Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da
AM Md, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Thermes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune della Spezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Fabrizio Dellepiane ed Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione per l’apertura di un esercizio di vicinato della categoria non alimentare, settore merceologico “souvenir”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor Md AM, cittadino bangladese, ha impugnato il provvedimento del Comune di La Spezia 7.12.2024, di rigetto della domanda di autorizzazione all’apertura di un esercizio di vicinato in Via Fiume n. 43, a motivo di un asserito contrasto con l’intesa tra la Regione Liguria e il Comune di La Spezia, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 1 co. 4 del D. Lgs. 222/2016 e, segnatamente, con l’art. 5 dell’intesa, secondo il quale sono considerate irricevibili le istanze relative all’apertura, all’interno del perimetro dell’intesa (Area Rossa + Area Gialla), di esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrano una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari, senza alcuna specializzazione.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria.
L’istruttoria non chiarirebbe perché la Polizia Municipale sia giunta alla conclusione che nell’esercizio di prossima apertura sarebbero poste in vendita merci di varie tipologie, dal momento che, in realtà, l’esercizio di cui si chiedeva l’apertura è destinato alla vendita al dettaglio soltanto di articoli rigorosamente qualificabili come souvenir della città di La Spezia, ovvero delle località di attrazione turistica della provincia.
2. Vizio di eccesso di potere ovvero di falsa, ovvero di erronea e illogica interpretazione degli artt. 5 e 9 dell’intesa tra la Regione Liguria e il Comune di La Spezia.
L’interpretazione degli artt. 5 e 9 dell’intesa tra la Regione Liguria e il Comune di La Spezia fornita dal SUAP sarebbe errata, in quanto artatamente restrittiva.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di La Spezia, preliminarmente eccependo la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (stante il rilascio di autorizzazione n. 156 del 2025), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, nella memoria conclusiva il Comune di La Spezia afferma che “nelle more del presente giudizio, il Comune della Spezia ha rilasciato al ricorrente l'autorizzazione n. 156 del 2025 (cfr. prod. n. 21) per l'esercizio di commercio al dettaglio (vicinato) non alimentare nel locale sito in La Spezia – Via Fiume n. 43, con superficie netta di vendita di mq. 25, per "attività monotematica souvenir". Tale autorizzazione è stata rilasciata ai sensi della medesima Intesa tra Regione Liguria e Comune della Spezia oggetto della presente controversia, una volta che il ricorrente ha adeguato l'assortimento merceologico dell'esercizio ai requisiti di monotematicità previsti dall'art. 9 dell'Intesa per l'area rossa del centro storico” .
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, piuttosto, che – come impropriamente richiesto dal Comune – l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
È nota la differenza tra le due pronunce: la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito ex art. 34 c.p.a., in quanto consegue alla integrale soddisfazione, da parte dell’Amministrazione, dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, mediante l’adozione di un provvedimento posto in essere spontaneamente, e non in esecuzione di un ordine giudiziale; la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, invece, definisce il giudizio in rito ex art. 35 c.p.a., e presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
Stando così le cose, rileva il collegio come, in realtà, già la domanda originaria presentata dal ricorrente l’11.10.2024, così come quella del 25.10.2024, facesse un chiaro riferimento all’apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari del settore merceologico “souvenir” (vedi i docc. 3 e 4 delle produzioni 25.9.2025 di parte comunale, p. 3/8).
È allora evidente come non sia stato affatto il ricorrente ad aver “adeguato l'assortimento merceologico dell'esercizio ai requisiti di monotematicità previsti dall'art. 9 dell'Intesa per l'area rossa del centro storico” , quanto sia stato il Comune che, avvedutosi della obiettiva irragionevolezza della tesi posta a fondamento del rigetto (in quanto è il genus merceologico “souvenir” ad essere monotematico, pur comprendendo un’ampia gamma di articoli di varia tipologia), ha finito per autorizzare l’apertura dell’esercizio commerciale, negli esatti termini inizialmente richiesti dal ricorrente, con l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Le spese seguono come di regola il principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune della Spezia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC MO, Presidente
AN VI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | UC MO |
IL SEGRETARIO