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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Andrea Ambrosio ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Latina P.zza b. Buozzi n. 9 Sc,
ATTRICE
E
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Domenico Febbo della Struttura Affari Legali della società ed elett.te dom.ta presso l'ufficio di Roma
Viale Europa n. 190,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento buoni fruttiferi postali
FATTO E DIRITTO
L'attrice in epigrafe indicata ha agito in giudizio deducendo di aver in data 29.03.2007 acquistato presso n. 3 buoni postali fruttiferi n. 00001102793710480 per €. 5.000,00, n. 00001101058410342 per € 2.500,00 e n. 00001101058510319 per € 2.500,00, che sul retro di tali titoli non venivano apposte né le condizioni di vendita né la relativa data di scadenza e, parimenti, non gli veniva consegnato il libretto informativo esplicante le modalità di incasso così come ogni altra informazione utile, in violazione di quanto espressamente previsto dal D.M. 19.12.2000, come denunciato già con la lettera pec del 12.05.2021, a cui non era stato dato alcun riscontro.
Assumeva che il Collegio di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario con la Decisione Prot n.
00069323/22 del 03.05.222, decideva di accogliere il reclamo dalla stessa proposto nei confronti di dichiarando illegittimo il diniego al rimborso opposto per intervenuta Controparte_1 prescrizione, evidenziando come la mancata consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario emissore avrebbe rivelato una mancanza di trasparenza da parte di quest'ultimo nella collocazione dei titoli in questione.
Proseguiva affermando che nel mese di gennaio dell'anno 2017 si era recata presso l'ufficio postale per ottenere il rimborso, ma veniva consigliata e convinta dall'operatore di sportello di evitare l'incasso, in quanto avrebbe perso ulteriori interessi maturandi, stante il fatto che i BFP avevano una scadenza ventennale.
Concludeva in tal senso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'Istituto di credito convenuto delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto intercorso con l'attrice; condannare –, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al rimborso delle somme versate relativamente ai 3 BFP n. 00001102793710480 di €.
5.000,00 - n. 00001101058410342 di €. 2.500,00 - 00001101058510319 di €. 2.500,00, nonché i relativi interessi maturati e pertanto alla restituzione della somma di €. 10.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice pari ad €. 10.000,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al saldo e, comunque, nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, poichè è di palese evidenza che la ha operato in maniera CP_2
negligente e non ha ottemperato ai suoi doveri più elementari;
- Condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc e, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
La convenuta società si costituiva deducendo che le somme richieste non erano dovute, essendo intervenuta la prescrizione. Argomentava puntualmente in diritto su tutte le circostanze allegate da parte attrice, con pertinenti richiami giurisprudenziali.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - Nel merito - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei Buoni Postali fruttiferi in esame e rigettare la domanda attorea in quanto infondata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge. Con riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto e con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge.”.
Ciò premesso, va i buoni fruttiferi per cui è causa sono stati emessi il 29.03.2007 e risultano prescritti alla data del 23.09.2018.
Parte attrice, tuttavia, deduce di non aver potuto nei termini di legge richiedere la loro liquidazione, in quanto non era a conoscenza, per difetto di informazione e di consegna del foglio informativo, della loro scadenza, anzi, di essere stata informata dall'operatore che essi scadevano venti anni dopo la loro emissione. Dall'esame dei buoni fruttiferi non risulta indicata alcuna scadenza.
Tanto detto, con l'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
In base a quanto stabilito dal D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2000, che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali e, in particolare l'Art. 6 relativo a: "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", è tenuta a esporre nei propri Controparte_1
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali.
Nel caso di specie tale circostanza è contestata da parte attrice e parte convenuta non ha dato prova di aver adempiuto a tale incombente, limitandosi a depositare il foglio informativo senza, tuttavia, dare prova della consegna di esso a parte attrice ovvero della sua esposizione nei locali delle . CP_1
Nel buono fruttifero postale, poi, come detto, manca ogni riferimento in ordine alla data di scadenza, così pregiudicando il diritto dell'attrice di vedersi rimborsare il capitale, oltre gli interessi, decorrendo il termine di prescrizione dalla data di scadenza dei buoni.
Al risparmiatore, quindi, non è stato dato alcun elemento tale da consentire di ricavare il regime giuridico concretamente applicabile.
Sul tema occorre segnalare un importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(13979 del 2007), che ha precisato che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni Controparte_1
di volta in volta acquistati e che il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal
Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.
In essa si legge: “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Il buono postale è, infatti, strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963) e da esso devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
Né la parte convenuta ha correttamente allegato e dimostrato l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore, circostanza oggetto di contestazione.
Ne deriva che non essendo indicato alcun termine, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né essendo stato consegnato al ricorrente, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, deve ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario,
(prova che gravava esclusivamente su parte convenuta) la mancata conoscenza da parte attrice del termine della prescrizione.
Da quanto esposto, si ritiene che la parte non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso.
Va, poi, considerato che la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il termine di prescrizione non fosse trascorso al momento della richiesta della parte ed è, dunque, fondata la richiesta relativa al rimborso dei titoli, oltre al riconoscimento dei relativi rendimenti ed interessi.
Inoltre, non è condivisibile quanto affermato in ordine alla insussistenza in capo allo stesso di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei BFP in merito al termine di prescrizione dal momento per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto.
Il D.M. del 6 ottobre 2004, infatti, prevede una serie di obblighi informativi che non possono ritenersi assolti per effetto della pubblicazione in G.U.
L'art. 1, infatti, prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Controparte_1
mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali”, mentre l'art. 2 che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito;
il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori”. Infine, l'art. 3 che
“per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari”.
Ne deriva che rispetto alla pretesa violazione contestata risulta che la parte attrice sia stata nell'impossibilità di far valere il proprio diritto.
Infine, va osservato che a fronte dell'allegazione attorea che nel mese di gennaio dell'anno 2017 si era recata presso l'ufficio postale per ottenere il rimborso, ma veniva consigliata e convinta dall'operatore di sportello di evitare l'incasso, in quanto avrebbe perso ulteriori interessi maturandi, stante il fatto che i BFP avevano una scadenza ventennale, parte convenuta nulla ha contestato nella comparsa di costituzione, così da prodursi l'effetto di cui all'art. 115 cpc.
Peraltro, a fronte del capo di prova articolato sul punto dall'attore, nulla ha controdedotto o richiesto di provare, avendo omesso il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte dell' convenuto delle regole di CP_3 correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto intercorso con l'attrice e condannarsi
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso delle somme versate relativamente ai 3 CP_1
BFP n. 00001102793710480 di €. 5.000,00 - n. 00001101058410342 di €. 2.500,00 -
00001101058510319 di €. 2.500,00, nonché i relativi interessi sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e accerta e dichiara la violazione da parte Parte_1 dell' convenuto delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto CP_3 intercorso con l'attrice e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al rimborso delle somme versate relativamente ai 3 BFP n. 00001102793710480 di €. 5.000,00 - n.
00001101058410342 di €. 2.500,00 - 00001101058510319 di €. 2.500,00, nonché i relativi interessi dalla domanda sino al saldo,
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €
264,00 per spese che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase di trattazione e € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Latina, 22.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)