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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6794/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6794/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to LAURA DECCHINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.to LAURA DECCHINO,
ATTORE contro c.f. e Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO Controparte_2 C.F._2
ZENNARO e FILIPPO LORETTU, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori avv.ti
ALESSANDRO ZENNARO e FILIPPO LORETTU
CONVENUTI
e con
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to SARA FAVARO, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.to SARA FAVARO
INTERVENUTA
Oggetto: azione di simulazione ed azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 1° ottobre 2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento di assegnazione del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 30.11.2021.
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2020, la Società (d'ora innanzi, per Controparte_4 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio ed il di lui figlio CP_4 Controparte_1 [...] al fine di sentir accertare la inefficacia o nullità, per simulazione assoluta o comunque CP_2 dissimulante una donazione, dell'atto di compravendita rep. 29229 del notaio di Schio Persona_1 stipulato in data 29.3.2016 con cui il primo aveva ceduto al secondo la proprietà dell'immobile censito nel Comune di Valdastico, censito al catasto fabbricati, foglio 14, particella 935 sub 4, piani T-1-2, cat.
A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. tot. mq. 207, escluse aree scoperte mq. 198 (porzione di fabbricato su due livelli) e particella 935 sub 3, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 17 (garage), riservandosi il diritto di abitazione. Chiedeva altresì, in detta ultima ipotesi, di dichiarare la nullità della donazione per carenza dei requisiti di forma ex art. 48 legge 98/1913.
In subordine, l'attore chiedeva di accertare la nullità della compravendita ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1470 c.c. perché di prezzo apparente o simbolico.
In via ulteriormente subordinata, laddove venisse invero offerta prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita, chiedeva di dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo CP_4 ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Con richiesta, in ogni caso, di ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle trascrizioni o annotazioni di legge. Con rifusione delle spese e competenze di causa.
In fatto, esponeva che con atto datato 1.4.2005 prestava fideiussione CP_4 Controparte_1 specifica in favore di Hypo LP RI BA S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Hypo
BA”), e così si obbligava personalmente a garantire l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla società ER AR s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ER
AR”) derivanti dal contratto di leasing condizionato n. 00230312 del 26.1.2001 avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato artigianale con costi solo anticipati dalla banca e rispetto al quale ER AR, a far data dal 12.2.2002, era subentrata quale parte utilizzatrice del bene.
Esponeva che ER AR, nel corso dell'esecuzione del contratto, manifestava difficoltà economiche tanto da ottenere una modifica delle condizioni del piano finanziario in data 27.1.2011, sottoscritte dalle parti contraenti e dai garanti. Ciononostante, a giugno 2014 ER AR cessava di provvedere ai pagamenti.
A fronte dell'inadempimento contrattuale di ER AR, la concedente Hypo BA risolveva il contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione inviata anche al convenuto
[...]
in qualità di fideiussore della parte inadempiente, dallo stesso ricevuta in data 22.12.2015. CP_1
Esponeva altresì che le obbligazioni contratte con il suddetto leasing erano personalmente garantite non solo da ma, tra gli altri, anche dalle società Edilgips s.r.l. e Isolcasa s.r.l., socie di Controparte_1
ER AR, di cui il primo era anche socio. Evidenziava che tutte le società coinvolte pagina 2 di 13 nell'operazione finanziaria versavano comunque in gravi difficoltà finanziarie sicché venivano poi dichiarate fallite.
Il credito maturato dalla concedente Hypo BA nei confronti di ER AR diveniva oggetto di un procedimento monitorio instaurato avanti al Tribunale di Vicenza anche nei confronti del fideiussore e si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2134/2017 Controparte_1 con cui veniva ingiunto ai debitori il pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 240.779,23 corrispondente ai canoni dovuti e non corrisposti fino all'intervenuta risoluzione del contratto di leasing. Seguiva il procedimento di opposizione che si concludeva con la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 58 del 13.1.2020, con la quale veniva confermato il decreto ingiuntivo opposto e liquidate le spese di lite a favore della banca concedente attrice. La sentenza non veniva impugnata e passava dunque in giudicato. Evidenziava tuttavia che al momento del deposito del ricorso monitorio (del
31.5.2017) non risultava titolare di alcun bene aggredibile in executivis, salvo poi Controparte_1 scoprire che il medesimo, con contratto stipulato in data 29.3.2016, aveva trasferito al figlio
[...] la proprietà del suo unico bene immobile, riservandosene il diritto di abitazione, al prezzo CP_2 di euro 30.000,00 che non risultava però essere mai stato versato.
Da ultimo, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire, evidenziava che il credito CP_4 vantato dalla creditrice concedente Hypo BA nei confronti del debitore principale ER
AR, nonché nei confronti, tra l'altro, del fideiussore le era stato ceduto Controparte_1 pro soluto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. art. 1, 4 e 7.1 legge n. 130/1999 e art. 58
d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, del 10.07.2018, unitamente alle garanzie personali (art. 4 e 7.1 legge n.
130/1999, art. 58 co. 3 Testo Unico Bancario ed art. 1263 c.c.).
In diritto, chiedeva che venisse accertata la nullità dell'atto di compravendita del 29.3.2016 CP_4 effettuato dal convenuto in favore del figlio in quanto Controparte_1 Controparte_2 assolutamente simulato o comunque dissimulante una donazione, a sua volta nulla per difetto di forma o per assenza di causa, essendo stato stipulato un prezzo privo di consistenza economica, tenuto conto che il bene aveva un valore di mercato stimabile nella rilevante maggior somma di almeno euro
200.000,00.
In subordine, l'attrice deduceva la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia a proprio favore dell'atto di disposizione patrimoniale citato. allegava la certezza del proprio credito, accertato in via CP_4 definitiva con la sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Vicenza;
deduceva, poi, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni. Ciò tenuto conto della circostanza per cui la compravendita impugnata aveva ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore Controparte_1 riservato il diritto di abitazione, che però per legge era impignorabile, evidenziando come tale compravendita andasse a diminuire qualitativamente e quantitativamente la garanzia patrimoniale generica del debitore convenuto, rendendo più difficoltoso il recupero del credito di nei di CP_4 lui confronti.
L'attrice deduceva altresì la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni evidenziando che l'atto dispositivo era indiscutibilmente posteriore rispetto al credito oggetto di causa e che, pertanto, era pienamente consapevole che, alienando il suo unico immobile al Controparte_1 figlio, avrebbe recato pregiudizio alle ragioni di credito di . Rilevava, infine, che laddove il CP_4
Giudice ritenesse di qualificare il negozio come a titolo gratuito l'esistenza della scientia damni in capo pagina 3 di 13 a doveva ritersi superflua. Diversamente opinando, allegava circostanze che rendevano Controparte_2 comunque certa in capo a quest'ultimo la consapevolezza che l'atto dispositivo stesse recando un pregiudizio al creditore dell'alienante: (i) lo strettissimo legame di parentela e di convivenza tra alienante e acquirente;
(ii) la sicura conoscenza dello stato di decozione in cui versavano le società coinvolte nell'operazione che ha dato avvio alla vicenda per cui è causa, siccome tutte riconducibili al padre;
(iii) la consapevolezza che l'alienante si stesse spogliando dell'unico cespite immobiliare potenzialmente aggredibile dai creditori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2021, e Controparte_1 CP_2
si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande, con vittoria di spese
[...] di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
I convenuti non contestavano la ricostruzione attorea relativamente alla successione dei fatti che aveva condotto all'insorgenza del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2134/2017 confermato dalla sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Vicenza (supra); tuttavia, rappresentavano che l'immobile compravenduto con il contratto del 29.3.2016 fosse, in realtà, solo la porzione di un più ampio fabbricato residenziale, situato in zona pedemontana, distante dal centro abitato, nella frazione di
Pedescala nel Comune di Valdastico, dunque non di ingente valore. Evidenziavano comunque che
[...] aveva integralmente corrisposto il prezzo pattuito mediante bonifico bancario e che per CP_2 farvi fronte aveva acceso un finanziamento con la società AGOS Ducato S.p.A., con pagamento di rate mensili.
In diritto, i convenuti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di con CP_4 riferimento alla impossibilità di esperire l'azione revocatoria da parte del cessionario, a differenza degli altri strumenti di tutela previsti.
Ad ogni modo, i convenuti deducevano la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita intercorso, a fronte dell'avvenuta corresponsione del prezzo e della sua adeguatezza rispetto al valore effettivo del bene, tenuto conto delle sue concrete condizioni materiali e giuridiche.
Con riferimento alla domanda ex art. 2901 c.c. ne contestavano la sussistenza dei presupposti di legge.
In particolare, rilevavano l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito in capo alla società attrice, posto che ai sensi dell'art. 1264 c.c. doveva farsi riferimento al momento della cessione del credito. Laddove invece si fosse ritenuto l'atto posteriore al sorgere del credito i convenuti deducevano l'insufficienza dello stretto rapporto parentale tra alienante ed alienato al fine di reputare sussistenti i requisiti soggettivi previsti per l'azione revocatoria.
Con atto di intervento volontario datato 9.9.2024 (d'ora in avanti , in Controparte_3 P_ qualità di cessionaria del credito da e successore a titolo particolare nel diritto controverso, CP_4 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c, richiamandosi integralmente agli scritti difensivi già dimessi in punto di fatto e diritto.
* * *
L'azione revocatoria è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto premesso che ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. in difetto del consenso manifestato da tutte pagina 4 di 13 le parti in causa, come difetta nel caso di specie, non può esservi estromissione della parte processuale originaria, sicché con riferimento alla fattispecie che ci occupa, il processo prosegue nei confronti dell'attrice . CP_4
E' tuttavia intervenuta in giudizio, in qualità di asserita cessionaria del diritto di credito oggetto di causa, con atto depositato in data 9.9.2024. P_
Va tuttavia accolta, nei confronti di quest'ultima, la eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione attiva (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti, p. 5 e ss).
Va anzitutto premesso, che non tanto di legittimazione attiva (o legitimatio ad causam) si discute, quanto di titolarità effettiva del diritto fatto valere dal lato attivo, come riconosciuto da diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, che pregevolmente distingue e chiarisce che l'una si riferisce al soggetto che meramente appare destinatario o titolare di una determinata posizione giuridica che fa valere in giudizio o rispetto alla quale resiste, sulla sola base della propria prospettazione, mentre l'altra si riferisce al soggetto che effettivamente è titolare sotto il profilo sostanziale del diritto fatto valere o conteso ovvero che risulta obbligato alla prestazione (cfr. ex multis, Tribunale Napoli sez. VIII,
20/05/2019, n.5190: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”).
Ciò posto, deve allora darsi pieno recepimento alla più recente e rigorosa giurisprudenza di legittimità e di merito, che sancisce l'obbligo, in capo al cessionario, quand'anche della cessione sia data pubblicità ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Bancario, in presenza di specifica contestazione di chi resiste in giudizio, di provare l'intervenuta cessione dello specifico credito a far parte integrante dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127: “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”; Corte appello Bologna sez. II, 05/08/2024, n.1634: “In caso di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, il creditore cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale ad agire, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”; Tribunale Palermo sez. III, 13/09/2024, n.4441: “In caso di cessione in blocco di crediti a sofferenza, l'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica al debitore ex art. 1264 c.c., ma non assolve la pagina 5 di 13 funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso creditore cessionario. Ne consegue che il cessionario non può limitarsi a produrre la gazzetta ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione, ma deve dimostrare in modo circostanziato l'avvenuta cessione proprio di quel credito oggetto di causa”; Tribunale Rimini sez. I, 06/09/2024, n.802: “In tema di cessioni in blocco di crediti a sofferenza, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando l'istituto di credito dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti. Ciò, tuttavia, non comporta la perdita della legittimazione sostanziale e processuale in capo al creditore cedente: pertanto in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, incombe sul cessionario la prova che lo specifico credito è compreso tra quelli ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione”).
In effetti, si è limitata a produrre in giudizio il contratto di cessione crediti intercorso con P_
, che pur utilizzabile nonostante la lingua inglese, posto che l'art. 122 c.p.c. si applica ai soli CP_4 atti processuali ma non ai documenti delle parti (cfr. Tribunale Sulmona sez. I, 18/07/2023, n.219), dal suo contenuto, quasi interamente oscurato, nulla si evince in relazione alle caratteristiche dei crediti che, facenti parte del cosiddetto “Elenco Crediti Project Hermes-Terzo” di cui all'atto notarile del notaio del 20.11.2023, le sarebbero stati ceduti pro soluto da (cfr. docc. 3 e 4 Per_2 CP_4 intervenuta). In particolare, non v'è prova che in detto elenco sia incluso anche il credito de quo agitur posto che l'allegato A all'atto notarile in questione è privo di riferimenti, fatta salva l'indicazione dei numeri 512096 e 354663, che tuttavia è provato essere ricollegabili precisamente al credito in questione risalente alla prima cedente Hypo BA.
Ne discende che l'intervento di va rigettato. P_
La eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte, titolarità effettiva del diritto fatto valere) sollevata dai convenuti nei confronti di è invece infondata e va respinta. CP_4
Con riferimento a , i convenuti contestano anzitutto la sua possibilità, in qualità di CP_4 cessionaria del credito dalla cedente Hypo BA, di esperire l'azione revocatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 4 e 5).
A tal riguardo, basti mettere in luce che la posizione del cessionario non è affatto dissimile né meno tutelata dalla legge rispetto a quella del proprio cedente, tenuto conto che il credito divenuto oggetto di cessione è sempre lo stesso, a prescindere dal suo titolare, di talché l'ordinamento non avrebbe ragione di accordare un trattamento più favore all'uno (cedente) che non all'altro (cessionario) ammettendo che solo il primo possa esperire l'actio pauliana, ma non il secondo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5649 del 23/02/2023, in parte motiva si legge: “…Quando, dunque, si controverte sul fondamento e l'accoglibilità dell'azione revocatoria si controverte pur sempre sul credito affermato;
ciò, certo, non già ai fini di una tutela di accertamento o di condanna (il che esclude, come detto, la rilevanza di un pregiudiziale accertamento dell'esistenza, esigibilità e liquidità del credito stesso); il fatto però che lo si faccia con finalità meramente conservativa della garanzia patrimoniale non esclude che sia pur sempre il credito (affermato) il presupposto e il riferimento ultimo della tutela pagina 6 di 13 richiesta; più precisamente si controverte su una facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito, quella cioè di potersi soddisfare su un determinato bene presente nel patrimonio del debitore…”). Al contrario, proprio perché gli atti in frode ai creditori possono essere pregiudizievoli sia per i cedenti sia per i cessionari del credito, è pacifico che anche questi ultimi possano beneficiare in fase esecutiva degli effetti dell'azione revocatoria esperita con successo dal cedente, sicché allora non v'è motivo di dubitare - a maggior ragione - della possibilità da parte del cessionario stesso di provvedere da sé a far valere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole in apposito giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20315 del 23/06/2022: “Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris"”).
Non solo.
I convenuti contestano poi che la cessione del credito di Hypo BA verso ER AR abbia avuto ad oggetto anche le relative garanzie del credito prestate dal fideiussore convenuto
[...]
(cfr. comparsa di costituzione, p. 4). A tal riguardo, in replica, parte attrice dimette CP_1 documentazione che attesta che la cessione del credito da Hypo a aveva ad oggetto anche le CP_4 garanzie del credito in favore di ER AR e così la fideiussione prestata dal convenuto (cfr. doc. 35 attrice). Il documento in questione è dimesso con nota depositata in data 3.9.2021 a far parte integrante del verbale d'udienza del 7 settembre 2021.
In merito vanno svolte le seguenti osservazioni.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 18.3.2022 i convenuti contestano la conformità del documento n. 35 prodotto rispetto all'originale, così insistendo sulla propria preliminare eccezione attinente al difetto di legittimazione attiva (recte, titolarità effettiva) di (cfr. prima memoria CP_4 istruttoria convenuti, p. 1: “Si eccepisce l'inopponibilità ai convenuti del documento allegato al n. 35 da parte attrice che viene disconosciuto, in ogni caso, nella sua conformità all'originale, contestandone l'efficacia ai fini del superamento dell'eccezione di inammissibilità dell'azione già tempestivamente sollevata”). Tuttavia, è bene evidenziare che, da un lato, il disconoscimento di conformità all'originale deve essere chiaro e specifico nella parte in cui indica in che cosa la copia differisce dall'originale, ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/01/2025, n. 260: “Ai fini del disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica, non sono necessarie formule sacramentali. Tuttavia, il disconoscimento deve avvenire mediante una dichiarazione chiara e specifica indicante in cosa la copia differisce dall'originale o negando l'esistenza stessa dell'originale. In quest'ultimo caso, la negazione dell'originale soddisfa il grado di specificità richiesto”); dall'altro lato, è comunque consentita l'utilizzazione della scrittura previo accertamento della sua conformità all'originale anche pagina 7 di 13 attraverso altri mezzi di prova, dovendosi escludere che sia necessario esperire la querela di falso o, da parte di chi ha prodotto la scrittura, la istanza di verificazione (cfr. Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
Sicché, con precipuo riguardo al caso di specie, va dichiarato utilizzabile il documento in questione poiché esso riscontra, a ben vedere, altre circostanze documentali, ovverossia la cessione di un portafoglio crediti pro soluto da Hypo BA a contenente anche il credito relativo al CP_4 contratto di leasing stipulato con ER AR, poi fallita, ai sensi dell'art. 4 e 7.1 legge n.
130/1999 e dell'art. 58 Testo Unico Bancario (cfr. docc. 1 e 32 attrice), nonché il numero identificativo n. 714611 del rapporto ceduto (cfr. doc. 37 attrice). In buona sostanza, alla luce del complessivo quadro documentale di causa e delle circostanze pacifiche, va ritenuto il documento in questione conforme all'originale e così va ritenuto provato che la cessione ha avuto ad oggetto il credito vantato da Hypo
BA verso ER AR ma anche quello vantato da Hypo BA verso Controparte_1
Alla luce di tutto quanto precede, va allora ritenuta sussistente la titolarità effettiva da parte di CP_4
del credito vantato in precedenza da Hypo BA, poi a lui ceduto, nei confronti di
[...] [...] per la fideiussione prestata in data 1.4.2005 a garanzia dell'adempimento di ER CP_1
AR (cfr. doc. 5 attrice) rispetto al contratto di leasing del 26.4.2001 (cfr. doc. 1 attrice).
Credito dell'ammontare di euro 240.779,23 in sorte capitale rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2134/2017 dal Tribunale di Vicenza, successivamente confermato dalla sentenza del n.
58/2020 del 13.1.2020 in sede di opposizione (cfr. docc. 30 e 31 attrice).
Vanno dunque prese in esame nel merito tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Le domande avanzate in principalità non sono fondate e vanno respinte;
ci si riferisce alla pretesa simulazione assoluta o relativa dell'atto di compravendita del 29.3.2016 intercorso tra i convenuti (cfr. doc. 33 attrice) e alla domanda di nullità della compravendita per difetto di causa (per il prezzo irrisorio) ovvero della donazione per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge.
In applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova la simulazione di un negozio giuridico, sia essa assoluta o relativa, deve essere provata da chi la allega. Prova che, nel caso che ci occupa, non è stata fornita da parte attrice (cui ha aderito l'intervenuta), benché giovasse, in qualità di creditore, del regime probatorio più favorevole ai sensi dell'art. 1417 c.c..
pagina 8 di 13 Anzi, la documentazione versata in atti e l'istruttoria svolta in corso di causa consentono di ritenere provato, da un lato, che l'acquirente ha effettivamente corrisposto il prezzo pattuito di Controparte_2 euro 30.000,00, con provvista ottenuta grazie all'accensione di un finanziamento bancario (cfr. docc. 2 e 3 convenuti) e, dall'altro lato, che il prezzo in questione è stato effettivamente pattuito in relazione alle reali condizioni non ottimali dell'immobile, di valore di mercato non ad esso superiore, considerato il diritto di abitazione insistente.
In effetti, a tal ultimo riguardo, va dato ampio recepimento alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio ing. , siccome costituiscono il frutto di un iter logico Persona_3 motivazionale solido e scientifico, nella parte in cui ha evidenziato che alla data del 29.3.2016 il più probabile valore di mercato dell'immobile compravenduto, al netto del diritto di abitazione, era di euro 26.730,00 (cfr. relazione ing. , p. 19: “Alla data del 29/03/2016: il più probabile Persona_3 valore di mercato del bene è € 74.237,33, a cui è detratto il 20% per considerare le problematiche edilizio urbanistiche e catastali riscontrate. Il più probabile valore del bene quindi è arrotondato €
59.400,00; Il più probabile valore della proprietà degli immobili gravata dal diritto di abitazione è
26.730,00 €; Il più probabile valore del diritto di abitazione è 32.670,00 €”).
Da ciò due ordini di conseguenze: la congruità del prezzo pattuito e corrisposto rispetto al valore commerciale del bene consente di escludere che la compravendita dissimulasse anzitutto una donazione, non essendo intervenuto alcun arricchimento patrimoniale in capo all'acquirente ed altresì consente di escludere che il negozio possa dirsi inficiato da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di causa.
Assorbita la reiezione della richiesta nullità della donazione per difetto di forma, siccome l'atto non va ritenuto affetto da simulazione relativa.
Ne consegue che le domande di accertamento della simulazione assoluta o relativa e di nullità della compravendita sono infondate e vanno allora respinte.
Rispetto alla richiesta revocabilità ex art. 2901 c.c. della compravendita del 29.3.2016 conclusa tra i convenuti, la domanda è fondata avendo parte attrice provato con successo in giudizio la sussistenza dei relativi presupposti sia soggettivi sia oggettivi.
Anzitutto è indubbia la qualità di creditore di , pur cessionaria di Hypo BA, rispetto al CP_4 debitore Controparte_1
In effetti, pur noto che in ossequio all'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione il credito vantato dal creditore che agisce in revocatoria non debba necessariamente essere certo, liquido ed esigibile, essendo bastevole una mera ragione di credito prima facie non pretestuosa (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018; altresì Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008), va comunque evidenziato che nel caso di specie su detta pretesa creditoria è – addirittura – sceso il crisma del giudicato, attesa la non contestata irrevocabilità della sentenza n. 58 del 13.1.2020 resa dal
Tribunale di Vicenza a conferma del decreto ingiuntivo n. 2134/2017 con cui è stato definitivamente accertato il credito di euro 240.779,23 in sorte capitale vantato da Hypo BA, tra l'altro, nei confronti di (cfr. docc. 30 e 31 attrice). Controparte_1
pagina 9 di 13 Ma anche se non vi fosse irrevocabilità della sentenza la qualità di creditore di va reputata CP_4 sussistente, alla luce della giurisprudenza più su citata, volta ad accogliere una nozione meramente lata di credito ai fini della pronuncia ex art. 2901 c.c., considerato che si tratta di uno strumento volto a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore, chiamato a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), senza però sfociare in una pronuncia di condanna del debitore stesso eseguibile in via esecutiva.
In buona sostanza, la inefficacia relativa dell'atto dispositivo richiesta ai sensi dell'art. 2901 c.c. consente meramente di anticipare la tutela conservativa delle ragioni di credito prospettate, anche se non attuali ma verosimili, atteso che quand'anche il credito non venisse poi positivamente accertato, la pronuncia di inefficacia relativa ottenuta dal creditore rimarrebbe priva di effetti in concreto, senza recar alcun ingiusto pregiudizio al debitore od ai suoi aventi causa, che resterebbero così pur sempre liberi di esercitare ogni più ampia facoltà inerente al diritto dominicale sul proprio patrimonio, senza limiti di commerciabilità o vincoli.
Tanto premesso, occorre altresì prendere in considerazione il momento in cui detta pretesa creditoria è sorta, al fine di apprezzarne l'anteriorità o la posteriorità rispetto all'atto dispositivo revocando del
29.3.2016. Sul punto, va fatto riferimento al momento in cui la fideiussione di è Controparte_1 stata prestata in favore della società, poi fallita, ER AR, debitrice di Hypo BA, sicché risale al lontano 1.4.2005 (cfr. doc. 5 attrice). Ma anche a volerlo riferire, al più tardi, al momento in cui Hypo BA con lettera raccomandata del 16.12.2015 ha risolto ex art. 1456 c.c. il contratto di leasing con ER AR a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima – garantita da
– dei canoni di locazione finanziaria (cfr. doc. 15 attrice), va pur sempre concluso Controparte_1 che l'atto dispositivo del 29.3.2016 è successivo.
Altresì l'atto di alienazione immobiliare in discorso va senz'altro ritenuto a titolo oneroso, tenuto conto che – come detto – i convenuti hanno dimostrato con successo l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito di euro 30.000,00 (cfr. doc. 2 convenuti).
Ne discende, che l'azione revocatoria proposta va accolta allorché venga ritenuto sussistente sotto il profilo oggettivo l'eventus damni, inteso come pregiudizio dell'atto alle ragioni di credito di chi agisce e sotto il profilo soggettivo la scientia damni, intesa come conoscenza di star si recando pregiudizio al creditore da parte di coloro che hanno concluso l'atto revocando.
Quanto al primo profilo (eventus damni), va evidenziato che per consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, il pregiudizio che il creditore subisce dall'atto di disposizione patrimoniale ben può bastevolmente consistere nella maggior difficoltà, sia qualitativa che quantitativa, che egli incontra nel soddisfare le proprie pretese di credito, senza che debba reputarsi necessaria la sussistenza di un totale azzeramento della capacità patrimoniale del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione pagina 10 di 13 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale
e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo)”; cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006).
Va allora ritenuto provato, nel caso concreto, che nell'alienare al figlio Controparte_1 [...] la proprietà dell'immobile sito in Valdastico, censito al catasto fabbricati, foglio 14, CP_2 particella 935 sub 4, piani T-1-2, cat. A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. tot. mq. 207, escluse aree scoperte mq. 198 (porzione di fabbricato su due livelli) e particella 935 sub 3, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 17
(garage), riservando a sé l'impignorabile diritto di abitazione, ha inciso negativamente sulle prospettive di recupero del credito di , posto che non è contestata la circostanza che si trattasse CP_4 dell'unico cespite immobiliare del debitore alienante odierno convenuto, sicché indubbiamente deve ritenersi aver frustrato le ragioni di credito dell'attrice, che non avrebbe potuto aggredire in executivis più alcun immobile a lui riferibile.
Quanto al secondo profilo (scientia damni), va evidenziato che per pacifica giurisprudenza di legittimità, la condizione psicologica che deve aver accompagnato il debitore ed il terzo nel compimento dell'atto dispositivo può essere accertata e provata anche per il tramite di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Nel caso di specie, detta consapevolezza è deducibile in primis dal fatto che il debitore
[...] ha alienato la proprietà immobiliare riservandosene però il diritto di abitazione, con ciò CP_1 dimostrando di aver posto in essere un atto di disposizione patrimoniale al solo fine di renderlo non più aggredibile da terzi, poiché è rimasto inalterato il diritto in capo a sé di viverci.
Ma vi è di più.
L'atto dispositivo in questione del 29.3.2016 è intervenuto in un tempo in cui le difficoltà finanziarie ed economiche della società garantita ER AR erano a lui ben note e manifeste. Anzitutto, perché ER AR aveva per soci unici le società Edilgips s.r.l. e Isolcasa s.r.l., di cui
[...] era socio unico al 50% (cfr. docc. 23, 24 e 25 attrice), poi perché la missiva contenente CP_1
pagina 11 di 13 risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. del contratto principe di leasing inviata da Hypo BA a ER
AR veniva inviata anche al convenuto debitore e ricevuta personalmente da un suo familiare
(cfr. doc. 15 attrice) ed infine poiché l'atto datato 27.1.2011 di rinegoziazione dei termini del contratto di leasing tra Hypo BA e ER AR, concluso a fronte della manifestata difficoltà finanziaria di quest'ultima a far fronte alle obbligazioni contrattuali assunte, è stato sottoscritto anche dall'odierno convenuto (cfr. doc. 10 attrice). Controparte_1
Infine, con riferimento alla medesima consapevolezza in capo al convenuto alienato in Controparte_2 continuità con pacifica giurisprudenza di legittimità in merito, essa va desunta dallo stretto rapporto di parentela padre figlio esistente tra i convenuti, dalla coabitazione delle parti stesse (come si ricava dall'intestazione del contratto di compravendita, laddove emerge che entrambi sono residenti in [...] in Valdastico: cfr. doc. 33 attrice) e dal fatto che non risulti in alcun altro modo giustificabile il trasferimento immobiliare avvenuto, soprattutto perché nel caso concreto il debitore alienante si è riservato il diritto di abitazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013:
“La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”).
Per tutto quanto esposto, è altresì dimostrata la scientia damni in capo ad entrambi i convenuti.
In conclusione, la domanda revocatoria proposta va accolta.
Da ultimo la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa determinato dal credito oggetto di causa in ossequio a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa”; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014: “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”). Importi medi per le fasi del giudizio di studio, introduttiva e di trattazione, nulla per quella decisoria non avendo l'attrice depositato scritti conclusivi. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Quanto al rapporto processuale tra l'intervenuta e parte convenuta, in ragione della fondatezza della eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto di credito, la prima va condannata a rifondere le spese pagina 12 di 13 processuali alla seconda, fermi i parametri del DM citato e lo scaglione di valore che precede, ma con solo riferimento alla fase decisoria di importo medio, atteso che l'intervento è stato depositato solo in fase del processo avanzata, ovverossia in data 9.9.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 6794/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di simulazione assoluta, relativa e di nullità proposta da in Controparte_4 relazione al contratto di compravendita concluso tra e in data Controparte_1 Controparte_2
29.3.2016 rep. n. 29229 racc. n. 11609 del notaio . Per_1
2. DICHIARA la inefficacia dell'atto di compravendita concluso tra e Controparte_1 [...] in data 29.3.2016 rep. n. 29229 racc. n. 11609 del notaio nei confronti di CP_2 Per_1 [...] in accoglimento della domanda revocatoria. Con ordine al Signor Conservatore CP_4 territorialmente competente di operare le trascrizioni previste dalla legge con esonero da responsabilità.
3. RESPINGE le domande tutte proposte da nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1 di Controparte_2
4. CONDANNA e alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2 che quantifica pari ad euro 9.850,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, euro Controparte_4
786,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 Controparte_1 che liquida in euro 4.253,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
Iva e Cassa Controparte_2 come per legge.
6. PONE definitivamente le spese della c.t.u. a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro.
7. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 1° marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6794/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to LAURA DECCHINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.to LAURA DECCHINO,
ATTORE contro c.f. e Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO Controparte_2 C.F._2
ZENNARO e FILIPPO LORETTU, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori avv.ti
ALESSANDRO ZENNARO e FILIPPO LORETTU
CONVENUTI
e con
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to SARA FAVARO, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.to SARA FAVARO
INTERVENUTA
Oggetto: azione di simulazione ed azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 1° ottobre 2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento di assegnazione del Presidente del Tribunale prot. n. 8478/2021 del 30.11.2021.
Ciò premesso, va evidenziato quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2020, la Società (d'ora innanzi, per Controparte_4 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio ed il di lui figlio CP_4 Controparte_1 [...] al fine di sentir accertare la inefficacia o nullità, per simulazione assoluta o comunque CP_2 dissimulante una donazione, dell'atto di compravendita rep. 29229 del notaio di Schio Persona_1 stipulato in data 29.3.2016 con cui il primo aveva ceduto al secondo la proprietà dell'immobile censito nel Comune di Valdastico, censito al catasto fabbricati, foglio 14, particella 935 sub 4, piani T-1-2, cat.
A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. tot. mq. 207, escluse aree scoperte mq. 198 (porzione di fabbricato su due livelli) e particella 935 sub 3, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 17 (garage), riservandosi il diritto di abitazione. Chiedeva altresì, in detta ultima ipotesi, di dichiarare la nullità della donazione per carenza dei requisiti di forma ex art. 48 legge 98/1913.
In subordine, l'attore chiedeva di accertare la nullità della compravendita ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1470 c.c. perché di prezzo apparente o simbolico.
In via ulteriormente subordinata, laddove venisse invero offerta prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita, chiedeva di dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo CP_4 ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Con richiesta, in ogni caso, di ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle trascrizioni o annotazioni di legge. Con rifusione delle spese e competenze di causa.
In fatto, esponeva che con atto datato 1.4.2005 prestava fideiussione CP_4 Controparte_1 specifica in favore di Hypo LP RI BA S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Hypo
BA”), e così si obbligava personalmente a garantire l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla società ER AR s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ER
AR”) derivanti dal contratto di leasing condizionato n. 00230312 del 26.1.2001 avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato artigianale con costi solo anticipati dalla banca e rispetto al quale ER AR, a far data dal 12.2.2002, era subentrata quale parte utilizzatrice del bene.
Esponeva che ER AR, nel corso dell'esecuzione del contratto, manifestava difficoltà economiche tanto da ottenere una modifica delle condizioni del piano finanziario in data 27.1.2011, sottoscritte dalle parti contraenti e dai garanti. Ciononostante, a giugno 2014 ER AR cessava di provvedere ai pagamenti.
A fronte dell'inadempimento contrattuale di ER AR, la concedente Hypo BA risolveva il contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione inviata anche al convenuto
[...]
in qualità di fideiussore della parte inadempiente, dallo stesso ricevuta in data 22.12.2015. CP_1
Esponeva altresì che le obbligazioni contratte con il suddetto leasing erano personalmente garantite non solo da ma, tra gli altri, anche dalle società Edilgips s.r.l. e Isolcasa s.r.l., socie di Controparte_1
ER AR, di cui il primo era anche socio. Evidenziava che tutte le società coinvolte pagina 2 di 13 nell'operazione finanziaria versavano comunque in gravi difficoltà finanziarie sicché venivano poi dichiarate fallite.
Il credito maturato dalla concedente Hypo BA nei confronti di ER AR diveniva oggetto di un procedimento monitorio instaurato avanti al Tribunale di Vicenza anche nei confronti del fideiussore e si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2134/2017 Controparte_1 con cui veniva ingiunto ai debitori il pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 240.779,23 corrispondente ai canoni dovuti e non corrisposti fino all'intervenuta risoluzione del contratto di leasing. Seguiva il procedimento di opposizione che si concludeva con la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 58 del 13.1.2020, con la quale veniva confermato il decreto ingiuntivo opposto e liquidate le spese di lite a favore della banca concedente attrice. La sentenza non veniva impugnata e passava dunque in giudicato. Evidenziava tuttavia che al momento del deposito del ricorso monitorio (del
31.5.2017) non risultava titolare di alcun bene aggredibile in executivis, salvo poi Controparte_1 scoprire che il medesimo, con contratto stipulato in data 29.3.2016, aveva trasferito al figlio
[...] la proprietà del suo unico bene immobile, riservandosene il diritto di abitazione, al prezzo CP_2 di euro 30.000,00 che non risultava però essere mai stato versato.
Da ultimo, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire, evidenziava che il credito CP_4 vantato dalla creditrice concedente Hypo BA nei confronti del debitore principale ER
AR, nonché nei confronti, tra l'altro, del fideiussore le era stato ceduto Controparte_1 pro soluto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. art. 1, 4 e 7.1 legge n. 130/1999 e art. 58
d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, del 10.07.2018, unitamente alle garanzie personali (art. 4 e 7.1 legge n.
130/1999, art. 58 co. 3 Testo Unico Bancario ed art. 1263 c.c.).
In diritto, chiedeva che venisse accertata la nullità dell'atto di compravendita del 29.3.2016 CP_4 effettuato dal convenuto in favore del figlio in quanto Controparte_1 Controparte_2 assolutamente simulato o comunque dissimulante una donazione, a sua volta nulla per difetto di forma o per assenza di causa, essendo stato stipulato un prezzo privo di consistenza economica, tenuto conto che il bene aveva un valore di mercato stimabile nella rilevante maggior somma di almeno euro
200.000,00.
In subordine, l'attrice deduceva la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia a proprio favore dell'atto di disposizione patrimoniale citato. allegava la certezza del proprio credito, accertato in via CP_4 definitiva con la sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Vicenza;
deduceva, poi, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni. Ciò tenuto conto della circostanza per cui la compravendita impugnata aveva ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore Controparte_1 riservato il diritto di abitazione, che però per legge era impignorabile, evidenziando come tale compravendita andasse a diminuire qualitativamente e quantitativamente la garanzia patrimoniale generica del debitore convenuto, rendendo più difficoltoso il recupero del credito di nei di CP_4 lui confronti.
L'attrice deduceva altresì la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni evidenziando che l'atto dispositivo era indiscutibilmente posteriore rispetto al credito oggetto di causa e che, pertanto, era pienamente consapevole che, alienando il suo unico immobile al Controparte_1 figlio, avrebbe recato pregiudizio alle ragioni di credito di . Rilevava, infine, che laddove il CP_4
Giudice ritenesse di qualificare il negozio come a titolo gratuito l'esistenza della scientia damni in capo pagina 3 di 13 a doveva ritersi superflua. Diversamente opinando, allegava circostanze che rendevano Controparte_2 comunque certa in capo a quest'ultimo la consapevolezza che l'atto dispositivo stesse recando un pregiudizio al creditore dell'alienante: (i) lo strettissimo legame di parentela e di convivenza tra alienante e acquirente;
(ii) la sicura conoscenza dello stato di decozione in cui versavano le società coinvolte nell'operazione che ha dato avvio alla vicenda per cui è causa, siccome tutte riconducibili al padre;
(iii) la consapevolezza che l'alienante si stesse spogliando dell'unico cespite immobiliare potenzialmente aggredibile dai creditori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2021, e Controparte_1 CP_2
si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande, con vittoria di spese
[...] di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
I convenuti non contestavano la ricostruzione attorea relativamente alla successione dei fatti che aveva condotto all'insorgenza del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2134/2017 confermato dalla sentenza n. 58/2020 del Tribunale di Vicenza (supra); tuttavia, rappresentavano che l'immobile compravenduto con il contratto del 29.3.2016 fosse, in realtà, solo la porzione di un più ampio fabbricato residenziale, situato in zona pedemontana, distante dal centro abitato, nella frazione di
Pedescala nel Comune di Valdastico, dunque non di ingente valore. Evidenziavano comunque che
[...] aveva integralmente corrisposto il prezzo pattuito mediante bonifico bancario e che per CP_2 farvi fronte aveva acceso un finanziamento con la società AGOS Ducato S.p.A., con pagamento di rate mensili.
In diritto, i convenuti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di con CP_4 riferimento alla impossibilità di esperire l'azione revocatoria da parte del cessionario, a differenza degli altri strumenti di tutela previsti.
Ad ogni modo, i convenuti deducevano la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita intercorso, a fronte dell'avvenuta corresponsione del prezzo e della sua adeguatezza rispetto al valore effettivo del bene, tenuto conto delle sue concrete condizioni materiali e giuridiche.
Con riferimento alla domanda ex art. 2901 c.c. ne contestavano la sussistenza dei presupposti di legge.
In particolare, rilevavano l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito in capo alla società attrice, posto che ai sensi dell'art. 1264 c.c. doveva farsi riferimento al momento della cessione del credito. Laddove invece si fosse ritenuto l'atto posteriore al sorgere del credito i convenuti deducevano l'insufficienza dello stretto rapporto parentale tra alienante ed alienato al fine di reputare sussistenti i requisiti soggettivi previsti per l'azione revocatoria.
Con atto di intervento volontario datato 9.9.2024 (d'ora in avanti , in Controparte_3 P_ qualità di cessionaria del credito da e successore a titolo particolare nel diritto controverso, CP_4 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c, richiamandosi integralmente agli scritti difensivi già dimessi in punto di fatto e diritto.
* * *
L'azione revocatoria è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto premesso che ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. in difetto del consenso manifestato da tutte pagina 4 di 13 le parti in causa, come difetta nel caso di specie, non può esservi estromissione della parte processuale originaria, sicché con riferimento alla fattispecie che ci occupa, il processo prosegue nei confronti dell'attrice . CP_4
E' tuttavia intervenuta in giudizio, in qualità di asserita cessionaria del diritto di credito oggetto di causa, con atto depositato in data 9.9.2024. P_
Va tuttavia accolta, nei confronti di quest'ultima, la eccezione sollevata dai convenuti di carenza di legittimazione attiva (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti, p. 5 e ss).
Va anzitutto premesso, che non tanto di legittimazione attiva (o legitimatio ad causam) si discute, quanto di titolarità effettiva del diritto fatto valere dal lato attivo, come riconosciuto da diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, che pregevolmente distingue e chiarisce che l'una si riferisce al soggetto che meramente appare destinatario o titolare di una determinata posizione giuridica che fa valere in giudizio o rispetto alla quale resiste, sulla sola base della propria prospettazione, mentre l'altra si riferisce al soggetto che effettivamente è titolare sotto il profilo sostanziale del diritto fatto valere o conteso ovvero che risulta obbligato alla prestazione (cfr. ex multis, Tribunale Napoli sez. VIII,
20/05/2019, n.5190: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”).
Ciò posto, deve allora darsi pieno recepimento alla più recente e rigorosa giurisprudenza di legittimità e di merito, che sancisce l'obbligo, in capo al cessionario, quand'anche della cessione sia data pubblicità ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Bancario, in presenza di specifica contestazione di chi resiste in giudizio, di provare l'intervenuta cessione dello specifico credito a far parte integrante dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127: “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”; Corte appello Bologna sez. II, 05/08/2024, n.1634: “In caso di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, il creditore cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale ad agire, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”; Tribunale Palermo sez. III, 13/09/2024, n.4441: “In caso di cessione in blocco di crediti a sofferenza, l'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica al debitore ex art. 1264 c.c., ma non assolve la pagina 5 di 13 funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso creditore cessionario. Ne consegue che il cessionario non può limitarsi a produrre la gazzetta ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione, ma deve dimostrare in modo circostanziato l'avvenuta cessione proprio di quel credito oggetto di causa”; Tribunale Rimini sez. I, 06/09/2024, n.802: “In tema di cessioni in blocco di crediti a sofferenza, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando l'istituto di credito dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti. Ciò, tuttavia, non comporta la perdita della legittimazione sostanziale e processuale in capo al creditore cedente: pertanto in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, incombe sul cessionario la prova che lo specifico credito è compreso tra quelli ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione”).
In effetti, si è limitata a produrre in giudizio il contratto di cessione crediti intercorso con P_
, che pur utilizzabile nonostante la lingua inglese, posto che l'art. 122 c.p.c. si applica ai soli CP_4 atti processuali ma non ai documenti delle parti (cfr. Tribunale Sulmona sez. I, 18/07/2023, n.219), dal suo contenuto, quasi interamente oscurato, nulla si evince in relazione alle caratteristiche dei crediti che, facenti parte del cosiddetto “Elenco Crediti Project Hermes-Terzo” di cui all'atto notarile del notaio del 20.11.2023, le sarebbero stati ceduti pro soluto da (cfr. docc. 3 e 4 Per_2 CP_4 intervenuta). In particolare, non v'è prova che in detto elenco sia incluso anche il credito de quo agitur posto che l'allegato A all'atto notarile in questione è privo di riferimenti, fatta salva l'indicazione dei numeri 512096 e 354663, che tuttavia è provato essere ricollegabili precisamente al credito in questione risalente alla prima cedente Hypo BA.
Ne discende che l'intervento di va rigettato. P_
La eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte, titolarità effettiva del diritto fatto valere) sollevata dai convenuti nei confronti di è invece infondata e va respinta. CP_4
Con riferimento a , i convenuti contestano anzitutto la sua possibilità, in qualità di CP_4 cessionaria del credito dalla cedente Hypo BA, di esperire l'azione revocatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 4 e 5).
A tal riguardo, basti mettere in luce che la posizione del cessionario non è affatto dissimile né meno tutelata dalla legge rispetto a quella del proprio cedente, tenuto conto che il credito divenuto oggetto di cessione è sempre lo stesso, a prescindere dal suo titolare, di talché l'ordinamento non avrebbe ragione di accordare un trattamento più favore all'uno (cedente) che non all'altro (cessionario) ammettendo che solo il primo possa esperire l'actio pauliana, ma non il secondo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5649 del 23/02/2023, in parte motiva si legge: “…Quando, dunque, si controverte sul fondamento e l'accoglibilità dell'azione revocatoria si controverte pur sempre sul credito affermato;
ciò, certo, non già ai fini di una tutela di accertamento o di condanna (il che esclude, come detto, la rilevanza di un pregiudiziale accertamento dell'esistenza, esigibilità e liquidità del credito stesso); il fatto però che lo si faccia con finalità meramente conservativa della garanzia patrimoniale non esclude che sia pur sempre il credito (affermato) il presupposto e il riferimento ultimo della tutela pagina 6 di 13 richiesta; più precisamente si controverte su una facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito, quella cioè di potersi soddisfare su un determinato bene presente nel patrimonio del debitore…”). Al contrario, proprio perché gli atti in frode ai creditori possono essere pregiudizievoli sia per i cedenti sia per i cessionari del credito, è pacifico che anche questi ultimi possano beneficiare in fase esecutiva degli effetti dell'azione revocatoria esperita con successo dal cedente, sicché allora non v'è motivo di dubitare - a maggior ragione - della possibilità da parte del cessionario stesso di provvedere da sé a far valere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole in apposito giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20315 del 23/06/2022: “Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris"”).
Non solo.
I convenuti contestano poi che la cessione del credito di Hypo BA verso ER AR abbia avuto ad oggetto anche le relative garanzie del credito prestate dal fideiussore convenuto
[...]
(cfr. comparsa di costituzione, p. 4). A tal riguardo, in replica, parte attrice dimette CP_1 documentazione che attesta che la cessione del credito da Hypo a aveva ad oggetto anche le CP_4 garanzie del credito in favore di ER AR e così la fideiussione prestata dal convenuto (cfr. doc. 35 attrice). Il documento in questione è dimesso con nota depositata in data 3.9.2021 a far parte integrante del verbale d'udienza del 7 settembre 2021.
In merito vanno svolte le seguenti osservazioni.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 18.3.2022 i convenuti contestano la conformità del documento n. 35 prodotto rispetto all'originale, così insistendo sulla propria preliminare eccezione attinente al difetto di legittimazione attiva (recte, titolarità effettiva) di (cfr. prima memoria CP_4 istruttoria convenuti, p. 1: “Si eccepisce l'inopponibilità ai convenuti del documento allegato al n. 35 da parte attrice che viene disconosciuto, in ogni caso, nella sua conformità all'originale, contestandone l'efficacia ai fini del superamento dell'eccezione di inammissibilità dell'azione già tempestivamente sollevata”). Tuttavia, è bene evidenziare che, da un lato, il disconoscimento di conformità all'originale deve essere chiaro e specifico nella parte in cui indica in che cosa la copia differisce dall'originale, ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/01/2025, n. 260: “Ai fini del disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica, non sono necessarie formule sacramentali. Tuttavia, il disconoscimento deve avvenire mediante una dichiarazione chiara e specifica indicante in cosa la copia differisce dall'originale o negando l'esistenza stessa dell'originale. In quest'ultimo caso, la negazione dell'originale soddisfa il grado di specificità richiesto”); dall'altro lato, è comunque consentita l'utilizzazione della scrittura previo accertamento della sua conformità all'originale anche pagina 7 di 13 attraverso altri mezzi di prova, dovendosi escludere che sia necessario esperire la querela di falso o, da parte di chi ha prodotto la scrittura, la istanza di verificazione (cfr. Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024: “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
Sicché, con precipuo riguardo al caso di specie, va dichiarato utilizzabile il documento in questione poiché esso riscontra, a ben vedere, altre circostanze documentali, ovverossia la cessione di un portafoglio crediti pro soluto da Hypo BA a contenente anche il credito relativo al CP_4 contratto di leasing stipulato con ER AR, poi fallita, ai sensi dell'art. 4 e 7.1 legge n.
130/1999 e dell'art. 58 Testo Unico Bancario (cfr. docc. 1 e 32 attrice), nonché il numero identificativo n. 714611 del rapporto ceduto (cfr. doc. 37 attrice). In buona sostanza, alla luce del complessivo quadro documentale di causa e delle circostanze pacifiche, va ritenuto il documento in questione conforme all'originale e così va ritenuto provato che la cessione ha avuto ad oggetto il credito vantato da Hypo
BA verso ER AR ma anche quello vantato da Hypo BA verso Controparte_1
Alla luce di tutto quanto precede, va allora ritenuta sussistente la titolarità effettiva da parte di CP_4
del credito vantato in precedenza da Hypo BA, poi a lui ceduto, nei confronti di
[...] [...] per la fideiussione prestata in data 1.4.2005 a garanzia dell'adempimento di ER CP_1
AR (cfr. doc. 5 attrice) rispetto al contratto di leasing del 26.4.2001 (cfr. doc. 1 attrice).
Credito dell'ammontare di euro 240.779,23 in sorte capitale rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2134/2017 dal Tribunale di Vicenza, successivamente confermato dalla sentenza del n.
58/2020 del 13.1.2020 in sede di opposizione (cfr. docc. 30 e 31 attrice).
Vanno dunque prese in esame nel merito tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Le domande avanzate in principalità non sono fondate e vanno respinte;
ci si riferisce alla pretesa simulazione assoluta o relativa dell'atto di compravendita del 29.3.2016 intercorso tra i convenuti (cfr. doc. 33 attrice) e alla domanda di nullità della compravendita per difetto di causa (per il prezzo irrisorio) ovvero della donazione per difetto dei requisiti formali previsti dalla legge.
In applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova la simulazione di un negozio giuridico, sia essa assoluta o relativa, deve essere provata da chi la allega. Prova che, nel caso che ci occupa, non è stata fornita da parte attrice (cui ha aderito l'intervenuta), benché giovasse, in qualità di creditore, del regime probatorio più favorevole ai sensi dell'art. 1417 c.c..
pagina 8 di 13 Anzi, la documentazione versata in atti e l'istruttoria svolta in corso di causa consentono di ritenere provato, da un lato, che l'acquirente ha effettivamente corrisposto il prezzo pattuito di Controparte_2 euro 30.000,00, con provvista ottenuta grazie all'accensione di un finanziamento bancario (cfr. docc. 2 e 3 convenuti) e, dall'altro lato, che il prezzo in questione è stato effettivamente pattuito in relazione alle reali condizioni non ottimali dell'immobile, di valore di mercato non ad esso superiore, considerato il diritto di abitazione insistente.
In effetti, a tal ultimo riguardo, va dato ampio recepimento alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio ing. , siccome costituiscono il frutto di un iter logico Persona_3 motivazionale solido e scientifico, nella parte in cui ha evidenziato che alla data del 29.3.2016 il più probabile valore di mercato dell'immobile compravenduto, al netto del diritto di abitazione, era di euro 26.730,00 (cfr. relazione ing. , p. 19: “Alla data del 29/03/2016: il più probabile Persona_3 valore di mercato del bene è € 74.237,33, a cui è detratto il 20% per considerare le problematiche edilizio urbanistiche e catastali riscontrate. Il più probabile valore del bene quindi è arrotondato €
59.400,00; Il più probabile valore della proprietà degli immobili gravata dal diritto di abitazione è
26.730,00 €; Il più probabile valore del diritto di abitazione è 32.670,00 €”).
Da ciò due ordini di conseguenze: la congruità del prezzo pattuito e corrisposto rispetto al valore commerciale del bene consente di escludere che la compravendita dissimulasse anzitutto una donazione, non essendo intervenuto alcun arricchimento patrimoniale in capo all'acquirente ed altresì consente di escludere che il negozio possa dirsi inficiato da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di causa.
Assorbita la reiezione della richiesta nullità della donazione per difetto di forma, siccome l'atto non va ritenuto affetto da simulazione relativa.
Ne consegue che le domande di accertamento della simulazione assoluta o relativa e di nullità della compravendita sono infondate e vanno allora respinte.
Rispetto alla richiesta revocabilità ex art. 2901 c.c. della compravendita del 29.3.2016 conclusa tra i convenuti, la domanda è fondata avendo parte attrice provato con successo in giudizio la sussistenza dei relativi presupposti sia soggettivi sia oggettivi.
Anzitutto è indubbia la qualità di creditore di , pur cessionaria di Hypo BA, rispetto al CP_4 debitore Controparte_1
In effetti, pur noto che in ossequio all'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione il credito vantato dal creditore che agisce in revocatoria non debba necessariamente essere certo, liquido ed esigibile, essendo bastevole una mera ragione di credito prima facie non pretestuosa (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018; altresì Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008), va comunque evidenziato che nel caso di specie su detta pretesa creditoria è – addirittura – sceso il crisma del giudicato, attesa la non contestata irrevocabilità della sentenza n. 58 del 13.1.2020 resa dal
Tribunale di Vicenza a conferma del decreto ingiuntivo n. 2134/2017 con cui è stato definitivamente accertato il credito di euro 240.779,23 in sorte capitale vantato da Hypo BA, tra l'altro, nei confronti di (cfr. docc. 30 e 31 attrice). Controparte_1
pagina 9 di 13 Ma anche se non vi fosse irrevocabilità della sentenza la qualità di creditore di va reputata CP_4 sussistente, alla luce della giurisprudenza più su citata, volta ad accogliere una nozione meramente lata di credito ai fini della pronuncia ex art. 2901 c.c., considerato che si tratta di uno strumento volto a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore, chiamato a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), senza però sfociare in una pronuncia di condanna del debitore stesso eseguibile in via esecutiva.
In buona sostanza, la inefficacia relativa dell'atto dispositivo richiesta ai sensi dell'art. 2901 c.c. consente meramente di anticipare la tutela conservativa delle ragioni di credito prospettate, anche se non attuali ma verosimili, atteso che quand'anche il credito non venisse poi positivamente accertato, la pronuncia di inefficacia relativa ottenuta dal creditore rimarrebbe priva di effetti in concreto, senza recar alcun ingiusto pregiudizio al debitore od ai suoi aventi causa, che resterebbero così pur sempre liberi di esercitare ogni più ampia facoltà inerente al diritto dominicale sul proprio patrimonio, senza limiti di commerciabilità o vincoli.
Tanto premesso, occorre altresì prendere in considerazione il momento in cui detta pretesa creditoria è sorta, al fine di apprezzarne l'anteriorità o la posteriorità rispetto all'atto dispositivo revocando del
29.3.2016. Sul punto, va fatto riferimento al momento in cui la fideiussione di è Controparte_1 stata prestata in favore della società, poi fallita, ER AR, debitrice di Hypo BA, sicché risale al lontano 1.4.2005 (cfr. doc. 5 attrice). Ma anche a volerlo riferire, al più tardi, al momento in cui Hypo BA con lettera raccomandata del 16.12.2015 ha risolto ex art. 1456 c.c. il contratto di leasing con ER AR a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima – garantita da
– dei canoni di locazione finanziaria (cfr. doc. 15 attrice), va pur sempre concluso Controparte_1 che l'atto dispositivo del 29.3.2016 è successivo.
Altresì l'atto di alienazione immobiliare in discorso va senz'altro ritenuto a titolo oneroso, tenuto conto che – come detto – i convenuti hanno dimostrato con successo l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito di euro 30.000,00 (cfr. doc. 2 convenuti).
Ne discende, che l'azione revocatoria proposta va accolta allorché venga ritenuto sussistente sotto il profilo oggettivo l'eventus damni, inteso come pregiudizio dell'atto alle ragioni di credito di chi agisce e sotto il profilo soggettivo la scientia damni, intesa come conoscenza di star si recando pregiudizio al creditore da parte di coloro che hanno concluso l'atto revocando.
Quanto al primo profilo (eventus damni), va evidenziato che per consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, il pregiudizio che il creditore subisce dall'atto di disposizione patrimoniale ben può bastevolmente consistere nella maggior difficoltà, sia qualitativa che quantitativa, che egli incontra nel soddisfare le proprie pretese di credito, senza che debba reputarsi necessaria la sussistenza di un totale azzeramento della capacità patrimoniale del debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione pagina 10 di 13 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale
e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo)”; cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006).
Va allora ritenuto provato, nel caso concreto, che nell'alienare al figlio Controparte_1 [...] la proprietà dell'immobile sito in Valdastico, censito al catasto fabbricati, foglio 14, CP_2 particella 935 sub 4, piani T-1-2, cat. A/2, cl. 1, vani 9,5, sup. cat. tot. mq. 207, escluse aree scoperte mq. 198 (porzione di fabbricato su due livelli) e particella 935 sub 3, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 17
(garage), riservando a sé l'impignorabile diritto di abitazione, ha inciso negativamente sulle prospettive di recupero del credito di , posto che non è contestata la circostanza che si trattasse CP_4 dell'unico cespite immobiliare del debitore alienante odierno convenuto, sicché indubbiamente deve ritenersi aver frustrato le ragioni di credito dell'attrice, che non avrebbe potuto aggredire in executivis più alcun immobile a lui riferibile.
Quanto al secondo profilo (scientia damni), va evidenziato che per pacifica giurisprudenza di legittimità, la condizione psicologica che deve aver accompagnato il debitore ed il terzo nel compimento dell'atto dispositivo può essere accertata e provata anche per il tramite di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Nel caso di specie, detta consapevolezza è deducibile in primis dal fatto che il debitore
[...] ha alienato la proprietà immobiliare riservandosene però il diritto di abitazione, con ciò CP_1 dimostrando di aver posto in essere un atto di disposizione patrimoniale al solo fine di renderlo non più aggredibile da terzi, poiché è rimasto inalterato il diritto in capo a sé di viverci.
Ma vi è di più.
L'atto dispositivo in questione del 29.3.2016 è intervenuto in un tempo in cui le difficoltà finanziarie ed economiche della società garantita ER AR erano a lui ben note e manifeste. Anzitutto, perché ER AR aveva per soci unici le società Edilgips s.r.l. e Isolcasa s.r.l., di cui
[...] era socio unico al 50% (cfr. docc. 23, 24 e 25 attrice), poi perché la missiva contenente CP_1
pagina 11 di 13 risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. del contratto principe di leasing inviata da Hypo BA a ER
AR veniva inviata anche al convenuto debitore e ricevuta personalmente da un suo familiare
(cfr. doc. 15 attrice) ed infine poiché l'atto datato 27.1.2011 di rinegoziazione dei termini del contratto di leasing tra Hypo BA e ER AR, concluso a fronte della manifestata difficoltà finanziaria di quest'ultima a far fronte alle obbligazioni contrattuali assunte, è stato sottoscritto anche dall'odierno convenuto (cfr. doc. 10 attrice). Controparte_1
Infine, con riferimento alla medesima consapevolezza in capo al convenuto alienato in Controparte_2 continuità con pacifica giurisprudenza di legittimità in merito, essa va desunta dallo stretto rapporto di parentela padre figlio esistente tra i convenuti, dalla coabitazione delle parti stesse (come si ricava dall'intestazione del contratto di compravendita, laddove emerge che entrambi sono residenti in [...] in Valdastico: cfr. doc. 33 attrice) e dal fatto che non risulti in alcun altro modo giustificabile il trasferimento immobiliare avvenuto, soprattutto perché nel caso concreto il debitore alienante si è riservato il diritto di abitazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013:
“La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”).
Per tutto quanto esposto, è altresì dimostrata la scientia damni in capo ad entrambi i convenuti.
In conclusione, la domanda revocatoria proposta va accolta.
Da ultimo la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa determinato dal credito oggetto di causa in ossequio a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa”; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014: “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”). Importi medi per le fasi del giudizio di studio, introduttiva e di trattazione, nulla per quella decisoria non avendo l'attrice depositato scritti conclusivi. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Quanto al rapporto processuale tra l'intervenuta e parte convenuta, in ragione della fondatezza della eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto di credito, la prima va condannata a rifondere le spese pagina 12 di 13 processuali alla seconda, fermi i parametri del DM citato e lo scaglione di valore che precede, ma con solo riferimento alla fase decisoria di importo medio, atteso che l'intervento è stato depositato solo in fase del processo avanzata, ovverossia in data 9.9.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 6794/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la domanda di simulazione assoluta, relativa e di nullità proposta da in Controparte_4 relazione al contratto di compravendita concluso tra e in data Controparte_1 Controparte_2
29.3.2016 rep. n. 29229 racc. n. 11609 del notaio . Per_1
2. DICHIARA la inefficacia dell'atto di compravendita concluso tra e Controparte_1 [...] in data 29.3.2016 rep. n. 29229 racc. n. 11609 del notaio nei confronti di CP_2 Per_1 [...] in accoglimento della domanda revocatoria. Con ordine al Signor Conservatore CP_4 territorialmente competente di operare le trascrizioni previste dalla legge con esonero da responsabilità.
3. RESPINGE le domande tutte proposte da nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1 di Controparte_2
4. CONDANNA e alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2 che quantifica pari ad euro 9.850,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, euro Controparte_4
786,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
5. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 Controparte_1 che liquida in euro 4.253,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
Iva e Cassa Controparte_2 come per legge.
6. PONE definitivamente le spese della c.t.u. a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro.
7. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 1° marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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