. 7309/17 e n.
11906/16).
È poi comunemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte "che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (così Cass. sentenza citata n. 11906/16).
3 Nello specifico si osserva che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ., n. 2638/2013).
Pertanto, la responsabilità dell'avvocato non si fonda tanto sul presupposto della colpa, quanto sulla valutazione positiva che, alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero seguiti effetti vantaggiosi per l'assistito cliente, atteso che l'accertamento di un comportamento negligente in capo al difensore non può, in ogni caso, comportare in via automatica un giudizio di responsabilità dello stesso (Cass. civ., n. 1984/2016; Cass. civ., n.
23209/2015; Cass. civ., n. 11901/2002).
Ciò implica una valutazione prognostica positiva circa il sicuro o probabile fondamento dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente svolta, cosa che si traduce in una verifica a posteriori diretta ad accertare se — ove vi fosse stata una corretta esecuzione del mandato
— il cliente avrebbe avuto serie e concrete probabilità di accoglimento della sue domande (Trib.
Roma, 1 giugno 2016, n. 11138; Trib. Bari, 27 maggio 2015, n. 2472; Trib. Milano, 25 marzo 1996).
Il cliente, sul quale incombe l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso, deve quindi fornire la prova che l'opera del legale, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, ma serie ed apprezzabili probabilità di successo (App.
Milano, 13 ottobre 2004).
Grava quindi sul cliente la dimostrazione del fatto che la vittoria in giudizio si sarebbe avuta almeno con ragionevole certezza, ossia con quella certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente (Cass. civ., n. 9238/2007).
Si deve ritenere nel caso di specie dimostrato il nesso di causa tra la condotta negligente del legale e il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dalla signora nei confronti Pt_1 dell' in relazione alla responsabilità medica verificatasi durante il Controparte_2 ricovero della stessa tra il 13 e il 14 settembre 2001.
Ebbene dalla CTU svolta nell'ambito del presente giudizio è emerso in sostanza che la produzione dell'intera cartella clinica avrebbe permesso di accertare un inadempimento dei sanitari durante l'intervento per taglio cesareo.
4 Andiamo con ordine.
Nell'ambito del primo giudizio instaurato per responsabilità medica (r.g.n. 3510/2013) il CTU evidenziava la carenza della documentazione medica prodotta. Nello specifico indicava che mancava il diario clinico e infermieristico tra la fine dell'intervento e le annotazioni riportate, indicando altresì che nelle pagine disponibili successivamente all'intervento vi erano annotazioni dalle ore 14.30 (cfr. pag. 4 prima CTU di cui al doc. 4 di parte attrice); ancora a pagina 15 della CTU ove veniva affrontata l'assistenza al parto veniva indicato che la mancanza di documentazione clinica integrale ostacolava l'analisi e la valutazione del caso e ancora, alla terzultima pagina della prima CTU, in risposta alle osservazioni della dott.ssa il CTU rimarcava che la documentazione disponibile era incompleta Per_1
e mancavano le registrazioni del diario medico sino alle 14.30, di fatto non era dato sapere se vi era stato sanguinamento esterno. Ebbene all'esito di tale CTU veniva accertato che i dati disponibili permettevano di delineare l'insorgenza di una complicanza emorragica insorta dopo il taglio cesareo e ancora che la complicanza emorragica successiva era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione, che il trattamento della complicanza era stato corretto e quanto al danno ipofisario che in sostanza lo stesso non aveva trovato in sede clinica un'univoca interpretazione, non rilevando in sostanza il CTU una correlazione tra lo stesso e quanto accaduto nel ricovero del 13-14 settembre 2001 (cfr. pagine 18 e 19 della CTU di cui al doc. 4 di parte attrice).
L'avvocato nel proprio atto introduttivo, quanto agli inadempimenti della struttura riportava CP_1 in sostanza quanto accertato dal consulente di parte Dott.ssa Per_1
Si legge nella citazione che la menomazione lamentata da parte attrice (signora ) consisteva Pt_1 in esiti di isterectomia e ovariectomia monolaterale e sindrome di Sheen con ipotiroidismo centrale, deficit di GH e iposurrealismo, che tali complicanze sono ascrivibili ad un'infelice gestione del campo operatorio da parte dei Ginecologi dell' nel corso dell'intervento del 14.9.01 Controparte_3
e precisamente nelle fasi successive all'estrazione cesarea del neonato (cfr. pag. 6 della citazione nel giudizio r.g.n. 3510/2013 di cui al doc 1 di parte attrice ed altresì pagina 4 della consulenza di parte a firma dott.ssa di cui al doc. 5 di parte attrice) e ancora che i profili di responsabilità ascrivibili Per_1 ai sanitari della Divisione di Ostetricia Ginecologia dell' emergevano con Controparte_3 chiarezza dalla valutazione medico legale redatta dalla Dott.ssa … la specificità del caso in Per_1 esame è viceversa desumibile dalla descrizione del secondo intervento chirurgico e riporta ad una generica complicanza operatoria dipendente da difetto di sutura… risulta evidente che il sangue libero in addome derivava dal gemizio ematico per incompleta sutura vascolare sulla isterorrafia eseguita dopo il taglio cesareo… l'ipotonia uterina era conseguenza della prolungata ischemia: l'organo si presentava pallido per ridotto apporto ematico e non recuperava la contrattilità perché l'ischemia
5 aveva causato lesioni trofiche irreversibili … (cfr. pagine 8 e 9 della citazione del giudizio r.g.n.
3510/2013 e pagina 4 della consulenza di parte a firma dott.ssa di cui al doc. 5 di parte attrice). Per_1
Ebbene, alla luce di tali allegazioni e della documentazioni medica prodotta in atti, nell'ambito del giudizio r.g.n. 3510/2013, non veniva tuttavia riscontrata una responsabilità medica dei sanitari, in quanto in sostanza, quanto all'assistenza al parto, la complicanza emorragica insorta era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione (cfr. pag. 19 perizia nel relativo giudizio 3510/13).
Così nella sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria si legge in sostanza che la riconducibilità da un punto di vista causale del lamentato episodio emorragico alla condotta dei sanitari (errata sutura della ferita) non può dirsi provato mentre il danno ipofisario evidenziato a distanza di anni dall'intervento non ha trovato a detta del CTU in sede clinica unica interpretazione e ancora che la tesi di parte attrice secondo cui l'episodio emorragico avrebbe dovuto essere collocato temporalmente in epoca anteriore e sarebbe stato, quindi trattato tardivamente, non ha trovato riscontro probatorio: non solo per la mancanza del tracciato clinico nell'orario compreso tra le 12.10
e le 14.30 che parte attrice aveva l'onere di produrre tempestivamente ma anche perché quel vuoto avrebbe potuto essere colmato con il ricorso a qualsiasi altra prova di fatto non offerta (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Orbene il CTU nel presente giudizio in sostanza, grazie alla produzione della cartella clinica integrale, ha invece potuto accertare un sanguinamento consistente nel corso del taglio cesareo.
Nello specifico così si legge nella CTU: “In sostanza, è ragionevolmente prospettabile che si sia determinato un sanguinamento consistente nel corso del taglio cesareo (la cui origine non è ricostruibile in base alla descrizione dell'intervento) che ha richiesto in fase operatoria un supporto di liquidi (2500 cc); tale evenienza giustificherebbe la richiesta di un controllo precoce dell'emocromo (all'arrivo in reparto e alle ore 16), oltre che di frequenza cardiaca, pressione arteriosa e diuresi, come indicato nelle istruzioni per la corsia della scheda anestesiologica del primo intervento. […] L'emorragia iniziale ha innescato la CID, che è proseguita nella fase postoperatoria rendendosi clinicamente manifesta alle 14.30; non risultando nella cartella i controlli richiesti dall'anestesista non è possibile ricostruire l'andamento del processo. L'assenza di sanguinamento per via vaginale (desumibile dalla formula: “lochiazioni regolari”) segnalata alle ore 14.30 è di non univoca interpretazione per la contestuale somministrazione di un uterotonico (Syntocinon). La mancata riposta al trattamento conservativo ha in ultimo condizionato l'intervento demolitivo. In definitiva nella sequenza così ricostruita emerge un evento connesso al primo accesso chirurgico che ha determinato, in via di elevata probabilità, una complicanza emorragica che, per l'assenza di elementi descrittivi, è deducibile per via indiretta e sfugge alla possibilità di una sua migliore
6 precisazione. In altri termini, la lacunosità del report operatorio impedisce a posteriori di specificare se l'emorragia sia derivata da una procedura chirurgica incongrua, oppure sia da classificare nell'ambito delle complicanze;
parimenti, non è possibile evidenziare dalla documentazione se sia stata percepita l'entità della complicanza. Emergono, in ogni caso, elementi indiziari da cui dedurre che quanto accaduto in sala operatoria ha indotto l'anestesista a predisporre controlli clinici e laboratoristici non usuali;
il diario clinico ora disponibile non mostra, però, traccia di tali controlli se non per quanto riguarda l'esame emocromocitometrico delle 13.45.
LE CONSEGUENZE DELL'EMORRAGIA. Assumendo la ricostruzione patogenetica discussa, si deve concludere che la cascata degli eventi è stata innescata da un fatto emorragico occorso durante
l'intervento per taglio cesareo, complicatosi con l'instaurarsi della CID che ha portato al secondo intervento e all'isterectomia. Laddove l'emorragia nel corso del primo intervento si possa ascrivere
a una manovra tecnicamente inadeguata (e sul punto si deve segnalare che il report operatorio non descrive evenienze intercorrenti che permettano di definire l'origine dell'emorragia), per i motivi discussi si deve ascrivere alle sequele successive la perdita dell'utero. D'altro canto, non sussistendo elementi che individuino un percorso patogenetico della CID alternativo e indipendente dal fatto emorragico iniziale, ne consegue che in assenza di quest'ultimo non si sarebbero verificate le complicanze culminate nell'isterectomia. Vi è poi la questione dell'ipopituitarismo emerso a distanza di anni dalla vicenda in discussione. Sul punto, l'assetto interpretativo della precedente CTU rima- ne sostanzialmente invariato.” (cfr. pagg da 14 a 16 della CTU).
Ancora indicava in conclusione il CTU che: “Tanto premesso, si conclude sinteticamente come segue.
• L'esame della cartella clinica integrale ha permesso di acquisire elementi che rendono altamente probabile il ricorrere di un evento emorragico rilevante nel corso del primo intervento chirurgico.
La lacunosità del report chirurgico del taglio cesareo non permette di definire in dettaglio l'evento origine dell'emorragia così da poter prospettare in termini di preponderante probabilità una mera complicanza. • È da ritenere che l'emorragia sia stata all'origine di un processo di coagulazione intravascolare disseminata (CID) non responsiva al trattamento conservativo (impostato secondo criteri corretti) e che ha portato al secondo intervento chirurgico e alla rimozione parziale dell'utero.
• La vicenda clinica non presenta elementi riconducibili a problemi tecnici di speciale difficoltà. •
Per quanto riguarda l'inquadramento del danno si rimanda alla parte espositiva.” (cfr. pag 19 della
CTU).
Ebbene, il CTU ha indicato anche la documentazione non presente nel precedente giudizio (scheda anestesiologica come da pag. 5 ctu;
annotazione delle 13.45 di richiesta di un esame emocromnocirometrico urgente con parametri della coagulazione come da pag 5 ctu e ancora dati mancanti di cui a pagina 6 della CTU). Il CTU poi all'udienza di chiarimenti del 1.10.2024, anche a
7 fronte delle critiche del convenuto, ha in sostanza meglio indicato i documenti esaminati nel presente giudizio e non presenti invece nel giudizio avente r.g. n. 3510/2013 e la rilevanza degli stessi quanto agli accertamenti svolti nel presente giudizio.
Ora, in sostanza dalla CTU svolta emerge come la produzione della cartella clinica integrale abbia permesso di accertare il sanguinamento correlato al taglio cesareo che prima non era stato potuto accertare (nella prima CTU si indicava infatti come sopra riportato che i dati disponibili permettevano di delineare l'insorgenza di una complicanza emorragica insorta dopo il taglio cesareo e ancora che la complicanza emorragica successiva era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione).
Nella perizia svolta nel presente giudizio il CTU indica, anche a seguito delle osservazioni delle parti, che: “Sono giunte osservazioni dei consulenti della parte convenuta che si allegano. Per quanto riguarda l'affermazione di apertura secondo cui i “dati documentali non valutabili in occasione della prima CTU in quanto non prodotti sono del tutto irrilevanti nella ricostruzione storica degli eventi che perentoriamente escludono ogni responsabilità a carico dei sanitari curanti all'epoca del primo accertamento così come ad oggi”, se ne prende atto e si conferma che (in base a quanto illustrato e discusso) le conclusioni di questo CTU rimangono invariate. Infatti, dall'analisi dei dati attuali rispetto a quelli disponibili per la prima CTU, risultano molteplici elementi di oggettivo interesse nella ricostruzione degli eventi e per questo aspetto si rimanda alla relazione. Evidentemente alcuni non sono direttamente pertinenti, in particolare i tracciati cardiotocografici, ma di questo si è già dato conto e pare superflua la sottolineatura dei consulenti della parte convenuta sul punto. Per contro, le schede anestesiologiche e il prospetto completo dei dati di laboratorio (pur nella confusione degli orari) hanno un interesse primario nella ricostruzione degli eventi, così come il valore dell'emoglobinemia all'ingresso in reparto, dato critico nel ricostruire le perdite ematiche.”(cfr. pag. 20 CTU).
E ancora da ultimo si legge nella CTU che: “In sintesi, la questione centrale non sta tanto nella gestione della complicanza emorragica (peraltro documentata in modo alquanto lacunoso nella cartella clinica), quanto nell'esistenza di elementi (emersi dalle parti della cartella clinica non disponibili nel 2015) da cui si deduce il ricorrere di un evento anomalo nel corso del primo intervento, a carattere emorragico, che non emerge dal report operatorio e che costituì, in via di preponderante probabilità, l'innesco della CID che ha poi portato all'isterectomia. Assumere che nulla accadde nel corso del primo intervento per il solo fatto che nulla è stato descritto dagli operatori costituisce un'inversione della logica dell'analisi e, in ogni caso, non dà una spiegazione delle somministrazioni di liquidi nel corso del taglio cesareo, della perdita ematica ricostruita in base alla differenza delle concentrazioni di emoglobina pre e post operatoria e delle disposizioni
8 dell'anestesista a fine intervento (queste ultime, peraltro disattese). Per tutti questi motivi si confermano integralmente le argomentazioni e le conclusioni della relazione.” (cfr. pag. 23 della
CTU).
È chiaro allora che il primo dei due inadempimenti contestati al legale convenuto in questo giudizio,
Avvocato consistente proprio nella mancata allegazione della cartella clinica integrale risulta CP_1 rilevante, in quanto se lo stesso avesse prodotto tempestivamente la cartella clinica in questione vi sarebbero state serie ed apprezzabili probabilità di successo della causa introdotta davanti al
Tribunale di Alessandria avente r.g.n. 3510/2023, quantomeno con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in relazione alla perdita dell'utero e dell'annesso sinistro oltre che alla fase di malattia connessa alla complicanza emorragica.
Si evidenzia, invero, che la produzione della cartella clinica è onere del paziente, come indicato in sostanza nella sentenza di primo grado nell'ambito del giudizio 3510/2013.
A tale proposito è stato nella giurisprudenza di merito condivisibilmente affermato che:“È onere del paziente danneggiato dall'atto chirurgico allegare e dimostrare la colpa del chirurgo medesimo, prospettando non solo la errata esecuzione dell'intervento ma anche i disturbi e le patologie derivati dall'atto errato. La produzione della cartella clinica costituisce pertanto espressione di un preciso assolvimento dell'onere probatorio in capo al paziente che agisca per conseguire il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che dalla cartella clinica, che contiene non solo la descrizione dell'atto chirurgico eseguito ma anche il consenso informato, il diario clinico giornaliero con la somministrazione di terapia farmacologica, le eventuali complicanze insorte dopo l'intervento, è possibile ricostruire la storia del paziente e verificare l'eventuale sussistenza di errori diagnostici, terapeutici, o esecutivi nel compimento dell'atto chirurgico.” (Tribunale Velletri sez. II, 17/02/2020,
n.366).
Invero, ricade invece nell'ambito dell'onere probatorio gravante sui sanitari l'incompletezza della cartella clinica quanto alla sua compilazione – redazione. Nella stessa sentenza della Corte di Appello di Torino prodotta in atti (cfr. doc. 14 di parte attrice) è indicato che per costante e ancora recente giurisprudenza le lacune nella redazione della cartella clinica costituiscono in linea generale un problema probatorio della struttura sanitaria e non dell'assistito.
Ne consegue, pertanto, che la mancata produzione integrale della cartella clinica da parte dell'avv.
Volante nella causa r.g.n. 3510/2013 costituisce inadempimento rilevante.
Alla luce di quanto sopra, invero, anche a prescindere dalla specifica indicazione della negligenza medica tra le 12.10 e le 14.30, nella consulenza della Dott.ssa già si faceva riferimento Per_1 all'inadempimento dei sanitari, avvenuto proprio successivamente all'estrazione cesarea del neonato, inadempimento riportato dal convenuto nell'atto di citazione come sopra indicato.
9 Ebbene tale allegazione insieme alla cartella clinica integrale avrebbero permesso di accertare la responsabilità medica in questione.
Infatti, a fronte dell'accertamento con la cartella integrale, del sanguinamento consistente, nel corso del taglio cesareo, il fatto che la lacunosità del report operatorio impedisse comunque a posteriori di specificare se l'emorragia fosse derivata da una procedura chirurgica incongrua, oppure fosse da classificare nell'ambito delle complicanze, non impediva, nell'ambito del giudizio avente r.g.n.
3510/2013, l'accertamento di una responsabilità medica dell' allora convenuto, proprio a CP_3 fronte del fatto che la lacunosità della cartella clinica (ove prodotta integralmente) costituisce un problema probatorio della struttura sanitaria e non risulta in sostanza che quest'ultima avesse diversamente fornito prova di avere correttamente adempiuto alle proprie prestazioni sanitarie.
È stato invero affermato che: “La difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e la patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come nel caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte;
in tale prospettiva, l'incompletezza è una circostanza di fatto che il Giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale e ciò sempre che, da un lato, quest'ultima non possa essere accertata proprio in ragione della predetta incompletezza e, dall'altro, che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, gravando sullo stesso medico e sulla struttura dimostrare l'assenza di proprie responsabilità ed incombendo sui medesimi il rischio della mancata prova.”( Cassazione civile sez. III, 23/03/2018, n.7250).
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, che se l'avv. avesse prodotto la cartella CP_1 clinica integrale la cliente, signora avrebbe avuto serie e concrete probabilità di Parte_1 accoglimento delle sue domande di risarcimento del danno con riferimento al danno sopra indicato.
Ciò in quanto il fatto emorragico occorso durante l'intervento per taglio cesareo, complicatosi con l'instaurarsi della CID ha portato al secondo intervento e all'isterectomia (cfr. pag. 15 della CTU).
Quanto poi all'ipopituitarismo si rileva invece che il CTU anche in questo giudizio, pure a fronte della cartella integrale, ha riconfermato in sostanza le conclusioni cui era giunto in precedenza nel giudizio avente r.g.n. 3510/2013, non rinvenendo quindi in sostanza una responsabilità medica sul punto (cfr. pagine 15 e 16 della CTU).
In ordine alla quantificazione del danno si rileva che nella CTU è stato precisato che: “In definitiva, tenuto conto di quanto sin qui discusso, l'inquadramento del danno è da circoscrivere alla perdita dell'utero e dell'annesso sinistro e alla fase di malattia connessa alla complicanza emorragica.
L'isterectomia ha coinvolto una paziente all'epoca dei fatti dell'età di 30 anni, alla prima gravidanza ed in assenza di patologie di rilievo note. In seguito, per quanto noto dal 2009, è comparso
10 ipogonadismo correlato al deficit ipofisario. Si innesta su questo elemento la questione della quantificazione del danno, considerando che utero e annesso (tuba e ovaio) sono direttamente correlati alla funzione riproduttiva che, d'altro canto, vede nella funzione ipofisaria un cardine essenziale. In sostanza, la coesistenza del disturbo ipofisario e del danno anatomico rende complessa la valutazione. Sotto questo profilo, occorre rammentare che secondo le linee guida della Società italiana di Medicina legale e delle assicurazioni (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. 2016, Milano, Giuffrè, pag. 518) la perdita dell'utero vede una forbice compresa tra 5% e 25%; per la perdita un singolo ovaio in età fertile è previsto un ambito compreso tra 3% e 10%. In tutti i casi, un fattore essenziale di modulazione è costituito dall'età della donna. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le caratterizzazioni richiamate sin qui, pare ragionevole stimare il danno in misura pari al dieci per cento con riferimento al danno biologico. È il caso di ricordare che in questa specifica vicenda clinica non vi era spazio per l'impiego di tecniche di procreazione assistita, concretamente attuabili nel territorio nazionale anche prima dell'entrata in vigore della l. 40/2004, che ha formalizzato il divieto della cosiddetta gravidanza surrogata. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea si deve considerare che la degenza ospedaliera in caso di taglio cesareo non complicato non supera i cinque giorni in un reparto di degenza ordinario. Nel caso in discussione, si è reso necessario un ricovero in terapia intensiva e un prolungamento della degenza in reparto ostetrico connesso al protrarsi di un quadro ematologico deficitario con particolare riferimento alla concentrazione di emoglobina e alla conta piastrinica. In sostanza la degenza complessiva fu di tredici giorni (13- 26.9.2001) di cui tre in terapia intensiva. In definitiva
è da ammettere un periodo di inabilità temporanea assoluta correlata agli eventi discussi pari a sette giorni. Considerando che la paziente è stata dimessa con un quadro di anemizzazione apprezzabile
(concentrazione di emoglobina pari 9,1 g/100 ml alla data del 24.9.2001) è ragionevolmente prospettabile il prolungamento dell'inabilità temporanea per ulteriori trenta giorni con un riflesso medio sulle ordinarie occupazioni del 50%. Il periodo di degenza fu caratterizzato dal 14.9 in avanti da un elevato livello di sofferenza in ragione della gravosità della condizione clinica.”
Ebbene alla luce di quanto emerso dalla CTU il danno va liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 (ottenendo quindi un importo già attualizzato), come segue.
In primo luogo, si rileva che la signora (nata il [...]), aveva 30 anni al Parte_4 momento dei fatti.
Per tale fascia di età, alla luce delle tabelle di cui sopra, il danno medio stimato per un danno biologico del 10% (come stimato in CTU) è pari ad € 28.143,00 (già incrementato del danno da sofferenza soggettiva interiore).
11 Quanto al danno biologico temporaneo riconducibile alla fattispecie di responsabilità professionale il danno medio stimato per l'invalidità temporanea di cui alla CTU è pari ad € 805,00 per invalidità al
100% di 7 giorni;
pari ad € 1.725,00 per invalidità al 50% di 30 giorni. Nella CTU è stato poi precisato che il periodo di degenza fu caratterizzato dal 14.9 in avanti da un elevato livello di sofferenza in ragione della gravosità della condizione clinica. Ebbene, non si ritiene che tale indicazione possa di per sé giustificare la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice. Intanto si evidenzia che tale precisazione riguarderebbe solo il periodo di degenza (7 giorni) e in ogni caso di per sé non si ritiene giustifichi alcuna personalizzazione, riguardando più che il caso particolare di parte attrice, la condizione sanitaria in cui la stessa si è ritrovata e potendo quindi riguardare ogni altro soggetto nella stessa situazione.
D'altronde, il valore monetario “medio” del danno biologico differenziale di cui sopra corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
La personalizzazione complessiva della liquidazione (anche con riferimento al valore del danno biologico temporaneo) si applica laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: o sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, o sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nello specifico poi è stato precisato in giurisprudenza che: “Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un "fatto costitutivo" della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Nel caso di specie parte attrice ha chiesto la personalizzazione massima del danno, senza effettuare al riguardo nessuna specifica e sufficiente allegazione riguardante la particolarità del caso in esame e senza tantomeno fornire idonea e adeguata prova di peculiari elementi da tenere in considerazione ai fini della personalizzazione.
Orbene, in conformità a quanto già sopra indicato, si ricorda che la misura standard del criterio equitativo uniforme può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto anomale,
12 «specifiche ed eccezionali», considerato che le conseguenze sugli aspetti «dinamico relazionali» normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. Cass., sent. n. 28988 del 2019).
Nella fattispecie in esame si ribadisce come manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta.
Non si ritiene in definitiva che nel caso di specie siano state provate sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva peculiarità tali da comportare la personalizzazione della liquidazione di cui sopra.
Pertanto, si deve ritenere che il danno sia quantificabile in € 28.143,00 per danno biologico permanente e in complessivi € 2.530,00 per invalidità temporanea per un totale di € 30.673,00.
Quanto agli interessi si rileva che il danno risarcibile deriva dalla responsabilità contrattuale del legale professionista. In ogni caso si ritiene comunque di aderire all'orientamento secondo il quale: “ Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”. (cfr. Corte di Cassazione n. 61/2023)
Ciò detto in definitiva il danno può essere così liquidato nell'importo di € 30.673,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma
I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento –
13.12.2022 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
Quanto alle spese di lite le stesse, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda in definitiva accolta (scaglione da € 26.001 a €
52.000), compensi medi.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, alla luce degli esiti degli accertamenti svolti, vanno poste per intero a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
13 1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto;
[...]
2. NA parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, della somma di € 30.673,00, oltre agli interessi come in parte motiva;
3. NA parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte convenuta, condannando quest'ultima a rifondere a parte attrice quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 16/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
14
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in VIA TROTTI, Parte_1 CodiceFiscale_1
46 15121 ALESSANDRIA , presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice contro
, (cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 CodiceFiscale_2
GALILEO FERRARIS, 71 10128 TORINO, presso e nello studio dell'Avv. FOSSATI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuto
Avente ad oggetto: responsabilità professionale avvocato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'avv. al Controparte_1 contratto d'opera professionale intercorso con , dichiararlo tenuto a risarcire alla Parte_1 medesima il danno patito per conseguenza del detto inadempimento, e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 41.618,00=, o dell'altra meglio vista, oltre rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al pagamento e interessi al tasso di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno della debenza della somma alla introduzione del giudizio, e di cui al IV comma della stessa norma dall'introduzione del giudizio al saldo
Con vittoria di spese e onorari di lite.
1 Si allega conteggio secondo le Tabelle milanesi.”
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
Respingere la domanda di risarcimento avanzata dalla Signora in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto
Assolvere il conchiudente da ogni avversaria pretesa;
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio l'Avv. Parte_2
deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo nell'ambito della Controparte_1 prestazione professionale dallo stesso resa nella causa avente rg n. 3510/2013, introdotta a seguito dell'incarico ricevuto da quest'ultimo da parte dell'odierna attrice, per ottenere il risarcimento del danno subito dalla stessa signora , a seguito della responsabilità medica dell'Azienda Pt_1 ospedaliera di Alessandria, verificatasi il giorno del parto di quest'ultima avvenuto il 14.9.2001; in sostanza parte attrice deduceva quali condotte negligenti del legale nell'ambito della causa avente r.g.n. 3510/2013 sia il fatto che il legale non aveva prodotto l'integrale cartella clinica, avendone prodotto soltanto uno stralcio che di fatto non aveva consentito il corretto rilievo di responsabilità; Parte sia il fatto che il legale non aveva allegato in ordine alla responsabilità dell' che quest'ultima aveva lasciato la paziente sola per due ore e in particolare che la signora era stata lasciata Pt_1 priva di assistenza dalle ore 12.10 (dopo il parto cesareo) alle ore 14.30 nonostante l'emorragia in atto della quale in sostanza nessuno si era accorto e per la quale quindi in quel lasso di tempo nulla era stato fatto;
parte attrice evidenziava che in primo grado in sostanza la domanda era stata rigettata in quanto mancava la parte di cartella clinica in questione che sarebbe stato onere della parte attrice produrre e che in secondo grado l'appello era stato respinto in sostanza perché il fatto che la signora fosse stata negligentemente lasciata priva di assistenza sino alle 14.30 o che un'emorragia in Pt_1 atto non fosse stata per imperizia o negligenza immediatamente rilevata era argomento nuovo e sollevato per la prima volta tardivamente in primo grado solo con la comparsa conclusionale;
chiedeva quindi parte attrice accertarsi la responsabilità professionale del legale convenuto e la condanna al risarcimento del danno di € 486.834,00.
Si costituiva l'Avv. Volante che negava il secondo degli inadempimenti contestati per difetto di allegazione in relazione alla malpractice che si sarebbe verificata tra le 12.10 e le 14.30, in quanto in sostanza la stessa non emergeva dalla perizia di parte della dott.ssa secondo la quale in sostanza Per_1
2 la responsabilità medica derivava da carenze riscontrate tra le 14.30 e le 17.30 e non poteva essere quindi addebitata al legale convenuto;
quanto poi alla mancata produzione della cartella clinica integrale evidenziava che mancava il nesso causale tra tale mancanza e i pregiudizi lamentati dall'attrice, in quanto nella CTU svolta nell'ambito del giudizio r.g. n. 3510/2013 risultava che il danno ipofisario, comparso a distanza di otto anni dal parto, era verosimilmente riconducibile ad una genesi primitiva e non vi erano ragioni in sostanza che portavano a ritenere che la mancata produzione integrale della cartella clinica avessero impedito di accogliere la domanda di parte attrice nel giudizio di cui sopra;
che inoltre l'onere probatorio in sostanza per la produzione della cartella clinica era a carico della struttura ma che l'appello (proposto da altro legale) si era rivelato erroneo per l'introduzione di un nuovo thema decidendum; in definitiva il convenuto negava che vi fosse una propria responsabilità professionale e che eventuali carenze avessero negativamente condizionato la causa 3510/2013; contestava ancora il quantum del risarcimento richiesto e concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 cpc, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025 a trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato (cfr. in tal senso le sentenze della Cassazione n. 7309/17 e n.
11906/16).
È poi comunemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte "che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (così Cass. sentenza citata n. 11906/16).
3 Nello specifico si osserva che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ., n. 2638/2013).
Pertanto, la responsabilità dell'avvocato non si fonda tanto sul presupposto della colpa, quanto sulla valutazione positiva che, alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero seguiti effetti vantaggiosi per l'assistito cliente, atteso che l'accertamento di un comportamento negligente in capo al difensore non può, in ogni caso, comportare in via automatica un giudizio di responsabilità dello stesso (Cass. civ., n. 1984/2016; Cass. civ., n.
23209/2015; Cass. civ., n. 11901/2002).
Ciò implica una valutazione prognostica positiva circa il sicuro o probabile fondamento dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente svolta, cosa che si traduce in una verifica a posteriori diretta ad accertare se — ove vi fosse stata una corretta esecuzione del mandato
— il cliente avrebbe avuto serie e concrete probabilità di accoglimento della sue domande (Trib.
Roma, 1 giugno 2016, n. 11138; Trib. Bari, 27 maggio 2015, n. 2472; Trib. Milano, 25 marzo 1996).
Il cliente, sul quale incombe l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso, deve quindi fornire la prova che l'opera del legale, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, ma serie ed apprezzabili probabilità di successo (App.
Milano, 13 ottobre 2004).
Grava quindi sul cliente la dimostrazione del fatto che la vittoria in giudizio si sarebbe avuta almeno con ragionevole certezza, ossia con quella certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente (Cass. civ., n. 9238/2007).
Si deve ritenere nel caso di specie dimostrato il nesso di causa tra la condotta negligente del legale e il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dalla signora nei confronti Pt_1 dell' in relazione alla responsabilità medica verificatasi durante il Controparte_2 ricovero della stessa tra il 13 e il 14 settembre 2001.
Ebbene dalla CTU svolta nell'ambito del presente giudizio è emerso in sostanza che la produzione dell'intera cartella clinica avrebbe permesso di accertare un inadempimento dei sanitari durante l'intervento per taglio cesareo.
4 Andiamo con ordine.
Nell'ambito del primo giudizio instaurato per responsabilità medica (r.g.n. 3510/2013) il CTU evidenziava la carenza della documentazione medica prodotta. Nello specifico indicava che mancava il diario clinico e infermieristico tra la fine dell'intervento e le annotazioni riportate, indicando altresì che nelle pagine disponibili successivamente all'intervento vi erano annotazioni dalle ore 14.30 (cfr. pag. 4 prima CTU di cui al doc. 4 di parte attrice); ancora a pagina 15 della CTU ove veniva affrontata l'assistenza al parto veniva indicato che la mancanza di documentazione clinica integrale ostacolava l'analisi e la valutazione del caso e ancora, alla terzultima pagina della prima CTU, in risposta alle osservazioni della dott.ssa il CTU rimarcava che la documentazione disponibile era incompleta Per_1
e mancavano le registrazioni del diario medico sino alle 14.30, di fatto non era dato sapere se vi era stato sanguinamento esterno. Ebbene all'esito di tale CTU veniva accertato che i dati disponibili permettevano di delineare l'insorgenza di una complicanza emorragica insorta dopo il taglio cesareo e ancora che la complicanza emorragica successiva era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione, che il trattamento della complicanza era stato corretto e quanto al danno ipofisario che in sostanza lo stesso non aveva trovato in sede clinica un'univoca interpretazione, non rilevando in sostanza il CTU una correlazione tra lo stesso e quanto accaduto nel ricovero del 13-14 settembre 2001 (cfr. pagine 18 e 19 della CTU di cui al doc. 4 di parte attrice).
L'avvocato nel proprio atto introduttivo, quanto agli inadempimenti della struttura riportava CP_1 in sostanza quanto accertato dal consulente di parte Dott.ssa Per_1
Si legge nella citazione che la menomazione lamentata da parte attrice (signora ) consisteva Pt_1 in esiti di isterectomia e ovariectomia monolaterale e sindrome di Sheen con ipotiroidismo centrale, deficit di GH e iposurrealismo, che tali complicanze sono ascrivibili ad un'infelice gestione del campo operatorio da parte dei Ginecologi dell' nel corso dell'intervento del 14.9.01 Controparte_3
e precisamente nelle fasi successive all'estrazione cesarea del neonato (cfr. pag. 6 della citazione nel giudizio r.g.n. 3510/2013 di cui al doc 1 di parte attrice ed altresì pagina 4 della consulenza di parte a firma dott.ssa di cui al doc. 5 di parte attrice) e ancora che i profili di responsabilità ascrivibili Per_1 ai sanitari della Divisione di Ostetricia Ginecologia dell' emergevano con Controparte_3 chiarezza dalla valutazione medico legale redatta dalla Dott.ssa … la specificità del caso in Per_1 esame è viceversa desumibile dalla descrizione del secondo intervento chirurgico e riporta ad una generica complicanza operatoria dipendente da difetto di sutura… risulta evidente che il sangue libero in addome derivava dal gemizio ematico per incompleta sutura vascolare sulla isterorrafia eseguita dopo il taglio cesareo… l'ipotonia uterina era conseguenza della prolungata ischemia: l'organo si presentava pallido per ridotto apporto ematico e non recuperava la contrattilità perché l'ischemia
5 aveva causato lesioni trofiche irreversibili … (cfr. pagine 8 e 9 della citazione del giudizio r.g.n.
3510/2013 e pagina 4 della consulenza di parte a firma dott.ssa di cui al doc. 5 di parte attrice). Per_1
Ebbene, alla luce di tali allegazioni e della documentazioni medica prodotta in atti, nell'ambito del giudizio r.g.n. 3510/2013, non veniva tuttavia riscontrata una responsabilità medica dei sanitari, in quanto in sostanza, quanto all'assistenza al parto, la complicanza emorragica insorta era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione (cfr. pag. 19 perizia nel relativo giudizio 3510/13).
Così nella sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria si legge in sostanza che la riconducibilità da un punto di vista causale del lamentato episodio emorragico alla condotta dei sanitari (errata sutura della ferita) non può dirsi provato mentre il danno ipofisario evidenziato a distanza di anni dall'intervento non ha trovato a detta del CTU in sede clinica unica interpretazione e ancora che la tesi di parte attrice secondo cui l'episodio emorragico avrebbe dovuto essere collocato temporalmente in epoca anteriore e sarebbe stato, quindi trattato tardivamente, non ha trovato riscontro probatorio: non solo per la mancanza del tracciato clinico nell'orario compreso tra le 12.10
e le 14.30 che parte attrice aveva l'onere di produrre tempestivamente ma anche perché quel vuoto avrebbe potuto essere colmato con il ricorso a qualsiasi altra prova di fatto non offerta (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Orbene il CTU nel presente giudizio in sostanza, grazie alla produzione della cartella clinica integrale, ha invece potuto accertare un sanguinamento consistente nel corso del taglio cesareo.
Nello specifico così si legge nella CTU: “In sostanza, è ragionevolmente prospettabile che si sia determinato un sanguinamento consistente nel corso del taglio cesareo (la cui origine non è ricostruibile in base alla descrizione dell'intervento) che ha richiesto in fase operatoria un supporto di liquidi (2500 cc); tale evenienza giustificherebbe la richiesta di un controllo precoce dell'emocromo (all'arrivo in reparto e alle ore 16), oltre che di frequenza cardiaca, pressione arteriosa e diuresi, come indicato nelle istruzioni per la corsia della scheda anestesiologica del primo intervento. […] L'emorragia iniziale ha innescato la CID, che è proseguita nella fase postoperatoria rendendosi clinicamente manifesta alle 14.30; non risultando nella cartella i controlli richiesti dall'anestesista non è possibile ricostruire l'andamento del processo. L'assenza di sanguinamento per via vaginale (desumibile dalla formula: “lochiazioni regolari”) segnalata alle ore 14.30 è di non univoca interpretazione per la contestuale somministrazione di un uterotonico (Syntocinon). La mancata riposta al trattamento conservativo ha in ultimo condizionato l'intervento demolitivo. In definitiva nella sequenza così ricostruita emerge un evento connesso al primo accesso chirurgico che ha determinato, in via di elevata probabilità, una complicanza emorragica che, per l'assenza di elementi descrittivi, è deducibile per via indiretta e sfugge alla possibilità di una sua migliore
6 precisazione. In altri termini, la lacunosità del report operatorio impedisce a posteriori di specificare se l'emorragia sia derivata da una procedura chirurgica incongrua, oppure sia da classificare nell'ambito delle complicanze;
parimenti, non è possibile evidenziare dalla documentazione se sia stata percepita l'entità della complicanza. Emergono, in ogni caso, elementi indiziari da cui dedurre che quanto accaduto in sala operatoria ha indotto l'anestesista a predisporre controlli clinici e laboratoristici non usuali;
il diario clinico ora disponibile non mostra, però, traccia di tali controlli se non per quanto riguarda l'esame emocromocitometrico delle 13.45.
LE CONSEGUENZE DELL'EMORRAGIA. Assumendo la ricostruzione patogenetica discussa, si deve concludere che la cascata degli eventi è stata innescata da un fatto emorragico occorso durante
l'intervento per taglio cesareo, complicatosi con l'instaurarsi della CID che ha portato al secondo intervento e all'isterectomia. Laddove l'emorragia nel corso del primo intervento si possa ascrivere
a una manovra tecnicamente inadeguata (e sul punto si deve segnalare che il report operatorio non descrive evenienze intercorrenti che permettano di definire l'origine dell'emorragia), per i motivi discussi si deve ascrivere alle sequele successive la perdita dell'utero. D'altro canto, non sussistendo elementi che individuino un percorso patogenetico della CID alternativo e indipendente dal fatto emorragico iniziale, ne consegue che in assenza di quest'ultimo non si sarebbero verificate le complicanze culminate nell'isterectomia. Vi è poi la questione dell'ipopituitarismo emerso a distanza di anni dalla vicenda in discussione. Sul punto, l'assetto interpretativo della precedente CTU rima- ne sostanzialmente invariato.” (cfr. pagg da 14 a 16 della CTU).
Ancora indicava in conclusione il CTU che: “Tanto premesso, si conclude sinteticamente come segue.
• L'esame della cartella clinica integrale ha permesso di acquisire elementi che rendono altamente probabile il ricorrere di un evento emorragico rilevante nel corso del primo intervento chirurgico.
La lacunosità del report chirurgico del taglio cesareo non permette di definire in dettaglio l'evento origine dell'emorragia così da poter prospettare in termini di preponderante probabilità una mera complicanza. • È da ritenere che l'emorragia sia stata all'origine di un processo di coagulazione intravascolare disseminata (CID) non responsiva al trattamento conservativo (impostato secondo criteri corretti) e che ha portato al secondo intervento chirurgico e alla rimozione parziale dell'utero.
• La vicenda clinica non presenta elementi riconducibili a problemi tecnici di speciale difficoltà. •
Per quanto riguarda l'inquadramento del danno si rimanda alla parte espositiva.” (cfr. pag 19 della
CTU).
Ebbene, il CTU ha indicato anche la documentazione non presente nel precedente giudizio (scheda anestesiologica come da pag. 5 ctu;
annotazione delle 13.45 di richiesta di un esame emocromnocirometrico urgente con parametri della coagulazione come da pag 5 ctu e ancora dati mancanti di cui a pagina 6 della CTU). Il CTU poi all'udienza di chiarimenti del 1.10.2024, anche a
7 fronte delle critiche del convenuto, ha in sostanza meglio indicato i documenti esaminati nel presente giudizio e non presenti invece nel giudizio avente r.g. n. 3510/2013 e la rilevanza degli stessi quanto agli accertamenti svolti nel presente giudizio.
Ora, in sostanza dalla CTU svolta emerge come la produzione della cartella clinica integrale abbia permesso di accertare il sanguinamento correlato al taglio cesareo che prima non era stato potuto accertare (nella prima CTU si indicava infatti come sopra riportato che i dati disponibili permettevano di delineare l'insorgenza di una complicanza emorragica insorta dopo il taglio cesareo e ancora che la complicanza emorragica successiva era da riferire in prima ipotesi ad atonia uterina e non a sanguinamento dall'incisione).
Nella perizia svolta nel presente giudizio il CTU indica, anche a seguito delle osservazioni delle parti, che: “Sono giunte osservazioni dei consulenti della parte convenuta che si allegano. Per quanto riguarda l'affermazione di apertura secondo cui i “dati documentali non valutabili in occasione della prima CTU in quanto non prodotti sono del tutto irrilevanti nella ricostruzione storica degli eventi che perentoriamente escludono ogni responsabilità a carico dei sanitari curanti all'epoca del primo accertamento così come ad oggi”, se ne prende atto e si conferma che (in base a quanto illustrato e discusso) le conclusioni di questo CTU rimangono invariate. Infatti, dall'analisi dei dati attuali rispetto a quelli disponibili per la prima CTU, risultano molteplici elementi di oggettivo interesse nella ricostruzione degli eventi e per questo aspetto si rimanda alla relazione. Evidentemente alcuni non sono direttamente pertinenti, in particolare i tracciati cardiotocografici, ma di questo si è già dato conto e pare superflua la sottolineatura dei consulenti della parte convenuta sul punto. Per contro, le schede anestesiologiche e il prospetto completo dei dati di laboratorio (pur nella confusione degli orari) hanno un interesse primario nella ricostruzione degli eventi, così come il valore dell'emoglobinemia all'ingresso in reparto, dato critico nel ricostruire le perdite ematiche.”(cfr. pag. 20 CTU).
E ancora da ultimo si legge nella CTU che: “In sintesi, la questione centrale non sta tanto nella gestione della complicanza emorragica (peraltro documentata in modo alquanto lacunoso nella cartella clinica), quanto nell'esistenza di elementi (emersi dalle parti della cartella clinica non disponibili nel 2015) da cui si deduce il ricorrere di un evento anomalo nel corso del primo intervento, a carattere emorragico, che non emerge dal report operatorio e che costituì, in via di preponderante probabilità, l'innesco della CID che ha poi portato all'isterectomia. Assumere che nulla accadde nel corso del primo intervento per il solo fatto che nulla è stato descritto dagli operatori costituisce un'inversione della logica dell'analisi e, in ogni caso, non dà una spiegazione delle somministrazioni di liquidi nel corso del taglio cesareo, della perdita ematica ricostruita in base alla differenza delle concentrazioni di emoglobina pre e post operatoria e delle disposizioni
8 dell'anestesista a fine intervento (queste ultime, peraltro disattese). Per tutti questi motivi si confermano integralmente le argomentazioni e le conclusioni della relazione.” (cfr. pag. 23 della
CTU).
È chiaro allora che il primo dei due inadempimenti contestati al legale convenuto in questo giudizio,
Avvocato consistente proprio nella mancata allegazione della cartella clinica integrale risulta CP_1 rilevante, in quanto se lo stesso avesse prodotto tempestivamente la cartella clinica in questione vi sarebbero state serie ed apprezzabili probabilità di successo della causa introdotta davanti al
Tribunale di Alessandria avente r.g.n. 3510/2023, quantomeno con riferimento alla domanda di risarcimento del danno in relazione alla perdita dell'utero e dell'annesso sinistro oltre che alla fase di malattia connessa alla complicanza emorragica.
Si evidenzia, invero, che la produzione della cartella clinica è onere del paziente, come indicato in sostanza nella sentenza di primo grado nell'ambito del giudizio 3510/2013.
A tale proposito è stato nella giurisprudenza di merito condivisibilmente affermato che:“È onere del paziente danneggiato dall'atto chirurgico allegare e dimostrare la colpa del chirurgo medesimo, prospettando non solo la errata esecuzione dell'intervento ma anche i disturbi e le patologie derivati dall'atto errato. La produzione della cartella clinica costituisce pertanto espressione di un preciso assolvimento dell'onere probatorio in capo al paziente che agisca per conseguire il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che dalla cartella clinica, che contiene non solo la descrizione dell'atto chirurgico eseguito ma anche il consenso informato, il diario clinico giornaliero con la somministrazione di terapia farmacologica, le eventuali complicanze insorte dopo l'intervento, è possibile ricostruire la storia del paziente e verificare l'eventuale sussistenza di errori diagnostici, terapeutici, o esecutivi nel compimento dell'atto chirurgico.” (Tribunale Velletri sez. II, 17/02/2020,
n.366).
Invero, ricade invece nell'ambito dell'onere probatorio gravante sui sanitari l'incompletezza della cartella clinica quanto alla sua compilazione – redazione. Nella stessa sentenza della Corte di Appello di Torino prodotta in atti (cfr. doc. 14 di parte attrice) è indicato che per costante e ancora recente giurisprudenza le lacune nella redazione della cartella clinica costituiscono in linea generale un problema probatorio della struttura sanitaria e non dell'assistito.
Ne consegue, pertanto, che la mancata produzione integrale della cartella clinica da parte dell'avv.
Volante nella causa r.g.n. 3510/2013 costituisce inadempimento rilevante.
Alla luce di quanto sopra, invero, anche a prescindere dalla specifica indicazione della negligenza medica tra le 12.10 e le 14.30, nella consulenza della Dott.ssa già si faceva riferimento Per_1 all'inadempimento dei sanitari, avvenuto proprio successivamente all'estrazione cesarea del neonato, inadempimento riportato dal convenuto nell'atto di citazione come sopra indicato.
9 Ebbene tale allegazione insieme alla cartella clinica integrale avrebbero permesso di accertare la responsabilità medica in questione.
Infatti, a fronte dell'accertamento con la cartella integrale, del sanguinamento consistente, nel corso del taglio cesareo, il fatto che la lacunosità del report operatorio impedisse comunque a posteriori di specificare se l'emorragia fosse derivata da una procedura chirurgica incongrua, oppure fosse da classificare nell'ambito delle complicanze, non impediva, nell'ambito del giudizio avente r.g.n.
3510/2013, l'accertamento di una responsabilità medica dell' allora convenuto, proprio a CP_3 fronte del fatto che la lacunosità della cartella clinica (ove prodotta integralmente) costituisce un problema probatorio della struttura sanitaria e non risulta in sostanza che quest'ultima avesse diversamente fornito prova di avere correttamente adempiuto alle proprie prestazioni sanitarie.
È stato invero affermato che: “La difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e la patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come nel caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte;
in tale prospettiva, l'incompletezza è una circostanza di fatto che il Giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale e ciò sempre che, da un lato, quest'ultima non possa essere accertata proprio in ragione della predetta incompletezza e, dall'altro, che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, gravando sullo stesso medico e sulla struttura dimostrare l'assenza di proprie responsabilità ed incombendo sui medesimi il rischio della mancata prova.”( Cassazione civile sez. III, 23/03/2018, n.7250).
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, che se l'avv. avesse prodotto la cartella CP_1 clinica integrale la cliente, signora avrebbe avuto serie e concrete probabilità di Parte_1 accoglimento delle sue domande di risarcimento del danno con riferimento al danno sopra indicato.
Ciò in quanto il fatto emorragico occorso durante l'intervento per taglio cesareo, complicatosi con l'instaurarsi della CID ha portato al secondo intervento e all'isterectomia (cfr. pag. 15 della CTU).
Quanto poi all'ipopituitarismo si rileva invece che il CTU anche in questo giudizio, pure a fronte della cartella integrale, ha riconfermato in sostanza le conclusioni cui era giunto in precedenza nel giudizio avente r.g.n. 3510/2013, non rinvenendo quindi in sostanza una responsabilità medica sul punto (cfr. pagine 15 e 16 della CTU).
In ordine alla quantificazione del danno si rileva che nella CTU è stato precisato che: “In definitiva, tenuto conto di quanto sin qui discusso, l'inquadramento del danno è da circoscrivere alla perdita dell'utero e dell'annesso sinistro e alla fase di malattia connessa alla complicanza emorragica.
L'isterectomia ha coinvolto una paziente all'epoca dei fatti dell'età di 30 anni, alla prima gravidanza ed in assenza di patologie di rilievo note. In seguito, per quanto noto dal 2009, è comparso
10 ipogonadismo correlato al deficit ipofisario. Si innesta su questo elemento la questione della quantificazione del danno, considerando che utero e annesso (tuba e ovaio) sono direttamente correlati alla funzione riproduttiva che, d'altro canto, vede nella funzione ipofisaria un cardine essenziale. In sostanza, la coesistenza del disturbo ipofisario e del danno anatomico rende complessa la valutazione. Sotto questo profilo, occorre rammentare che secondo le linee guida della Società italiana di Medicina legale e delle assicurazioni (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. 2016, Milano, Giuffrè, pag. 518) la perdita dell'utero vede una forbice compresa tra 5% e 25%; per la perdita un singolo ovaio in età fertile è previsto un ambito compreso tra 3% e 10%. In tutti i casi, un fattore essenziale di modulazione è costituito dall'età della donna. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le caratterizzazioni richiamate sin qui, pare ragionevole stimare il danno in misura pari al dieci per cento con riferimento al danno biologico. È il caso di ricordare che in questa specifica vicenda clinica non vi era spazio per l'impiego di tecniche di procreazione assistita, concretamente attuabili nel territorio nazionale anche prima dell'entrata in vigore della l. 40/2004, che ha formalizzato il divieto della cosiddetta gravidanza surrogata. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea si deve considerare che la degenza ospedaliera in caso di taglio cesareo non complicato non supera i cinque giorni in un reparto di degenza ordinario. Nel caso in discussione, si è reso necessario un ricovero in terapia intensiva e un prolungamento della degenza in reparto ostetrico connesso al protrarsi di un quadro ematologico deficitario con particolare riferimento alla concentrazione di emoglobina e alla conta piastrinica. In sostanza la degenza complessiva fu di tredici giorni (13- 26.9.2001) di cui tre in terapia intensiva. In definitiva
è da ammettere un periodo di inabilità temporanea assoluta correlata agli eventi discussi pari a sette giorni. Considerando che la paziente è stata dimessa con un quadro di anemizzazione apprezzabile
(concentrazione di emoglobina pari 9,1 g/100 ml alla data del 24.9.2001) è ragionevolmente prospettabile il prolungamento dell'inabilità temporanea per ulteriori trenta giorni con un riflesso medio sulle ordinarie occupazioni del 50%. Il periodo di degenza fu caratterizzato dal 14.9 in avanti da un elevato livello di sofferenza in ragione della gravosità della condizione clinica.”
Ebbene alla luce di quanto emerso dalla CTU il danno va liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 (ottenendo quindi un importo già attualizzato), come segue.
In primo luogo, si rileva che la signora (nata il [...]), aveva 30 anni al Parte_4 momento dei fatti.
Per tale fascia di età, alla luce delle tabelle di cui sopra, il danno medio stimato per un danno biologico del 10% (come stimato in CTU) è pari ad € 28.143,00 (già incrementato del danno da sofferenza soggettiva interiore).
11 Quanto al danno biologico temporaneo riconducibile alla fattispecie di responsabilità professionale il danno medio stimato per l'invalidità temporanea di cui alla CTU è pari ad € 805,00 per invalidità al
100% di 7 giorni;
pari ad € 1.725,00 per invalidità al 50% di 30 giorni. Nella CTU è stato poi precisato che il periodo di degenza fu caratterizzato dal 14.9 in avanti da un elevato livello di sofferenza in ragione della gravosità della condizione clinica. Ebbene, non si ritiene che tale indicazione possa di per sé giustificare la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice. Intanto si evidenzia che tale precisazione riguarderebbe solo il periodo di degenza (7 giorni) e in ogni caso di per sé non si ritiene giustifichi alcuna personalizzazione, riguardando più che il caso particolare di parte attrice, la condizione sanitaria in cui la stessa si è ritrovata e potendo quindi riguardare ogni altro soggetto nella stessa situazione.
D'altronde, il valore monetario “medio” del danno biologico differenziale di cui sopra corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva).
La personalizzazione complessiva della liquidazione (anche con riferimento al valore del danno biologico temporaneo) si applica laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: o sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, o sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nello specifico poi è stato precisato in giurisprudenza che: “Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un "fatto costitutivo" della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Nel caso di specie parte attrice ha chiesto la personalizzazione massima del danno, senza effettuare al riguardo nessuna specifica e sufficiente allegazione riguardante la particolarità del caso in esame e senza tantomeno fornire idonea e adeguata prova di peculiari elementi da tenere in considerazione ai fini della personalizzazione.
Orbene, in conformità a quanto già sopra indicato, si ricorda che la misura standard del criterio equitativo uniforme può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto anomale,
12 «specifiche ed eccezionali», considerato che le conseguenze sugli aspetti «dinamico relazionali» normali trovano già compensazione nel danno biologico (cfr. Cass., sent. n. 28988 del 2019).
Nella fattispecie in esame si ribadisce come manchino specifiche allegazioni in relazione ad elementi integranti quelle conseguenze del tutto anomale, specifiche ed eccezionali tali da giustificare la personalizzazione richiesta.
Non si ritiene in definitiva che nel caso di specie siano state provate sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva peculiarità tali da comportare la personalizzazione della liquidazione di cui sopra.
Pertanto, si deve ritenere che il danno sia quantificabile in € 28.143,00 per danno biologico permanente e in complessivi € 2.530,00 per invalidità temporanea per un totale di € 30.673,00.
Quanto agli interessi si rileva che il danno risarcibile deriva dalla responsabilità contrattuale del legale professionista. In ogni caso si ritiene comunque di aderire all'orientamento secondo il quale: “ Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”. (cfr. Corte di Cassazione n. 61/2023)
Ciò detto in definitiva il danno può essere così liquidato nell'importo di € 30.673,00 devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato, con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284, comma
I, c.c. sulla somma via via rivalutata sino alla data della domanda giudiziale di risarcimento –
13.12.2022 – e con applicazione di interessi al saggio legale ex art.1284,comma IV, c.c. da tale data al saldo.
Quanto alle spese di lite le stesse, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda in definitiva accolta (scaglione da € 26.001 a €
52.000), compensi medi.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, alla luce degli esiti degli accertamenti svolti, vanno poste per intero a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
13 1. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto;
[...]
2. NA parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, della somma di € 30.673,00, oltre agli interessi come in parte motiva;
3. NA parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte convenuta, condannando quest'ultima a rifondere a parte attrice quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 16/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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