CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 94/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 94/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lasorsa Nicola, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piccotti Andrea Lorenzo e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Sanzone Claudio Salvatore appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
pagina 1 di 8 - nel merito, in via principale, respingere la domanda di pagamento avanzata da nei CP_1
confronti di , in quanto non provata ed in ogni caso, senza inversione dell'onere della Parte_1
prova, accertare l'esatto ammontare della fornitura alla società opponente, rideterminando la somma dovuta in base alle previsioni contrattuali e all'effettivo consumo, con eventuale condanna al pagamento della differenza, se dovuta;
− nel merito in via subordinata, per il caso di ritenuta prova delle forniture eseguite, revocarsi il decreto opposto e condannare al pagamento della somma dovuta detratto l'importo di € 1.983,44
Contr già corrisposto ad
− in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, disporsi CTU volta a calcolare l'esatto Contr ammontare della fornitura di gas ed elettrica effettuata da in favore di ”. Parte_1
Per l'appellato Controparte_1
“In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte nella comparsa costitutiva in appello e nella seconda memoria istruttoria di primo grado.
Nel merito
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via principale,
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra titolare dell'impresa individuale Trattoria al Parte_1
portico da AR e ET di perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1379/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti della sig.ra titolare dell'impresa individuale Trattoria al portico da AR e ET Parte_1
di ON AR.
In subordine
Dato atto che ha percepito in data 28.02.24 l'importo di € 1.983,44 a titolo di Controparte_1
CMOR, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo residuo di € 6.498,80, o veriore importo accertato in corso di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e spese legali della fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo 227/2023 del Tribunale di Ivrea, confermando la sentenza di primo grado in punto statuizione spese di lite.
pagina 2 di 8 In ogni caso
Condannare l'appellante al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, quale titolare dell'impresa individuale Trattoria al Portico, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 582/23 emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di Ivrea con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 8.482,24 in favore di quale compenso dovuto Controparte_1
per la somministrazione di energia elettrica e gas.
A fondamento dell'opposizione lamentava l'assenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e la nullità dell'ingiunzione per non avere il creditore indicato nel ricorso monitorio quali fossero le fatture azionate, contestando altresì i consumi addebitati. In via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'esatta consistenza della somministrazione eseguita, con conseguente rideterminazione della somma eventualmente dovuta.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando di aver Controparte_1 prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo (con particolare riferimento alle fatture) e rilevando che i consumi fatturati corrispondevano ai consumi effettivi comunicati dal distributore.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n.1379/24 pubblicata il 18.12.2024 il Tribunale di Ivrea respingeva l'opposizione, confermava la debenza in favore della società convenuta di € 8.482,24 a titolo di fatture non pagate e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 5.635,21.
Il Tribunale riteneva innanzitutto insussistente la pretesa lesione del diritto di difesa lamentata da
(basata sull'assunto della non leggibilità delle fatture prodotte da Parte_1 CP_1
in sede di costituzione nel giudizio di merito) atteso che le fatture erano state già prodotte
[...]
nella fase monitoria e dalle stesse risultavano i consumi effettivi, corrispondenti a quelli comunicati dal distributore.
pagina 3 di 8 Rilevava che in sede di opposizione il credito era stato genericamente contestato, senza che fossero state mosse specifiche osservazioni rispetto ai dati risultanti dalle fatture, ai consumi operati nel corso del rapporto contrattuale, al corrispettivo dovuto per i consumi rispetto alle condizioni contrattuali ecc..
Riteneva che l'attrice avrebbe dovuto procedere a ricostruire i propri consumi effettivi, se del caso avvalendosi di un tecnico di parte e poi verificare le condizioni contrattuali applicabili e il relativo corrispettivo debendo nei confronti della società convenuta, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Per contro l'attrice non aveva proceduto ad alcuna tempestiva contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, arrivando a sostenere erroneamente che CP_1
avesse fatturato consumi stimati, senza avvedersi che in ogni singola fattura erano indicati i
[...]
consumi effettivi (rilevati dal distributore con tanto di indicazione dei singoli valori della lettura compiuta in una precisa data a raffronto con quelli della lettura antecedente).
Riteneva pertanto che tutti gli elementi fattuali della controversia, come allegati dalla società convenuta, potessero considerarsi pacifici ex art. 115 cpc., senza che in capo al creditore spettasse alcun onere probatorio ulteriore al fine di dimostrare la propria pretesa.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo ribadisce che vi è stata violazione del diritto di difesa, avendo Parte_1
solo in sede di I memoria 183 c.p.c. e su ordine del Giudice, prodotto in Controparte_1 maniera leggibile le fatture azionate (che, a detta dell'attrice, non sarebbero state indicate negli atti, né in sede di ingiunzione, né in sede di comparsa).
Deduce che, solo a seguito della loro produzione, avrebbe potuto provvedere (come in effetti avvenuto) alla contestazione delle fatture.
Nega di avere svolto contestazioni solo generiche, rilevando che nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva rilevato che gran parte dei consumi erano riferiti a fornitura di energia effettuata in fasce orarie nelle quali l'attività dell'impresa era chiusa (come da scontrini prodotti).
Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'istanza di CTU senza motivare alcunché in proposito.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale del contenuto della
Contr comparsa conclusionale di che aveva dichiarato di ridurre la propria pretesa di € 1.983,44.
Ritiene quindi erronea la statuizione nella parte in cui è stato a confermato totalmente il decreto ingiuntivo opposto.
IV) Difese di Controparte_1 ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti Controparte_1 di cui all'art. 342 cpc e per essere lo stesso generico e indeterminato.
Quanto al primo motivo ribadisce di aver offerto idonea prova scritta del proprio credito sin dalla fase monitoria, avendo prodotto il contratto di somministrazione, le fatture insolute, le attestazioni di consegna delle fatture elettroniche, ecc..
Sostiene di aver dimostrato, nel giudizio di opposizione, la correttezza dei consumi esposti nelle fatture ingiunte, mediante la produzione dei dati di consumo di energia elettrica e di gas naturale.
Ritiene che l'opponente non abbia offerto alcun elemento di prova a suffragio della pretesa erroneità dei consumi esposti nelle fatture, salvo produrre in giudizio degli scontrini che sarebbero privi di valore probatorio.
Rileva la correttezza della decisione del Tribunale in relazione alla pretesa violazione del diritto di difesa.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente disatteso l'istanza di CTU in quanto palesemente esplorativa (come esplicitato nell'ordinanza istruttoria del 23.02.2024).
Quanto al secondo motivo, specifica che in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
aveva dato atto dell'intervenuto percepimento del CMOR e comunicato, di conseguenza,
l'importo ancora insoluto risultante pari a € 6.498,80.
Deduce ad ogni modo di non aver inteso rinunciare a nessuna parte del credito.
V) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere disattesa eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello, per come redatto, consente di individuare le parti della sentenza impugnata e le censure mosse avverso la decisione di primo grado.
pagina 5 di 8 2) Il primo motivo è manifestamente infondato, per l'assorbente ragione che le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento sono state prodotte sin dalla fase monitoria in un formato perfettamente leggibile, ragione per la quale già in sede di opposizione Parte_1 avrebbe potuto e dovuto contestare specificatamente i dati fattuali risultanti per l'appunto da tali fatture.
Non è poi stata oggetto di impugnazione la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha
(correttamente) dato atto che tali fatture contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti per una specifica contestazione della pretesa creditoria, quali i consumi effettivi, il periodo di riferimento, le tariffe applicate ecc.
In questi termini è infondata la doglianza della violazione del diritto di difesa e non è corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui una contestazione avente carattere di specificità sarebbe stata possibile solo dopo la produzione (nel giudizio di merito) delle fatture in forma leggibile da parte di Controparte_1
Per le medesime ragioni è corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla natura esplorativa della CTU, atteso il difetto di specifiche contestazioni entro il maturare delle preclusioni assertive, ovverosia entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., essendo quindi tardive le contestazioni mosse da con la seconda Parte_1
memoria ex art. 183 c.p.c..
3) Quanto al secondo motivo di gravame, corrisponde al vero che abbia dato Controparte_1 atto (in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado) di avere ricevuto l'importo i
€ 1.983,44 a titolo di CMOR.
In estrema sintesi il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è un importo che viene addebitato al cliente dal nuovo fornitore di energia (luce o gas) per conto del precedente gestore, nel caso in cui quest'ultimo abbia pretese creditorie verso l'ex cliente non ancora soddisfatte.
Si osserva in proposito che sempre in sede di comparsa conclusionale ha dato Controparte_1
atto di avere ricevuto tale pagamento in data 28.02.24 e tale specifica allegazione (agevolmente verificabile dal cliente semplicemente controllando le fatture ricevute dal nuovo fornitore di energia) non è stata oggetto di contestazione con il gravame.
Tale importo è quindi pervenuto ad in epoca successiva alla stessa Controparte_1
instaurazione del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 8 Atteso l'intervenuto parziale pagamento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In difetto di più specifiche indicazioni, il pagamento deve essere imputato secondo i criteri di cui agli artt. 1193 e 1994, con particolare riferimento agli interessi maturati ex D.lvo n. 231/2002, essendo incontestato e non oggetto di gravame che venga in rilievo una transazione commerciale.
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo capitale di € 8.482,24 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 dalla scadenza delle
[...] singole fatture sino al saldo effettivo, sotto deduzione dell'importo di € 1.983,44 corrisposto in data 28.02.24 da imputarsi ex artt. 1193, 1194 c.c..
4) Il parziale pagamento è per contro privo di rilievo rispetto alle spese del monitorio in quanto intervenuto solamente in corso di causa.
Come è noto, infatti, “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014.
Le spese del monitorio devono quindi essere comunque addebitate all'opponente.
5) La riduzione dell'importo complessivamente dovuto per conto capitale ed interessi, giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Parte_1
Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pur tenendo conto di quanto corrisposto a titolo di CMOR, compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (considerando la “prossimità” del valore della causa alla parte inferiore dello scaglione, il numero limitato e la semplicità delle questioni trattate), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ivrea
n. 1379/2024 pubblicata il 18.12.2024 e per l'effetto;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 582/23 emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di Ivrea;
3) Condanna al pagamento in favore di dell'importo capitale di Parte_1 Controparte_1
€ 8.482,24 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, sotto deduzione dell'importo di € 1.983,44 corrisposto in data 28.02.24 da imputarsi ex artt. 1193, 1194 c.c.;
4) Condanna a rimborsare a le spese di lite della fase monitoria, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 145,50 per esposti, € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
7) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
gravame, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 94/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lasorsa Nicola, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piccotti Andrea Lorenzo e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Sanzone Claudio Salvatore appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
pagina 1 di 8 - nel merito, in via principale, respingere la domanda di pagamento avanzata da nei CP_1
confronti di , in quanto non provata ed in ogni caso, senza inversione dell'onere della Parte_1
prova, accertare l'esatto ammontare della fornitura alla società opponente, rideterminando la somma dovuta in base alle previsioni contrattuali e all'effettivo consumo, con eventuale condanna al pagamento della differenza, se dovuta;
− nel merito in via subordinata, per il caso di ritenuta prova delle forniture eseguite, revocarsi il decreto opposto e condannare al pagamento della somma dovuta detratto l'importo di € 1.983,44
Contr già corrisposto ad
− in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, disporsi CTU volta a calcolare l'esatto Contr ammontare della fornitura di gas ed elettrica effettuata da in favore di ”. Parte_1
Per l'appellato Controparte_1
“In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di tutte le prove dedotte nella comparsa costitutiva in appello e nella seconda memoria istruttoria di primo grado.
Nel merito
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via principale,
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra titolare dell'impresa individuale Trattoria al Parte_1
portico da AR e ET di perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1379/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti della sig.ra titolare dell'impresa individuale Trattoria al portico da AR e ET Parte_1
di ON AR.
In subordine
Dato atto che ha percepito in data 28.02.24 l'importo di € 1.983,44 a titolo di Controparte_1
CMOR, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo residuo di € 6.498,80, o veriore importo accertato in corso di causa, in dipendenza dalle fatture emesse per somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e spese legali della fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo 227/2023 del Tribunale di Ivrea, confermando la sentenza di primo grado in punto statuizione spese di lite.
pagina 2 di 8 In ogni caso
Condannare l'appellante al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, quale titolare dell'impresa individuale Trattoria al Portico, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 582/23 emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di Ivrea con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 8.482,24 in favore di quale compenso dovuto Controparte_1
per la somministrazione di energia elettrica e gas.
A fondamento dell'opposizione lamentava l'assenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e la nullità dell'ingiunzione per non avere il creditore indicato nel ricorso monitorio quali fossero le fatture azionate, contestando altresì i consumi addebitati. In via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'esatta consistenza della somministrazione eseguita, con conseguente rideterminazione della somma eventualmente dovuta.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando di aver Controparte_1 prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo (con particolare riferimento alle fatture) e rilevando che i consumi fatturati corrispondevano ai consumi effettivi comunicati dal distributore.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n.1379/24 pubblicata il 18.12.2024 il Tribunale di Ivrea respingeva l'opposizione, confermava la debenza in favore della società convenuta di € 8.482,24 a titolo di fatture non pagate e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 5.635,21.
Il Tribunale riteneva innanzitutto insussistente la pretesa lesione del diritto di difesa lamentata da
(basata sull'assunto della non leggibilità delle fatture prodotte da Parte_1 CP_1
in sede di costituzione nel giudizio di merito) atteso che le fatture erano state già prodotte
[...]
nella fase monitoria e dalle stesse risultavano i consumi effettivi, corrispondenti a quelli comunicati dal distributore.
pagina 3 di 8 Rilevava che in sede di opposizione il credito era stato genericamente contestato, senza che fossero state mosse specifiche osservazioni rispetto ai dati risultanti dalle fatture, ai consumi operati nel corso del rapporto contrattuale, al corrispettivo dovuto per i consumi rispetto alle condizioni contrattuali ecc..
Riteneva che l'attrice avrebbe dovuto procedere a ricostruire i propri consumi effettivi, se del caso avvalendosi di un tecnico di parte e poi verificare le condizioni contrattuali applicabili e il relativo corrispettivo debendo nei confronti della società convenuta, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Per contro l'attrice non aveva proceduto ad alcuna tempestiva contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, arrivando a sostenere erroneamente che CP_1
avesse fatturato consumi stimati, senza avvedersi che in ogni singola fattura erano indicati i
[...]
consumi effettivi (rilevati dal distributore con tanto di indicazione dei singoli valori della lettura compiuta in una precisa data a raffronto con quelli della lettura antecedente).
Riteneva pertanto che tutti gli elementi fattuali della controversia, come allegati dalla società convenuta, potessero considerarsi pacifici ex art. 115 cpc., senza che in capo al creditore spettasse alcun onere probatorio ulteriore al fine di dimostrare la propria pretesa.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo ribadisce che vi è stata violazione del diritto di difesa, avendo Parte_1
solo in sede di I memoria 183 c.p.c. e su ordine del Giudice, prodotto in Controparte_1 maniera leggibile le fatture azionate (che, a detta dell'attrice, non sarebbero state indicate negli atti, né in sede di ingiunzione, né in sede di comparsa).
Deduce che, solo a seguito della loro produzione, avrebbe potuto provvedere (come in effetti avvenuto) alla contestazione delle fatture.
Nega di avere svolto contestazioni solo generiche, rilevando che nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva rilevato che gran parte dei consumi erano riferiti a fornitura di energia effettuata in fasce orarie nelle quali l'attività dell'impresa era chiusa (come da scontrini prodotti).
Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'istanza di CTU senza motivare alcunché in proposito.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale del contenuto della
Contr comparsa conclusionale di che aveva dichiarato di ridurre la propria pretesa di € 1.983,44.
Ritiene quindi erronea la statuizione nella parte in cui è stato a confermato totalmente il decreto ingiuntivo opposto.
IV) Difese di Controparte_1 ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti Controparte_1 di cui all'art. 342 cpc e per essere lo stesso generico e indeterminato.
Quanto al primo motivo ribadisce di aver offerto idonea prova scritta del proprio credito sin dalla fase monitoria, avendo prodotto il contratto di somministrazione, le fatture insolute, le attestazioni di consegna delle fatture elettroniche, ecc..
Sostiene di aver dimostrato, nel giudizio di opposizione, la correttezza dei consumi esposti nelle fatture ingiunte, mediante la produzione dei dati di consumo di energia elettrica e di gas naturale.
Ritiene che l'opponente non abbia offerto alcun elemento di prova a suffragio della pretesa erroneità dei consumi esposti nelle fatture, salvo produrre in giudizio degli scontrini che sarebbero privi di valore probatorio.
Rileva la correttezza della decisione del Tribunale in relazione alla pretesa violazione del diritto di difesa.
Ritiene che il Tribunale abbia correttamente disatteso l'istanza di CTU in quanto palesemente esplorativa (come esplicitato nell'ordinanza istruttoria del 23.02.2024).
Quanto al secondo motivo, specifica che in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
aveva dato atto dell'intervenuto percepimento del CMOR e comunicato, di conseguenza,
l'importo ancora insoluto risultante pari a € 6.498,80.
Deduce ad ogni modo di non aver inteso rinunciare a nessuna parte del credito.
V) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere disattesa eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello, per come redatto, consente di individuare le parti della sentenza impugnata e le censure mosse avverso la decisione di primo grado.
pagina 5 di 8 2) Il primo motivo è manifestamente infondato, per l'assorbente ragione che le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento sono state prodotte sin dalla fase monitoria in un formato perfettamente leggibile, ragione per la quale già in sede di opposizione Parte_1 avrebbe potuto e dovuto contestare specificatamente i dati fattuali risultanti per l'appunto da tali fatture.
Non è poi stata oggetto di impugnazione la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha
(correttamente) dato atto che tali fatture contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti per una specifica contestazione della pretesa creditoria, quali i consumi effettivi, il periodo di riferimento, le tariffe applicate ecc.
In questi termini è infondata la doglianza della violazione del diritto di difesa e non è corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui una contestazione avente carattere di specificità sarebbe stata possibile solo dopo la produzione (nel giudizio di merito) delle fatture in forma leggibile da parte di Controparte_1
Per le medesime ragioni è corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla natura esplorativa della CTU, atteso il difetto di specifiche contestazioni entro il maturare delle preclusioni assertive, ovverosia entro il termine assegnato per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., essendo quindi tardive le contestazioni mosse da con la seconda Parte_1
memoria ex art. 183 c.p.c..
3) Quanto al secondo motivo di gravame, corrisponde al vero che abbia dato Controparte_1 atto (in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado) di avere ricevuto l'importo i
€ 1.983,44 a titolo di CMOR.
In estrema sintesi il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è un importo che viene addebitato al cliente dal nuovo fornitore di energia (luce o gas) per conto del precedente gestore, nel caso in cui quest'ultimo abbia pretese creditorie verso l'ex cliente non ancora soddisfatte.
Si osserva in proposito che sempre in sede di comparsa conclusionale ha dato Controparte_1
atto di avere ricevuto tale pagamento in data 28.02.24 e tale specifica allegazione (agevolmente verificabile dal cliente semplicemente controllando le fatture ricevute dal nuovo fornitore di energia) non è stata oggetto di contestazione con il gravame.
Tale importo è quindi pervenuto ad in epoca successiva alla stessa Controparte_1
instaurazione del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 8 Atteso l'intervenuto parziale pagamento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In difetto di più specifiche indicazioni, il pagamento deve essere imputato secondo i criteri di cui agli artt. 1193 e 1994, con particolare riferimento agli interessi maturati ex D.lvo n. 231/2002, essendo incontestato e non oggetto di gravame che venga in rilievo una transazione commerciale.
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo capitale di € 8.482,24 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 dalla scadenza delle
[...] singole fatture sino al saldo effettivo, sotto deduzione dell'importo di € 1.983,44 corrisposto in data 28.02.24 da imputarsi ex artt. 1193, 1194 c.c..
4) Il parziale pagamento è per contro privo di rilievo rispetto alle spese del monitorio in quanto intervenuto solamente in corso di causa.
Come è noto, infatti, “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014.
Le spese del monitorio devono quindi essere comunque addebitate all'opponente.
5) La riduzione dell'importo complessivamente dovuto per conto capitale ed interessi, giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Parte_1
Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pur tenendo conto di quanto corrisposto a titolo di CMOR, compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (considerando la “prossimità” del valore della causa alla parte inferiore dello scaglione, il numero limitato e la semplicità delle questioni trattate), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ivrea
n. 1379/2024 pubblicata il 18.12.2024 e per l'effetto;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 582/23 emesso in data 15.02.2023 dal Tribunale di Ivrea;
3) Condanna al pagamento in favore di dell'importo capitale di Parte_1 Controparte_1
€ 8.482,24 oltre interessi ex D.lvo n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, sotto deduzione dell'importo di € 1.983,44 corrisposto in data 28.02.24 da imputarsi ex artt. 1193, 1194 c.c.;
4) Condanna a rimborsare a le spese di lite della fase monitoria, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 145,50 per esposti, € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
7) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
gravame, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 8 di 8