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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40149 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a ON RU (BS), via IV Novembre n. 6, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Fabio Esposito P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
(già ), codice fiscale: Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Carlo E. Bevilacqua P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
1)Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 13312/2022 emesso dal Tribunale di Milano dichiarando che, per i motivi esposti in narrativa, nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
1 2)in via riconvenzionale, accertata l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di nei confronti di in considerazione Parte_1 Controparte_1
dell'avvenuta cessione di credito da parte di unipersonale per fatture CP_3
emesse e non pagate da e pari ad € 340.680,00, operata la Controparte_1
compensazione con il credito di € 192.250,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento dell'importo residuo di Euro 148.430,00 oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2022 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3)condannare, altresì, l'opposta al pagamento di spese, diritti Controparte_1
ed onorari di giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri di legge.
Per la parte opposta
Rigettare l'opposizione proposta perché del tutto priva di fondamento giuridico e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Accertata la temerarietà dell'azione svolta, condannare la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c, da liquidare anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. in favore dell'opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13312/2022 pubblicato il 03/08/2022, R.G. n. 27381/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 192.500,00 quale prezzo per la vendita di materiali prodotti direttamente dalla Controparte_1
A sostegno ha eccepito in compensazione un preteso maggiore controcredito di Euro 340.680,00 che ad essa istante sarebbe stato ceduto dalla domandando in via riconvenzionale la condanna della Controparte_4
controparte al pagamento della differenza.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo di respingere l'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero dalla documentazione prodotta dall'opposta (docc. 6-7-8 di parte convenuta), non fatta oggetto di contestazioni da parte di risulta Parte_1
che i crediti di cui alle fatture indicate in citazione erano stati già tutti ceduti da unipersonale ad una società di factoring tra il 14/01/2021 e il CP_3
02/02/2021; inoltre - e soprattutto - erano stati già saldati tra il maggio e il luglio 2021.
Ne consegue che i medesimi crediti non potevano essere nuovamente ceduti all'opponente in data 28/07/2022, come riportato nella cessione di credito di cui al doc. 1 di parte opponente, cessione che avendo ad oggetto crediti già ceduti e già saldati era evidentemente del tutto inefficace.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13312/2022 pubblicato il
03/08/2022, R.G. n. 27381/2022 e ogni altra domanda proposta dalla società opponente;
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 7 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
4
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40149 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a ON RU (BS), via IV Novembre n. 6, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Fabio Esposito P.IVA_1
-OPPONENTE-
E
(già ), codice fiscale: Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Carlo E. Bevilacqua P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
1)Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 13312/2022 emesso dal Tribunale di Milano dichiarando che, per i motivi esposti in narrativa, nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
1 2)in via riconvenzionale, accertata l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di nei confronti di in considerazione Parte_1 Controparte_1
dell'avvenuta cessione di credito da parte di unipersonale per fatture CP_3
emesse e non pagate da e pari ad € 340.680,00, operata la Controparte_1
compensazione con il credito di € 192.250,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento dell'importo residuo di Euro 148.430,00 oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2022 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
3)condannare, altresì, l'opposta al pagamento di spese, diritti Controparte_1
ed onorari di giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri di legge.
Per la parte opposta
Rigettare l'opposizione proposta perché del tutto priva di fondamento giuridico e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Accertata la temerarietà dell'azione svolta, condannare la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c, da liquidare anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. in favore dell'opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13312/2022 pubblicato il 03/08/2022, R.G. n. 27381/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 192.500,00 quale prezzo per la vendita di materiali prodotti direttamente dalla Controparte_1
A sostegno ha eccepito in compensazione un preteso maggiore controcredito di Euro 340.680,00 che ad essa istante sarebbe stato ceduto dalla domandando in via riconvenzionale la condanna della Controparte_4
controparte al pagamento della differenza.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo di respingere l'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero dalla documentazione prodotta dall'opposta (docc. 6-7-8 di parte convenuta), non fatta oggetto di contestazioni da parte di risulta Parte_1
che i crediti di cui alle fatture indicate in citazione erano stati già tutti ceduti da unipersonale ad una società di factoring tra il 14/01/2021 e il CP_3
02/02/2021; inoltre - e soprattutto - erano stati già saldati tra il maggio e il luglio 2021.
Ne consegue che i medesimi crediti non potevano essere nuovamente ceduti all'opponente in data 28/07/2022, come riportato nella cessione di credito di cui al doc. 1 di parte opponente, cessione che avendo ad oggetto crediti già ceduti e già saldati era evidentemente del tutto inefficace.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono però anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13312/2022 pubblicato il
03/08/2022, R.G. n. 27381/2022 e ogni altra domanda proposta dalla società opponente;
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 7 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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