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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4793/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 4793/2024, promossa con ricorso depositato il 10/10/2024
da
, con l'avv. SENATORE TANIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. SENATORE TANIA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 22/01/2025 i coniugi, tramite i
rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte,
chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via
Monsignor Beggiato n. 1/D, e il sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], , CP_1 C.F._2
residente in [...], autorizzandoli
a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale
comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello
scioglimento della comunione;
2) Disporre che il sig. provveda al pagamento di un Controparte_1
assegno di mantenimento mensile di € 280,00 (diconsi euro duecentottanta),
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, in favore della moglie
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel
conto corrente che l'odierna ricorrente indicherà;
3) Spese di lite compensate tra le parti con la precisazione che la sig.ra
è ammessa al gratuito patrocinio e che pertanto si chiederà con Pt_1
separato atto la liquidazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
14/04/1971 in Pontelongo (PD), successivamente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontelongo (PD) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1971.
2 3
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
5/08/1971 e , nata a [...] il [...], entrambi Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 10/10/2024 dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 4/12/2024,
compariva anche il Sig. non costituitosi in Controparte_1
giudizio, manifestando l'intenzione di addivenire ad un accordo con la moglie;
a tal fine, il Giudice delegato rinviava le parti all'udienza cartolare del 22/01/2025, pendenti trattative. Nell'udienza cartolare del 22/01/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo,
previa costituzione in giudizio anche del sig. Controparte_1
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto
è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità,
delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ,
[...] Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 4
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelongo
(PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1971;
3) prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
4
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 4793/2024, promossa con ricorso depositato il 10/10/2024
da
, con l'avv. SENATORE TANIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, con l'avv. SENATORE TANIA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale 2
All'udienza in trattazione scritta del 22/01/2025 i coniugi, tramite i
rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte,
chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via
Monsignor Beggiato n. 1/D, e il sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], , CP_1 C.F._2
residente in [...], autorizzandoli
a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale
comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello
scioglimento della comunione;
2) Disporre che il sig. provveda al pagamento di un Controparte_1
assegno di mantenimento mensile di € 280,00 (diconsi euro duecentottanta),
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, in favore della moglie
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel
conto corrente che l'odierna ricorrente indicherà;
3) Spese di lite compensate tra le parti con la precisazione che la sig.ra
è ammessa al gratuito patrocinio e che pertanto si chiederà con Pt_1
separato atto la liquidazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data
[...]
14/04/1971 in Pontelongo (PD), successivamente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontelongo (PD) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1971.
2 3
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
5/08/1971 e , nata a [...] il [...], entrambi Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la ricorrente decideva di radicare, con ricorso depositato il 10/10/2024 dinanzi al presente Tribunale, un procedimento di separazione giudiziale avverso il coniuge resistente.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 4/12/2024,
compariva anche il Sig. non costituitosi in Controparte_1
giudizio, manifestando l'intenzione di addivenire ad un accordo con la moglie;
a tal fine, il Giudice delegato rinviava le parti all'udienza cartolare del 22/01/2025, pendenti trattative. Nell'udienza cartolare del 22/01/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo,
previa costituzione in giudizio anche del sig. Controparte_1
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto
è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità,
delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ,
[...] Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 4
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelongo
(PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1971;
3) prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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