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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1542/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/02/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MIOTTO VALENTINA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto ELla volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito ELle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto ELla mancanza di rilievi ostativi da parte EL P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/12/2009 in MUZZANA
DEL TURGNANO (UD), con atto trascritto presso il Comune di MUZZANA DEL
TURGNANO (UD) al numero 6, parte 2, serie A, anno 2009; Pers
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 23/01/2011) e (il 20/04/2015), Per_2
entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione ELla convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento ELl'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei IG.ri e Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 05/12/2009, in MUZZANA DEL Parte_2
TURGNANO (UD), con atto trascritto presso il comune di MUZZANA DEL TURGNANO
(UD) al n. 6, Parte 2, Serie A, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli e rimangano affidati in via condivisa Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed ampie facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé e comunque almeno un week end ogni due dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola nonché per uno/due pomeriggi durante la settimana compatibilmente con le eIGenze di studio e di riposo dei minori e quelle lavorative dei genitori.
3) Assegna la casa coniugale, sita in ZA EL UR (UD) Via Baroso 6, di proprietà di entrambi i coniugi, alla NO che ivi continuerà a risiedervi Parte_1
assieme ai figli. Pers 4) Dispone che il NO contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_2
versando in favore ELla moglie entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico Per_2 bancario un assegno di € 350,00, assegno rivalutabile annualmente in base all'indice
ISTAT; le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura EL
50% ciascuno, secondo le linee guida dettate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine che le parti si danno atto di conoscere ed accettare.
5) Dà atto che l'assegno unico per i figli minori erogato dall' verrà percepito nella CP_1
misura EL 100% da parte ELla IG.ra . Parte_1
6) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
2 7) Dà atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
8) Dispone che i figli minori , oggi quattordicenne, e , oggi Persona_3 Persona_4 ELl'età di dieci anni, trascorrano durante la stagione estiva un periodo di vacanza con ciascun genitore di almeno due settimane, anche consecutive, secondo gli accordi che questi si impegnano a prendere entro il 31 maggio di ogni anno.
9) Dispone che, durante i periodi natalizio e pasquale, nonché in occasione di eventuali ponti ed altre festività, i genitori si impegnino a trascorrere pari tempo con i figli rispettando il principio ELl'alternanza, anche in occasione ELle principali festività e ricorrenze.
10) Nulla sulle spese di causa. ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di MUZZANA DEL TURGNANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, serie A, EL Registro degli atti di
Matrimonio ELl'anno 2009.
Udine, li 22/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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