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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 708/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
708 dell'anno 2022, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Dura. CP_1 C.F._1
- APPELLATO -
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Napolitano. CP_2 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.3.2025 dalla difesa di e il 10.3.2025 sia dalla difesa dell che dalla CP_2 Parte_1 difesa di . CP_1
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
21.2.2022), dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, , CP_1 CP_2 chiedendo che quest'ultimo fosse dichiarato esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), relativamente alle lesioni riportate in occasione del sinistro avvenuto il 12.6.2017, alle ore
16:00 circa, all'interno dell'abitazione dello stesso convenuto, sita in Napoli, in Via Michele Galdieri 90 e che, per l'effetto, fosse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni (biologico, morale, spese mediche sostenute), dell'importo pari ad euro 18.021,38, o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
L'attore aveva, in particolare, dedotto, a fondamento della domanda proposta, che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava nel vano cucina, cadeva al suolo a causa della presenza d'acqua sparsa sulla pavimentazione, non visibile, riportando, a seguito della caduta, lesioni personali con postumi di natura permanente (specificamente: “frattura pluriframmentaria radio destro”).
, costituitosi in giudizio, pur confermando la caduta lamentata dall'attore (deducendo che CP_2 quest'ultimo si fosse recato presso la sua abitazione per effettuare un sopralluogo finalizzato a futuri lavori di ristrutturazione dell'immobile) secondo le modalità indicate in citazione, aveva escluso la propria responsabilità
(attesa la visibilità, con l'ordinaria diligenza, dell'acqua sulla pavimentazione della cucina), chiedendo comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa dell per essere da quest'ultima Parte_1 manlevato nell'ipotesi di soccombenza, in virtù della polizza stipulata (la n. RE20230833).
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato, innanzitutto, la fondatezza della Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, eccependo, preliminarmente, la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 50 delle condizioni di assicurazione (per non aver provveduto ad avvisare, in forma scritta, essa compagnia, entro 3 giorni da quando era venuto a conoscenza del sinistro, bensì dopo 6 mesi) e l'inoperatività della polizza (ai sensi dell'art. 47 della stessa).
E aveva, in ogni caso, contestato la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1163/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto lo condanna in CP_2 solido con la al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1
pagina 2 di 11 di €.15.500,00 oltre interessi calcolati come in motivazione;
- condanna i medesimi in solido alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che liquida in Euro 250,00 per spese, ed Euro 3.000,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Dura per dichiarato anticipo;
- dichiara la
[...] tenuta a manlevare di tutti gli esborsi eventualmente Parte_1 CP_2 effettuati in ragione delle statuizioni di cui ai punti che precedono;
condanna la Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida in €.3.000,00 per
[...] CP_2 compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.”.
In sintesi il giudice di prime cure accolto la domanda risarcitoria attorea, ritenendo:
1) che fosse pacifico il verificarsi del sinistro, avendone il convenuto dato conferma, e che lo stesso convenuto fosse responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., data la presenza dell'acqua sulla pavimentazione, che la rendeva scivolosa, sì da costituire un oggettivo pericolo;
2) che fossero infondate le eccezioni (di tardività della denuncia del sinistro e di inoperatività della polizza) sollevate dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, reputando non doloso l'inoltro tardivo della denuncia di sinistro trasmessa dal e insussistente il pregiudizio derivante da tale tardività, e sostenendo che non vi CP_2 fossero motivi ostativi rispetto all'operatività della polizza, non ricorrendo i presupposti (in particolare la responsabilità dell'assicurato, quale committente dei lavori di manutenzione) per l'applicazione dell'art. 47 delle condizioni di polizza.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L ha censurato la sentenza n. 1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 sulla base dei seguenti cinque motivi di gravame.
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1. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che l'assicurato non fosse decaduto, ai sensi dell'art. 50 delle condizioni di assicurazione, dal diritto all'indennizzo, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto del fatto che il sinistro fosse accaduto in presenza dell'assicurato
(che, dunque, ne era ben a conoscenza, così potendo denunciare il sinistro tempestivamente) e che dalla tardività della denuncia del sinistro essa compagnia avesse comunque patito il pregiudizio rappresentato dal non aver potuto procedere all'accertamento delle cause dell'incidente, così dovendosi quantomeno ridurre l'indennità in ragione di tale pregiudizio, lasciando in capo all'assicurato gli interessi e la rivalutazione.
2. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.
Con il secondo motivo l ha sostenuto che il tribunale avesse erroneamente Parte_1 reputato operativa la copertura assicurativa, essendosi basato su una lettura superficiale della clausola contrattuale di cui all'art. 47 della polizza, errando nel ritenere che il “sopralluogo” (funzionale all'effettuazione di pagina 3 di 11 lavori di ristrutturazione), in quanto tale, non rientrasse nella previsione contrattuale relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, il compimento del sopralluogo non sarebbe un'attività estranea al lavoro, ma costituirebbe un'occasione di lavoro in senso tecnico, come tale, ad esempio, soggetta alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.
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3. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C., ALLA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO, AL FATTO DEL DANNEGGIATO IDONEO AD
INTERROMPERE IL NESSO CAUSALE ED ALL'OPPONIBILITÀ ALL'ASSICURATORE DELL'AMMISSIONE CONTENUTA NELLO SCRITTO DIFENSIVO DELL'ASSICURATO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art. 2051 c.c., dato il ruolo del tutto inerte e passivo della res nella causazione del danno.
E, secondo l'appellante, nel caso di specie non sarebbe stata dimostrata neanche la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., in assenza di prova circa l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità del pericolo stesso.
Sul punto ha sostenuto che l'attore non avesse fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui l'attore sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, e che non fosse stato indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove l'attore cadde e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, ferma l'applicazione nella specie dell'art. 2043 c.c., la sentenza appellata sarebbe, comunque, errata nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto di tali circostanze al fine di escludere o, quantomeno, attenuare, la responsabilità del convenuto.
Ragion per cui, insistendo nelle richieste istruttorie da essa compagnia assicuratrice formulate dal primo grado in merito alla reale dinamica dei fatti di causa (interrogatorio formale del convenuto e dell'attore e prova testimoniale), non ammesse dal giudice di prime cure, l'appellante ha sostenuto che la decisione del Tribunale di
Napoli fosse errata anche nella parte aveva ritenuto che il “fatto” fosse pacifico per avere il convenuto confermato CP la caduta dell'attore nella propria abitazione e nonostante il avesse precisato che l'acqua fosse ben visibile per l'attore usando l'ordinaria diligenza, dal momento che: a) in primo luogo, l'ammissione contenuta nello scritto difensivo del convenuto, non avendo valore confessorio, non avrebbe potuto fondare l'accertamento del nesso causale, peraltro fermamente contestato da essa compagnia assicuratrice;
b) in secondo luogo, la confessione resa dall'assicurato non è opponibile all'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c.
4. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR ED ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO. MOTIVAZIONE APPARENTE.
L' ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli anche in ordine al Parte_1 quantum debeatur, sostenendo che dalla motivazione non fossero comprensibili i criteri in base ai quali fosse pagina 4 di 11 pervenuto alla liquidazione di € 15.500,00, non avendo il Tribunale neanche indicato le ragioni per cui nella specie sarebbero sussistiti i presupposti per procedere alla ulteriore personalizzazione del danno biologico (né avendo indica l'importo liquidato a tale titolo e le modalità di calcolo), non esplicitando quelle circostanze eccezionali e specifiche legittimanti l'incremento della liquidazione tabellare del danno biologico.
5. ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA DIRETTA DELL'ASSICURATORE IN SOLIDO CON L'ASSICURATO.
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure l'avesse erroneamente condannata direttamente, in solido con il convenuto, al risarcimento dei danni in favore dell'attore. CP Sul punto ha evidenziato che il (l'attore) non avesse azione diretta nei confronti di essa compagnia assicuratrice (avendo essa stipulato il contratto di assicurazione con il ), essendo l'azione diretta del CP_2 danneggiato nei confronti dell'assicuratore ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (come, ad esempio, nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti).
E, alla luce di quanto suesposto, l ha chiesto, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare ed in accoglimento della istanza ex art. 283 c.p..c. anche inaudita altera parte, ovvero previa comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1163/2022, emessa dal Tribunale di Napoli il 31.01.2022 e pubblicata il 3.02.2022; - in via principale, ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto all'indennizzo per i motivi innanzi addotti, ovvero comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa, ovvero ancora inopponibili all'asiscuratore le ammissioni contenute negli scritti difensivi del e, per l'effetto, rigettare la domanda di CP_2 garanzia proposta nei confronti di sempre in via principale, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in Controparte_3 C diritto e, comunque, non provata;
gradatamente, ritenere e dichiarare, se non l'esclusivo, quantomeno il preponderante apporto causale del sig. nella determinazione del sinistro e delle sue conseguenze, anche ex art. 1227 c.c., per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento eventualmente riconosciuto, contenendo l'eventuale condanna della in ragione delle condizioni di Parte_1 polizza, nei limiti dei massimali e con applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattualmente stabiliti;
in ogni caso, contenere il risarcimento eventualmente riconosciuto nei limiti dei danni provati ed eziologicamente riconducibili al sinistro, con esclusione della condanna diretta e di ogni vincolo di solidarietà dell' - con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”. Parte_1
Con ordinanza del 19.4.2022 è stata rigettata (per la reputata assenza del requisito del periculum in mora)
l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 9.6.2022, , eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, comunque, contestandone la fondatezza (fatta eccezione per i motivi di appello nn. III e IV, ai quali ha aderito), rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per i motivi spiegati sub 1) della presente comparsa. - rigettare l'appello Controparte_3 proposto dalla perché manifestamente infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi spiegati sub 2)-3)-4)-5) della presente Controparte_3 comparsa e per l'effetto condannarsi la , in p.I.r.p.t. in p.I.r.p.t. a tener indenne e manlevare il Sig. da Parte_1 CP_2 ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle pretese attoree e dall'accoglimento ovvero rigetto dell'atto di appello -nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati con memoria ex art 183 VI comma cpc n. 2 del 13/11/2019, accertare e dichiarare
l'assenza di responsabilità del Sig. per le lesioni patite dal Sig. per i motivi spiegati sub 6) della presente comparsa. - Il CP_2 CP_1 tutto con vittoria di spese e compensi per il seguente grado di giudizio e per la relativa fase cautelare di inibitoria, già rigettata, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
pagina 5 di 11 Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 10.6.2022, , eccependo CP_1
l'inammissibilità, ex art. 342, co. 1, c.p.c., dell'avverso gravame, e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
2. Rigetti integralmente il gravame proposto, con conferma della sentenza n 11.61/2022.impugnata 3. Condanni all'pplellante al pagamento delel spese del secondo grado del giudizi da attribuirsi allo scrivente procuratore per fattone anticipio.” .
Con ordinanza del 14.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 12.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'11.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.3.2025 dalla difesa di e il 10.3.2025 sia dalla difesa dell' CP_2 [...] che dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Parte_1 CP_1 depositata in data 11.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da entrambi gli appellati lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, pagina 6 di 11 n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto dall' sia fondato e, che Parte_1 pertanto, meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta fondato, in particolare, il terzo motivo, essendo effettivamente errata la sentenza impugnata, ad avviso CP della Corte, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del in relazione ai danni lamentati dal . CP_2
Il che assorbe, sia dal punto di vista logico che giuridico, la valutazione concernente gli altri motivi di gravame.
Sebbene, infatti, il primo giudice avesse ritenuto, correttamente, astrattamente applicabile, al caso di specie,
l'art. 2051 c.c. (essendo tale norma operante in caso di danni derivanti dalle cose in custodia, anche se inerti;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 13/05/2024, n. 12943; Sez. VI - 3, Ord., 20/09/2022, n.
27445; Sez. VI - 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064; Sez. VI - 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526), ha tuttavia errato, innanzitutto -come sostenuto correttamente dalla compagnia assicuratrice appellante - nel ritenere che potesse valere, nei confronti di quest'ultima, al fine della prova dell'evento e della conseguente responsabilità del convenuto, soltanto quanto dedotto dallo stesso , nell'ambito della propria comparsa di risposta, circa la CP_2 caduta dell'attore sulla pavimentazione bagnata della cucina del suo (dello stesso convenuto, si intende) appartamento.
Ed infatti la Corte rileva, in primo luogo, che se è vero, da un lato, che lo stesso non aveva contestato CP_2
CP la caduta del sul pavimento bagnato della sua (del , si intende) cucina, è altrettanto vero che aveva CP_2 espressamente contestato la propria responsabilità relativamente all'accaduto deducendo, si ribadisce, che fosse visibile, con l'ordinaria diligenza, l'acqua sulla detta pavimentazione.
E, in secondo luogo, va comunque detto che la non contestazione - che è riferibile solo alle parti avversarie costituite in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2016, n. 21096)- riguarda soltanto i fatti noti alla parte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/10/2024, n. 26919), ragion per cui le argomentazioni difensive del non CP_2 potevano valere anche nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia (evidentemente non a conoscenza diretta dei fatti se non dopo la denuncia del sinistro), se è vero che, come dedotto da quest'ultima,
pagina 7 di 11 neanche la confessione resa dall'assicurato è opponibile all'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c. (nel senso che la confessione, che è tipico atto dispositivo, dispiega i suoi effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente, ma non anche nei confronti del garante;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
Non è superfluo, in aggiunta, evidenziare che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, non avendo neanche indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove sarebbe caduto e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
Alla luce, dunque, dell'accoglimento dell'appello proposto dall' (attesa la Parte_1 fondatezza del terzo motivo di gravame, il che rende superfluo, si ribadisce, lo scrutinio delle altre doglianze), va rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore ) nei confronti del convenuto ), CP_1 CP_2 con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della detta compagnia assicuratrice chiamata in causa/appellante.
****
L'accoglimento dell'appello proposto dall' giova, inoltre, anche a Parte_1 CP_2
.
[...]
Ed infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n.
24707 cit., non superata da Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2024, n. 31136, riguardante il caso, diverso da quello in esame, di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità), in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28680;
Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26780; Sez. III, Ord., 30/01/2023, n. 2719; Sez. III, 25/07/2023, n. 22449; Sez. III,
Ord., 17/11/2021, n. 34796).
Va aggiunto, inoltre, che quanto appena detto vale sempre che non vi sia stato il riconoscimento, da parte del garantito, della fondatezza della domanda attorea (posto che, trattandosi di litisconsorzio c.d. processuale, la pagina 8 di 11 decisione deve essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707 cit.).
E, nel caso di specie, un tale riconoscimento non vi è comunque stato, avendo il garantito ( ) CP_2 contestato la fondatezza della domanda attorea dal punto di vista della sua responsabilità (ritenendo, si ribadisce, che fosse visibile la pavimentazione bagnata della cucina ove era caduto l'attore), tanto è vero che, si ripete, ha aderito ai motivi di gravame nn. 3 e 4 (avendo contestato la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla detta compagnia assicuratrice solo con riferimento ai profili concernenti la domanda di garanzia).
Va, pertanto, ribadito che l'accoglimento dell'appello proposto dall' giova Parte_1 anche a . CP_2
Non è superfluo ripetere che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, non avendo neanche indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove sarebbe caduto e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
In particolare non aveva fornito alcuna prova, innanzitutto, della obiettiva pericolosità del bene (la pavimentazione della cucina) in custodia (ossia tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso), pur essendo tenuto a tale dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, ad avviso della Corte il semplice fatto che la pavimentazione fosse bagnata, come confermato anche dalla difesa del , non comportava che fosse intrinsecamente pericolosa, in assenza di elementi da CP_2 cui poter desumere, in concreto, lo stato dei luoghi al momento del sinistro (il tratto del “vano cucina” ove la pavimentazione sarebbe stata bagnata e ove l'attore sarebbe caduto;
la luminosità o meno della cucina;
l'estensione del tratto bagnato della pavimentazione etc.).
Sul punto va detto, invero, che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n.
1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n.
27445 cit., che ha confermato la sentenza della Corte di merito, a sua volta confermativa di quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un soggetto caduto da una scala bagnata a causa della pioggia e priva del corrimano nonché, in parte, delle strisce antisdrucciolo, ritenendo che la stessa non potesse ritenersi, in base allo stato dei luoghi, intrinsecamente pericolosa).
In altri termini, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto pagina 9 di 11 dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 845).
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La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento, in favore CP_1 della compagnia assicuratrice appellante e del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato , CP_2 delle spese del doppio grado di giudizio.
Va richiamato, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, n forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli (diversamente dal caso in esame) palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/01/2025, n. 1958; Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20498; Sez. III, Ord., 07/03/2024, n.
6144).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 15.500,00) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione pagina 10 di 11 omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 708/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1163/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da nei confronti di . CP_1 CP_2
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Napolitano, quale CP_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, CP_2 liquidati complessivamente in euro 2.538,5 per il primo grado ed in euro 2.904,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.538,5 (a titolo di compensi) per il primo grado ed in euro 3.287,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro
2.904,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 4.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe AV FA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
708 dell'anno 2022, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Dura. CP_1 C.F._1
- APPELLATO -
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Napolitano. CP_2 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022, in tema di responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.3.2025 dalla difesa di e il 10.3.2025 sia dalla difesa dell che dalla CP_2 Parte_1 difesa di . CP_1
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
21.2.2022), dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, , CP_1 CP_2 chiedendo che quest'ultimo fosse dichiarato esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), relativamente alle lesioni riportate in occasione del sinistro avvenuto il 12.6.2017, alle ore
16:00 circa, all'interno dell'abitazione dello stesso convenuto, sita in Napoli, in Via Michele Galdieri 90 e che, per l'effetto, fosse condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni (biologico, morale, spese mediche sostenute), dell'importo pari ad euro 18.021,38, o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
L'attore aveva, in particolare, dedotto, a fondamento della domanda proposta, che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava nel vano cucina, cadeva al suolo a causa della presenza d'acqua sparsa sulla pavimentazione, non visibile, riportando, a seguito della caduta, lesioni personali con postumi di natura permanente (specificamente: “frattura pluriframmentaria radio destro”).
, costituitosi in giudizio, pur confermando la caduta lamentata dall'attore (deducendo che CP_2 quest'ultimo si fosse recato presso la sua abitazione per effettuare un sopralluogo finalizzato a futuri lavori di ristrutturazione dell'immobile) secondo le modalità indicate in citazione, aveva escluso la propria responsabilità
(attesa la visibilità, con l'ordinaria diligenza, dell'acqua sulla pavimentazione della cucina), chiedendo comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa dell per essere da quest'ultima Parte_1 manlevato nell'ipotesi di soccombenza, in virtù della polizza stipulata (la n. RE20230833).
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato, innanzitutto, la fondatezza della Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, eccependo, preliminarmente, la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 50 delle condizioni di assicurazione (per non aver provveduto ad avvisare, in forma scritta, essa compagnia, entro 3 giorni da quando era venuto a conoscenza del sinistro, bensì dopo 6 mesi) e l'inoperatività della polizza (ai sensi dell'art. 47 della stessa).
E aveva, in ogni caso, contestato la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1163/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto lo condanna in CP_2 solido con la al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1
pagina 2 di 11 di €.15.500,00 oltre interessi calcolati come in motivazione;
- condanna i medesimi in solido alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che liquida in Euro 250,00 per spese, ed Euro 3.000,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Dura per dichiarato anticipo;
- dichiara la
[...] tenuta a manlevare di tutti gli esborsi eventualmente Parte_1 CP_2 effettuati in ragione delle statuizioni di cui ai punti che precedono;
condanna la Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida in €.3.000,00 per
[...] CP_2 compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.”.
In sintesi il giudice di prime cure accolto la domanda risarcitoria attorea, ritenendo:
1) che fosse pacifico il verificarsi del sinistro, avendone il convenuto dato conferma, e che lo stesso convenuto fosse responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., data la presenza dell'acqua sulla pavimentazione, che la rendeva scivolosa, sì da costituire un oggettivo pericolo;
2) che fossero infondate le eccezioni (di tardività della denuncia del sinistro e di inoperatività della polizza) sollevate dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, reputando non doloso l'inoltro tardivo della denuncia di sinistro trasmessa dal e insussistente il pregiudizio derivante da tale tardività, e sostenendo che non vi CP_2 fossero motivi ostativi rispetto all'operatività della polizza, non ricorrendo i presupposti (in particolare la responsabilità dell'assicurato, quale committente dei lavori di manutenzione) per l'applicazione dell'art. 47 delle condizioni di polizza.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L ha censurato la sentenza n. 1163/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1 sulla base dei seguenti cinque motivi di gravame.
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1. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che l'assicurato non fosse decaduto, ai sensi dell'art. 50 delle condizioni di assicurazione, dal diritto all'indennizzo, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto del fatto che il sinistro fosse accaduto in presenza dell'assicurato
(che, dunque, ne era ben a conoscenza, così potendo denunciare il sinistro tempestivamente) e che dalla tardività della denuncia del sinistro essa compagnia avesse comunque patito il pregiudizio rappresentato dal non aver potuto procedere all'accertamento delle cause dell'incidente, così dovendosi quantomeno ridurre l'indennità in ragione di tale pregiudizio, lasciando in capo all'assicurato gli interessi e la rivalutazione.
2. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.
Con il secondo motivo l ha sostenuto che il tribunale avesse erroneamente Parte_1 reputato operativa la copertura assicurativa, essendosi basato su una lettura superficiale della clausola contrattuale di cui all'art. 47 della polizza, errando nel ritenere che il “sopralluogo” (funzionale all'effettuazione di pagina 3 di 11 lavori di ristrutturazione), in quanto tale, non rientrasse nella previsione contrattuale relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Al contrario, ad avviso dell'appellante, il compimento del sopralluogo non sarebbe un'attività estranea al lavoro, ma costituirebbe un'occasione di lavoro in senso tecnico, come tale, ad esempio, soggetta alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.
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3. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C., ALLA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO, AL FATTO DEL DANNEGGIATO IDONEO AD
INTERROMPERE IL NESSO CAUSALE ED ALL'OPPONIBILITÀ ALL'ASSICURATORE DELL'AMMISSIONE CONTENUTA NELLO SCRITTO DIFENSIVO DELL'ASSICURATO.
Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art. 2051 c.c., dato il ruolo del tutto inerte e passivo della res nella causazione del danno.
E, secondo l'appellante, nel caso di specie non sarebbe stata dimostrata neanche la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., in assenza di prova circa l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità del pericolo stesso.
Sul punto ha sostenuto che l'attore non avesse fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui l'attore sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, e che non fosse stato indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove l'attore cadde e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, ferma l'applicazione nella specie dell'art. 2043 c.c., la sentenza appellata sarebbe, comunque, errata nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto di tali circostanze al fine di escludere o, quantomeno, attenuare, la responsabilità del convenuto.
Ragion per cui, insistendo nelle richieste istruttorie da essa compagnia assicuratrice formulate dal primo grado in merito alla reale dinamica dei fatti di causa (interrogatorio formale del convenuto e dell'attore e prova testimoniale), non ammesse dal giudice di prime cure, l'appellante ha sostenuto che la decisione del Tribunale di
Napoli fosse errata anche nella parte aveva ritenuto che il “fatto” fosse pacifico per avere il convenuto confermato CP la caduta dell'attore nella propria abitazione e nonostante il avesse precisato che l'acqua fosse ben visibile per l'attore usando l'ordinaria diligenza, dal momento che: a) in primo luogo, l'ammissione contenuta nello scritto difensivo del convenuto, non avendo valore confessorio, non avrebbe potuto fondare l'accertamento del nesso causale, peraltro fermamente contestato da essa compagnia assicuratrice;
b) in secondo luogo, la confessione resa dall'assicurato non è opponibile all'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c.
4. ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR ED ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO. MOTIVAZIONE APPARENTE.
L' ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli anche in ordine al Parte_1 quantum debeatur, sostenendo che dalla motivazione non fossero comprensibili i criteri in base ai quali fosse pagina 4 di 11 pervenuto alla liquidazione di € 15.500,00, non avendo il Tribunale neanche indicato le ragioni per cui nella specie sarebbero sussistiti i presupposti per procedere alla ulteriore personalizzazione del danno biologico (né avendo indica l'importo liquidato a tale titolo e le modalità di calcolo), non esplicitando quelle circostanze eccezionali e specifiche legittimanti l'incremento della liquidazione tabellare del danno biologico.
5. ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA DIRETTA DELL'ASSICURATORE IN SOLIDO CON L'ASSICURATO.
Con il quinto e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure l'avesse erroneamente condannata direttamente, in solido con il convenuto, al risarcimento dei danni in favore dell'attore. CP Sul punto ha evidenziato che il (l'attore) non avesse azione diretta nei confronti di essa compagnia assicuratrice (avendo essa stipulato il contratto di assicurazione con il ), essendo l'azione diretta del CP_2 danneggiato nei confronti dell'assicuratore ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (come, ad esempio, nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti).
E, alla luce di quanto suesposto, l ha chiesto, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare ed in accoglimento della istanza ex art. 283 c.p..c. anche inaudita altera parte, ovvero previa comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1163/2022, emessa dal Tribunale di Napoli il 31.01.2022 e pubblicata il 3.02.2022; - in via principale, ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto all'indennizzo per i motivi innanzi addotti, ovvero comunque l'inoperatività della garanzia assicurativa, ovvero ancora inopponibili all'asiscuratore le ammissioni contenute negli scritti difensivi del e, per l'effetto, rigettare la domanda di CP_2 garanzia proposta nei confronti di sempre in via principale, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in Controparte_3 C diritto e, comunque, non provata;
gradatamente, ritenere e dichiarare, se non l'esclusivo, quantomeno il preponderante apporto causale del sig. nella determinazione del sinistro e delle sue conseguenze, anche ex art. 1227 c.c., per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento eventualmente riconosciuto, contenendo l'eventuale condanna della in ragione delle condizioni di Parte_1 polizza, nei limiti dei massimali e con applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattualmente stabiliti;
in ogni caso, contenere il risarcimento eventualmente riconosciuto nei limiti dei danni provati ed eziologicamente riconducibili al sinistro, con esclusione della condanna diretta e di ogni vincolo di solidarietà dell' - con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”. Parte_1
Con ordinanza del 19.4.2022 è stata rigettata (per la reputata assenza del requisito del periculum in mora)
l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 9.6.2022, , eccependo l'inammissibilità CP_2 dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, comunque, contestandone la fondatezza (fatta eccezione per i motivi di appello nn. III e IV, ai quali ha aderito), rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per i motivi spiegati sub 1) della presente comparsa. - rigettare l'appello Controparte_3 proposto dalla perché manifestamente infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi spiegati sub 2)-3)-4)-5) della presente Controparte_3 comparsa e per l'effetto condannarsi la , in p.I.r.p.t. in p.I.r.p.t. a tener indenne e manlevare il Sig. da Parte_1 CP_2 ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle pretese attoree e dall'accoglimento ovvero rigetto dell'atto di appello -nel merito, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati con memoria ex art 183 VI comma cpc n. 2 del 13/11/2019, accertare e dichiarare
l'assenza di responsabilità del Sig. per le lesioni patite dal Sig. per i motivi spiegati sub 6) della presente comparsa. - Il CP_2 CP_1 tutto con vittoria di spese e compensi per il seguente grado di giudizio e per la relativa fase cautelare di inibitoria, già rigettata, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
pagina 5 di 11 Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 10.6.2022, , eccependo CP_1
l'inammissibilità, ex art. 342, co. 1, c.p.c., dell'avverso gravame, e, comunque, contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, dichiari l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
2. Rigetti integralmente il gravame proposto, con conferma della sentenza n 11.61/2022.impugnata 3. Condanni all'pplellante al pagamento delel spese del secondo grado del giudizi da attribuirsi allo scrivente procuratore per fattone anticipio.” .
Con ordinanza del 14.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 12.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'11.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.3.2025 dalla difesa di e il 10.3.2025 sia dalla difesa dell' CP_2 [...] che dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Parte_1 CP_1 depositata in data 11.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da entrambi gli appellati lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, pagina 6 di 11 n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto dall' sia fondato e, che Parte_1 pertanto, meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta fondato, in particolare, il terzo motivo, essendo effettivamente errata la sentenza impugnata, ad avviso CP della Corte, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del in relazione ai danni lamentati dal . CP_2
Il che assorbe, sia dal punto di vista logico che giuridico, la valutazione concernente gli altri motivi di gravame.
Sebbene, infatti, il primo giudice avesse ritenuto, correttamente, astrattamente applicabile, al caso di specie,
l'art. 2051 c.c. (essendo tale norma operante in caso di danni derivanti dalle cose in custodia, anche se inerti;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 13/05/2024, n. 12943; Sez. VI - 3, Ord., 20/09/2022, n.
27445; Sez. VI - 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064; Sez. VI - 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526), ha tuttavia errato, innanzitutto -come sostenuto correttamente dalla compagnia assicuratrice appellante - nel ritenere che potesse valere, nei confronti di quest'ultima, al fine della prova dell'evento e della conseguente responsabilità del convenuto, soltanto quanto dedotto dallo stesso , nell'ambito della propria comparsa di risposta, circa la CP_2 caduta dell'attore sulla pavimentazione bagnata della cucina del suo (dello stesso convenuto, si intende) appartamento.
Ed infatti la Corte rileva, in primo luogo, che se è vero, da un lato, che lo stesso non aveva contestato CP_2
CP la caduta del sul pavimento bagnato della sua (del , si intende) cucina, è altrettanto vero che aveva CP_2 espressamente contestato la propria responsabilità relativamente all'accaduto deducendo, si ribadisce, che fosse visibile, con l'ordinaria diligenza, l'acqua sulla detta pavimentazione.
E, in secondo luogo, va comunque detto che la non contestazione - che è riferibile solo alle parti avversarie costituite in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2016, n. 21096)- riguarda soltanto i fatti noti alla parte (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/10/2024, n. 26919), ragion per cui le argomentazioni difensive del non CP_2 potevano valere anche nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia (evidentemente non a conoscenza diretta dei fatti se non dopo la denuncia del sinistro), se è vero che, come dedotto da quest'ultima,
pagina 7 di 11 neanche la confessione resa dall'assicurato è opponibile all'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c. (nel senso che la confessione, che è tipico atto dispositivo, dispiega i suoi effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente, ma non anche nei confronti del garante;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
Non è superfluo, in aggiunta, evidenziare che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, non avendo neanche indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove sarebbe caduto e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
Alla luce, dunque, dell'accoglimento dell'appello proposto dall' (attesa la Parte_1 fondatezza del terzo motivo di gravame, il che rende superfluo, si ribadisce, lo scrutinio delle altre doglianze), va rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attore ) nei confronti del convenuto ), CP_1 CP_2 con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della detta compagnia assicuratrice chiamata in causa/appellante.
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L'accoglimento dell'appello proposto dall' giova, inoltre, anche a Parte_1 CP_2
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[...]
Ed infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n.
24707 cit., non superata da Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2024, n. 31136, riguardante il caso, diverso da quello in esame, di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità), in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/11/2024, n. 28680;
Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26780; Sez. III, Ord., 30/01/2023, n. 2719; Sez. III, 25/07/2023, n. 22449; Sez. III,
Ord., 17/11/2021, n. 34796).
Va aggiunto, inoltre, che quanto appena detto vale sempre che non vi sia stato il riconoscimento, da parte del garantito, della fondatezza della domanda attorea (posto che, trattandosi di litisconsorzio c.d. processuale, la pagina 8 di 11 decisione deve essere unitaria solo se le posizioni assunte dai litisconsorti e le emergenze istruttorie giustifichino la stessa decisione;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707 cit.).
E, nel caso di specie, un tale riconoscimento non vi è comunque stato, avendo il garantito ( ) CP_2 contestato la fondatezza della domanda attorea dal punto di vista della sua responsabilità (ritenendo, si ribadisce, che fosse visibile la pavimentazione bagnata della cucina ove era caduto l'attore), tanto è vero che, si ripete, ha aderito ai motivi di gravame nn. 3 e 4 (avendo contestato la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla detta compagnia assicuratrice solo con riferimento ai profili concernenti la domanda di garanzia).
Va, pertanto, ribadito che l'accoglimento dell'appello proposto dall' giova Parte_1 anche a . CP_2
Non è superfluo ripetere che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, al tipo di sostanza su cui sarebbe scivolato ed al punto in cui tale sostanza si sarebbe trovata, non avendo neanche indicato e individuato il tratto del “vano cucina” ove sarebbe caduto e cosa lo stesso stesse facendo prima di rovinare in terra.
In particolare non aveva fornito alcuna prova, innanzitutto, della obiettiva pericolosità del bene (la pavimentazione della cucina) in custodia (ossia tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso), pur essendo tenuto a tale dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, ad avviso della Corte il semplice fatto che la pavimentazione fosse bagnata, come confermato anche dalla difesa del , non comportava che fosse intrinsecamente pericolosa, in assenza di elementi da CP_2 cui poter desumere, in concreto, lo stato dei luoghi al momento del sinistro (il tratto del “vano cucina” ove la pavimentazione sarebbe stata bagnata e ove l'attore sarebbe caduto;
la luminosità o meno della cucina;
l'estensione del tratto bagnato della pavimentazione etc.).
Sul punto va detto, invero, che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n.
1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n.
27445 cit., che ha confermato la sentenza della Corte di merito, a sua volta confermativa di quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un soggetto caduto da una scala bagnata a causa della pioggia e priva del corrimano nonché, in parte, delle strisce antisdrucciolo, ritenendo che la stessa non potesse ritenersi, in base allo stato dei luoghi, intrinsecamente pericolosa).
In altri termini, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto pagina 9 di 11 dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 845).
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La riforma della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento, in favore CP_1 della compagnia assicuratrice appellante e del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato , CP_2 delle spese del doppio grado di giudizio.
Va richiamato, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, n forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli (diversamente dal caso in esame) palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/01/2025, n. 1958; Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20498; Sez. III, Ord., 07/03/2024, n.
6144).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 15.500,00) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione pagina 10 di 11 omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 708/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1163/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022 e notificata l'8.2.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da nei confronti di . CP_1 CP_2
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Napolitano, quale CP_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, CP_2 liquidati complessivamente in euro 2.538,5 per il primo grado ed in euro 2.904,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.538,5 (a titolo di compensi) per il primo grado ed in euro 3.287,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro
2.904,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 4.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe AV FA
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