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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20389/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con il solo Avv. Simona Beccaria
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Roberta Nicolello
convenuta opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 5208/24 del 27.9.24 il Tribunale di Torino ha condannato al pagamento a favore di di euro 229.632,62 a titolo di Pt_1 Controparte_1
corrispettivo per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, oltre ad interessi e spese;
- con citazione dell'8.11.24 ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Pt_1
provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...]
alla restituzione di euro 258.637,70; CP_1
- si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; Controparte_1
- con successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'11.4.25 ha abbandonato Pt_1
la domanda riconvenzionale;
- in pendenza di causa la convenuta ha nominato quale nuovo difensore l'Avv. Roberta
Nicolello;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
- nelle more, il 19.9.25 gli avvocati di parte attrice Simona Beccaria e Controparte_2
hanno depositato la dismissione del mandato e in pari data si è costituita quale unico nuovo difensore lo stesso Avv. Simona Beccaria;
osservato
che
- con il primo motivo di opposizione ha eccepito che la Sig.ra Pt_1 Parte_2
non avrebbe validamente rilasciato agli originari difensori Avv.ti Raia e Bastone la procura alle liti per il deposito del ricorso monitorio e per il successivo giudizio di opposizione poiché, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, sarebbe stato necessario il conferimento congiunto da parte della Sig.ra e del Sig. Parte_2
, così come previsto dallo statuto e come risulta dalla visura Controparte_3
camerale;
- dalla visura emerge che “vengono affidati in modo disgiunto la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, in modo congiunto per tutti gli atti di straordinaria amministrazione
(…)”;
- ancorché in comparsa di costituzione abbia confermato che il Controparte_1
conferimento della procura alle liti costituisce atto di straordinaria amministrazione, la sua qualificazione compete al Tribunale;
- a questo scopo, si richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale “il criterio da
seguire è invero quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto
sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o
servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo
di lucro proprio dell'ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della
astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (…), né il criterio della
conformità dell'atto all'interesse della società (…)” Cass. 17696 /2006 richiamata e condivisa da Cass. 1213/17);
- si ritiene, per questo, che possano essere compiuti disgiuntamente gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre vadano considerati di straordinaria amministrazione gli atti di disposizione o di alienazione esorbitanti l'oggetto sociale;
- nella fattispecie in esame l'iniziativa giudiziale aveva ad oggetto la riscossione di crediti inerenti all'attività societaria, per cui la procura alle liti non richiedeva il conferimento congiunto da parte degli amministratori ed è stata validamente rilasciata dalla sola Sig.ra
; Parte_2
- il primo motivo di opposizione è, conseguentemente, infondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione ha sostenuto che la documentazione Pt_1
prodotta in sede monitoria sarebbe stata inidonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
- in proposito si rileva che: a) la dichiarazione di autenticità apposta dal commercialista Dott. non CP_4
è equiparabile all'attestazione notarile di conformità alle scritture contabili regolarmente tenute;
b) le fatture elettroniche sarebbero state astrattamente idonee al conseguimento del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 secondo comma ultima parte c.p.c. nella sua attuale formulazione, ma solo se fossero pervenute alla destinataria , mentre Pt_1
nella fattispecie in esame le fatture emesse da da lei Controparte_1
nuovamente prodotte con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 30.4.25, recano a
Parte destra in alto l'avviso on è riuscito a consegnare la fattura”;
-
per questi motivi
il decreto ingiuntivo non è stato emesso sulla scorta di adeguata documentazione e va revocato;
*
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto non esime dalla trattazione nel merito della pretesa sostanziale addotta da Controparte_1
- in questa prospettiva l'opponente , dopo aver prospettato i complessi rapporti Pt_1
intercorsi tra le parti, ha ricostruito i movimenti contabili asserendo di aver già
integralmente corrisposto gli importi richiesti da in sede Controparte_1
monitoria e aggiungendo di vantare, a propria volta, il maggior credito di euro
258.637,74 per le voci indicate alle pagg. 13 e 14 della comparsa;
- costituendosi in giudizio con comparsa del 12.3.25 ha replicato Controparte_1
all'eccezione di “legittimazione attiva” (recte, di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra ), ha contestato il fondamento dell'eccezione di Parte_2
inadeguatezza dei documenti prodotti in sede monitoria e ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività senza aggiungere altro e senza poi depositare la memoria
ex art. 171 bis n. 1 c.p.c.; - per contro, on ha contestato in alcun modo entro il termine che Controparte_1
conclude la fase assertiva del processo il fondamento delle eccezioni sollevate nel merito da e, in particolare, non ha negato di aver già ricevuto gli importi chiesti Pt_1
in sede monitoria;
- in assenza di tempestive contestazioni da parte di – né Controparte_1
specifiche, come richiesto dalla norma, ma neppure generiche - e alla luce dei riscontri di pagamento prodotti da , si deve considerare provato ai sensi dell'art. 115 Pt_1
c.p.c. che l'opponente abbia già versato le somme da lei dovute;
- per questo assorbente motivo le attività istruttorie richieste dalle parti sono superflue e la pretesa dedotta da va respinta anche nel merito;
Controparte_1
- non si dà luogo a pronunciare sulla domanda riconvenzionale dell'opponente Pt_1
che, essendo stata abbandonata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'11.4.25
(pag. 4), non poteva essere riesumata con la memoria conclusiva del 6.11.25 e con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.25;
*
- le spese processuali seguono la soccombenza di Controparte_1
- tenuto conto del valore della causa, della sua difficoltà e delle attività svolte, i compensi sono liquidabili ai sensi della l. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva,
euro 2.835 per la fase istruttoria ed euro 2.127 per la fase decisionale, per complessivi euro 9.142 oltre ad euro 406,50 per esposti, spese generali, CPA ed IVA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - revoca il decreto ingiuntivo n. 5208/24 del 27.9.24;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 406,50 per esposti ed euro 9.142 per
[...]
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa.
Così deciso in Torino il 25 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20389/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con il solo Avv. Simona Beccaria
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con l'Avv. Roberta Nicolello
convenuta opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 5208/24 del 27.9.24 il Tribunale di Torino ha condannato al pagamento a favore di di euro 229.632,62 a titolo di Pt_1 Controparte_1
corrispettivo per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, oltre ad interessi e spese;
- con citazione dell'8.11.24 ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Pt_1
provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...]
alla restituzione di euro 258.637,70; CP_1
- si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; Controparte_1
- con successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'11.4.25 ha abbandonato Pt_1
la domanda riconvenzionale;
- in pendenza di causa la convenuta ha nominato quale nuovo difensore l'Avv. Roberta
Nicolello;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive e del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
- nelle more, il 19.9.25 gli avvocati di parte attrice Simona Beccaria e Controparte_2
hanno depositato la dismissione del mandato e in pari data si è costituita quale unico nuovo difensore lo stesso Avv. Simona Beccaria;
osservato
che
- con il primo motivo di opposizione ha eccepito che la Sig.ra Pt_1 Parte_2
non avrebbe validamente rilasciato agli originari difensori Avv.ti Raia e Bastone la procura alle liti per il deposito del ricorso monitorio e per il successivo giudizio di opposizione poiché, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, sarebbe stato necessario il conferimento congiunto da parte della Sig.ra e del Sig. Parte_2
, così come previsto dallo statuto e come risulta dalla visura Controparte_3
camerale;
- dalla visura emerge che “vengono affidati in modo disgiunto la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, in modo congiunto per tutti gli atti di straordinaria amministrazione
(…)”;
- ancorché in comparsa di costituzione abbia confermato che il Controparte_1
conferimento della procura alle liti costituisce atto di straordinaria amministrazione, la sua qualificazione compete al Tribunale;
- a questo scopo, si richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale “il criterio da
seguire è invero quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto
sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o
servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo
di lucro proprio dell'ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della
astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (…), né il criterio della
conformità dell'atto all'interesse della società (…)” Cass. 17696 /2006 richiamata e condivisa da Cass. 1213/17);
- si ritiene, per questo, che possano essere compiuti disgiuntamente gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre vadano considerati di straordinaria amministrazione gli atti di disposizione o di alienazione esorbitanti l'oggetto sociale;
- nella fattispecie in esame l'iniziativa giudiziale aveva ad oggetto la riscossione di crediti inerenti all'attività societaria, per cui la procura alle liti non richiedeva il conferimento congiunto da parte degli amministratori ed è stata validamente rilasciata dalla sola Sig.ra
; Parte_2
- il primo motivo di opposizione è, conseguentemente, infondato;
*
- con il secondo motivo di opposizione ha sostenuto che la documentazione Pt_1
prodotta in sede monitoria sarebbe stata inidonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
- in proposito si rileva che: a) la dichiarazione di autenticità apposta dal commercialista Dott. non CP_4
è equiparabile all'attestazione notarile di conformità alle scritture contabili regolarmente tenute;
b) le fatture elettroniche sarebbero state astrattamente idonee al conseguimento del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 secondo comma ultima parte c.p.c. nella sua attuale formulazione, ma solo se fossero pervenute alla destinataria , mentre Pt_1
nella fattispecie in esame le fatture emesse da da lei Controparte_1
nuovamente prodotte con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 30.4.25, recano a
Parte destra in alto l'avviso on è riuscito a consegnare la fattura”;
-
per questi motivi
il decreto ingiuntivo non è stato emesso sulla scorta di adeguata documentazione e va revocato;
*
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto non esime dalla trattazione nel merito della pretesa sostanziale addotta da Controparte_1
- in questa prospettiva l'opponente , dopo aver prospettato i complessi rapporti Pt_1
intercorsi tra le parti, ha ricostruito i movimenti contabili asserendo di aver già
integralmente corrisposto gli importi richiesti da in sede Controparte_1
monitoria e aggiungendo di vantare, a propria volta, il maggior credito di euro
258.637,74 per le voci indicate alle pagg. 13 e 14 della comparsa;
- costituendosi in giudizio con comparsa del 12.3.25 ha replicato Controparte_1
all'eccezione di “legittimazione attiva” (recte, di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra ), ha contestato il fondamento dell'eccezione di Parte_2
inadeguatezza dei documenti prodotti in sede monitoria e ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività senza aggiungere altro e senza poi depositare la memoria
ex art. 171 bis n. 1 c.p.c.; - per contro, on ha contestato in alcun modo entro il termine che Controparte_1
conclude la fase assertiva del processo il fondamento delle eccezioni sollevate nel merito da e, in particolare, non ha negato di aver già ricevuto gli importi chiesti Pt_1
in sede monitoria;
- in assenza di tempestive contestazioni da parte di – né Controparte_1
specifiche, come richiesto dalla norma, ma neppure generiche - e alla luce dei riscontri di pagamento prodotti da , si deve considerare provato ai sensi dell'art. 115 Pt_1
c.p.c. che l'opponente abbia già versato le somme da lei dovute;
- per questo assorbente motivo le attività istruttorie richieste dalle parti sono superflue e la pretesa dedotta da va respinta anche nel merito;
Controparte_1
- non si dà luogo a pronunciare sulla domanda riconvenzionale dell'opponente Pt_1
che, essendo stata abbandonata con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'11.4.25
(pag. 4), non poteva essere riesumata con la memoria conclusiva del 6.11.25 e con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24.11.25;
*
- le spese processuali seguono la soccombenza di Controparte_1
- tenuto conto del valore della causa, della sua difficoltà e delle attività svolte, i compensi sono liquidabili ai sensi della l. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva,
euro 2.835 per la fase istruttoria ed euro 2.127 per la fase decisionale, per complessivi euro 9.142 oltre ad euro 406,50 per esposti, spese generali, CPA ed IVA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - revoca il decreto ingiuntivo n. 5208/24 del 27.9.24;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 406,50 per esposti ed euro 9.142 per
[...]
compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa.
Così deciso in Torino il 25 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)